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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/08/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
IO NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Palmira Nigro, giusta delega in atti –
OPPONENTE
E in persona del socio accomandatario , Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Mariella giusta delega in atti –
OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo di pagamento n. 1894/2019, notificato in data
20.01.2020, il Tribunale Ordinario di Tivoli, in persona del G.U., ingiungeva alla di pagare al Signor , n.q. di Socio Parte_1 CP_2
accomandatario della la somma di €. 5.820,00, oltre ad Controparte_1
interessi, spese ed oneri, in virtù del mancato pagamento di n. 2 fatture emesse per la prestazione di servizi contabili.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
20.03.2020, la evocava in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Pt_1
Signor , n.q., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo CP_2 opposto, sul presupposto: a) della genericità delle fatture emesse dalla ricorrente;
b) del controcredito vantato da nei confronti del Signor Pt_1
c) dell'insussistenza di un formale incarico affidato dall'ingiunto CP_2
all'odierna parte opposta.
Tanto premesso, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la per resistere all'opposizione deducendone l'infondatezza in Controparte_1
fatto ed in diritto.
La causa, previa espletamento della prova orale richiesta dalla parte opposta,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova di cui era gravata ex art. 2967
c.c. dimostrando il titolo della pretesa di pagamento, fondata su fatture commerciali affermate insolute.
In particolare, i testi escussi Sigg.re e , Testimone_1 Testimone_2
nel corso dell'udienza tenutasi in data 27.03.2023, hanno confermato il capitolato istruttorio articolato dalla parte opposta, dichiarando che la ED
Servizi s.a.s. si occupava della contabilità (dep. Sig.ra e che Tes_1
prestava consulenza contabile e fiscale alla (de. Pt_1 Testimone_2
, risultando così sconfessato l'assunto della parte opponente relativo
[...]
all'assenza di un formale incarico;
inoltre, agli atti è presente una comunicazione di revoca dell'incarico professionale datata 31.12.2015 inviata proprio da , mentre le fatture n.ri 102.2015 e 17.2016 prodotte Pt_1
in atti e non disconosciute, né impugnate di falso, confermano la sussistenza del credito, anche tenuto conto del pagamento parziale di Euro 1.500.00 effettuato dalla parte opponente, come da estratto conto prodotto in atti. Non avendo parte opponente dimostrato la sussistenza di circostanze negative, modificative e/o estintive della domanda di pagamento promossa da (anche l'affermazione di un proprio controcredito è Controparte_1
rimasta totalmente priva di riscontri) il decreto ingiuntivo n. 1894.2019 N.
R.G. 4578.2019 deve essere integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Parte_1
spese di lite che liquida in Euro 1.600,00 oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 17.08.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.P. dott.
IO NI a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.1260 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Palmira Nigro, giusta delega in atti –
OPPONENTE
E in persona del socio accomandatario , Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Mariella giusta delega in atti –
OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A D.I.
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo di pagamento n. 1894/2019, notificato in data
20.01.2020, il Tribunale Ordinario di Tivoli, in persona del G.U., ingiungeva alla di pagare al Signor , n.q. di Socio Parte_1 CP_2
accomandatario della la somma di €. 5.820,00, oltre ad Controparte_1
interessi, spese ed oneri, in virtù del mancato pagamento di n. 2 fatture emesse per la prestazione di servizi contabili.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data
20.03.2020, la evocava in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Pt_1
Signor , n.q., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo CP_2 opposto, sul presupposto: a) della genericità delle fatture emesse dalla ricorrente;
b) del controcredito vantato da nei confronti del Signor Pt_1
c) dell'insussistenza di un formale incarico affidato dall'ingiunto CP_2
all'odierna parte opposta.
Tanto premesso, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la per resistere all'opposizione deducendone l'infondatezza in Controparte_1
fatto ed in diritto.
La causa, previa espletamento della prova orale richiesta dalla parte opposta,
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Parte attrice ha assolto all'onere della prova di cui era gravata ex art. 2967
c.c. dimostrando il titolo della pretesa di pagamento, fondata su fatture commerciali affermate insolute.
In particolare, i testi escussi Sigg.re e , Testimone_1 Testimone_2
nel corso dell'udienza tenutasi in data 27.03.2023, hanno confermato il capitolato istruttorio articolato dalla parte opposta, dichiarando che la ED
Servizi s.a.s. si occupava della contabilità (dep. Sig.ra e che Tes_1
prestava consulenza contabile e fiscale alla (de. Pt_1 Testimone_2
, risultando così sconfessato l'assunto della parte opponente relativo
[...]
all'assenza di un formale incarico;
inoltre, agli atti è presente una comunicazione di revoca dell'incarico professionale datata 31.12.2015 inviata proprio da , mentre le fatture n.ri 102.2015 e 17.2016 prodotte Pt_1
in atti e non disconosciute, né impugnate di falso, confermano la sussistenza del credito, anche tenuto conto del pagamento parziale di Euro 1.500.00 effettuato dalla parte opponente, come da estratto conto prodotto in atti. Non avendo parte opponente dimostrato la sussistenza di circostanze negative, modificative e/o estintive della domanda di pagamento promossa da (anche l'affermazione di un proprio controcredito è Controparte_1
rimasta totalmente priva di riscontri) il decreto ingiuntivo n. 1894.2019 N.
R.G. 4578.2019 deve essere integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Parte_1
spese di lite che liquida in Euro 1.600,00 oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 17.08.2025
Il Giudice O.P.