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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 12/02/2026, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1441/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR NI, AT
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3152/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03515-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 665/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli II ha opposto appello avverso la sentenza 14497 /2024 emessa dalla CGT di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso di Resistente_1 e compensato le spese, ritenendo fondata la tesi del ricorrente sulla mancata allegazione all'avviso di accertamento impugnato del p.v.c. redatto a carico della società partecipata Resistente_2 s.a.s. – della quale il Resistente_1 è socio - in violazione dell'obbligo motivazionale dell'atto. L'Agenzia con il ricorso chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessa la causa alla CGT di primo grado ai sensi dell'articolo 59, c.1 lett. b) D.Lgs. 546/92 per violazione dell'art. 14 del medesimo decreto e, comunque, che la sentenza impugnata venga riformata. L'appellato, dal suo canto, confuta la insussistenza della violazione del litisconsorzio necessario (art.14 D.Lgs.546/92), chiedendo la conferma della nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia e la riconferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al litisconsorzio necessario, l'art.14 del D.Lgs.546/92 stabilisce che “se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio”. E ciò in quanto il reddito della società di persone è unitario, viene imputato per trasparenza ai soci(art. 5 TUIR) e costituisce un rapporto giuridico inscindibile. Secondo l'Ufficio vi sarebbe violazione dell'art.14 perché è stata chiamata in giudizio Nominativo_1 come legale rappresentante della società Resistente_2 sas, ma non come socio accomandatario quale soggetto autonomo. Tale eccezione si risolve in un formalismo privo di incidenza sostanziale. Nel caso di specie, il soggetto chiamato in giudizio quale legale rappresentante della società coincide integralmente nella persona fisica con il socio accomandatario. La partecipazione al giudizio ha, pertanto, assicurato l'effettività del contraddittorio, escludendo qualsiasi pregiudizio difensivo, come affermato dalla giurisprudenza (Cass.nn.19675/2014; 21340/2016; 10017/2018). In ordine alla violazione dell'art.7,c.1 della L.212/2000, che stabilisce che gli atti dell'A.F. devono essere motivati, tali da consentire al contribuente un'effettiva difesa, per cui se l'atto rinvia ad altri atti, questi devono essere allegati o specificamente richiamati, l' Agenzia chiarisce che ai sensi dell'art.7, c.1 L212/2000 e dell'art.42,
c.3 DPR 600/73 “gli atti dell'A.F. sono motivati indicando negli stessi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa fiscale”(Cass. n.7056/2014; n.25964/2019; n.31045/2023).
All'obbligo di motivazione degli atti previsto dalla norma, si ottempera anche “per relationem”, mediante il riferimento ad altri atti o documenti che risultino collegati all'atto notificato, che ne riproduce le parti essenziali (oggetto, contenuti e destinatari), utili a sostenere lo stesso atto notificato e che consentono di individuare gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. nn.6871/2020; 9323/2017; 2614/2016). Quindi solo gli atti che hanno contenuti integrativi vanno allegati, semprechè il loro contenuto non risulti trascritto , in maniera accessibile al contribuente, nella loro parte essenziale (Cass. n.
24417/2018). Nel caso di specie, l'Agenzia ritiene di aver assolto all'obbligo motivazionale, allegando all'avviso di accertamento del resistente l'atto impositivo emesso nei confronti della società partecipata – della quale il resistente è socio accomandatario – con tutti gli elementi istruttori rilevati nel processo verbale di constatazione. Alla luce delle ragioni esposte, le argomentazioni dell'Agenzia non trovano riscontro sulla richiesta di rimettere la sentenza impugnata al giudice di primo grado ex art.59
c.1 lett. b) D.Lgs.546/92 per violazione de'art.14 ,mentre sono condivisibili quelle relative alla appropriata applicazione dell'art.7,c.1 D.Lgs.546/92 e dell'art.42,c.3 DPR 600/73,che confermano la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 2 avverso la sentenza n.14497/2024 della CGT di primo grado di Napoli,così decide: RESPINGE la richiesta di remissione della causa in primo grado ex. art . 59,
c.1 lett.b) D. L.gs. 546/92. Accoglie nel merito l'appello e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
AR NI, AT
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3152/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.a.s. Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN03515-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 665/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli II ha opposto appello avverso la sentenza 14497 /2024 emessa dalla CGT di primo grado di Napoli, che ha accolto il ricorso di Resistente_1 e compensato le spese, ritenendo fondata la tesi del ricorrente sulla mancata allegazione all'avviso di accertamento impugnato del p.v.c. redatto a carico della società partecipata Resistente_2 s.a.s. – della quale il Resistente_1 è socio - in violazione dell'obbligo motivazionale dell'atto. L'Agenzia con il ricorso chiede che venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimessa la causa alla CGT di primo grado ai sensi dell'articolo 59, c.1 lett. b) D.Lgs. 546/92 per violazione dell'art. 14 del medesimo decreto e, comunque, che la sentenza impugnata venga riformata. L'appellato, dal suo canto, confuta la insussistenza della violazione del litisconsorzio necessario (art.14 D.Lgs.546/92), chiedendo la conferma della nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione, il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia e la riconferma della sentenza appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al litisconsorzio necessario, l'art.14 del D.Lgs.546/92 stabilisce che “se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio”. E ciò in quanto il reddito della società di persone è unitario, viene imputato per trasparenza ai soci(art. 5 TUIR) e costituisce un rapporto giuridico inscindibile. Secondo l'Ufficio vi sarebbe violazione dell'art.14 perché è stata chiamata in giudizio Nominativo_1 come legale rappresentante della società Resistente_2 sas, ma non come socio accomandatario quale soggetto autonomo. Tale eccezione si risolve in un formalismo privo di incidenza sostanziale. Nel caso di specie, il soggetto chiamato in giudizio quale legale rappresentante della società coincide integralmente nella persona fisica con il socio accomandatario. La partecipazione al giudizio ha, pertanto, assicurato l'effettività del contraddittorio, escludendo qualsiasi pregiudizio difensivo, come affermato dalla giurisprudenza (Cass.nn.19675/2014; 21340/2016; 10017/2018). In ordine alla violazione dell'art.7,c.1 della L.212/2000, che stabilisce che gli atti dell'A.F. devono essere motivati, tali da consentire al contribuente un'effettiva difesa, per cui se l'atto rinvia ad altri atti, questi devono essere allegati o specificamente richiamati, l' Agenzia chiarisce che ai sensi dell'art.7, c.1 L212/2000 e dell'art.42,
c.3 DPR 600/73 “gli atti dell'A.F. sono motivati indicando negli stessi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa fiscale”(Cass. n.7056/2014; n.25964/2019; n.31045/2023).
All'obbligo di motivazione degli atti previsto dalla norma, si ottempera anche “per relationem”, mediante il riferimento ad altri atti o documenti che risultino collegati all'atto notificato, che ne riproduce le parti essenziali (oggetto, contenuti e destinatari), utili a sostenere lo stesso atto notificato e che consentono di individuare gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. nn.6871/2020; 9323/2017; 2614/2016). Quindi solo gli atti che hanno contenuti integrativi vanno allegati, semprechè il loro contenuto non risulti trascritto , in maniera accessibile al contribuente, nella loro parte essenziale (Cass. n.
24417/2018). Nel caso di specie, l'Agenzia ritiene di aver assolto all'obbligo motivazionale, allegando all'avviso di accertamento del resistente l'atto impositivo emesso nei confronti della società partecipata – della quale il resistente è socio accomandatario – con tutti gli elementi istruttori rilevati nel processo verbale di constatazione. Alla luce delle ragioni esposte, le argomentazioni dell'Agenzia non trovano riscontro sulla richiesta di rimettere la sentenza impugnata al giudice di primo grado ex art.59
c.1 lett. b) D.Lgs.546/92 per violazione de'art.14 ,mentre sono condivisibili quelle relative alla appropriata applicazione dell'art.7,c.1 D.Lgs.546/92 e dell'art.42,c.3 DPR 600/73,che confermano la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione 20, pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 2 avverso la sentenza n.14497/2024 della CGT di primo grado di Napoli,così decide: RESPINGE la richiesta di remissione della causa in primo grado ex. art . 59,
c.1 lett.b) D. L.gs. 546/92. Accoglie nel merito l'appello e compensa le spese.