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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. UL dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. AU GI giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1282/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Andrea Pitari;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. GI Bubbo
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.10.2025, con ordinanza dell'11.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. La domanda è inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Appare opportuno, innanzitutto, osservare che la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della sentenza n. 211/2013 del Tribunale di Crotone, resa nell'ambito del procedimento n. 81/2013 r.g. (cfr. ricorso introduttivo), che, a suo dire, ha omologato la separazione personale tra le odierne parti in causa.
Risulta documentalmente dimostrato, invece - come, peraltro, giustamente rilevato dal resistente -, che con detta sentenza l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la e il alle condizioni concordate dai Pt_1 CP_1 medesimi e mutuate da quelle pattuite in sede di separazione, che è stata omologata con decreto dep. 10.10.2012, emesso nell'ambito del procedimento n. 1755/2006 r.g. (cfr. docc. in atti).
Ciò posto, con riferimento al contenuto degli accordi dei coniugi in sede di separazione e divorzio, va rammentata la nota la distinzione tra contenuto essenziale e contenuto eventuale.
In particolare, nel contenuto essenziale - così denominato in quanto collegato direttamente al rapporto matrimoniale - vi rientrano le pattuizioni, le clausole e le condizioni che devono essere contenute nell'accordo per permettere che esso venga giuridicamente ad esistenza e sia produttivo di effetti. In tale contesto vi rientrano, dunque, gli accordi relativi al consenso reciproco dei coniugi a vivere separati, all'affidamento dei figli minori, all'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e alla previsione di assegno di mantenimento o divorzile a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti.
Del contenuto eventuale, invece, fanno parte le pattuizioni, le clausole e le condizioni che possono volontariamente essere incluse nell'accordo e la cui assenza non incide in alcun modo sul perfezionamento, sull'efficacia e sulla validità dell'accordo stesso, giacché trattasi di un contenuto collegato solo occasionalmente ai diritti ed agli obblighi nascenti dal matrimonio. In tale ambito vi rientrano le pattuizioni relative alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, anche se concernenti l'assegno di mantenimento, in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, come ad esempio, per quanto qui rileva, la divisione di beni in comunione (arg. Cass. n. 16909/2015; Cass. n. 1736/2013).
E' inoltre, configurabile una distinzione tra contenuto tipico e atipico: nel primo vi rientrano le intese di cui al contenuto essenziale, in quanto si tratta di accordi collegati direttamente
2 al rapporto matrimoniale;
nel secondo vi rientrano tutti quei negozi, di contenuto eventuale, con finalità divisoria, risarcitoria, compensativa attraverso i quali i coniugi intendono provvedere ad una sistemazione, tendenzialmente globale, dei loro interessi economici a seguito del conseguimento del nuovo status (arg. Cass. n. 20034/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto che, a modifica della sentenza che - come sopra precisato - ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, venga disposto il ripristino dello status quo ante relativo all'immobile sito in Mesoraca (KR) alla Via Contrada Vardaro n. 4, che le parti hanno diviso in via bonaria in sede di accordo di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Crotone (v. decreto di omologa e sentenza divorzile in atti, su cit.).
Orbene, tenendo a mente la distinzione sopra operata dalla giurisprudenza di legittimità, tale pattuizione deve considerarsi rientrante nel c.d. contenuto eventuale dell'accordo di separazione, sul quale non può intervenire alcuna modifica in sede di divorzio, costituendo quest'ultimo un patto autonomo raggiunto tra le parti, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, ai quali viene riconosciuta la possibilità di dettare le condizioni per regolamentare anche la fase patologica di crisi del rapporto coniugale.
E invero, la modifica ex art. 473-bis.29. c.p.c. può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale o nel divorzio, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'articolo 1372 c.c. (Cass. n. 5061/2021; n.
16909/2015 cit.).
Tali patti autonomi, costituendo espressione della libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali), con i quali le parti hanno provveduto a regolamentare, in occasione dell'evento – separazione, i rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale, danno vita ad un contratto atipico con causa lecita che, come tale, è modificabile tra le parti con le stesse forme ed è intangibile e immodificabile in sede giudiziale con le forme e il rito indicati per la modifica delle clausole "necessarie", sicché il ricorso al rimedio giurisdizionale si rivela un uso improprio di un istituto eccezionale a fini privatistici e contrattuali (cfr. sul punto Trib.
Milano sez. IX, 16.9.2015).
Ne discende che la domanda formulata è da ritenersi inammissibile.
3. Non ricorrono i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., libellata in atti da parte resistente.
3 E invero, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere, che nella specie non si ritiene assolto, di fornire elementi probatori sufficienti sia per provare la sussistenza dell'elemento soggettivo che l'esistenza del danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27.10.2015, n. 21798 in senso conforme Sezioni Unite: Cass. Civ., sez.UU., del 20.4.2004, n. 7583).
4. La natura del giudizio e le ragioni della decisione (arrestatasi alla definizione in rito) giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU GI RD Alessandra AN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. UL dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. AU GI giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1282/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Andrea Pitari;
ricorrente
e
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. GI Bubbo
resistente nonché
Il PM in sede
interventore ex lege
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare dell'8.10.2025, con ordinanza dell'11.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. La domanda è inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre.
Appare opportuno, innanzitutto, osservare che la ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni della sentenza n. 211/2013 del Tribunale di Crotone, resa nell'ambito del procedimento n. 81/2013 r.g. (cfr. ricorso introduttivo), che, a suo dire, ha omologato la separazione personale tra le odierne parti in causa.
Risulta documentalmente dimostrato, invece - come, peraltro, giustamente rilevato dal resistente -, che con detta sentenza l'intestato Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la e il alle condizioni concordate dai Pt_1 CP_1 medesimi e mutuate da quelle pattuite in sede di separazione, che è stata omologata con decreto dep. 10.10.2012, emesso nell'ambito del procedimento n. 1755/2006 r.g. (cfr. docc. in atti).
Ciò posto, con riferimento al contenuto degli accordi dei coniugi in sede di separazione e divorzio, va rammentata la nota la distinzione tra contenuto essenziale e contenuto eventuale.
In particolare, nel contenuto essenziale - così denominato in quanto collegato direttamente al rapporto matrimoniale - vi rientrano le pattuizioni, le clausole e le condizioni che devono essere contenute nell'accordo per permettere che esso venga giuridicamente ad esistenza e sia produttivo di effetti. In tale contesto vi rientrano, dunque, gli accordi relativi al consenso reciproco dei coniugi a vivere separati, all'affidamento dei figli minori, all'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e alla previsione di assegno di mantenimento o divorzile a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti.
Del contenuto eventuale, invece, fanno parte le pattuizioni, le clausole e le condizioni che possono volontariamente essere incluse nell'accordo e la cui assenza non incide in alcun modo sul perfezionamento, sull'efficacia e sulla validità dell'accordo stesso, giacché trattasi di un contenuto collegato solo occasionalmente ai diritti ed agli obblighi nascenti dal matrimonio. In tale ambito vi rientrano le pattuizioni relative alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, anche se concernenti l'assegno di mantenimento, in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, come ad esempio, per quanto qui rileva, la divisione di beni in comunione (arg. Cass. n. 16909/2015; Cass. n. 1736/2013).
E' inoltre, configurabile una distinzione tra contenuto tipico e atipico: nel primo vi rientrano le intese di cui al contenuto essenziale, in quanto si tratta di accordi collegati direttamente
2 al rapporto matrimoniale;
nel secondo vi rientrano tutti quei negozi, di contenuto eventuale, con finalità divisoria, risarcitoria, compensativa attraverso i quali i coniugi intendono provvedere ad una sistemazione, tendenzialmente globale, dei loro interessi economici a seguito del conseguimento del nuovo status (arg. Cass. n. 20034/2024).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto che, a modifica della sentenza che - come sopra precisato - ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, venga disposto il ripristino dello status quo ante relativo all'immobile sito in Mesoraca (KR) alla Via Contrada Vardaro n. 4, che le parti hanno diviso in via bonaria in sede di accordo di separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Crotone (v. decreto di omologa e sentenza divorzile in atti, su cit.).
Orbene, tenendo a mente la distinzione sopra operata dalla giurisprudenza di legittimità, tale pattuizione deve considerarsi rientrante nel c.d. contenuto eventuale dell'accordo di separazione, sul quale non può intervenire alcuna modifica in sede di divorzio, costituendo quest'ultimo un patto autonomo raggiunto tra le parti, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi, ai quali viene riconosciuta la possibilità di dettare le condizioni per regolamentare anche la fase patologica di crisi del rapporto coniugale.
E invero, la modifica ex art. 473-bis.29. c.p.c. può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale o nel divorzio, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'articolo 1372 c.c. (Cass. n. 5061/2021; n.
16909/2015 cit.).
Tali patti autonomi, costituendo espressione della libera autonomia contrattuale (nel senso che servono a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali), con i quali le parti hanno provveduto a regolamentare, in occasione dell'evento – separazione, i rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale, danno vita ad un contratto atipico con causa lecita che, come tale, è modificabile tra le parti con le stesse forme ed è intangibile e immodificabile in sede giudiziale con le forme e il rito indicati per la modifica delle clausole "necessarie", sicché il ricorso al rimedio giurisdizionale si rivela un uso improprio di un istituto eccezionale a fini privatistici e contrattuali (cfr. sul punto Trib.
Milano sez. IX, 16.9.2015).
Ne discende che la domanda formulata è da ritenersi inammissibile.
3. Non ricorrono i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., libellata in atti da parte resistente.
3 E invero, la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte.
Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere, che nella specie non si ritiene assolto, di fornire elementi probatori sufficienti sia per provare la sussistenza dell'elemento soggettivo che l'esistenza del danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27.10.2015, n. 21798 in senso conforme Sezioni Unite: Cass. Civ., sez.UU., del 20.4.2004, n. 7583).
4. La natura del giudizio e le ragioni della decisione (arrestatasi alla definizione in rito) giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte resistente;
- compensa le spese di lite.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice est. La Presidente
AU GI RD Alessandra AN
4