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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/06/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10389/2023 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Scalabrini n. 44, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Paola Serrau che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -;
e
, corrente in Rapallo (GE), Galleria Montallegro, civico n. 22, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Rapallo, corso Matteotti
n. 26/26, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Barbero che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposto -;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 189 c.p.c. le parti così hanno concluso: parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 2383/2023 del 8.09.2023 RG. 7711/2023 esecutivo emesso dal Tribunale di Genova, dott. Tommaso Sdogati, nei confronti del sig. Parte_1
per tuti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese della lite, oltre agli onorari, Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge”; parte opposta: “
1. nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2383 /
1 2023, emesso dal Tribunale di Genova, Dott. Tommaso Sdogati, a favore del CP
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom.
[...]
nei confronti del Sig. in proprio e/o nella qualità di erede della Controparte_2 Parte_1
Sig.ra 2. sempre nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi Persona_1
di cui in premessa, e, in particolare, accertare e dichiarare che il Sig. in proprio Parte_1
e/o nella qualità di erede della Sig.ra è debitore nei confronti del Persona_1 CP
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom.
[...]
della somma capitale di € 16.148,01, ovvero di altra e diversa somma, Controparte_2
maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al Condominio esponente;
3. sempre nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, accertata
e dichiarata la decadenza dal beneficio d'inventario e la qualità di erede puro e semplice del
Sig. in merito all'eredità della Sig.ra accertare e dichiarare che Parte_1 Persona_1
il Sig. in proprio e/o nella qualità di erede della Sig.ra è debitore Parte_1 Persona_1
nei confronti del , in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Geom. della somma capitale di € 16.148,01, Controparte_2
ovvero di altra e diversa somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al esponente;
4. CP
in via di subordine, sempre nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, accertata e dichiarata la capienza dell'asse ereditario della
Sig.ra ereditato dal Sig. e/o il fatto che i beni ereditati da parte Persona_1 Parte_1
del Sig. abbiano un valore superiore a quanto dovuto al , accertare e Parte_1 CP
dichiarare che il Sig. in proprio e/o nella qualità di erede della Sig.ra Parte_1 [...]
è debitore nei confronti del , in persona dell'Amministratore Per_1 Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, Geom. della somma capitale di € Controparte_2
16.148,01, ovvero di altra e diversa somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al CP
esponente;
5. in via di ulteriore subordine, sempre nel merito, respingere tutte le domande
2 attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, accertata e dichiarata la proprietà dell'immobile sito in Rapallo (GE), Galleria Montallegro, n. 22, interno 20, in capo al Sig.
nel periodo 18.1.2018 – 19.10.2019, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 Pt_1
in proprio e/o nella qualità di erede della Sig.ra è debitore nei confronti
[...] Persona_1
del , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Geom. della somma capitale di € 10.543,58, ovvero di altra e Controparte_2
diversa somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per
l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al esponente;
6. in ogni caso, CP con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre oneri come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2383/2023 Parte_1 dell'8.9.2023 – R.G. n. 7711/2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 16.148,01, oltre ad interessi nella misura e con le decorrenze di cui agli art. 4 e 5 dpr 231/2002 e s.m.i, nonché le spese di legali pari ad € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha evidenziato di aver svolto l'iter di accettazione con beneficio di inventario, redazione dell'inventario ed apertura di conto corrente intestato all'eredità beneficiata e in tal modo di aver tenuto distinto il proprio patrimonio da quello della de cuius.
Ogni bene appartenuto a ed inventariato come attività è confluito nella Persona_1
procedura esecutiva n° 139/2019 e, infatti, dal piano di riparto si evince che tutti gli immobili
(lotti 1, 2, 3, 4, 5) sono stati venduti, che i canoni di locazione maturati sono confluiti in un libretto di deposito intestato alla detta procedura e che tutto il ricavato è stato assegnato in prededuzione ai Professionisti intervenuti ed ai creditori fino all'esaurimento dell'asse ereditario. Pertanto, non avendo ricevuto beni ereditari, nulla deve al ricorrente CP
.
[...]
Si è costituito in giudizio il , corrente in Rapallo (GE), Galleria Controparte_1
Montallegro, civico n. 22, in persona dell'amministratore pro tempore, eccependo ed osservando quanto segue:
a) , nell'opposizione, non ha effettuato alcuna contestazione in merito alla Parte_1
debenza delle somme portate in decreto ingiuntivo, ma si è limitato a contestare di dovere pagare quanto dovuto in quanto, dopo l'accettazione con beneficio d'inventario, nulla avrebbe ricevuto dall'asse ereditario. Tale eccezione non può tuttavia farsi valere nei confronti del
3 decreto ingiuntivo, il cui unico scopo è quello di accertare la debenza della somma, bensì eventualmente nella successiva fase di esecuzione. Comunque, l'accettazione con beneficio di inventario effettuata da controparte ha avuto l'effetto di far acquistare a quest'ultima la qualità di erede e, ferma restando la titolarità del debito unicamente “intra vires”, la stessa è subentrata nella titolarità dell'immobile, ed è dunque tenuta (entro il predetto limite) al pagamento delle spese condominiali;
b) in data 18.01.2018, è deceduta, con un debito, a carico degli eredi, di € Persona_1
16.148,01 di cui: € 13.430,92 a titolo di conguaglio dell'anno 2018; € 2.717,09 (spese condominiali relative al periodo gennaio – ottobre 2019: € 3.260,51 x 10 mensilità / 12 mensilità
- € 2.717,09);
c) quando era ancora in vita la madre, l'opponente si è occupato della complessiva gestione dell'immobile di Rapallo, di cui formalmente era proprietaria , che era stato Persona_1
concesso in locazione dapprima alla società La Piazzetta S.r.l., con sede in Rapallo (GE),
Galleria Montallegro, n. 22/20, e poi alla società CLD S.a.s. di;
Persona_2
d) è deceduta in data 18.01.2018 e chiamato all'eredità della defunta Persona_1 Pt_1 madre, ha provveduto ad accettare l'eredità (sebbene con beneficio d'inventario) in data
17.01.2019. Avendo l'accettazione effetto retroattivo, risulta essere personalmente Pt_1 proprietario dell'immobile sito in Galleria Montallegro, n. 22, interno 20, facente parte del
, dal giorno 18.1.2018 al 19.10.2019 con un debito a suo carico di € Controparte_1
10.543,58;
e) è sempre stato nel possesso dei beni ereditari per cui avrebbe dovuto effettuare Pt_1
l'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione (18.01.2018), mentre in concreto vi ha provveduto solamente in data 12.04.2019. In conseguenza di ciò, è decaduto dal beneficio d'inventario, deve essere considerato erede puro e semplice di e deve Persona_1
rispondere integralmente dei debiti in capo alla de cuius;
f) quanto sostenuto dall'opponente in ordine alla confluenza di tutto il patrimonio della nella procedura esecutiva n. 138/2019, davanti al Tribunale di Piacenza, appare quanto Per_1
meno dubbio, in quanto tale procedura di esecuzione immobiliare può riguardare esclusivamente i beni immobili presenti nel territorio della provincia di Piacenza, con esclusione degli altri beni immobili siti in altre province, dei conti correnti, dei canoni di locazione e dei beni mobili. Con riferimento agli altri beni non è stata fornita la prova che essi non siano stati ricevuti da e non siano confluiti nel suo personale patrimonio. Pertanto, Pt_1 anche ove sussistente il beneficio d'inventario a favore dell'opponente, egli dovrà comunque rispondere degli importi in oggi richiesti in quanto l'asse ereditario risulta capiente.
4 Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che , quanto meno dall'anno 2012 e, comunque, anche dopo il decesso della madre, Parte_1
era nel possesso dell'immobile sito in Rapallo, Galleria Montallegro n. 22/20, facente parte del
, concesso in locazione all' prima e poi alla Controparte_1 Parte_2 società CLD S.a.s. di . L'opponente si è infatti occupato della sua Persona_2
amministrazione, tenendo i contatti con l'amministratore e con il legale del Condominio, concordando i piani di rientro relativi alle spese condominiali dovute, inviando le ricevute dei bonifici effettuati da , effettuando pagamenti relativi alle spese condominiali Persona_1
direttamente dal proprio conto corrente, gestendo i rapporti con le società La Piazzetta S.r.l. e
CLD S.a.s. di , affittuarie dell'immobile (v. docc. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Persona_2
30 e 31). Inoltre, lo stesso opponente, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di essersi occupato, dall'anno 2012, della complessiva gestione dell'immobile di Rapallo, interloquendo con l'Amministratore, Geom. provvedendo ad effettuare i pagamenti, fornendo CP_2
l'accesso ai locali;
occupandosi anche dei rapporti con le società Piazzetta S.r.l. e CLD S.a.s. in merito al rapporto locatizio dell'immobile di Rapallo;
proponendo all'Avv. Barbero ed al
Geom. un piano di rientro in riferimento alla morosità maturata nei confronti del CP_2
Condominio. A ciò si aggiunga che il teste dipendente dello studio di Testimone_1
amministrazione dell'immobile, ha riferito di aver sempre trattato per conto dell'amministratore del condominio con (v. verbale d'udienza dell'1.10.2024). Pt_1
Tali circostanze in ordine al possesso introducono una circostanza idonea a configurare l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato abbia fatto tempestivamente l'inventario ed essendo altresì incontroverso che l'opponente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero
l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485 c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio
5 d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass. 11018/2008, Cass. 4845/2003 e
Cass. 7076/1995).
Le condotte effettivamente poste in essere da dopo il decesso di Pt_1 Persona_1
integrano anche la fattispecie di accettazione di eredità ex art. 476 c.c. in quanto dalla documentazione prodotta dal Condominio ed esibita ex art. 210 c.p.c. da CLD S.a.s. e dall'opponente risulta che quest'ultimo ha percepito direttamente i canoni di locazione relativi all'immobile facente parte del . Trattasi infatti di atti che sono Controparte_1
concludenti e significativi della volontà di accettare e ai quali non è legittimato se non chi ha la qualità di erede.
Ne consegue, tenuto conto di quanto sopra esposto ed accertato che l'opponente ha accettato puramente e semplicemente l'eredità morendo dismessa da e che non ha Persona_1 contestato né con riferimento all'an né nel quantum la pretesa creditoria del CP
, corrente in Rapallo (GE), Galleria Montallegro, civico n. 22, in persona
[...] dell'amministratore pro tempore, che l'opposizione va rigettata e che va, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo n. 2383/2023 dell'8.9.2023 – R.G. n. 7711/2023.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi, ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) accertato che l'opponente ha accettato puramente e semplicemente l'eredità morendo dismessa da , rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Persona_1
decreto ingiuntivo n. 2383/2023 dell'8.9.2023 – R.G. n. 7711/2023;
2) condanna a rifondere al , corrente in Rapallo Parte_1 Controparte_1
(GE), Galleria Montallegro, civico n. 22, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 17 giugno 2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10389/2023 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Scalabrini n. 44, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Paola Serrau che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -;
e
, corrente in Rapallo (GE), Galleria Montallegro, civico n. 22, in Controparte_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Rapallo, corso Matteotti
n. 26/26, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Barbero che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
- opposto -;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con le note ex art. 189 c.p.c. le parti così hanno concluso: parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 2383/2023 del 8.09.2023 RG. 7711/2023 esecutivo emesso dal Tribunale di Genova, dott. Tommaso Sdogati, nei confronti del sig. Parte_1
per tuti i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese della lite, oltre agli onorari, Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge”; parte opposta: “
1. nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, confermare la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 2383 /
1 2023, emesso dal Tribunale di Genova, Dott. Tommaso Sdogati, a favore del CP
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom.
[...]
nei confronti del Sig. in proprio e/o nella qualità di erede della Controparte_2 Parte_1
Sig.ra 2. sempre nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi Persona_1
di cui in premessa, e, in particolare, accertare e dichiarare che il Sig. in proprio Parte_1
e/o nella qualità di erede della Sig.ra è debitore nei confronti del Persona_1 CP
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, Geom.
[...]
della somma capitale di € 16.148,01, ovvero di altra e diversa somma, Controparte_2
maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al Condominio esponente;
3. sempre nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, accertata
e dichiarata la decadenza dal beneficio d'inventario e la qualità di erede puro e semplice del
Sig. in merito all'eredità della Sig.ra accertare e dichiarare che Parte_1 Persona_1
il Sig. in proprio e/o nella qualità di erede della Sig.ra è debitore Parte_1 Persona_1
nei confronti del , in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, Geom. della somma capitale di € 16.148,01, Controparte_2
ovvero di altra e diversa somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al esponente;
4. CP
in via di subordine, sempre nel merito, respingere tutte le domande attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, accertata e dichiarata la capienza dell'asse ereditario della
Sig.ra ereditato dal Sig. e/o il fatto che i beni ereditati da parte Persona_1 Parte_1
del Sig. abbiano un valore superiore a quanto dovuto al , accertare e Parte_1 CP
dichiarare che il Sig. in proprio e/o nella qualità di erede della Sig.ra Parte_1 [...]
è debitore nei confronti del , in persona dell'Amministratore Per_1 Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, Geom. della somma capitale di € Controparte_2
16.148,01, ovvero di altra e diversa somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al CP
esponente;
5. in via di ulteriore subordine, sempre nel merito, respingere tutte le domande
2 attoree per i motivi di cui in premessa, e, in particolare, accertata e dichiarata la proprietà dell'immobile sito in Rapallo (GE), Galleria Montallegro, n. 22, interno 20, in capo al Sig.
nel periodo 18.1.2018 – 19.10.2019, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1 Pt_1
in proprio e/o nella qualità di erede della Sig.ra è debitore nei confronti
[...] Persona_1
del , in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, Geom. della somma capitale di € 10.543,58, ovvero di altra e Controparte_2
diversa somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalle singole scadenze al saldo, per spese condominiali non versate, come meglio dettagliate nella parte in fatto della presente comparsa, oltre le spese della procedura di ingiunzione come liquidate in decreto, e, per
l'effetto, condannarla al pagamento di tale somma al esponente;
6. in ogni caso, CP con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre oneri come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2383/2023 Parte_1 dell'8.9.2023 – R.G. n. 7711/2023, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 16.148,01, oltre ad interessi nella misura e con le decorrenze di cui agli art. 4 e 5 dpr 231/2002 e s.m.i, nonché le spese di legali pari ad € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge.
A sostegno dell'opposizione ha evidenziato di aver svolto l'iter di accettazione con beneficio di inventario, redazione dell'inventario ed apertura di conto corrente intestato all'eredità beneficiata e in tal modo di aver tenuto distinto il proprio patrimonio da quello della de cuius.
Ogni bene appartenuto a ed inventariato come attività è confluito nella Persona_1
procedura esecutiva n° 139/2019 e, infatti, dal piano di riparto si evince che tutti gli immobili
(lotti 1, 2, 3, 4, 5) sono stati venduti, che i canoni di locazione maturati sono confluiti in un libretto di deposito intestato alla detta procedura e che tutto il ricavato è stato assegnato in prededuzione ai Professionisti intervenuti ed ai creditori fino all'esaurimento dell'asse ereditario. Pertanto, non avendo ricevuto beni ereditari, nulla deve al ricorrente CP
.
[...]
Si è costituito in giudizio il , corrente in Rapallo (GE), Galleria Controparte_1
Montallegro, civico n. 22, in persona dell'amministratore pro tempore, eccependo ed osservando quanto segue:
a) , nell'opposizione, non ha effettuato alcuna contestazione in merito alla Parte_1
debenza delle somme portate in decreto ingiuntivo, ma si è limitato a contestare di dovere pagare quanto dovuto in quanto, dopo l'accettazione con beneficio d'inventario, nulla avrebbe ricevuto dall'asse ereditario. Tale eccezione non può tuttavia farsi valere nei confronti del
3 decreto ingiuntivo, il cui unico scopo è quello di accertare la debenza della somma, bensì eventualmente nella successiva fase di esecuzione. Comunque, l'accettazione con beneficio di inventario effettuata da controparte ha avuto l'effetto di far acquistare a quest'ultima la qualità di erede e, ferma restando la titolarità del debito unicamente “intra vires”, la stessa è subentrata nella titolarità dell'immobile, ed è dunque tenuta (entro il predetto limite) al pagamento delle spese condominiali;
b) in data 18.01.2018, è deceduta, con un debito, a carico degli eredi, di € Persona_1
16.148,01 di cui: € 13.430,92 a titolo di conguaglio dell'anno 2018; € 2.717,09 (spese condominiali relative al periodo gennaio – ottobre 2019: € 3.260,51 x 10 mensilità / 12 mensilità
- € 2.717,09);
c) quando era ancora in vita la madre, l'opponente si è occupato della complessiva gestione dell'immobile di Rapallo, di cui formalmente era proprietaria , che era stato Persona_1
concesso in locazione dapprima alla società La Piazzetta S.r.l., con sede in Rapallo (GE),
Galleria Montallegro, n. 22/20, e poi alla società CLD S.a.s. di;
Persona_2
d) è deceduta in data 18.01.2018 e chiamato all'eredità della defunta Persona_1 Pt_1 madre, ha provveduto ad accettare l'eredità (sebbene con beneficio d'inventario) in data
17.01.2019. Avendo l'accettazione effetto retroattivo, risulta essere personalmente Pt_1 proprietario dell'immobile sito in Galleria Montallegro, n. 22, interno 20, facente parte del
, dal giorno 18.1.2018 al 19.10.2019 con un debito a suo carico di € Controparte_1
10.543,58;
e) è sempre stato nel possesso dei beni ereditari per cui avrebbe dovuto effettuare Pt_1
l'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione (18.01.2018), mentre in concreto vi ha provveduto solamente in data 12.04.2019. In conseguenza di ciò, è decaduto dal beneficio d'inventario, deve essere considerato erede puro e semplice di e deve Persona_1
rispondere integralmente dei debiti in capo alla de cuius;
f) quanto sostenuto dall'opponente in ordine alla confluenza di tutto il patrimonio della nella procedura esecutiva n. 138/2019, davanti al Tribunale di Piacenza, appare quanto Per_1
meno dubbio, in quanto tale procedura di esecuzione immobiliare può riguardare esclusivamente i beni immobili presenti nel territorio della provincia di Piacenza, con esclusione degli altri beni immobili siti in altre province, dei conti correnti, dei canoni di locazione e dei beni mobili. Con riferimento agli altri beni non è stata fornita la prova che essi non siano stati ricevuti da e non siano confluiti nel suo personale patrimonio. Pertanto, Pt_1 anche ove sussistente il beneficio d'inventario a favore dell'opponente, egli dovrà comunque rispondere degli importi in oggi richiesti in quanto l'asse ereditario risulta capiente.
4 Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che , quanto meno dall'anno 2012 e, comunque, anche dopo il decesso della madre, Parte_1
era nel possesso dell'immobile sito in Rapallo, Galleria Montallegro n. 22/20, facente parte del
, concesso in locazione all' prima e poi alla Controparte_1 Parte_2 società CLD S.a.s. di . L'opponente si è infatti occupato della sua Persona_2
amministrazione, tenendo i contatti con l'amministratore e con il legale del Condominio, concordando i piani di rientro relativi alle spese condominiali dovute, inviando le ricevute dei bonifici effettuati da , effettuando pagamenti relativi alle spese condominiali Persona_1
direttamente dal proprio conto corrente, gestendo i rapporti con le società La Piazzetta S.r.l. e
CLD S.a.s. di , affittuarie dell'immobile (v. docc. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Persona_2
30 e 31). Inoltre, lo stesso opponente, in sede di interrogatorio formale, ha confermato di essersi occupato, dall'anno 2012, della complessiva gestione dell'immobile di Rapallo, interloquendo con l'Amministratore, Geom. provvedendo ad effettuare i pagamenti, fornendo CP_2
l'accesso ai locali;
occupandosi anche dei rapporti con le società Piazzetta S.r.l. e CLD S.a.s. in merito al rapporto locatizio dell'immobile di Rapallo;
proponendo all'Avv. Barbero ed al
Geom. un piano di rientro in riferimento alla morosità maturata nei confronti del CP_2
Condominio. A ciò si aggiunga che il teste dipendente dello studio di Testimone_1
amministrazione dell'immobile, ha riferito di aver sempre trattato per conto dell'amministratore del condominio con (v. verbale d'udienza dell'1.10.2024). Pt_1
Tali circostanze in ordine al possesso introducono una circostanza idonea a configurare l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., essendo incontroverso che il possesso si è protratto per oltre tre mesi dalla morte senza che il chiamato abbia fatto tempestivamente l'inventario ed essendo altresì incontroverso che l'opponente avesse consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità medesima. Invero
l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso che il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, senza che ciò voglia dire che, a questi effetti, sia insignificante il possesso acquisito successivamente. Nel concorso delle condizioni previste dalla norma l'acquisto ex lege opererebbe ugualmente, ma il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso. Le norme che disciplinano la rinuncia all'eredità devono essere coordinate con quelle dell'art. 485 c.c. per cui il chiamato all'eredità, ove si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere, come sopra detto, di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio
5 d'inventario ma anche quella di rinunciare alla stessa (v. Cass. 11018/2008, Cass. 4845/2003 e
Cass. 7076/1995).
Le condotte effettivamente poste in essere da dopo il decesso di Pt_1 Persona_1
integrano anche la fattispecie di accettazione di eredità ex art. 476 c.c. in quanto dalla documentazione prodotta dal Condominio ed esibita ex art. 210 c.p.c. da CLD S.a.s. e dall'opponente risulta che quest'ultimo ha percepito direttamente i canoni di locazione relativi all'immobile facente parte del . Trattasi infatti di atti che sono Controparte_1
concludenti e significativi della volontà di accettare e ai quali non è legittimato se non chi ha la qualità di erede.
Ne consegue, tenuto conto di quanto sopra esposto ed accertato che l'opponente ha accettato puramente e semplicemente l'eredità morendo dismessa da e che non ha Persona_1 contestato né con riferimento all'an né nel quantum la pretesa creditoria del CP
, corrente in Rapallo (GE), Galleria Montallegro, civico n. 22, in persona
[...] dell'amministratore pro tempore, che l'opposizione va rigettata e che va, conseguentemente, confermato il decreto ingiuntivo n. 2383/2023 dell'8.9.2023 – R.G. n. 7711/2023.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi, ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) accertato che l'opponente ha accettato puramente e semplicemente l'eredità morendo dismessa da , rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il Persona_1
decreto ingiuntivo n. 2383/2023 dell'8.9.2023 – R.G. n. 7711/2023;
2) condanna a rifondere al , corrente in Rapallo Parte_1 Controparte_1
(GE), Galleria Montallegro, civico n. 22, in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, in data 17 giugno 2025
Il Giudice
dr.ssa Alessandra Mainella
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