Ordinanza cautelare 27 giugno 2018
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 30/01/2023, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01554/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06295/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6295 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Pascone, e presso lo studio della stessa elettivamente domiciliato in Roma, alla Circonvallazione Clodia n. 36, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. di prot. -OMISSIS-, recante irrogazione della sanzione disciplinare della deplorazione;
- della conforme deliberazione del Consiglio centrale di disciplina n. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare, e ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022, celebrata in modalità telematica, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, assistente capo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, è stato assoggettato a procedimento disciplinare con irrogazione, su conforme parere della Consiglio centrale di disciplina, della sanzione della deplorazione.
Con ricorso, notificato a mezzo dell’U.N.E.P. della Corte d’Appello di Roma il 4 maggio 2018 e depositato il 25 maggio 2018, l’interessato ha impugnato gli atti in epigrafe meglio specificati, deducendo, con unico motivo, le seguenti censure:
Violazione di legge per violazione dell’art. 17 comma 4 del d. lgs. n. 449/1992 – Violazione di legge per violazione ed errata applicazione della Circolare Ministeriale n. 3635/6085 GDAP – 0147044.2012 del 13.04.2012 “Linee guida e precisazioni sull’esercizio dell’azione disciplinare” -
Violazione di legge per violazione dell’art. 104 del Testo Unico degli Impiegati civili dello Stato d.P.R. n. 3/1957 – Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa – Ingiustizia manifesta
Il provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare, adottato il 26 settembre 2016, e è stato comunicato soltanto in data 8 marzo 2018, e facendo seguito a istanza di accesso agli atti presentata il 22 febbraio 2018 in relazione all’esclusione dallo scrutinio per la nomina a assistente capo coordinatore, e quindi ben oltre il (breve) termine previsto dall’art. 17 comma 4 del d.ls. n. 449/1992, scaduto al più tardi il 6 ottobre 2016.
Quanto alla condotta addebitata e alla sua rilevanza disciplinare si evidenzia che essa, consistita nella pubblicazione sul proprio profilo Facebook di una sua foto con mascherina di vistose dimensioni, al relativo commento di presentazione e alla replica in uno dei successivi commenti, costituisce espressione del diritto di critica, ed esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., che non ne ha travalicato i limiti e che si ricollega altresì a carica sindacale ricoperta, tanto che lo stesso Consiglio di disciplina ha ritenuto censurabile solo il commento in replica.
Costituitosi in giudizio con atto depositato il 30 maggio 2018, con memoria depositata il 15 giugno 2018 il Ministero della giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha dedotto a sua volta l’infondatezza del ricorso, rilevando che:
- la invocata tardività della comunicazione del provvedimento disciplinare non incide sulla sua validità e efficacia, rilevando soltanto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione;
- se la Commissione di disciplina ha ritenuto che foto e commento di accompagnamento fosse(ro) solo “… ironico e non denigratorio ” (perché come osservato dall’organo “ …probabilmente motivata dallo sforzo di esorcizzare turbamenti e preoccupazioni per le condizioni di gravidanza della compagna ”) e “ considerata anche la veste di rappresentante sindacale del ricorrente e l'uso del proprio profilo facebook anche in tal senso ”; nondimeno il successivo commento “... sulla scarsa consapevolezza, di "certi dirigenti", che non conoscono la materia relativa al servizio di piantonamento, e all’allusione a presunti cambi di disposizioni da parte della Direzione indotte da "qualcuno” …” si è risolto secondo la commissione in “… osservazioni (che) contestano, in modo apodittico l’operato, dei superiori e le scelte dell’Amministrazione, senza neppure essere velate dallo schermo dell’ironia o dall’esercizio della satira, e si pongono al di fuori della dialettica sindacale… (che) … superano i limiti della correttezza espressiva ed il rispetto della verità sostanziale, cui deve attenersi anche il diritto di critica ”.
1.3 Con memoria depositata il 20 giugno 2018 l’interessato ha replicato agli avversi assunti difensivi, insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
1.4 Con ordinanza n. 3857 del 27 giugno 2018, non appellata, è stata rigettata l’istanza incidentale cautelare.
1.5 Con memorie difensive depositate il 29 luglio 2022 (l’Avvocatura di Stato) e il 16 ottobre 2022 (il ricorrente) le parti hanno ribadito e illustrato, in modo ulteriore, le rispettive posizioni.
1.6 All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022, celebrata in modalità telematica, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
2. Il ricorso è destituito di fondamento giuridico e deve essere, pertanto, rigettato.
2.1 Giova premettere in punto di fatto che:
- il ricorrente, sovrintendente capo di Polizia penitenziaria, all’epoca del fatto addebitato era addetto al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della C.C. di -OMISSIS-;
- con riferimento al piantonamento di detenuti ricoverati presso reparti di malattie infettive di strutture ospedaliere aveva espresso preoccupazioni in relazione a possibile contagio da contatto, chiedendo di essere esentato dai turni nei mesi di novembre e dicembre 2015, a scopo precauzionale e per evitare eventuale trasmissione di malattie infettive alla compagna in stato di gravidanza (il figlio è poi nato il [...]), e con ulteriore istanza aveva rappresentato l’esigenza di munire gli addetti ai piantonamenti di mezzi di protezione individuale;
- in questo contesto, e con riferimento a un riscontro ritenuto non adeguato, in data 26 novembre 2015 ha pubblicato sul proprio profilo della nota piattaforma Facebook un post contenente una propria foto con una mascherina di vistose dimensioni e con il commento “ Adesso che mi sono attrezzato posso andare a fare i piantonamenti ”;
- nei successivi commenti al post, poi, censurava " Dirigenti " che, a suo giudizio, non conoscono il servizio di piantonamento ed alludendo a presunti cambi di disposizioni da parte della Direzione indotte da “ qualcuno ";
- con nota del Direttore della Casa circondariale -OMISSIS-, nuovo complesso, del 24 dicembre 2015 è stato comunicato l’avvio di procedimento disciplinare, sulla base del rapporto del Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti del 22 dicembre 2015;
- il funzionario istruttore con atto notificato all’interessato l’11 febbraio 2016 contestava l’addebito, ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 5 comma 3 lettera g) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 449, e acquisite le giustificazioni dell’interessato, formalizzate con nota del 29 febbraio 2016, e confermate nell’audizione del 17 marzo 2016, con nota n. -OMISSIS- rassegnava le proprie conclusioni, nelle quali significava che
-- la pubblicazione della foto e il relativo commento di presentazione poteva essere “… ricondotta a un intento ludico e espressione di disagio del soggetto ” (in relazione al “… suo stato emotivo di turbamento e preoccupazione per le condizioni di gravidanza della compagna …”);
-- diversamente “… il commento successivo sulla mancanza di consapevolezza dei dirigenti…potrebbe eventualmente essere ricondotto alla fattispecie, meno grave, della censura dell’operato dei superiori, ascrivibile all’infrazione di cui all’art. 4 lettera n del decreto legislativo 449/92 ”;
- nella seduta del 6 luglio 2016 il Consiglio centrale di disciplina, sentito il difensore dell’incolpato, ha sostanzialmente condiviso le conclusioni del funzionario istruttore, osservando che:
-- “ Il commento relativo alla foto con la mascherina…può quindi essere inteso in senso ironico e non denigratorio, probabilmente motivata dallo sforzo di esorcizzare turbamenti e preoccupazioni per le condizioni di gravidanza della compagna ”, onde possono “… ritenersi rispettati i parametri stabiliti nella circolare dipartimentale prot. n. 0061158 del 20/02/2015 sull’uso dei social network considerata anche la carica di rappresentante sindacale dell’incolpato e l’uso del proprio profili facebook anche in tal senso ”;
-- diversamente “… in merito al commento sulla scarsa consapevolezza di ‘certi dirigenti’, che non conoscono la materia relativa al servizio di piantonamento e all’allusione a presunti cambi di disposizioni da parte della Direzione indotte da ‘qualcuno’ …(si tratta di)… osservazion i (che) contestano in modo apodittico l’operato dei superiori e le scelte dell’Amministrazione, senza neppure essere velate dallo schermo dell’ironia o dall’esercizio della satira, e si pongono al di fuori della dialettica sindacale …(risolvendosi in)… critiche ingenerose, che superano i limiti della correttezza espressiva e il rispetto della verità sostanziale, cui deve attenersi anche il diritto di critica ”;
- sulla scorta di tale motivazione il Consiglio di disciplina, ricondotto l’addebito alla fattispecie di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 449/1992, in condivisione quindi delle conclusioni del funzionario istruttore, -e considerati anzianità di servizio, ottimo percorso professionale, precedenti disciplinari (una sola censura risalente al 2000), la nota di apprezzamento del Direttore e le due medaglie al merito di servizio conseguite-, ha proposto la sanzione disciplinare della deplorazione;
- con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 26 settembre 2016, notificato all’interessato l’8 marzo 2018, è stata quindi irrogata la suddetta sanzione disciplinare.
2.2 È infondato, anzitutto, il primo ordine di censure, che deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla tardività della sua comunicazione.
È ben vero che l’art. 17 comma 4 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 dispone che:
“ Il decreto -di irrogazione della sanzione disciplinare: n.d.e.- deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ”.
Nondimeno tale termine non è designato come perentorio, né in modo esplicito -con l’espressa indicazione appunto che si tratti di termine perentorio- né in via implicita, con la previsione dell’inefficacia del provvedimento comunicato oltre il termine, mediante specificazioni de tipo “ a pena di inefficacia e/o di decadenza ”.
In tal senso peraltro si è espressa la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 2189, che conferma T.A.R. Lazio, Sez. I quater n. 6993/2007; vedi anche T.A.R. Molise, 24 luglio 2013, n. 509).
2,3 È altresì destituita di fondamento l’altra censura, concernente la contestazione del rilievo disciplinare di condotta dichiaratamente espressiva di diritto di critica e esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., e ricollegata anche e essenzialmente alla carica sindacale rivestita.
2.3.1 La circolare del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 20 febbraio 2015 (recante “ Precisazioni sull'uso dei social network da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria ”) esplicita, in modo chiaro, i limiti -peraltro ricavabili dai principi generali e dalla normativa di ordinamento generale e settoriale dell’impiego pubblico- entro i quali deve svolgersi l’uso dei social network da parte del personale dell’amministrazione penitenziaria.
È ivi evidenziato, a chiare lettere che: “… il diritto di manifestazione del pensiero e di critica in costanza del rapporto di lavoro soggiace a determinati limiti, esplicitazioni dei doveri di fedeltà, di riservatezza ed adesione ai valori ed alla missione istituzionale dell'Amministrazione, che incombono al lavoratore in quanto deducibili nella prestazione lavorativa medesima, attinenti a:
1. continenza verbale (correttezza espressiva);
2. continenza sostanziale (verità dei fatti);
3. rilevanza sociale delle dichiarazioni, rispetto allo status del dichiarante e alla sua platea di riferimento ”.
Essa precisa, altresì, che:
“ Allorché il "profilo privacy" scelto e adottato dal lavoratore consente la visualizzazione dei suoi "post", commenti, video e foto, anche ad una cerchia di utenti aperta e sostanzialmente indeterminabile, il dipendente (soprattutto quando fa emergere dal profilo il proprio status ossia la condizione di appartenente all’Amministrazione ma non solo) soggiace a valutazioni di ordine deontologico ed ad azioni di responsabilità disciplinare quando integri una lesione del rapporto fiduciario che lega il dipendente all'Amministrazione, con evidenti profili di violazione della riservatezza e danno all'immagine, alla continuità e regolarità dell'azione dell'Amministrazione ”.
E di seguito riporta i riferimenti normativi ai doveri stabiliti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal d.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e dalla Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del il gennaio 2006 sulle Regole Penitenziarie Europee.
2.3.2 La giurisprudenza amministrativa recentissima già formatasi sul tema ha avuto modo di rilevare come anche soltanto l’espressione di condivisione (espressa tramite la spunta del c.d. like) su commenti inappropriati e anche latamente denigratori “… non costituisce un comportamento “neutro” e irrilevante, ma comporta l’espressione, seppur implicita, di un pensiero, di adesione al post e al commento che si legge e in relazione al quale si intende manifestare una condivisione, volendo così rendere evidente a tutti la propria adesione e la volontà di fare proprio il commento di cui si tratta ” posto che “ la circolare n. 3660/6110 del 20 febbraio 2015, nel sancire un obbligo di ponderazione e continenza sui social network non distingue tra gruppi “aperti” o “chiusi”, attribuendo rilievo alla pubblicità della condotta, sufficiente quest’ultima a rendere palese ad una pluralità di soggetti una manifestazione di disvalore e di condanna generica e offensiva dell’operato dei propri superiori ” (così: TAR Toscana, Sez. I, 18 novembre 2022, n. 1345; nello stesso senso, 27 ottobre 2022, n. 1211; vedi anche T.A.R Lombardia, Milano, Sez. III, 2 dicembre 2020, n. 2365).
2.3.3 La motivazione del Consiglio centrale di disciplina è, quindi, perfettamente calibrata, avendo recepito altresì le conclusioni del funzionario istruttore e ricondotto all’ambito di rilievo disciplinare il solo successivo commento dell’interessato “... sulla scarsa consapevolezza, di "certi dirigenti", che non conoscono la materia relativa al servizio di piantonamento, e all’allusione a presunti cambi di disposizioni da parte della Direzione indotte da "qualcuno ”, ritenendo che esse si risolvano in “… osservazioni (che) contestano in modo apodittico l’operato dei superiori e le scelte dell’Amministrazione, senza neppure essere velate dallo schermo dell’ironia o dall’esercizio della satira, e si pongono al di fuori della dialettica sindacale…(risolvendosi in)…critiche ingenerose, che superano i limiti della correttezza espressiva e il rispetto della verità sostanziale, cui deve attenersi anche il diritto di critica ”.
Si tratta di condotta sicuramente e pacificamente riconducibile all’alveo applicativo dell’art. 4 lettera n) del d.P.R. n. 449/1992, che sanziona con la deplorazione “ le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi ”.
Ne consegue che sotto il profilo dell’esatta individuazione e qualificazione della condotta, non meno che della corrispondenza alla sanzione tipizzata, e alla piena proporzionalità della medesima non può seriamente revocarsi in dubbio la piena legittimità del provvedimento disciplinare.
In conclusione, il ricorso in epigrafe risulta destituito di ogni fondamento giuridico e deve essere rigettato.
La relativa novità e peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore
Ida Tascone, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.