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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1422/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1422 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 27. , residente in [...], elettivamente C.F._2
domiciliata in Trento, via Galleria Tirrena n. 10 presso lo Studio dell'Avv. Paola
Paolazzi (C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
delega in allegato al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
02.09.1962, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Talvera nr. 3 presso lo studio dell'Avv. Bruno Giudiceandrea (C.F. ) che lo rappresenta e difende come C.F._5
da mandato depositato in atti,
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26 settembre 2024 le parti concludevano come da note scritte il cui contenuto viene di seguito riportato.
Conclusioni di parte ricorrente: “1)pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con addebito al marito, per il matrimonio contratto a Tehran (Iran) il giorno 3 aprile 1998, trascritto presso gli uffici di Stato Civile del Comune di AL al N. 6 P. 2 S. C anno 2007, e con ordine di trascrizione presso gli uffici di Stato civile di tale Comune;
2) venga assegnata la casa familiare sita in AL
(TN), via Giuseppe Verdi n. 3, lettera b, alla moglie che ivi abiterà con i figli Per_
e 3) sia disposto a carico del signor di Per_1 Controparte_2
Per_ contribuire al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 versamento di un assegno mensile alla madre di € 800,00.- ciascuno, e quindi complessivamente di € 1.600,00.-, sino al mese agosto 2023, e dal mese di settembre 2023 con un assegno di € 500,00 per figlio e quindi complessivamente di € 1.000,00; a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare entro il 10 di ogni mese;
4) Sia disposto che le
Per_ spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Per_1
saranno a carico dei genitori al 50%, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso, con preventivo accordo per importi unitariamente superiori ad € 150,00. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate
Pag. 2 di 17 nelle linee guida del CNF. 5) Sia disposto a carico del signor CP_2
di contribuire al mantenimento della coniuge con il
[...] Parte_1
versamento di un assegno mensile in favore della stessa di € 1.000,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, dalla data della domanda sino alla mensilità di agosto 2023, dando atto che la ricorrente rinuncia all'assegno in suo favore a far data dal mese di settembre 2023. 6) Sia disposto che i figli Per_1
Per_ e si intenderanno a carico della madre ai fini della percezione dell'assegno unico nazionale, degli assegni regionali e dell'erogazione di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. 7) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
8)
Con condanna alle competenze professionali del presente giudizio, oltre cnpa e iva”.
Conclusioni di parte resistente: “Il procuratore del dott. Controparte_1
si riporta alla comparsa di costituzione e risposta di data 23.5.2023 e 26.2.2024
e chiede il rigetto delle domande avverse nonché l'assegnazione dell'alloggio coniugale al convenuto. Dimette l'elenco delle patologie che affliggono quest'ultimo unitamente alla relativa documentazione medica e sanitaria, di cui chiede l'acquisizione previa rimessione in termini, siccome di formazione successiva alla scadenza del 24.7.2023 all'uopo fissata ex art. 183 V co. c.p.c.
e/o non potuta reperire prima”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 10 giugno 2022, premetteva di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente in data 03.04.1998, a Controparte_1
Pag. 3 di 17 Theran, trascritto presso gli Uffici di Stato civile del Comune di AL al
N. 6 P. II S. C anno 2007; aggiungeva inoltre che, dalla loro unione, erano nati il figlio , in data 12.06.2002, e la figlia in data 13.04.2005; che la Per_1 Per_2 famiglia, originaria dell'Iran, aveva vissuto in AL, via G. Verdi nr. 3/B, in un immobile di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno;
che, negli anni trascorsi in Italia, la ricorrente, laureata in medicina in Iran, non aveva potuto esercitare la propria professione e che, pertanto, si era sempre occupata della cura della famiglia, mentre il marito lavorava come medico di base;
che, dopo la nascita dei figli, il marito aveva posto in essere condotte controllanti e violente, sia nei confronti della ricorrente, sia nei confronti dei figli;
che, in particolare, il sig. obbligava la moglie alla rendicontazione delle spese effettuate ed CP_1
impediva ai membri della famiglia di effettuare altre spese, come l'acquisto di un cellulare nuovo dopo la rottura di quello vecchio;
che, a seguito di alcuni episodi particolarmente violenti, la sig.ra anche grazie all'aiuto del figlio, Pt_1
chiedeva l'intervento dei Carabinieri;
che, dopo anni di vessazioni, la sig.ra si rivolgeva al Centro Antiviolenza di Trento, nel quale trovava un Pt_1
supporto psicologico per affrontare la propria situazione e, conseguentemente, chiedere la separazione;
che anche i figli vivevano in uno stato di paura e soggezione, tanto che il figlio sviluppava problemi di tipo psichiatrico Per_1
(ossessione e depressione) ed era attualmente in cura presso il Centro di Salute mentale di Borgo Valsugana.
Alla luce dei fatti sopra riportati, la ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione giudiziale dal resistente, con addebito a quest'ultimo; che fosse assegnata la casa familiare alla sig.ra chiedeva, inoltre, che la figlia Pt_1 Per_2
allora ancora minorenne, fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
che il marito venisse onerato del mantenimento dei figli in misura pari ad euro 800,00 ciascuno, oltre che del pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e
Pag. 4 di 17 del 20% a carico della madre;
infine, che il marito versasse a titolo di mantenimento della moglie euro 1.000,00.
Il resistente non si costituiva.
Con ordinanza del 20.10.2022, il Giudice disponeva l'audizione della figlia allora minorenne. Persona_3
In data 16.01.2023, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione adibita a casa familiare;
disponeva un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Per_2
500,00, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi, e un assegno pari ad euro 300,00 per il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al
50%; disponeva, infine, per la sig.ra un assegno di mantenimento di Pt_1
misura pari ad Euro 250,00.
In data 23.05.2023, si costituiva il sig. con comparsa di costituzione e CP_1
risposta, nella quale contestava la ricostruzione svolta dalla moglie. Asseriva, inoltre, di aver sempre provveduto alle esigenze economiche della famiglia e di essersi attivato per trovare un'occupazione per la moglie e la figlia. Dichiarava che i rapporti con il figlio erano da tempo molto tesi. Pertanto, il sig. Per_1
chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla moglie. CP_1
A seguito di reclamo, proposto dalla ricorrente davanti alla Corte d'Appello di
Trento, i provvedimenti provvisori emanati con ordinanza del 16.01.2023 venivano riformati, attribuendo ad entrambi i figli un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 ed alla ricorrente un assegno pari ad euro 700,00.
Pag. 5 di 17 In data 4.10.2023, il Tribunale di Trento pronunciava sentenza parziale di separazione, con la quale si accertava il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria.
All'udienza del 06.03.2024, veniva assunta la prova orale ammessa e la causa veniva rinviata all'udienza del 17.04.2024.
Infine, all'udienza del 26.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………………..
Orbene, ciò posto, in via preliminare, va ribadita la sussistenza della giurisdizione italiana, così come affermata nell'ordinanza del Tribunale di Trento del 16.01.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 3 co. 1 l. n. 218 del
1995 e 8 co. 1 lett. c) del Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale richiama la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tale Regolamento è applicabile anche nei confronti di una
"coppia internazionale”, purché, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C-
68/07 e C-523/07), essi abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro. Nel caso di specie, i coniugi risultano da tempo residenti in
AL (TN): pertanto, si deve ritenere sussistente la giurisdizione italiana.
In secondo luogo, si richiama la sentenza parziale del Tribunale di Trento di data
04.10.2023, la quale, nel presente procedimento R. G. 1422/2022, ha accolto la domanda principale dei ricorrenti e ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per gli accertamenti necessari alla definizione dello stesso.
Per quanto attiene, invece, alla domanda di addebito della separazione presentata dalla ricorrente, si evidenzia come occorra l'accertamento della sussistenza sia di
Pag. 6 di 17 condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di un coniuge e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, oppure se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò premesso, la suddetta prova può ritenersi raggiunta.
Segnatamente, si evidenzia come il teste di parte attrice, sig.ra Persona_3
abbia confermato la veridicità di quanto affermato da parte ricorrente;
in particolare, la figlia della coppia ha raccontato dell'atteggiamento autoritario e controllante da parte del padre nella gestione delle spese domestiche, che portava spesso a discussioni e litigi, rilevando, in rispondenza al capitolo di prova n. 4, come, durante il matrimonio, quest'ultimo avesse vietato alla moglie di effettuare spese necessarie per la famiglia, verificando costantemente l'uso del denaro e con richiesta anche di rendicontazione delle stesse (“Si, è vero. Mio padre faceva un controllo generale e autoritario su tutto, soprattutto sui soldi spesi da noi e da nostra madre”). Anche quando i figli chiedevano del denaro, al fine di sostenere spese scolastiche, di istruzione e relative alla vita quotidiana, il padre si arrabbiava e nascevano litigi (“Si, la questione dei litigi si. Ci sono state delle spese da parte di mia madre, ma in maniera molto controllata e questo portava ai litigi. Quando noi chiedevamo del denaro, mio padre ce lo dava in maniera molto controllata e certe volte no”); ragione per cui i predetti si vedevano costretti a richiedere le somme di denaro necessarie ad amici e conoscenti (“Si, è vero…… Ho chiesto dei soldi anche al bidello della scuola, ma per le macchinette”).
Pag. 7 di 17 La figlia ha raccontato, inoltre, che ogni mattina il padre apriva il frigo per controllare cosa fosse stato mangiato e che lo stesso si è rifiutato di provvedere alla sostituzione del telefono rotto della moglie, privandola, per due anni, della possibilità di contatti esterni.
Tali episodi sono stati ribaditi anche dalla testimonianza dell'altro figlio della coppia, il sig. il quale ha affermato che il padre “guardava tutto Persona_4
ciò che era stato consumato nel frigo, nella spazzatura e nei cassetti. Si arrabbiava se qualcuno mangiava qualcosa che era suo e chiedeva comunque spiegazioni”.
Quanto narrato dai figli ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della dott.ssa
, direttrice del Centro Antiviolenza di Trento, la quale ha Testimone_1 attestato l'effettuazione di trentacinque colloqui tra la sig.ra e le operatrici Pt_1
del Centro, nell'arco temporale compreso tra il 15.11.2021 e il 30.05.2023.
Durante gli incontri, la resistente ha raccontato di “una situazione di grave privazione economica, dovendo ella rendicontare ogni spesa”; anche i figli
“dovevano rendicontare ogni spesa e portare il resto con lo scontrino per ciascuna spesa effettuata”. La teste ha asserito, inoltre, che “ogni spesa doveva anche essere previamente autorizzata da parte del marito. Se, ad esempio, lui comprava dei pomodori, la moglie, poi, doveva trasformarli e se qualcosa andava a male, lui si arrabbiava e minacciava la stessa che non avrebbe più portato del cibo a casa”. La dott.ssa ha anche portato all'attenzione Tes_1
alcuni episodi che dimostrano come la ricorrente fosse privata del denaro per soddisfare le primarie esigenze di vita, come effettuare un esame medico specialistico (mammografia) o comunicare con i familiari in Iran. Infatti, riguardo alla rottura del cellulare della sig.ra nel 2020, la teste ha riferito Pt_1 che “egli ha anche proibito alla signora di usare il tablet concesso dalla scuola al figlio. Lei lo usava per parlare con i familiari in Iran. Il marito le ha proibito di usarlo ed è quindi dovuta andare in biblioteca per parlare con i familiari”.
Pag. 8 di 17 Da tali testimonianze si deduce, dunque, sia l'isolamento familiare e sociale in cui la sig.ra è stata relegata (atteso che, vietando l'uso del telefono Pt_1
cellulare o di dispositivi elettronici disponibili in casa, il marito ha privato la moglie dei naturali contatti familiari e sociali), sia il controllo economico esercitato dal sig. sulla moglie, che, oltre a contribuire al predetto stato CP_1
di isolamento sociale, ha anche privato la ricorrente di quella disponibilità economica necessaria alle esigenze primarie della stessa e dei figli.
A riguardo, è opportuno evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr: Ordinanza n.
31351 del 24/10/2022). La giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Bari sent. n.
612/2021, Trib. Milano sent. 4669/2015) è concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti e vessazioni nei confronti dell'altro, che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.
Inoltre, il resistente si è limitato a contestare genericamente i fatti allo stesso addebitati dalla ricorrente, senza fornire una versione alternativa degli stessi;
pertanto, in ragione della non contestazione specifica delle condotte ascritte dalla ricorrente al resistente, unitamente al materiale probatorio sopra indicato, può
Pag. 9 di 17 ritenersi raggiunta, da parte della ricorrente, la prova del chiesto addebito della separazione.
Ne deriva, dunque, sulla base di quanto sopra rappresentato, che la separazione va addebitata al resistente.
Per quanto concerne la domanda di affidamento della figlia minorenne al Per_2
momento della proposizione del ricorso, si osserva che ella è diventata maggiorenne in corso di causa. Pertanto, in ordine a tale domanda, non deve essere effettuata alcuna pronuncia, essendo cessata la materia del contendere.
La domanda di assegnazione della casa familiare, invece, è stata proposta sia dalla ricorrente che dal resistente.
È opportuno sottolineare come l'assegnazione della casa familiare abbia quale unico presupposto quello di tutelare i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, in modo da evitare che, al momento della separazione dei genitori, essi siano costretti a mutare anche le loro abitudini di vita.
Ciò posto, dagli atti di causa, è emerso che il figlio della coppia, , benché Per_1
maggiorenne, non abbia ancora concluso il proprio percorso scolastico: ciò è dovuto all'insorgenza di un disturbo psicologico, aggravato dal clima familiare controllante e teso. Anche la figlia diventata maggiorenne, ha manifestato, Per_2
in sede di audizione, la volontà di proseguire gli studi iscrivendosi all'università.
Si evidenzia, inoltre, che non sono state prospettate dalle parti circostanze diverse o ulteriori o successive, che impongano la modifica dell'assegnazione della casa familiare effettuata in favore della ricorrente in sede di provvedimenti provvisori.
Per tali motivi, si ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati da codesto Tribunale con ordinanza del 16.01.2023, assegnando la casa familiare alla ricorrente, sig.ra dovendosi, altresì, precisare l'inammissibilità della Pt_1
Pag. 10 di 17 richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da parte del resistente solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Passando, adesso, ad esaminare le questioni di carattere economico, va premesso che le condizioni per il sorgere del diritto di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, per quanto attiene alla posizione economica della ricorrente emerge che, per l'anno 2022 (dichiarazione dei redditi
2022), la stessa è stata titolare di un reddito annuale lordo di euro 2.634,00; per l'anno 2023 (Certificazione unica 2024), la stessa è stata titolare di un reddito annuale lordo pari ad euro 16.162 (compensi ricevuti per il lavoro prestato presso ed euro 5.932,80 (compensi ricevuti per il lavoro Controparte_3
presso A.P.S.P. Civica di Trento), per un totale di euro 22.094; per l'anno 2024, invece, sono disponibili le buste paga di gennaio e febbraio 2024, che ammontano rispettivamente ad euro 7.053 ed euro 6.691,50 lordi.
Per quanto, invece, attiene alla posizione economica del resistente sig.
[...]
egli è stato percettore, per l'anno 2019, di un reddito pari ad euro CP_1
45.915, (reddito imponibile pari a 66.493, da cui è stata sottratta un'imposta netta pari ad euro 20.578), per un totale di circa euro 3.826,25 al mese;
per l'anno
2020, di un reddito pari ad euro 49.716, (reddito imponibile pari a 71.660, da cui
è stata sottratta un'imposta netta pari ad euro 21.944), per un totale di circa euro
4.143 al mese;
per l'anno 2021, di un reddito pari ad euro 47.878, (reddito imponibile pari a 69.975, da cui è stata sottratta un'imposta netta pari ad euro
22.097), per un totale di circa euro 3.989 al mese;
per l'anno 2022, di un reddito pari ad euro 44.382, (reddito imponibile pari a 64.141, da cui è stata sottratta
Pag. 11 di 17 un'imposta netta pari ad euro 19.759), per un totale di circa euro 3.698 al mese.
Per l'anno 2023, invece, il resistente ha dichiarato un reddito imponibile pari alla somma di euro 43.429,00, con una imposta netta pari alla somma di euro
11.284,00, per un ammontare complessivo annuale di euro 32.145,00, ovvero di euro 2.678,75 mensili.
Alla luce della documentazione reddituale presentata, si ritiene che vada confermato l'importo dell'assegno di mantenimento previsto, a favore della ricorrente, dalla Corte di Appello di Trento con decreto del 28.07.2023, fino al momento dell'intervenuta percezione dei redditi da parte della sig.ra con Pt_1
l'inizio dell'attività lavorativa, e, dunque, fino ad agosto 2023, non essendovi, invece, i presupposti per procedere ad un aumento dell'importo di tale assegno di mantenimento, come richiesto dalla ricorrente anche nel foglio di precisazione delle conclusioni. Per quanto, poi, attiene, al periodo successivo a quello sopra indicato (ovvero dal mese di settembre 2023), si evidenzia che la ricorrente, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.09.2024, ha rinunciato alla domanda di mantenimento e, pertanto, nulla si deve disporre con riguardo a tale domanda.
Invece, per quanto concerne il mantenimento dei figli della coppia, va evidenziato, in via preliminare, che occorre tenere in considerazione il principio espresso ai sensi dell'articolo 337 ter co. 4 c.c., a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma.
In particolare, in sede di separazione personale, la quantificazione dell'assegno posto a carico del coniuge non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi
Pag. 12 di 17 più ampia che contempli le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascuno di essi, ex. art 337 ter c.c., nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (Cfr. Cass., sez VI, 16 settembre 2020, n.19299; Cass.,
Sez VI, 23 gennaio 2020, n.1562).
La previsione normativa deve essere letta alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che l'obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento, da parte del figlio, della maggiore età. Tuttavia, residua in capo al giudice la possibilità di stabilire tale mantenimento, laddove sia necessario, per il figlio, concludere un percorso educativo e formativo, propedeutico all'attivazione dello stesso nella ricerca di un lavoro.
Da quanto emerge in atti, entrambi i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età, ma, come anticipato precedentemente, il sig. ha Persona_4
subìto un rallentamento nel proprio percorso scolastico a causa di una sindrome depressiva, mentre la sig.ra ha manifestato la volontà di proseguire Persona_3
negli studi con successiva iscrizione all'Università; la stessa, peraltro, in sede di audizione, ha dichiarato di aver effettuato alcuni lavori stagionali durante l'estate, per cercare di contribuire alle proprie esigenze economiche.
Quanto evidenziato appare anche essere comprovato dalla documentazione allegata dalla ricorrente alla memoria di replica dalla quale, appunto, emerge che il figlio risulta ancora in cura presso il centro di salute mentale Persona_4
(certificazione del 14 marzo 2024) e che lo stesso ha intrapreso un percorso scolastico privato presso Campus Talent Garden per il conseguimento del diploma.
Pag. 13 di 17 Tardiva e, in ogni caso, non provata risulta, invece, la circostanza, dedotta da parte resistente, solo nella comparsa conclusionale, secondo la quale la figlia oggi maggiorenne, si sarebbe trasferita in Iran e non sarebbe più Per_2
intenzionata a proseguire gli studi in Italia. Circostanza quest'ultima che, per altro, è stata smentita dalla stessa ricorrente nella memoria di replica di data
16.12.2024, con l'aggiunta, ancora, che, ad ogni modo, va anche considerata l'età della predetta figlia, solo da circa un anno divenuta maggiorenne e, giocoforza, non ancora titolare di un proprio reddito autonomo idoneo al di lei sostentamento.
Alla luce delle suddette considerazioni, e in virtù del tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio dei genitori, si ritiene di dovere prevedere, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento della prole, la somma di euro 375,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di euro 750,00 mensili), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-
FOI. Ciò a decorrere dalla mutata situazione economica della ricorrente e, dunque, a far data dal mese di settembre 2023, mentre per quanto attiene al riconoscimento dell'assegno di mantenimento fino al mese di agosto 2023, si ritiene di dovere confermare l'importo previsto dalla Corte di Appello di Trento.
Non appare, inoltre, rilevare, anche alla luce della rideterminazione in misura minore dell'importo stabilito a favore dei figli e della rinuncia (con decorrenza dal mese di settembre 2023) dell'assegno di mantenimento della ricorrente, la documentazione medica depositata dal resistente negli atti introduttivi e la diminuzione dei redditi di quest'ultimo per quanto attiene all'anno 2023 e comunque, in ogni caso, pari a circa euro 2.600,00 mensili. Inoltre, in parte inammissibile (quella di risalente formazione), in parte ininfluente (per quanto sopra anzidetto), si ritiene la documentazione medica dal predetto prodotta solo in sede di precisazione delle conclusioni, come anche inammissibili risultano le
Pag. 14 di 17 nuove doglianze ivi avanzate dal ricorrente e le nuove richieste istruttorie da esso formulate, oltre che ininfluenti ai fini del decidere.
Il resistente sarà, inoltre, tenuto al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%, per la determinazione delle quali si rimanda alle linee guida stabile dal CNF del 2017, con preventivo accordo per importi superiori ad € 150,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della causa ovvero della integrale soccombenza del resistente, si ritiene che le stesse vadano poste integralmente a carico di quest'ultimo.
Congrua, inoltre, si ritiene la richiesta di liquidazione indicata dal procuratore di parte ricorrente nella propria nota spese di data 5 dicembre 2024, avendo quest'ultimo fatto applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000, con considerazione di tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto, inoltre, della comunicazione, effettuata dalla ricorrente in data 21 novembre 2024, in ordine alla variazione, a decorrere dall'anno 2023, dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene che per l'attività svolta, fino all'anno di permanenza dei presupposti per il gratuito patrocinio (ovvero fase di studio e introduttiva), il pagamento delle spese di lite vada disposto a favore dello Stato. Per quanto, invece, attiene al periodo successivo (a decorrere dal quale sono venuti meno i presupposti per l'ammissione al suddetto beneficio, ovvero per le fasi istruttoria e decisionale), si ritiene che il pagamento delle spese di lite vada disposto a favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Pag. 15 di 17 Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando e vista la sentenza parziale n. 840/2023, così provvede:
1) Addebita la separazione al resistente;
2) Dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, la somma di euro 700,00 a titolo di mantenimento della stessa, fino al mese di agosto 2023; dal mese di settembre 2023 in poi, nulla, invece, si dispone, essendo tale domanda stata rinunciata;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, la somma di euro 1.200,00 a titolo di mantenimento dei figli e Per_1
(euro 600,00 ciascuno), fino al mese di agosto 2023; dal mese di settembre Per_2
2023, quantifica il suddetto importo nella differente misura di euro 750,00 (euro
375,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5) Dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base delle linee guida del CNF 2017, e con preventivo accordo per importi superiori ad € 150,00;
6) Pone le spese del presente giudizio a carico del resistente, quantificandole nella misura complessiva di euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone il pagamento della somma di euro 2.905,00, oltre accessori dovuti per legge, a favore dello Stato, e della somma di euro
4.711,00, oltre accessori dovuti per legge, a favore della ricorrente.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza
Pag. 16 di 17 Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Miriam Manfrin, Magistrato Ordinario in tirocinio.
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1422/2022
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1422 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 27. , residente in [...], elettivamente C.F._2
domiciliata in Trento, via Galleria Tirrena n. 10 presso lo Studio dell'Avv. Paola
Paolazzi (C.F.: ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
delega in allegato al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._4
02.09.1962, residente a [...], ed elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Talvera nr. 3 presso lo studio dell'Avv. Bruno Giudiceandrea (C.F. ) che lo rappresenta e difende come C.F._5
da mandato depositato in atti,
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26 settembre 2024 le parti concludevano come da note scritte il cui contenuto viene di seguito riportato.
Conclusioni di parte ricorrente: “1)pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con addebito al marito, per il matrimonio contratto a Tehran (Iran) il giorno 3 aprile 1998, trascritto presso gli uffici di Stato Civile del Comune di AL al N. 6 P. 2 S. C anno 2007, e con ordine di trascrizione presso gli uffici di Stato civile di tale Comune;
2) venga assegnata la casa familiare sita in AL
(TN), via Giuseppe Verdi n. 3, lettera b, alla moglie che ivi abiterà con i figli Per_
e 3) sia disposto a carico del signor di Per_1 Controparte_2
Per_ contribuire al mantenimento ordinario dei figli e mediante il Per_1 versamento di un assegno mensile alla madre di € 800,00.- ciascuno, e quindi complessivamente di € 1.600,00.-, sino al mese agosto 2023, e dal mese di settembre 2023 con un assegno di € 500,00 per figlio e quindi complessivamente di € 1.000,00; a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 10 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo;
o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, da versare entro il 10 di ogni mese;
4) Sia disposto che le
Per_ spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita dei figli e Per_1
saranno a carico dei genitori al 50%, ed il rimborso andrà erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso, con preventivo accordo per importi unitariamente superiori ad € 150,00. Saranno da intendersi spese straordinarie quelle indicate
Pag. 2 di 17 nelle linee guida del CNF. 5) Sia disposto a carico del signor CP_2
di contribuire al mantenimento della coniuge con il
[...] Parte_1
versamento di un assegno mensile in favore della stessa di € 1.000,00, o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, dalla data della domanda sino alla mensilità di agosto 2023, dando atto che la ricorrente rinuncia all'assegno in suo favore a far data dal mese di settembre 2023. 6) Sia disposto che i figli Per_1
Per_ e si intenderanno a carico della madre ai fini della percezione dell'assegno unico nazionale, degli assegni regionali e dell'erogazione di qualsiasi eventuale contributo e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. 7) Sia disposto che ciascun genitore sarà tenuto ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia;
8)
Con condanna alle competenze professionali del presente giudizio, oltre cnpa e iva”.
Conclusioni di parte resistente: “Il procuratore del dott. Controparte_1
si riporta alla comparsa di costituzione e risposta di data 23.5.2023 e 26.2.2024
e chiede il rigetto delle domande avverse nonché l'assegnazione dell'alloggio coniugale al convenuto. Dimette l'elenco delle patologie che affliggono quest'ultimo unitamente alla relativa documentazione medica e sanitaria, di cui chiede l'acquisizione previa rimessione in termini, siccome di formazione successiva alla scadenza del 24.7.2023 all'uopo fissata ex art. 183 V co. c.p.c.
e/o non potuta reperire prima”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in cancelleria in data 10 giugno 2022, premetteva di avere contratto Parte_1
matrimonio con il resistente in data 03.04.1998, a Controparte_1
Pag. 3 di 17 Theran, trascritto presso gli Uffici di Stato civile del Comune di AL al
N. 6 P. II S. C anno 2007; aggiungeva inoltre che, dalla loro unione, erano nati il figlio , in data 12.06.2002, e la figlia in data 13.04.2005; che la Per_1 Per_2 famiglia, originaria dell'Iran, aveva vissuto in AL, via G. Verdi nr. 3/B, in un immobile di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno;
che, negli anni trascorsi in Italia, la ricorrente, laureata in medicina in Iran, non aveva potuto esercitare la propria professione e che, pertanto, si era sempre occupata della cura della famiglia, mentre il marito lavorava come medico di base;
che, dopo la nascita dei figli, il marito aveva posto in essere condotte controllanti e violente, sia nei confronti della ricorrente, sia nei confronti dei figli;
che, in particolare, il sig. obbligava la moglie alla rendicontazione delle spese effettuate ed CP_1
impediva ai membri della famiglia di effettuare altre spese, come l'acquisto di un cellulare nuovo dopo la rottura di quello vecchio;
che, a seguito di alcuni episodi particolarmente violenti, la sig.ra anche grazie all'aiuto del figlio, Pt_1
chiedeva l'intervento dei Carabinieri;
che, dopo anni di vessazioni, la sig.ra si rivolgeva al Centro Antiviolenza di Trento, nel quale trovava un Pt_1
supporto psicologico per affrontare la propria situazione e, conseguentemente, chiedere la separazione;
che anche i figli vivevano in uno stato di paura e soggezione, tanto che il figlio sviluppava problemi di tipo psichiatrico Per_1
(ossessione e depressione) ed era attualmente in cura presso il Centro di Salute mentale di Borgo Valsugana.
Alla luce dei fatti sopra riportati, la ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la separazione giudiziale dal resistente, con addebito a quest'ultimo; che fosse assegnata la casa familiare alla sig.ra chiedeva, inoltre, che la figlia Pt_1 Per_2
allora ancora minorenne, fosse affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
che il marito venisse onerato del mantenimento dei figli in misura pari ad euro 800,00 ciascuno, oltre che del pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e
Pag. 4 di 17 del 20% a carico della madre;
infine, che il marito versasse a titolo di mantenimento della moglie euro 1.000,00.
Il resistente non si costituiva.
Con ordinanza del 20.10.2022, il Giudice disponeva l'audizione della figlia allora minorenne. Persona_3
In data 16.01.2023, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione adibita a casa familiare;
disponeva un assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro Per_2
500,00, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i coniugi, e un assegno pari ad euro 300,00 per il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, oltre la ripartizione delle spese straordinarie al
50%; disponeva, infine, per la sig.ra un assegno di mantenimento di Pt_1
misura pari ad Euro 250,00.
In data 23.05.2023, si costituiva il sig. con comparsa di costituzione e CP_1
risposta, nella quale contestava la ricostruzione svolta dalla moglie. Asseriva, inoltre, di aver sempre provveduto alle esigenze economiche della famiglia e di essersi attivato per trovare un'occupazione per la moglie e la figlia. Dichiarava che i rapporti con il figlio erano da tempo molto tesi. Pertanto, il sig. Per_1
chiedeva il rigetto delle domande avanzate dalla moglie. CP_1
A seguito di reclamo, proposto dalla ricorrente davanti alla Corte d'Appello di
Trento, i provvedimenti provvisori emanati con ordinanza del 16.01.2023 venivano riformati, attribuendo ad entrambi i figli un assegno di mantenimento pari ad euro 600,00 ed alla ricorrente un assegno pari ad euro 700,00.
Pag. 5 di 17 In data 4.10.2023, il Tribunale di Trento pronunciava sentenza parziale di separazione, con la quale si accertava il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria.
All'udienza del 06.03.2024, veniva assunta la prova orale ammessa e la causa veniva rinviata all'udienza del 17.04.2024.
Infine, all'udienza del 26.09.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………………..
Orbene, ciò posto, in via preliminare, va ribadita la sussistenza della giurisdizione italiana, così come affermata nell'ordinanza del Tribunale di Trento del 16.01.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 3 co. 1 l. n. 218 del
1995 e 8 co. 1 lett. c) del Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale richiama la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tale Regolamento è applicabile anche nei confronti di una
"coppia internazionale”, purché, come ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C-
68/07 e C-523/07), essi abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro. Nel caso di specie, i coniugi risultano da tempo residenti in
AL (TN): pertanto, si deve ritenere sussistente la giurisdizione italiana.
In secondo luogo, si richiama la sentenza parziale del Tribunale di Trento di data
04.10.2023, la quale, nel presente procedimento R. G. 1422/2022, ha accolto la domanda principale dei ricorrenti e ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per gli accertamenti necessari alla definizione dello stesso.
Per quanto attiene, invece, alla domanda di addebito della separazione presentata dalla ricorrente, si evidenzia come occorra l'accertamento della sussistenza sia di
Pag. 6 di 17 condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio sia di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di un coniuge e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare non solo la violazione dei doveri matrimoniali, ma anche se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, oppure se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Ciò premesso, la suddetta prova può ritenersi raggiunta.
Segnatamente, si evidenzia come il teste di parte attrice, sig.ra Persona_3
abbia confermato la veridicità di quanto affermato da parte ricorrente;
in particolare, la figlia della coppia ha raccontato dell'atteggiamento autoritario e controllante da parte del padre nella gestione delle spese domestiche, che portava spesso a discussioni e litigi, rilevando, in rispondenza al capitolo di prova n. 4, come, durante il matrimonio, quest'ultimo avesse vietato alla moglie di effettuare spese necessarie per la famiglia, verificando costantemente l'uso del denaro e con richiesta anche di rendicontazione delle stesse (“Si, è vero. Mio padre faceva un controllo generale e autoritario su tutto, soprattutto sui soldi spesi da noi e da nostra madre”). Anche quando i figli chiedevano del denaro, al fine di sostenere spese scolastiche, di istruzione e relative alla vita quotidiana, il padre si arrabbiava e nascevano litigi (“Si, la questione dei litigi si. Ci sono state delle spese da parte di mia madre, ma in maniera molto controllata e questo portava ai litigi. Quando noi chiedevamo del denaro, mio padre ce lo dava in maniera molto controllata e certe volte no”); ragione per cui i predetti si vedevano costretti a richiedere le somme di denaro necessarie ad amici e conoscenti (“Si, è vero…… Ho chiesto dei soldi anche al bidello della scuola, ma per le macchinette”).
Pag. 7 di 17 La figlia ha raccontato, inoltre, che ogni mattina il padre apriva il frigo per controllare cosa fosse stato mangiato e che lo stesso si è rifiutato di provvedere alla sostituzione del telefono rotto della moglie, privandola, per due anni, della possibilità di contatti esterni.
Tali episodi sono stati ribaditi anche dalla testimonianza dell'altro figlio della coppia, il sig. il quale ha affermato che il padre “guardava tutto Persona_4
ciò che era stato consumato nel frigo, nella spazzatura e nei cassetti. Si arrabbiava se qualcuno mangiava qualcosa che era suo e chiedeva comunque spiegazioni”.
Quanto narrato dai figli ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della dott.ssa
, direttrice del Centro Antiviolenza di Trento, la quale ha Testimone_1 attestato l'effettuazione di trentacinque colloqui tra la sig.ra e le operatrici Pt_1
del Centro, nell'arco temporale compreso tra il 15.11.2021 e il 30.05.2023.
Durante gli incontri, la resistente ha raccontato di “una situazione di grave privazione economica, dovendo ella rendicontare ogni spesa”; anche i figli
“dovevano rendicontare ogni spesa e portare il resto con lo scontrino per ciascuna spesa effettuata”. La teste ha asserito, inoltre, che “ogni spesa doveva anche essere previamente autorizzata da parte del marito. Se, ad esempio, lui comprava dei pomodori, la moglie, poi, doveva trasformarli e se qualcosa andava a male, lui si arrabbiava e minacciava la stessa che non avrebbe più portato del cibo a casa”. La dott.ssa ha anche portato all'attenzione Tes_1
alcuni episodi che dimostrano come la ricorrente fosse privata del denaro per soddisfare le primarie esigenze di vita, come effettuare un esame medico specialistico (mammografia) o comunicare con i familiari in Iran. Infatti, riguardo alla rottura del cellulare della sig.ra nel 2020, la teste ha riferito Pt_1 che “egli ha anche proibito alla signora di usare il tablet concesso dalla scuola al figlio. Lei lo usava per parlare con i familiari in Iran. Il marito le ha proibito di usarlo ed è quindi dovuta andare in biblioteca per parlare con i familiari”.
Pag. 8 di 17 Da tali testimonianze si deduce, dunque, sia l'isolamento familiare e sociale in cui la sig.ra è stata relegata (atteso che, vietando l'uso del telefono Pt_1
cellulare o di dispositivi elettronici disponibili in casa, il marito ha privato la moglie dei naturali contatti familiari e sociali), sia il controllo economico esercitato dal sig. sulla moglie, che, oltre a contribuire al predetto stato CP_1
di isolamento sociale, ha anche privato la ricorrente di quella disponibilità economica necessaria alle esigenze primarie della stessa e dei figli.
A riguardo, è opportuno evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (cfr: Ordinanza n.
31351 del 24/10/2022). La giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Bari sent. n.
612/2021, Trib. Milano sent. 4669/2015) è concorde nel ritenere anche la violenza psicologica una causa di addebito della separazione, allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti e vessazioni nei confronti dell'altro, che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale.
Inoltre, il resistente si è limitato a contestare genericamente i fatti allo stesso addebitati dalla ricorrente, senza fornire una versione alternativa degli stessi;
pertanto, in ragione della non contestazione specifica delle condotte ascritte dalla ricorrente al resistente, unitamente al materiale probatorio sopra indicato, può
Pag. 9 di 17 ritenersi raggiunta, da parte della ricorrente, la prova del chiesto addebito della separazione.
Ne deriva, dunque, sulla base di quanto sopra rappresentato, che la separazione va addebitata al resistente.
Per quanto concerne la domanda di affidamento della figlia minorenne al Per_2
momento della proposizione del ricorso, si osserva che ella è diventata maggiorenne in corso di causa. Pertanto, in ordine a tale domanda, non deve essere effettuata alcuna pronuncia, essendo cessata la materia del contendere.
La domanda di assegnazione della casa familiare, invece, è stata proposta sia dalla ricorrente che dal resistente.
È opportuno sottolineare come l'assegnazione della casa familiare abbia quale unico presupposto quello di tutelare i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, in modo da evitare che, al momento della separazione dei genitori, essi siano costretti a mutare anche le loro abitudini di vita.
Ciò posto, dagli atti di causa, è emerso che il figlio della coppia, , benché Per_1
maggiorenne, non abbia ancora concluso il proprio percorso scolastico: ciò è dovuto all'insorgenza di un disturbo psicologico, aggravato dal clima familiare controllante e teso. Anche la figlia diventata maggiorenne, ha manifestato, Per_2
in sede di audizione, la volontà di proseguire gli studi iscrivendosi all'università.
Si evidenzia, inoltre, che non sono state prospettate dalle parti circostanze diverse o ulteriori o successive, che impongano la modifica dell'assegnazione della casa familiare effettuata in favore della ricorrente in sede di provvedimenti provvisori.
Per tali motivi, si ritiene di confermare i provvedimenti provvisori adottati da codesto Tribunale con ordinanza del 16.01.2023, assegnando la casa familiare alla ricorrente, sig.ra dovendosi, altresì, precisare l'inammissibilità della Pt_1
Pag. 10 di 17 richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata da parte del resistente solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Passando, adesso, ad esaminare le questioni di carattere economico, va premesso che le condizioni per il sorgere del diritto di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, per quanto attiene alla posizione economica della ricorrente emerge che, per l'anno 2022 (dichiarazione dei redditi
2022), la stessa è stata titolare di un reddito annuale lordo di euro 2.634,00; per l'anno 2023 (Certificazione unica 2024), la stessa è stata titolare di un reddito annuale lordo pari ad euro 16.162 (compensi ricevuti per il lavoro prestato presso ed euro 5.932,80 (compensi ricevuti per il lavoro Controparte_3
presso A.P.S.P. Civica di Trento), per un totale di euro 22.094; per l'anno 2024, invece, sono disponibili le buste paga di gennaio e febbraio 2024, che ammontano rispettivamente ad euro 7.053 ed euro 6.691,50 lordi.
Per quanto, invece, attiene alla posizione economica del resistente sig.
[...]
egli è stato percettore, per l'anno 2019, di un reddito pari ad euro CP_1
45.915, (reddito imponibile pari a 66.493, da cui è stata sottratta un'imposta netta pari ad euro 20.578), per un totale di circa euro 3.826,25 al mese;
per l'anno
2020, di un reddito pari ad euro 49.716, (reddito imponibile pari a 71.660, da cui
è stata sottratta un'imposta netta pari ad euro 21.944), per un totale di circa euro
4.143 al mese;
per l'anno 2021, di un reddito pari ad euro 47.878, (reddito imponibile pari a 69.975, da cui è stata sottratta un'imposta netta pari ad euro
22.097), per un totale di circa euro 3.989 al mese;
per l'anno 2022, di un reddito pari ad euro 44.382, (reddito imponibile pari a 64.141, da cui è stata sottratta
Pag. 11 di 17 un'imposta netta pari ad euro 19.759), per un totale di circa euro 3.698 al mese.
Per l'anno 2023, invece, il resistente ha dichiarato un reddito imponibile pari alla somma di euro 43.429,00, con una imposta netta pari alla somma di euro
11.284,00, per un ammontare complessivo annuale di euro 32.145,00, ovvero di euro 2.678,75 mensili.
Alla luce della documentazione reddituale presentata, si ritiene che vada confermato l'importo dell'assegno di mantenimento previsto, a favore della ricorrente, dalla Corte di Appello di Trento con decreto del 28.07.2023, fino al momento dell'intervenuta percezione dei redditi da parte della sig.ra con Pt_1
l'inizio dell'attività lavorativa, e, dunque, fino ad agosto 2023, non essendovi, invece, i presupposti per procedere ad un aumento dell'importo di tale assegno di mantenimento, come richiesto dalla ricorrente anche nel foglio di precisazione delle conclusioni. Per quanto, poi, attiene, al periodo successivo a quello sopra indicato (ovvero dal mese di settembre 2023), si evidenzia che la ricorrente, con le note di trattazione scritta per l'udienza del 26.09.2024, ha rinunciato alla domanda di mantenimento e, pertanto, nulla si deve disporre con riguardo a tale domanda.
Invece, per quanto concerne il mantenimento dei figli della coppia, va evidenziato, in via preliminare, che occorre tenere in considerazione il principio espresso ai sensi dell'articolo 337 ter co. 4 c.c., a mente del quale ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, con la possibilità di stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla norma.
In particolare, in sede di separazione personale, la quantificazione dell'assegno posto a carico del coniuge non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi
Pag. 12 di 17 più ampia che contempli le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascuno di essi, ex. art 337 ter c.c., nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (Cfr. Cass., sez VI, 16 settembre 2020, n.19299; Cass.,
Sez VI, 23 gennaio 2020, n.1562).
La previsione normativa deve essere letta alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che l'obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento, da parte del figlio, della maggiore età. Tuttavia, residua in capo al giudice la possibilità di stabilire tale mantenimento, laddove sia necessario, per il figlio, concludere un percorso educativo e formativo, propedeutico all'attivazione dello stesso nella ricerca di un lavoro.
Da quanto emerge in atti, entrambi i figli della coppia hanno raggiunto la maggiore età, ma, come anticipato precedentemente, il sig. ha Persona_4
subìto un rallentamento nel proprio percorso scolastico a causa di una sindrome depressiva, mentre la sig.ra ha manifestato la volontà di proseguire Persona_3
negli studi con successiva iscrizione all'Università; la stessa, peraltro, in sede di audizione, ha dichiarato di aver effettuato alcuni lavori stagionali durante l'estate, per cercare di contribuire alle proprie esigenze economiche.
Quanto evidenziato appare anche essere comprovato dalla documentazione allegata dalla ricorrente alla memoria di replica dalla quale, appunto, emerge che il figlio risulta ancora in cura presso il centro di salute mentale Persona_4
(certificazione del 14 marzo 2024) e che lo stesso ha intrapreso un percorso scolastico privato presso Campus Talent Garden per il conseguimento del diploma.
Pag. 13 di 17 Tardiva e, in ogni caso, non provata risulta, invece, la circostanza, dedotta da parte resistente, solo nella comparsa conclusionale, secondo la quale la figlia oggi maggiorenne, si sarebbe trasferita in Iran e non sarebbe più Per_2
intenzionata a proseguire gli studi in Italia. Circostanza quest'ultima che, per altro, è stata smentita dalla stessa ricorrente nella memoria di replica di data
16.12.2024, con l'aggiunta, ancora, che, ad ogni modo, va anche considerata l'età della predetta figlia, solo da circa un anno divenuta maggiorenne e, giocoforza, non ancora titolare di un proprio reddito autonomo idoneo al di lei sostentamento.
Alla luce delle suddette considerazioni, e in virtù del tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio dei genitori, si ritiene di dovere prevedere, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento della prole, la somma di euro 375,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di euro 750,00 mensili), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-
FOI. Ciò a decorrere dalla mutata situazione economica della ricorrente e, dunque, a far data dal mese di settembre 2023, mentre per quanto attiene al riconoscimento dell'assegno di mantenimento fino al mese di agosto 2023, si ritiene di dovere confermare l'importo previsto dalla Corte di Appello di Trento.
Non appare, inoltre, rilevare, anche alla luce della rideterminazione in misura minore dell'importo stabilito a favore dei figli e della rinuncia (con decorrenza dal mese di settembre 2023) dell'assegno di mantenimento della ricorrente, la documentazione medica depositata dal resistente negli atti introduttivi e la diminuzione dei redditi di quest'ultimo per quanto attiene all'anno 2023 e comunque, in ogni caso, pari a circa euro 2.600,00 mensili. Inoltre, in parte inammissibile (quella di risalente formazione), in parte ininfluente (per quanto sopra anzidetto), si ritiene la documentazione medica dal predetto prodotta solo in sede di precisazione delle conclusioni, come anche inammissibili risultano le
Pag. 14 di 17 nuove doglianze ivi avanzate dal ricorrente e le nuove richieste istruttorie da esso formulate, oltre che ininfluenti ai fini del decidere.
Il resistente sarà, inoltre, tenuto al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50%, per la determinazione delle quali si rimanda alle linee guida stabile dal CNF del 2017, con preventivo accordo per importi superiori ad € 150,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'esito complessivo della causa ovvero della integrale soccombenza del resistente, si ritiene che le stesse vadano poste integralmente a carico di quest'ultimo.
Congrua, inoltre, si ritiene la richiesta di liquidazione indicata dal procuratore di parte ricorrente nella propria nota spese di data 5 dicembre 2024, avendo quest'ultimo fatto applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso tra gli euro 26.001 e gli euro 52.000, con considerazione di tutte le fasi del giudizio. Tenuto conto, inoltre, della comunicazione, effettuata dalla ricorrente in data 21 novembre 2024, in ordine alla variazione, a decorrere dall'anno 2023, dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, si ritiene che per l'attività svolta, fino all'anno di permanenza dei presupposti per il gratuito patrocinio (ovvero fase di studio e introduttiva), il pagamento delle spese di lite vada disposto a favore dello Stato. Per quanto, invece, attiene al periodo successivo (a decorrere dal quale sono venuti meno i presupposti per l'ammissione al suddetto beneficio, ovvero per le fasi istruttoria e decisionale), si ritiene che il pagamento delle spese di lite vada disposto a favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Pag. 15 di 17 Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando e vista la sentenza parziale n. 840/2023, così provvede:
1) Addebita la separazione al resistente;
2) Dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
3) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, la somma di euro 700,00 a titolo di mantenimento della stessa, fino al mese di agosto 2023; dal mese di settembre 2023 in poi, nulla, invece, si dispone, essendo tale domanda stata rinunciata;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, la somma di euro 1.200,00 a titolo di mantenimento dei figli e Per_1
(euro 600,00 ciascuno), fino al mese di agosto 2023; dal mese di settembre Per_2
2023, quantifica il suddetto importo nella differente misura di euro 750,00 (euro
375,00 a figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
5) Dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da individuarsi sulla base delle linee guida del CNF 2017, e con preventivo accordo per importi superiori ad € 150,00;
6) Pone le spese del presente giudizio a carico del resistente, quantificandole nella misura complessiva di euro 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone il pagamento della somma di euro 2.905,00, oltre accessori dovuti per legge, a favore dello Stato, e della somma di euro
4.711,00, oltre accessori dovuti per legge, a favore della ricorrente.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di propria competenza
Pag. 16 di 17 Il Giudice est. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Miriam Manfrin, Magistrato Ordinario in tirocinio.
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