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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/09/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Giuliana Melandri Consigliera
Paolo Viarengo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 44/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Matteo Caniglia Cogliolo, per procura in atti
appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso anche disgiuntamente, dagli CP_1 P.IVA_1
Avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso e Lilia Bonicioli, in virtù di mandato generale alle liti appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 30.4.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 24.1.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 17.3.2023 la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , precisando di avere presentato, in data CP_1
6.3.2019, domanda per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza, domanda accolta dall'Istituto, ma che, in data 1.6.2022, aveva ricevuto comunicazione dall' di revoca della prestazione per “mancanza del CP_1 requisito di residenza (art. 2, co 1, a) 2) L. 26/2019) non ha risieduto in
Italia negli ultimi due anni in modo continuativo” e successivamente la comunicazione del relativo indebito di € 9.000,00, cioè la somma percepita nel periodo dall'aprile 2019 al settembre 2020.
La ricorrente ha ribadito di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il godimento del beneficio e quindi ha chiesto di accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca emesso da , con CP_1 insussistenza dell'indebito.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo di respingere il ricorso. CP_1
Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 963 del 2023, ha respinto il ricorso.
La signora ha proposto appello. Pt_1
Si è costituito l' , chiedendo di respingere l'appello. CP_1
Con ordinanza del 13.2.25, questa Corte ha ammesso la prova testimoniale richiesta ed all'udienza del 24.4.25 è stata sentita la signora Testimone_1
La causa è stata quindi discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
16.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso in quanto la ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito al fatto che, nel periodo in cui la ricorrente è risultata cancellata dall'anagrafe in quanto irreperibile, fosse invece ugualmente presente sul territorio, ritenendo quindi fondato il provvedimento dell' di revoca del Reddito di Cittadinanza, CP_1 motivato appunto su tale circostanza.
Il Tribunale ha aggiunto che per gli altri requisiti previsti dalla normativa per poter accedere al beneficio, il documento allegato dalla ricorrente,
“attestazione ISEE”, “ne dà una evidenza solo parziale ed incompleta, quantomeno, in relazione ai “beni durevoli” non menzionati dal documento”.
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Nell'appello, si lamenta che con il ricorso era stato richiesto di poter provare per testi la sussistenza del presupposto fattuale, cioè la residenza in Italia, unico motivo a base della revoca del beneficio da parte dell' , ma che il CP_1
Giudice di primo grado non ha consentito di esperire tale prova.
In ordine poi ai requisiti reddituali, l'appellante osserva che alla ricorrente non si possa opporre la carenza di allegazioni su presupposti ulteriori e diversi rispetto a quelli che hanno fondato il provvedimento amministrativo opposto ed in questo senso richiama la sentenza n. 109 del 2022 di questa
Corte.
L'appello è fondato.
Come già detto, questa Corte ha ritenuto ammissibile e rilevante la prova testimoniale, richiesta dalla ricorrente, essendo relativa alle circostanze di fatto di cui al requisito della residenza in Italia, cioè all'unico motivo per il quale l' ha revocato il beneficio. CP_1
All'udienza del 24.4.2025 è stata sentita la signora madre Testimone_1 dell'appellante, e la teste ha dichiarato che la figlia ha convissuto con lei fin da prima del 2016, ma che nel corso di tale anno erano sopraggiunte delle difficoltà, in quanto la stessa figlia non si impegnava nel cercare e nel mantenere un lavoro, con conseguenti difficoltà economiche, avendo la signora come unica entrata la sua pensione. Tes_1
La signora ha quindi deciso di allontanare dalla propria casa la Tes_1 figlia, essendosi comprensibilmente arrabbiata per l'atteggiamento della stessa ed ha comunicato al competente ufficio del Comune di Genova che la figlia non era più residente con lei.
La stessa teste ha aggiunto che la figlia, invalida civile per psicosi, in quel periodo è stata prima ospite dell'Istituto San Benedetto Don Orione di
Genova e poi anche ricoverata per un mese presso il reparto di psichiatria dell'ospedale San Martino di Genova.
Al momento delle dimissioni dall'ospedale la ricorrente, ha ancora confermato la teste, è ritornata a vivere con la stessa madre, seguendo anche la prescritta terapia, quindi, avendo anche “un comportamento tranquillo
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normale”, madre e figlia hanno continuato e continuano tuttora a vivere insieme a Genova.
Infine, la stessa teste ha altresì confermato che dal 2016 ad oggi, la figlia non si è mai allontanata da Genova.
Queste dichiarazioni della teste possono ritenersi senz'altro sufficienti ed idonee a confermare che la ricorrente non si sia allontanata da Genova, quindi anche dall'Italia, nei due anni precedenti al momento della sua richiesta di accedere al beneficio del Reddito di Cittadinanza ed in particolare anche nei mesi in cui risultava formalmente irreperibile, cioè dal
30.9.2016 al 2.5.2017.
La teste si è infatti riferita anche a tale periodo ed ha fornito una coerente spiegazione della “cancellazione” della ricorrente, per “irreperibilità”, dal registro anagrafico di Genova.
D'altra parte, la stessa Circolare del Ministero Politiche Sociali,
n.1319/2020, giustamente richiamata ed allegata dall'appellante, in ordine alla questione oggetto dell'odierno procedimento, ovvero ai soggetti che hanno temporaneamente perduta la residenza, così si esprime “ ... a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza fissa dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana”.
Tale congrua conclusione trova anche riscontro nel consolidato orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, secondo cui le risultanze anagrafiche non possono ritenersi le uniche idonee ad attestare la residenza effettiva sul territorio nazionale, ben potendo quest'ultima essere data anche in altro modo.
In questo senso, le certificazioni anagrafiche possono assumere un valore presuntivo, ma possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da
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altre fonti di convincimento.
Di conseguenza, per determinare il luogo di residenza ed a maggior ragione il luogo di dimora di una persona, si deve considerare rilevante e decisivo il luogo ove l'interessato dimora, in questo senso potendosi richiamare la seguente decisione della Suprema Corte “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche”, Cass. civ., n. 1550/13; nello stesso senso, Cass. civ., n. 9049/20 e Cass. civ., n. 19650/23.
Si deve aggiungere che il predetto requisito richiesto per il Reddito di
Cittadinanza non può certo limitarsi al requisito “formale”, rispondendo alla sostanziale “ratio” della disposizione normativa, secondo cui la persona che chiede di godere di un beneficio a carico delle finanze dello Stato italiano, debba permanere di fatto, per un sufficiente e consolidato periodo di tempo, in Italia.
Infine, fondata anche la critica dell'appellante alla seconda argomentazione del Giudice di primo grado, relativa ai requisiti patrimoniali, dovendosi ritenere corretto il richiamo alla precedente decisione di questa Corte, cioè alla sentenza 109 del 2022, riferita ad identica questione.
Si riporta quindi, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la motivazione della stessa sentenza.
“ … risulta necessario chiarire in primo luogo i rapporti tra domanda amministrativa e domanda giudiziale, nonché la funzione del procedimento amministrativo nelle controversie previdenziali. Pur a fronte di diritti di rilevanza costituzionale …, l'ordinamento prevede che chi intende esercitare i propri diritti nei confronti degli enti previdenziali deve presentare una domanda amministrativa. Detta domanda costituisce presupposto dell'azione giudiziaria, ed ha lo scopo di consentire all'ente la verifica delle condizioni per l'esercizio del diritto, al fine di evitare la necessità di adire il giudice, con finalità acceleratorie e deflattive. Il procedimento amministrativo nelle controversie previdenziali è pertanto
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uno strumento di preventiva composizione del conflitto, va istruito informalmente, e va sempre deciso nel merito. La particolare natura di detto procedimento amministrativo si riflette sulla successiva azione giudiziaria che si pone in rapporto di continenza con la domanda amministrativa e non potrà avere un oggetto più ampio;
inoltre il giudizio ha ad oggetto il rapporto e non l'atto amministrativo, e non incontra limiti in relazione ai motivi svolti nel procedimento amministrativo. Da quanto sopra consegue che se all'ente previdenziale è dato di mettere in discussione presupposti del diritto che ha omesso di contestare in sede amministrativa (pur avendone il potere/dovere), all'interessato che reclami in sede giudiziaria l'accertamento del proprio diritto, concentrando la propria difesa sui motivi del diniego amministrativo, non potrà per ciò solo obiettarsi la carenza di allegazione degli ulteriori presupposti del diritto azionato, allorquando lo stesso chiaramente azioni il medesimo diritto già richiesto in sede amministrativa, e per il quale ha ivi già affermato la sussistenza dei relativi presupposti.
Occorre ulteriormente premettere che non esiste l'esclusiva di chi propone la domanda rispetto all'oggetto del processo, essendo prerogativa della controparte di limitarsi alla contestazione dei fatti dedotti, ovvero di proporre ulteriori difese “in fatto ed in diritto” (come previsto, per il rito lavoro, dall'416 c.p.c.), offrendo mezzi di prova, ed altresì di proporre domande riconvenzionali. Per tal modo il convenuto influisce sull'ambito del giudizio e della pronuncia del giudice. E' pertanto evidente che il thema decidendum involge tutti i fatti allegati, e ritenuti rilevanti ai fini della decisione, così come il thema probandum attenga ai medesimi fatti, ove ritenuti bisognevoli di prova, e rispetto ai quali opera il principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie è incontestato, e comunque documentale, che il … nella domanda amministrativa (tempestivamente prodotta dallo stesso CP_1 aveva dichiarato …. E' altresì incontestato che il rigetto amministrativo della domanda NASpI sia stato motivato con il difetto delle trenta giornate
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di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Ne consegue che, a fronte dell'azione giudiziaria successivamente intrapresa dal … per veder accertato il proprio diritto alla
NASpI, va disattesa la tesi dell' che nel contestare la sussistenza CP_1 dell'ulteriore, diverso requisito della perdita involontaria dell'occupazione lavorativa, pretende il rigetto del ricorso sull'assunto della carenza della relativa allegazione.”
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, l'appello deve quindi considerarsi fondato anche rispetto a tale questione.
Anche nel caso in esame, infatti, la ricorrente ha regolarmente dichiarato, allegato e documentato la propria condizione reddituale e patrimoniale al momento della richiesta all' del beneficio e lo stesso Istituto, come CP_1 detto, ha successivamente revocato tale beneficio esclusivamente per la successiva verifica dello stato di formale irreperibilità anagrafica e quindi esclusivamente per la ritenuta mancanza del requisito della residenza in
Italia.
Si deve quindi accogliere l'appello, con conseguente riconoscimento dell'illegittimità dei provvedimenti dell' di revoca e di richiesta di CP_1 restituzione delle somme erogate alla signora a titolo di Reddito di Pt_1
Cittadinanza.
Le spese dei due gradi del giudizio si liquidano seguendo la soccombenza e quindi devono essere poste a carico dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, considerando la presenza della fase istruttoria solo in questo secondo grado e potendosi scendere sotto i valori medi, per la non particolarmente impegnativa definizione della causa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di alla percezione del Reddito di Parte_1
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Cittadinanza come richiesto con domanda presentata il 6.3.2019, con conseguente illegittimità dei provvedimenti emessi dall' di revoca in CP_1 data 1.6.2022 e di richiesta di restituzione delle somme erogate in data
10.11.2022; condanna l'appellato al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi euro 1.865,00 e delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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