Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3520/2019 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 13.2.2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento di II grado iscritto al n. 3520/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, C.F. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. elettivamente domiciliati in Foggia alla via G. C.F._2
Rosati 159, presso lo studio dell'avv. Marco Scillitani, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Scillitani e dall'avv. Cristina Ciuffreda, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Foggia alla Piazza Internati in Germania n.2, presso lo studio dell'avv. Luca
Rotondo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- Seconda Sezione civile -
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 311/2019 emessa dal Giudice di Pace di Foggia, depositata in data 11.03.2019 e notificata in data 02.04.2019
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe,
[...] chiedendo di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 638/2018 (R.G.
1451/2018), con ogni conseguente effetto di legge;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
ritualmente costituitasi, ha chiesto di rigettare l'appello, Controparte_1 in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 638/2018, emesso dal Giudice di Pace di Foggia nel procedimento n. 1451/2018 R.G., munito di formula esecutiva in data 18 maggio 2018, a mezzo del quale venivano intimati al pagamento della somma di euro 3.324,84 oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, a saldo della fattura n. 55/2014 scaduta e insoluta, relativa ai lavori effettuati dall'appellata presso il condominio “Cosmed”, sito in Foggia al Viale Telesforo 27, giusto contratto di appalto del 14.01.2013.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito il parziale inadempimento contrattuale e la non esecuzione a regola d'arte dei lavori effettuati dalla società opposta essendosi manifestati, successivamente a tali lavori, gravi fenomeni di infiltrazioni di acqua che interessavano i balconi, i relativi sotto cieli, ringhiere e vano box di loro proprietà.
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- Seconda Sezione civile -
Il Giudice di primo grado, ritenendo preesistenti i fenomeni infiltrativi, ha rigettato l'opposizione; confermato il decreto ingiuntivo n. 638/2018 immediatamente esecutivo;
condannato gli opponenti al pagamento di euro
1205,00 a titolo di compensi professionali per il giudizio di opposizione oltre maggiorazione al 15% di iva e c.p.a. come per legge.
Con un unico motivo d'appello, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui è stata rigettata la richiesta testimonianza dell'allora direttore dei lavori, Geom. il quale avrebbe potuto CP_2 confermare la presenza dei fenomeni di infiltrazioni d'acqua nel vano box di proprietà dei sig.ri e a seguito dei lavori effettuati dalla Pt_1 Parte_2 presso il condominio “Cosmed”. Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta in appello, ha Controparte_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità e nullità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. per mancata specificazione dei motivi posti alla base dell'impugnazione e della normativa violata;
inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso;
nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze professionali per il doppio grado di giudizio.
Preliminarmente deve dichiararsi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che non sussistono elementi per ritenerlo manifestamente infondato e non sussistono le condizioni di cui all'art. 342
c.p.c., avendo parte appellante indicato i motivi di impugnazione e le richieste di modifica alla sentenza di primo grado.
L'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata e rigorosa forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la
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- Seconda Sezione civile -
idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(Cass. Civ. 21336/2017; Cass. civ. 10916/2017; 27199/2017).
In altre parole, quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice indicando il perché queste siano censurabili.
Nel caso in esame, come detto, sono chiare le censure che l'appellante muove alla sentenza impugnata.
Nel merito, va rilevato che l'esistenza del contratto di appalto è pacifica tra le parti, oltre che documentata.
Quanto all'esecuzione dei lavori appaltati, parte opponente ha sollevato alcune specifiche contestazioni, che vanno valutate alla stregua dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; tuttavia, alcuna prova è stata fornita in ordine all'eccepito inadempimento della società opposta.
Invero, dalla documentazione allegata in atti, risulta evidente come i vizi denunciati dagli odierni appellanti fossero in realtà preesistenti alla stipula del contratto di appalto del 14.01.2013 e quindi causalmente non riconducibili all'esecuzione dei lavori da parte della Controparte_1
In particolare, il geom. con dichiarazione tecnica del 05.09.2018 CP_2
(doc. 10 allegato al fascicolo di parte opposta in primo grado) ha espressamente dichiarato di aver eseguito nel dicembre 2012 - prima dell'inizio dei lavori appaltati - un “sopralluogo preventivo” presso tutti i giardini privati facenti parte del condominio “Cosmed”. In tale occasione, ha potuto constatare che “il pavimento del giardino sovrastante il vano box dei sig.ri era sconnesso e mancante del sottofondo” e che Parte_3 tale pavimento, in concomitanza con le finestre di areazione, provocava fenomeni infiltrativi all'interno del box.
Nella stessa dichiarazione tecnica, il geom. ha altresì dichiarato CP_2 che: “i balconi ed i relativi sottocieli, tra cui quelli dei sig.ri Parte_3
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erano già ammalorati a causa di preesistenti fenomeni infiltrativi di acqua piovana”.
La presenza dei fenomeni infiltrativi dovuti alla “vetustà” dei “pavimenti dei balconi, non perfettamente coesi con il sottostante massetto cementizio” viene confermata dal geom. nella comunicazione del 17.06.2013 CP_2
(doc. N. 11 di parte opposta), consegnata nelle mani dell'amministratore del condominio “Cosmed”. Con tale comunicazione, si sollecita un rapido intervento di ripristino delle opere ammalorate, al fine di evitare ulteriori fenomeni infiltrativi “ai sottostanti sottocieli e frontalini, di cui nulla si potrà imputare al e alla impresa appaltatrice”. CP_3
Anche nella successiva dichiarazione del 28.01.2014, il geom. CP_2 espressamente dichiara “dall'esame dei luoghi e precisamente nel vano box di proprietà vi sono evidenti macchie di infiltrazioni di acqua piovana, Pt_1 ben datate da anni, come ben si vede dal colore marrone scuro nella maggior parte delle zone interessate”.
Infine, deve rilevarsi che le fotografie allegate in atti da parte opponente, a riprova dei presunti danni subìti in occasione dei lavori eseguiti dalla coincidono in parte con quelle allegate da parte opposta Controparte_1
e risalenti al 2012. Tali ultime fotografie, datate e sottoscritte dal direttore dei lavori, dimostrano, quindi, problematiche inerenti a difetti preesistenti all'intervento dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente risulta inidonea ad influire sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, stante la preesistenza dei vizi lamentati in giudizio.
Il convincimento del giudicante, espresso nell'impugnata sentenza, basato sulle risultanze processuali e adeguatamente motivato, è ad avviso di questo Tribunale da confermare. Ne deriva che, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di inadempimento, confermando il
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decreto ingiuntivo opposto, ritenendo altresì superflua l'audizione del teste geom. alla luce della chiara documentazione versata in atti. CP_2
Per tali motivi, l'appello va rigettato con condanna dell'appellante, siccome soccombente (Cfr. Cass. Sez. Un. N. 32061/2022), al rimborso delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. Civ.
N. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. N. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 c. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte
(e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi
(art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad euro: 5.200,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.).
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 30.05.02
n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n.
311 del 2019 emessa dal Giudice di Pace di Foggia;
2. condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di lite pari alla somma di € 180,00 a titolo di esborsi ed € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
30.5.02 n. 115.
Proc. n. 3520/2019 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 Proc. n. 3520/2019 r.g.aa.cc.
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Il Giudice
dott.ssa Giovanna
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