Articolo 28 della Legge 16 agosto 1962, n. 1291
Articolo 27Articolo 29
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1 settembre 1962
Art. 28.
Nella prima applicazione della presente legge e' indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, un concorso per la nomina, a vice ragioniere, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato, in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.
L'esame di tale concorso consistera' di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilita' generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonche' di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prova scritte.
Entrata in vigore il 1 settembre 1962