TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6974/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Pinto, presso il cui studio elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 23 aprile 2025.
Si precisa che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 25.09.2023 parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno di invalidità civile, riconosciuto dal c.t.u. nominato nella fase sommaria solo con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa del ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata nella fase sommaria e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, dott.ssa Persona_1
le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la
[...] documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione di riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%, ma del 67%, insufficiente, quindi, per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
Più specificamente, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase sommaria, la consulente d'ufficio ha premesso che il ricorrente è affetto da
“Diabete mellito in ADO. Discopatie cervicali e lombari riferite sintomatiche.
Cardiopatia ipertensiva in compenso farmacologico”.
Proseguendo ha poi evidenziato che da documentazione esibita dalla parte ricorrente in sede di operazioni peritali, ma non prodotta nel fascicolo telematico, risulterebbe che il ricorrente in data 15 aprile 2023 era sottoposto a “ricovero per intervento di artroprotesi di anca dx”.
Sul punto, in particolare, la c.t.u., dopo aver premesso che “(…) il carteggio sanitario relativo all'intervento di che trattasi non è depositato in fascicolo telematico e di conseguenza il GDL dr. non ha autorizzato l'utilizzo per le Per_2 finalità del ricorso”, ha formulato due diverse possibili soluzioni osservando che
“Salvo diverso parere o disposizione vincolante del Giudice, la scrivente CTU – considerando che l'intervento di che trattasi, invasivo e con esiti temporanei invalidanti, ipotizza la possibilità di valutare l'incidenza dell'intervento stesso, a fini previdenziali, proponendo al giudizio del Giudice stesso conclusioni medico- legali come di seguito: a) Diagnosi e valutazione della percentuale di invalidità esclusivamente sulla documentazione sanitaria presenti in fascicolo telematico b)
Diagnosi e valutazione della percentuale di invalidità includendo alla documentazione sanitaria presente in fascicolo telematico anche quella prodotti in seduta peritale e non inserita in fascicolo telematico”.
3 Sulla base di ciò, quindi, la c.t.u. così ha concluso: “a) per la Diagnosi e valutazione della percentuale di invalidità pre intervento con documentazione acquisita dalla CIC, citata in verbale del 24/10/22 e presenti in fascicolo telematico si conferma quanto previsto in verbale invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% - 67% - I codici ex DM 5/2/92 considerati sono : cod.9309 diabete i.p. 41% cod.7010 anchilosi lombare i.p. 31% b) per la Diagnosi e valutazione della percentuale di invalidità post intervento: in aggiunta alla documentazione acquisita dalla CIC e citata in verbale del 24/10/22 si valuta la documentazione prodotta in seduta peritale (e non inserita in fascicolo telematico ) rimandando alle decisioni del GDL l'accettazione di tale proposta. Pertanto ai codici ex DM 5/2/92 di cui sopra si aggiunge il cod.7223 esiti di trattamento chirurgico anca i.p. 40% derivandone un'invalidità temporanea totale è 75%, da “erogare” per il lasso di tempo che intercorre tra la data dell'intervento di protesizzazione d'anca dx (15 aprile 2013) e il recupero funzionale dell'articolazione e dell'arto inferiore che richiedono in genere circa 4 mesi di riabilitazione fisica”.
Risulta chiara, quindi, la precisazione svolta nella fase sommaria dalla consulente d'ufficio secondo cui il riconoscimento del requisito sanitario richiesto, peraltro temporalmente differito e circoscritto al solo periodo del presunto intervento chirurgico all'anca, era condizionata alla valutazione circa l'utilizzabilità del suddetto documento.
Ciò posto, in sede di merito è stato conferito al c.t.u. già nominato in fase sommaria l'incarico di meglio puntualizzare quanto dedotto nella c.t.u., tenuto conto della contestazione sollevata nel ricorso, in cui, peraltro, senza fare alcuna menzione della questione concernente la documentazione non prodotta nel fascicolo telematico, neanche nella successiva fase di merito, si contestava la c.t.u. con limitato riferimento al riconoscimento con decorrenza differita (e in realtà anche condizionata) del requisito sanitario.
In sede di chiarimenti la consulente d'ufficio ha ulteriormente specificato in ordine alle percentuali attribuite alle singole patologie, osservando che “a) diabete mellito tipo 2 – b) cardiopatia ipertensiva Cl .NYHA II – c) poliartrosi – discopatie multiple - d) ateromasia steroidea non stenosante La CIC su questa diagnosi formulava una invalidità del 67% riconoscendo di fatto, e si ribadisce correttamente
a parere della scrivente, la patologia diabetica (cod. 9309 lett. a) e la patologia
4 vertebrale – discopatie multiple - (cod. 7010 lett. c). Circa le altre patologie riportate nel verbale della CIC e sopra elencate (…), si precisa che la cardiopatia ipertensiva
Cl .NYHA II – lett. b - riportata in referto della visita cardiologica a firma del dr.
del 22 luglio 2022, depositata in telematico, è stata effettuata in Persona_3 data prossima all'istanza amministrativa per il riconoscimento di invalidità: il cardiologo consigliava controlli periodici e indagini strumentali (Holter) che, per quanto è dato conoscere e per quanto documentato, non sono stati eseguiti. Ne deriva che la cardiopatia ipertensiva non è stata valutata ai fini di che trattasi essendo certificata in buon compenso con classe NYHA II”.
Inoltre, la consulente d'ufficio ha osservato che, non essendo stata depositata la documentazione relativa all'intervento all'anca, le conseguenze di quest'ultimo non potevano essere considerate e, quindi, ha confermato le conclusioni raggiunte nella c.t.u. espletata nella fase sommaria, escludendo la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente d'ufficio appaiono pienamente condivisibili, perché in linea con quanto risultante dalla documentazione medica in atti e risultante dal deposito telematico, unica che può essere considerata perché correttamente inserita nel fascicolo telematico e di cui è stato quindi possibile l'esame nel contraddittorio delle parti;
da esse risulta una corretta stima delle patologie, che risultano congruamente stimate sulla base della documentazione in atti.
Né può essere consentita la produzione della documentazione concernente l'intervento all'anca, peraltro neanche esibita dal difensore del ricorrente all'udienza del 9.10.2024 svolta in contraddittorio con la c.t.u.; infatti, come osservato con ordinanza del 7.11.2024 “(…)la documentazione in questione risulterebbe risalente al 15.04.2023 e, quindi, sarebbe antecedente sia al verbale di conferimento incarico al c.t.u. nella fase sommaria, datato 26.05.2023, sia all'introduzione del giudizio di merito (ricorso depositato il 25.09.2023), sia al verbale di conferimento dell'incarico suppletivo al c.t.u. del 3.01.2024; si tratta, quindi, non già di documentazione sopravvenuta, tesa a dimostrare un aggravamento sopraggiunto nel corso del giudizio, ma una documentazione risalente e preesistente che, come tale, era onere di parte ricorrente produrre tempestivamente e nelle modalità previste dalla legge e dai verbali di conferimento
5 incarico al c.t.u., ossia mediante deposito nel fascicolo telematico, con la conseguenza che, non essendo documentate, né tanto meno dedotte circostanze che giustifichino la tardiva richiesta di acquisizione e comprovino l'impossibilità di produrre ritualmente il documento in precedenza, la richiesta non può essere accolta”.
Alla luce di ciò il ricorso va rigettato.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo parte ricorrente depositato dichiarazione per il relativo esonero in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6974/2023, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese ad eccezione di quelle di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 28.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
6