Sentenza 19 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/2003, n. 17501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17501 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Riserviments 1 75 01 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Cron.35005 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 4559 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere - Ud.23/06/03 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ICMESA SPA IN LIQUIDAZIONE, con sede in Milano, in persona del liquidatore Rag. Giuseppe Brocchieri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO', che la difende anche disgiuntamente agli avvocati GERARDO BROGGINI, EVA LENSKIE, giusta procura speciale per Notar Sergio Barenghi di Milano, del 18/04/00 rep. n. 113819; B ricorrente
contro
OR ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F 2003 1456 CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ND -1- MANZI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ARNALDO BORGONOVO, GIUSEPPE CELONA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 607/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione II Civile, emessa il 27/01/99 e depositata il 19/03/99 (R.G. 1113/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Eva LENSKI;
udito l'Avvocato Giuseppe CELONA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 29 aprile 1997 la ICMESA S.p.a. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del 4 luglio 1996 con la quale il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda proposta da 2 ND OR con atto di citazione notificato in data 11 luglio 1990, l'aveva condannata al pagamento della somma di L. 8.400.000, con gli interessi dal 10 luglio 1976 al saldo, a titolo di risarcimento del danno morale patito a seguito del disastro colposo per il quale era stata pronunciata in sede penale condanna a carico di dirigenti e dipendenti della convenuta. Si costituiva il OR che, in primo grado, si era rimesso alla liquidazione equitativa del giudice, al quale aveva precisato che la richiesta di risarcimento atteneva ai danni morali e patrimoniali cagionati dall'alterazione dell'integrità psicofisica ed ai turbamenti non transitori principalmente legati al coattivo allontanamento dalla sua casa di abitazione, e proponeva a sua volta appello incidentale, dolendosi dell'insufficienza della somma liquidata in prime cure. Con sentenza 19 marzo 1999 la Corte ambrosiana rigettava il gravame e compensava parzialmente le spese del grado, ritenendo congrua la prova offerta dall'appellato circa il danno morale patito e consentita la sua risarcibilità anche in assenza di danno biologico o di altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'ICMESA s.p.a. in liquidazione, affidandolo a quattro motivi. Ha resistito il OR con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dal momento che nelle "premesse di fatto” si rinviene un'esposizione del tutto soddisfacente delle circostanze processuali e sostanziali della controversia. Con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, la ICMESA, denunciando la violazione e la falsa applicazione dei principi posti dalle precedenti sentenze n. 4631 e 5530 del 1997 di questa stessa Corte (primo motivo), nonché degli artt. 2043, 2059 e 2967 c.c. e 18 L. n. 349 del 1986 (secondo motivo), anche sotto il profilo del vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (terzo motivo), il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il giudice milanese abbia riconosciuto e liquidato, a favore del OR, il danno morale, pur in assenza di danno biologico o di altri danni di natura patrimoniale e, comunque, senza tenere conto della mancanza della necessaria prova di un effettivo e rilevante turbamento psichico. Le esposte censure non sono fondate. Esse si infrangono, infatti, contro il principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale "in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), d danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si : trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di un altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale" (Cass. sez. un. 21 febbraio 2002, n. 2515). Al riguardo è sufficiente ricordare che al massimo organo giurisdizionale era stata devoluta, in un ricorso analogo a quello in esame, la "questione di massima di particolare importanza: se il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione, anche grave, della salubrità dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), sia risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) dell'offeso o da altro evento produttivo di danno patrimoniale". س Le Sezioni unite, con la richiamata sentenza, hanno ripercorso e ricostruito l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, affermando ا che "la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quanto meno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, : a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tanto meno la presenza di un distinto evento di danno. Ma decisiva per la soluzione della questione è la natura del reato ex art. 449 c.p.: delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) ma, soprattutto, delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente (Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 641), di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico". Per il resto il dictum della Corte ambrosiana è confortato dall'accertamento circa la dimostrazione fornita dal OR di "avere subito, sotto il profilo fisico, ricorrenti fenomeni di vomito, reazioni eczematose diffuse e congiuntivite e, sotto il profilo psicologico, il disagio se non l'angoscia dell'escomio improvviso e coattivo dall'abitazione, del trasferimento in altro comune e dell'incertezza sul futuro". Tutti fatti, secondo il suddetto Giudice, “rigorosamente provati in causa e nemmeno contestati dall'attrice" che conducono ad un'unica necessitata conclusione (il riconoscimento del danno morale), alla quale non è di ostacolo l'età del danneggiato all'epoca dei fatti poiché opinando diversamente, si verrebbe “a negare non senza una certa arroganza l'ipotizzabilità del danno morale con riferimento a soggetti che per sesso, età e cultura sono accreditati di maturità e sensibilità insufficienti a percepire la sollecitazione negativa ovvero a maturare da essa la sofferenza morale che integra il transeunte turbamento che costituisce la fonte del diritto" al relativo risarcimento. Ha aggiunto la Corte territoriale un'ulteriore ed appropriata considerazione circa "la qualità sicuramente non lieve delle sia pur passeggere alterazioni fisiche e la gravità del perturbamento da ritenersi conseguito all'allontanamento per più mesi dal conforto delle consuetudini di vita che la parte lesa ebbe a subire in giovane età e proprio in una stagione della vita in cui l'illusione di perpetuità alimentata dall'apparente solidità ed immutevolezza dell'oggettivo quotidiano e della ! compagine sociale di inserimento contribuisce all'armonioso e disteso sviluppo della personalità". Trattasi di motivazione che sul piano giuridico si adegua perfettamente al principio innovativo affermato come sopra dalle S.U. di questa Corte (al qual proposito, anzi, sia consentito sottolineare come di quel principio i giudici milanesi siano stati meritori antesignani, provocando il mutamento d'indirizzo di questa Corte di legittimità) e che per il resto si risolve in un apprezzamento congruo e logico, come tale incensurabile in cassazione. I primi tre motivi vanno, pertanto, rigettati. Con l'ultimo mezzo l'ICMESA, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c. nonché 112 c.p.c. in der relazione all'art. 360 n. 3 del codice diritto, lamenta che il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sul motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto gli interessi legali dal giorno del fatto al saldo in aggiunta alla somma liquidata a titolo risarcitorio secondo il potere di acquisto corrente della moneta (e, cioè, sulla somma già rivalutata). Questa censura è fondata. Il Tribunale di Monza aveva statuito nei termini di cui sopra, aggiungendo alla somma-capitale di L.
8.400.000 già rivalutata gli interessi dal 10/7/76 (giorno del fatto) al saldo, nella misura del 5% fino al 15/12/90 e del 10% per il periodo successivo. Il giudice di appello non ha pronunciato sul relativo motivo di gravame, non accorgendosi che la statuizione impugnata contrastava con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto ' della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e du riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. sez. un. 17 febbraio 1995 n. 1712, alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva: ex plurimis Cass. 8 maggio 1998 n. 4677 e 10 marzo 2000 n. 2796). L'ultimo motivo va, pertanto, accolto, con correlata cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad una diversa Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà a pronunciare sul punto attenendosi al principio giuridico sopra menzionato. Ai sensi dell'art. 385, 3° co., c.p.c., si provvede sulle spese di questo grado, che giusti motivi (la situazione della giurisprudenza e l'accoglimento parziale del ricorso) inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte rigetta i primi tre motivi ed accoglie il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2003, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Scher in IL PRESIDENTEAnger fintion IL CONSIGLIERE ESTENSORE Depositata in Cancelleria oggi 19 NOV. 2003 IL CANCER TIERE C1 Dott.sed ara Aiello