Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 12/02/2026, n. 1441
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 D.Lgs. 546/92 (litisconsorzio necessario)

    La Corte ha ritenuto che la partecipazione al giudizio del legale rappresentante della società, che coincideva con il socio accomandatario, abbia assicurato l'effettività del contraddittorio, escludendo pregiudizi difensivi.

  • Accolto
    Violazione dell'obbligo motivazionale dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto condivisibili le argomentazioni dell'Agenzia relative all'appropriata applicazione dell'art. 7, c.1 D.Lgs. 546/92 e dell'art. 42, c.3 DPR 600/73, confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso impugnato per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia avesse assolto all'obbligo motivazionale mediante riferimento ad altri atti collegati, riproducendone le parti essenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 12/02/2026, n. 1441
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1441
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo