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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/09/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3111/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni da sinistro stradale,
promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. Gianluca De Blasio
CONVENUTA
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1
con l'avv. Angelantonio Testa
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO EX ART. 105
[...]
(C.F. ) e (C.F. CP_3 CodiceFiscale_3 CP_4 C.F._4
),
[...]
1 entrambi con l'avv. Simone Veronese
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE
Nel merito
1) Accertato e dichiarato il grado di colpa/responsabilità della sig.ra Controparte_1
proprietaria e conducente della vettura Nissan Juke, targata EP211NZ, nella causazione del sinistro del 19.03.2019 e dei conseguenti danni riportati dal sig. , condannarsi, per le causali di Parte_1
cui in atti, la sig.ra e la soc. in solido tra loro, a risarcire Controparte_1 CP_2
all'attore:
- la somma che risulterà dovuta e/o ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e, in particolare, degli accertamenti medico-legali e contabili, dedotti gli acconti di euro 335.300,00, il tutto con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (19.03.2019) al saldo effettivo;
- gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria sull'acconto di euro 50.000,00 dalla data del sinistro (19.03.2019) alla data del relativo pagamento (20.02.2020);
- gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria sull'acconto di euro 285.300,00 dalla data del sinistro (19.03.2019) alla data del relativo pagamento (05.02.2021).
2) In ogni caso, rigettarsi in quanto infondata, in fatto ed in diritto, la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale dalla sig.ra Controparte_1
3) Spese e compensi di causa rifusi, comprensivi di quelli del procedimento di istruzione preventiva n. 3111/2021-1 R.G., di CTU e di CTP medico-legale (all. 32-33) e di CTU e di CTP ricostruttiva della dinamica del sinistro (all. 55), con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
*** * *** * ***
2 In via istruttoria
A) Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli da 5) a 13) articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 19.04.2022, con i testi ivi indicati.
B) Si insiste per l'amissione delle CTU contabile richiesta nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. del 19.04.2022 al fine di accertare il danno da perdita della capacità lavorativa futura patito dal sig. a seguito del sinistro del 19.03.2019, quantificando altresì - eventualmente per Parte_1
il tramite di un ausiliario specialista in fisiatria (pag. 42 della perizia del CTU, dott. Per_1
- i costi per l'assistenza medico-specialistica e/o generica e per le prestazioni fisioterapiche
[...]
di cui l'infortunato necessiterà vita natural durante, nonché i costi per l'acquisto degli ausili per la mobilità (da rinnovare in base alla normale usura) fuori casa ed in casa, per l'eliminazione delle barriere architettoniche domestiche e per l'acquisto di arredi domestici per disabili, di cui parimenti l'infortunato necessiterà per tutta la durata della sua esistenza.
C) Si chiede che il Giudice, in coerenza con quanto premesso dal CTU, ing. Persona_2
a pag. 17 della perizia ricostruttiva della dinamica del sinistro, disponga un supplemento
[...]
di perizia medico-legale, al fine di accertare:
- in base ai dati tecnici rilevati nella perizia ricostruttiva della dinamica del sinistro;
- se le fratture della diafisi tibiale e del malleolo della gamba sinistra del sig. Parte_1
possano essere state la conseguenza dell'impatto al suolo dell'attore, sbalzato ad una distanza di ventisei metri dal punto dell'impatto e caduto sull'asfalto “con le estremità inferiori rivolte in avanti”.
LA CONVENUTA Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare:
1) respingere ogni domanda dei terzi intervenuti in quanto tardiva ed inammissibile;
in via principale nel merito:
3 2) accertare e dichiarare che il sinistro oggetto della presente procedura è avvenuto per responsabilità esclusiva del Sig. o con concorso di colpa dello stesso;
Parte_1
3) respingere ogni domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
4) respingere ogni domanda dei terzi intervenuti perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata nel merito:
5) in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità totale o parziale della convenuta nella causazione del sinistro, contenersi la misura del risarcimento nello stretto limite di quanto provato in corso di causa, ed in ogni caso dichiarare tenuta a manlevare la convenuta CP_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento richiesto da parte attrice e/o
[...]
dai terzi intervenuti;
in via riconvenzionale:
6) condannare l'attore Sig. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra Parte_1
, secondo il grado di colpa accertato in corso di causa;
CP_1
7) riconosciuta la natura aquiliana del danno subito, condannare l'attore Sig. al Parte_1
pagamento degli interessi compensativi al tasso che sarà ritenuto idoneo nel presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso:
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario, IVA (se dovuta) e CPA.
LA CONVENUTA CP_2
“Contraiis reiectis,
-nel merito:
4 -in via principale: respingersi le domande attoree e degli intervenienti volontari in quanto infondate in fatto e in diritto e ciò anche alla luce del complessivo importo di euro 335.300,00
corrisposto da all'attore da ritenersi satisfattivo di ogni avversaria pretesa;
CP_2
-in via subordinata: nell'ipotesi venisse accertata una qualche responsabilità in capo alla convenuta sig.ra proprietaria e conducente dell'autovettura Nissan Juke Controparte_1
targata EP211NZ in relazione all'incidente stradale occorso al sig. il 19/03/2019, Parte_1
accertarsi il grado della stessa e limitarsi la condanna di nei limiti dei patti, condizioni e CP_2
del massimale di polizza e ciò con riferimento anche al limite del massimale residuo, al risarcimento - nei confronti dell'attore e/o degli intervenienti volontari - dei soli danni, pure rigorosamente accertati in causa, e solo quelli ritenuti dovuti e causalmente riconducibili al sinistro de quo e nella percentuale di colpa accertata in capo alla convenuta il tutto Controparte_1
tenendo conto del concorso di colpa del sig. ex art. 1227 c.c. nella causazione Parte_1
dell'incidente occorsogli il 19/03/2019; il tutto tenendo altresì conto e con detrazione anche delle somme che quest'ultimo e/o gli intervenienti volontari abbiano già percepito da e di CP_2
quanto erogato e/o erogando all'attore e/o agli intervenienti volontari da e/o INPS e/o altro CP_5
Ente Previdenziale/Assistenziale nonché altri Enti, Regione e Comune compresi, e/o ai sensi e per gli effetti di polizza infortuni, o di altre previdenze sociali.
-in via istruttoria:
- si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in causa da in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, CP_2
in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa e pertanto:
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova da 1 a 14 di cui alla Memoria ex art.
183 VI comma c.p.c. n. 2 con tutti i testi ivi indicati;
- ci si oppone, per le ragioni esposte in causa nelle predette Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
5 e per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione, nonostante la spiegata opposizione della stessa, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati in Memoria ex art. 183 VI
comma c.p.c. n. 2 ed in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3;
- atteso che l'attore è percettore di reddito/pensione/assegno (si ribadisce che dal documento n° 9
pag. 5 dello stesso attore emerge che già al tempo delle dimissioni il sig. aveva Parte_1
proposto domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile) questa difesa formula le seguenti istanze:
a) si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. all'attore sig. Parte_1
C.F. l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi C.F._5
relative agli anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione e della documentazione relativa alla pensione / assegno per invalidità civile, all'indennità di accompagnamento e di qualunque altro reddito, compreso il reddito di cittadinanza, percepiti da esso attore successivamente al marzo 2019;
b) si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'INPS, Direzione
Provinciale di Vicenza, Corso S.S. Felice e Fortunato 163 – 36100 Vicenza, l'esibizione in giudizio della documentazione attestante natura ed entità di quanto erogato ed erogando al sig. , Parte_1
nato a [...] - Serbia, in data 11.04.1963, C.F. residente a 36100 C.F._5
Vicenza, via Btg Monte Spluga n° 12, quale assegno/pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, reddito di cittadinanza e a qualsiasi altro titolo;
c) si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza, via del Mercato Nuovo n° 53 36100 Vicenza, PEC
l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Email_1
anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione, presentate dal sig. nato a Parte_1
6 Lozovik Serbia, in data 11.04.1963, C.F. residente a [...]
Btg Monte Spluga, n° 12;
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. all'interveniente volontaria sig.ra , C.F. , l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi CP_3 C.F._6
relative agli anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione;
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. all'interveniente volontario sig. C.F. , l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi CP_4 C.F._7
relative agli anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione;
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza, via del Mercato Nuovo n° 53 36100 Vicenza, PEC
l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Email_1
anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione, presentate dalla sig.ra , C.F. , nata a [...] - CP_3 C.F._6
Serbia, in data 07.07.1968, residente a [...];
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza, via del Mercato Nuovo n° 53 36100 Vicenza, PEC
l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Email_1
anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione, presentate dal sig. C.F. CP_4
, nato a [...] – Serbia, il 17.05.1989, residente a [...]
Btg Monte Spluga, n° 12;
7 - si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a parte attrice la produzione di tutta la documentazione medica conseguente al sinistro per cui è causa (19.3.2019) relativa al sig.
documentazione peraltro consegnata al CTU (cfr. doc. 34 attoreo) ma che non risulta Parte_1
essere mai stata prodotta in causa e che i procuratori delle parti mai hanno potuto visionare né la stessa risulta depositata in allegato alla CTU medico-legale del dott. di cui al Persona_1
procedimento per ATP in corso di causa n. 3111/2021 sub 1 R.G. Tribunale di Vicenza;
per l'ipotesi che la stessa si trovasse ancora presso il CTU dott. si chiede che il Giudice voglia Per_1
ordinare allo stesso ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. la produzione in giudizio della documentazione medica ricevuta dall'attore in relazione al sinistro per cui è causa;
- si chiede che il Giudice disponga che la documentazione esibita da parte attrice al C.T.U. medico-
legale in sede di accertamento tecnico preventivo sia tutta prodotta da parte attrice in giudizio;
- si chiede altresì, per quanto occorra, l'acquisizione della relazione medico-legale sul sig. Pt_1
depositata dal dott. nel procedimento n. 3111/2021 sub 1 R.G. Tribunale di
[...] Persona_1
Vicenza;
- si insiste per la chiamata a chiarimenti del C.T.U. dott. in contraddittorio con i CC.TT.PP. Per_1
sulle osservazioni rese con missiva 20.12.2021 dal dott. (doc. 11 copia Persona_3
CP osservazioni alla bozza di C.T.U. del C.T.P. di dott. ) ed alle quali non è stata data Per_3
esauriente risposta nell'elaborato peritale depositato del quale è stata chiesta formale acquisizione;
- si insiste per la chiamata a chiarimenti del C.T.U. ing. in contraddittorio con i Per_2
CC.TT.PP. in relazione agli aspetti evidenziati dall'ing. nella propria memoria di Per_4
osservazioni.
- ci si oppone all'avversaria richiesta di disposizione dell'acquisizione del fascicolo penale n°
2285/2019 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, trattandosi di fascicolo relativo a procedimento penale nel quale non è stata citata a partecipare, CP_2
restandovi del tutto estranea;
8 - ci si oppone all'attorea richiesta di C.T.U. contabile per le ragioni esposte nelle Memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 e nella negatissima ipotesi in cui tale richiesta fosse accolta si chiede che l'eventuale assistenza di tipo strumentale dovrà essere valutata tenendo in considerazione le comorbilità di cui è affetto l'attore e la sua aspettativa di sopravvivenza e dovranno essere indicati anche gli ausili, presidi e trattamenti erogati gratuitamente dal S.S.N. e/o dall'INPS e/o da altri Enti
anche territoriali a ciò deputati e per quelli eventualmente non gratuiti con quale effettiva spesa a carico dell'attore;
- in ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf. 15%, cpa e iva comprese.
I TERZI INTERVENUTI
Nel merito
1. Accertarsi e dichiararsi il grado di colpa della sig.ra proprietaria e Controparte_1
conducente della vettura Nissan Juke, targata EP211NZ, nella causazione del sinistro del
19.03.2019 e la conseguente responsabilità per i danni riportati dal sig. . Parte_1
2. Accertarsi e dichiararsi le conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista morale ed esistenziale che, per le ragioni esposte in atti, sono derivate agli intervenienti a causa delle lesioni patite dal sig.
. Parte_1
3. Condannarsi la sig.ra e la soc. , in solido tra loro, a risarcire il Controparte_1 CP_2
danno da lesione del rapporto parentale così equitativamente indicato:
- alla sig.ra la somma di euro 280.000,00; CP_3
- al sig. la somma di euro 250.000,00; CP_4
o comunque i diversi importi che saranno ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (19.03.2019) al saldo effettivo.
4. Spese e competenze rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, che ha anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria
9 Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli da 11) a 14) articolati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 23.03.2022, con i testi ivi indicati, al fine di provare il danno esistenziale patito dai sig.ri e CP_3 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione del 18 maggio 2021, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Vicenza in qualità di proprietaria e conducente del veicolo Nissan Juke, tg. Controparte_1
EP211NZ, nonché la quale compagnia assicuratrice della responsabilità Controparte_6
civile del veicolo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 19 marzo 2019.
L'attore esponeva che, mentre conduceva a mano la propria bicicletta ed effettuava in tal modo un attraversamento sulle strisce pedonali site in via Cavalieri di Vittorio Veneto in Vicenza, all'altezza del civico n. 66 ed in prossimità del supermercato Prix, era stato investito dalla vettura condotta dalla convenuta , riportando gravissime lesioni personali con esiti permanenti di CP_1
paraplegia.
Sotto il profilo dell'an debeatur, affermava che la convenuta aveva causato il sinistro in CP_1
maniera esclusiva e ciò anche sulla scorta della perizia ricostruttiva della dinamica espletata in sede di incidente probatorio nel corso del procedimento penale aperto al n. 2285/2019 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in cui il C.T.U. geom. pur Persona_5
ritenendo che l'attore fosse in sella al velocipede al momento dell'urto, aveva sostenuto che l'autovettura condotta da procedesse ad una velocità di 72 km/h, superiore dunque al CP_1
limite di 50 km/h vigente nell'area urbana.
L'attore riteneva pertanto che “sarebbe stato investito anche se avesse attraversato la strada a
piedi, essendo stato urtato quando aveva già raggiunto la mezzeria”, ribadendo comunque che “egli
10 stava conducendo a mano il velocipede, proprio perché essendo una persona obesa ... nel frangente
doveva trasportare verso casa i generi alimentari appena acquistati” (v. pag. 3 citazione).
Sotto il profilo del quantum, deduceva che a causa del violento impatto aveva riportato “lesioni
personali permanenti e gravissime (multiple fratture a livello cranico, toracico, vertebrale - C2 e
D4 - pelvico ed agli arti) in conseguenza delle quali egli ha perso l'uso delle gambe ed il controllo
degli sfinteri” (v. pag. 4 citazione) con conseguenti danni non patrimoniali e patrimoniali che in atto di citazione quantificava provvisoriamente in complessivi € 1.781.904,10, dando atto di aver già
ricevuto dalla convenuta la somma di € 50.000,00 in data 20 febbraio 2020 e di € CP_2
285.300,00 il 5 febbraio 2021 che aveva trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno.
Si costituiva in giudizio in data 9 novembre 2021 la convenuta la quale contestava CP_2
integralmente le domande attoree, sostenendo che il sinistro si fosse verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, il quale “improvvisamente, senza lasciare spazio per alcuna manovra di
emergenza/frenata preventiva, in velocità, immettendosi repentinamente (giungendo da un rampa in
discesa ivi presente) dalla destra rispetto alla direzione di marcia della vettura condotta dalla
convenuta sig.ra , tagliava la strada a quest'ultima in prossimità di un passaggio CP_1
pedonale” (v. pag. 4 comparsa)
Deduceva che la convenuta si era avvicinata al passaggio pedonale mantenendo una CP_1
velocità rispettosa del limite ivi esistente e che in conseguenza dell'accaduto questa era rimasta sotto shock, ragion per cui aveva sporto denuncia-querela in data 24 aprile 2019 avanti la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
Affermava che l'attore aveva omesso di dare la precedenza al veicolo condotto dalla e CP_1
che ciò emergeva anche dalla relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale di Vicenza
intervenuta sul luogo del sinistro.
Riteneva inoltre “pacifico che il sig. al momento del fatto si trovasse in stato di Parte_1
alterazione alcolica ed in particolare in stato di intossicazione acuta, tanto che svariate ore dopo il
11 fatto il medesimo presentava ancora un livello di alcool di 0,41g/l (come risulta dagli accertamenti
medici) e dalla cartella clinica emerge la presenza di marcato grado di stenosi epatica”, precisando che “la spesa acquistata dal sig. era nel cestino della bicicletta, escluso un cartone di vino, Pt_1
ritrovato aperto in una posizione indicativa del fatto che fosse in mano al sig. ”. Parte_1
Eccepiva infine l'eccessività delle pretese risarcitorie attoree e rilevava di aver già corrisposto al danneggiato la somma di € 335.300,00 che riteneva satisfattiva di ogni sua pretesa.
In pari data si costituiva altresì la convenuta la quale, nel contestare Controparte_1
integralmente le domande attoree, deduceva anch'essa una diversa dinamica del sinistro, sostenendo che l'attore avesse impegnato l'attraversamento pedonale in sella alla propria bicicletta, provenendo da una rampa in discesa, in stato di ebbrezza alcolica e che l'urto fosse stato inevitabile per l'automobilista, stante la ridotta visibilità “ostruita dalla cartellonistica stradale fino al ciglio della
strada” (v. pag. 4 comparsa).
La convenuta proponeva inoltre domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo che quantificata in € 5.150,71 e del danno biologico da essa stessa subito, sotto forma di stress post-traumatico, che si riservava di quantificare.
Chiedeva infine di essere manlevata da parte della compagnia assicuratrice nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
In data 17 febbraio 2022 intervenivano in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., e CP_3 CP_4
rispettivamente coniuge e figlio conviventi dell'attore, chiedendo la condanna solidale delle
[...]
convenute al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, quantificato in via equitativa rispettivamente in € 280.000,00 e in € 250.000,00, in ragione del radicale sconvolgimento della vita familiare derivato dalle gravissime condizioni invalidanti del loro congiunto.
Frattanto l'attore, in data 27 maggio 2021, instaurava procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, volto ad accertare natura e gravità delle lesioni riportate nel sinistro in
12 cui si costituivano ritualmente anche le convenute, ed in cui la chiedeva estendersi il CP_1
quesito peritale all'accertamento della natura e gravità dei danni da essa stessa riportati.
Veniva nominato C.T.U. il dott. il quale provvedeva al deposito di due perizie Persona_1
medico legali:
- la prima, in data 10 gennaio 2022, relativa alla convenuta , ove affermava Controparte_1
che questa “è una persona priva di precedenti psichiatrici, che è stata sottoposta ad un importante
trauma di vita. Questo evento può essere considerato il primum movens che ha portato allo
sviluppo, fortunatamente e per i motivi sopra citati in forma lieve, di un Disturbo Post Traumatico
da Stress” ,
- la seconda, in data 17 gennaio 2022, relativa all'attore ove sosteneva che “non Parte_1
emergono elementi che pongano in dubbio il nesso causale fra la dinamica del fatto de quo e le
lesioni sopradescritte” e così concludeva:
“Danno Biologico Temporaneo Totale di giorni 234, temporaneo parziale: giorni 131 al 85%.
Livello di sofferenza in malattia: elevato.
Danno Biologico Permanente: 80%, costitutivo di un livello di sofferenza di grado elevato, nel
cronico.
Le spese sanitarie congrue e compatibili (all.11-18) è di € 2.506,51. Si riconoscono congrue le 45
sedute di fisiocure domiciliari al costo di € 70,00 cadauna per un totale di € 3.150,00. Si ritiene
pertinente il preavviso parcella per la consulenza medico legale extragiudiziaria per l'importo di €
1.833,00”.
A seguito della prima udienza di comparizione tenutasi il 30 novembre 2021, il giudizio di merito proseguiva con il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, c.p.c. (naturalmente, nel rito pre-Cartabia).
Con ordinanza del 1° giugno 2022 il Giudice ordinava “alla Polizia Municipale di Vicenza, con
notifica a cura della parte più diligente, di voler produrre in atti la copia integrale della relazione
13 di incidente stradale prot. n°127 /2019 e di tutti i relativi allegati, compreso il fascicolo fotografico
a colori, redatti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 19.03.2019, alle ore 17.05 circa,
in via Cavalieri di Vittorio Veneto all'altezza del civico 66 del Comune di Vicenza con altresì gli
esiti dell'esame etilometrico e tossicologico al quale è stato sottoposto il sig. nelle ore Parte_1
successive al suddetto incidente” - ordine cui il Comando di Polizia Locale del Comune di Vicenza
dava adempimento in data 7 luglio 2022 - e fissava l'udienza del 13 ottobre 2022 per l'escussione dei testi ammessi.
A tale udienza si procedeva all'interpello della convenuta nonché Controparte_1
all'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e . Testimone_5 Testimone_6
L'assunzione delle prove orali terminava poi all'udienza del 7 novembre 2022 con l'escussione del teste Testimone_7
Veniva quindi nominato C.T.U. l'ing. al quale veniva conferito il seguente Persona_2
quesito “Il CTU accerti, nel modo più preciso possibile, quale sia stata la dinamica del sinistro per
cui è causa, dopo aver esaminato anche il rapporto redatto dai verbalizzanti;
in particolare, e
sempre nei limiti del possibile, esaminerà due questioni: se l'attore al momento dell'urto si trovasse
a piedi conducendo la bici a mano, o in sella alla bicicletta, e se si trovasse o meno in qualche stato
di alterazione alcolica” ed il quale depositava la propria perizia in data 15 gennaio 2024.
La causa veniva allora rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 marzo 2025,
all'esito della quale il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. LA DECISIONE
Con riguardo alla dinamica del sinistro per cui è causa si contrastano due ricostruzioni ben divergenti fra loro: quella dell'attore e dei terzi intervenuti, che vorrebbero come responsabile esclusiva dell'accaduto la convenuta per aver guidato ad una velocità di almeno 65 km/h CP_1
14 in una strada in cui vi era il limite di 50 km/h e proceduto con “massima distrazione” (dal momento che l'investimento era avvenuto in pieno giorno, in un tratto di strada rettilineo con “visibilità
ottima” e “traffico scarso”, e che “l'azione di frenatura veniva in pratica intrapresa nell'intorno
dell'istante di collisione”, come rilevato dal perito del G.I.P. geom. la cui perizia Persona_5
l'attore aveva allegato al doc. n. 4), e quella delle convenute, secondo cui invece la responsabilità
del sinistro era da addebitare esclusivamente in capo all'attore, il quale, in sella alla sua bicicletta ed in stato di alterazione alcolica, ed in prossimità di un attraversamento pedonale, avrebbe tagliato la strada alla , la quale nulla avrebbe potuto per evitare lo scontro. CP_1
Né l'una né l'altra tesi appare totalmente fondata, in quanto tutti gli elementi di prova e gli indizi raccolti nel corso del processo inducono a ritenere la sussistenza di un concorso di colpa tra i due protagonisti dello scontro, e tuttavia con colpa largamente prevalente della . CP_1
Ed infatti:
- in risposta al primo quesito della perizia dinamico-ricostruttiva (“accerti, nel modo più preciso
possibile, quale sia stata la dinamica del sinistro per cui è causa, dopo aver esaminato anche il
rapporto redatto dai verbalizzanti”) il C.T.U. ing. ha affermato quanto segue: Per_2
15 - in risposta al secondo (“se l'attore al momento dell'urto si trovasse a piedi conducendo la bici a
mano, o in sella alla bicicletta”) ha risposto che:
16 - ed in risposta alla questione “se l'attore al momento dell'urto si trovasse in qualche stato di
alterazione alcolica” ha argomentato che:
17 Ora, premesso che non vi fu alcun testimone oculare del sinistro, vanno tenute per vere le seguenti deduzioni, in forza delle convincenti argomentazioni del CTU Per_2
---da un lato, la convenuta procedeva ad una velocità di 65 km/h nettamente eccedente il CP_1
limite di 50 km/h vigente nella strada urbana de qua;
---la stessa intraprese l'azione frenante praticamente solo nel medesimo istante della collisione
(quando invece avrebbe potuto e dovuto avvistare l'attore in sella al proprio velocipede oltre 50
metri prima se avesse prestato la dovuta attenzione e proceduto alla velocità consentita),
---dall'altro lato, l'attore era in sella al proprio velocipede al momento della collisione sul passaggio pedonale (in base alle deduzioni riguardanti la compatibilità dei punti di impatto e delle lesioni rispetto ad un soggetto che si trovava ad un'altezza dal suolo maggiore di una persona a piedi);
---in ogni caso, va esclusa qualunque incidenza, nel meccanismo causale, alla condizione di “lieve alterazione alcolica” in cui si trovava l'attore (0,41 grammi/litro), rientrando essa nel limite di tolleranza di 0,5 grammi/litro.
Va detto in proposito che è rimasta una pura suggestione, sfornita di prove adeguate, il doppio tentativo delle parti convenute teso a dimostrare che – da una parte – l'attore stava bevendo alcol nel mentre che guidava la bicicletta (sulla base del ritrovamento di un brik di vino sull'asfalto –
fermo restando che anche in tale ipotesi non sarebbe comunque possibile sapere se e quanto ciò lo avesse posto in stato di alterazione) e – dall'altra – che il si sarebbe palesato davanti alla Pt_1
vettura della in modo improvviso e subitaneo, senza rallentare, “spuntando” in velocità, e CP_1
provenendo da una leggera discesa, “da dietro alcuni tabelloni pubblicitari”.
D'altra parte il grado di colpa della fu indubbiamente (e di molto) superiore: il suo CP_1
censurabile eccesso di velocità e la grave distrazione alla guida non le consentirono di avvistare l'attore in sella alla propria bicicletta e porre in atto per tempo l'azione frenante che avrebbe potuto scongiurare l'investimento; quanto al , egli appare colpevole “unicamente” Pt_1
dell'attraversamento del passaggio pedonale in sella al proprio velocipede, anziché a piedi
18 conducendo la bicicletta;
e difatti Cass. (ord.), 05/02/2024, n. 3242 ha ben insegnato che “in materia di circolazione stradale, al conducente di velocipede è consentito occupare, nelle sole situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso, spazi della strada altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali gli attraversamenti pedonali, purché il velocipede sia condotto a mano,
e non in sella.
Pare allora evidente a questo Giudice, come già anticipato, che giammai le due condotte colpose potrebbero essere considerate di pari efficacia causale nella determinazione del sinistro.
Il “nucleo” efficiente fondamentale sta infatti nella condotta della , con la sua doppia CP_1
connotazione colposa della velocità eccessiva e della imperdonabile distrazione, in un frangente in cui invece proprio la velocità tenuta (già di per sé illecita) avrebbe richiesto una attenzione persino superiore al normale, tanto più che la visibilità davanti a sé era ottima, e nessun ostacolo si frapponeva alla sua visuale.
Può stabilirsi allora nella misura del 90% la responsabilità a carico della e nella misura CP_1
del 10% quella a carico dell'attore.
* * *
Per concatenazione logica, si ritiene di trattare qui, allora, la questione derivata dalla domanda riconvenzionale della medesima , e rivolta a ottenere la condanna dell'attore al CP_1
risarcimento:
1) di tutti i danni non patrimoniali da lei subiti sotto forma di “disturbo post traumatico da stress conseguente al sinistro” e
2) patrimoniali (i danni alla vettura).
Queste due questioni meritano differenti risposte.
Il risarcimento richiesto sub 1) non è dovuto, a prescindere dall'esito dell'accertamento medico-
legale che in tal senso fu comunque disposto: sarebbe infatti davvero un paradosso logico, ed una soluzione anti-giuridica, riconoscere come “ingiusta” (nel senso voluto dall'art. 2043 cc) una
19 reazione emotiva e psicologica di stress post-traumatico la cui unica causa e ragione fu (nella sostanza) il comportamento proprio della persona che divenne poi vittima del disturbo.
Diversamente, il risarcimento richiesto sub 2) è da riconoscere, poiché la relativa richiesta non si sottrae all'essere esaminata come ogni altra voce che, essendo diretta conseguenza di un sinistro stradale, è soggetta ad essere rimborsata in correlazione con le percentuali di colpa.
In concreto, la spesa di euro 5.150,71 va rimborsata dal nella sola percentuale del 10%. Pt_1
***
Passando ora alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dal , facendo riferimento alla Pt_1
relazione medico legale svolta dal dott. in sede di accertamento tecnico preventivo in corso Per_1
di causa, ed applicando la tabella di Milano nella sua versione più aggiornata (del 2024), si arriva al seguente prospetto di liquidazione:
Va chiarito, in proposito, che non si è operata maggiorazione per la cosiddetta personalizzazione del danno, in quanto né sono stati forniti, né in realtà dedotti (nemmeno nei capitoli di prova dal 5 al
20 13) elementi in grado di dare al caso del (pur molto grave, beninteso) le connotazioni di una Pt_1
particolarità e singolarità che lo facciano apparire “in deviazione” rispetto al trattamento che le tabelle di Milano prevedono per persone dello stesso sesso, età e condizione invalidante.
Naturalmente, la voce di risarcimento (euro 587.318,25) va calcolata solo per il 90%, vale a dire
euro 528.586,42.
* * *
Chiede poi l'attore, come autonoma voce di danno, la liquidazione del cosiddetto “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance”, che egli definisce come di natura diversa rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica;
si tratterebbe piuttosto di un danno patrimoniale che trova nella riduzione della capacità lavorativa generica il suo antecedente causale;
il tutto senza rischio di duplicare poste risarcitorie poiché, se è vero che la riduzione della capacità
lavorativa generica (quale danno alla persona e non al reddito) è considerata nel “punto” delle tabelle milanesi, questa voce di danno ha natura (patrimoniale) ben diversa.
La richiesta è fondata, in ragione, soprattutto, degli approdi più recenti della giurisprudenza, fra i quali si pone, come un autorevole punto di riferimento, la pronunzia di Cass., 26.641 del 2023.
In tale pronunzia si può leggere:
• vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche i danni patrimoniali ulteriori,
derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito;
21 • in tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante;
• va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità
psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908);
• la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass.,
16/1/2013, n. 908);
• l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass.,
12/6/2015, n. 12211);
• tale danno deve allora se del caso riconoscersi non solo in favore di soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato (es., casalinga: cfr. Cass.,
12/9/2005, n. 18092) o non sia ancora in età non lavorativa (v., con riferimento al
22 minore, Cass., 17/1/2003, n. 608), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidità
permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima;
• a tale stregua, un danno anche patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività
remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass.,
30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801, e, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n.
21782; Cass., 4/11/2020, n. 24481);
• mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (v., da ultimo, Cass.,
12/10/2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608)”.
23 Poiché, poi, per un caso, anche quella pronunzia riguardava il caso di un soggetto “macroleso” con l'80% di invalidità generica, essa proseguiva dichiarando:
• rimane invero integrata la lesione non solo di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell'aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicchè la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 12/6/2015, n. 12211) ma anche sotto il
(differente) profilo dell'eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro;
• si tratta, in quest'ultima ipotesi, di un aspetto del danno da lucro cessante (cfr. Cass.,
13/7/2011, n. 15385) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale,
concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di chance, da questa Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111)
bensì danno certo ed attuale in proiezione futura (nella specie, ad esempio la perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito), danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato, il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass.,
11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), va stimato con
24 valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e,
da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737).
Ebbene, questo Giudice recepisce e fa propri i suddetti principi, che appaiono del tutto condivisibili,
e rammenta che da tempo la Suprema Corte ha evidenziato l'inadeguatezza degli strumenti finora utilizzati dai giudici di merito per la liquidazione del danno permanente da incapacità di guadagno,
sottolineando come non siano più utilizzabili, ormai, i coefficienti di capitalizzazione di cui al vecchissimo r.d. n. 1403 del 1922 (cosiddette tabelle ), a causa dell'innalzamento della durata CP_5
media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse.
E' così intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che, con un pregevole lavoro
(https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/MAGGIO2023/P-
_8156_23_Capitalizzazione_anticipata_di_una_rendita_Milano_2023.pdf), ha proposto a tutti gli operatori uno strumento eccellente per il calcolo:
• si parte dall'età dell'infortunato al momento del sinistro (nel nostro caso 55 anni);
• si calcola il numero di anni per cui verrà perso il reddito (nel nostro caso 12, considerando che l'età pensionabile è di 67 anni);
• si trae dalla corrispondente tabella il coefficiente moltiplicativo (nel nostro caso 12,16);
• si moltiplica tale coefficiente per l'importo annuo perso (che nel nostro caso è il triplo dell'assegno sociale annuale, visto che il non lavorava, e cioè il triplo di euro Pt_1
7.003,17, e cioè euro 21.009,51).
Il risultato finale è di euro 255.475,64, che tuttavia è anch'esso da calcolare al 90%, e cioè per
euro 229.928,08; va notato, invece che non ha rilievo, in questo calcolo, la determinazione all'80%
del danno biologico permanente, poiché a quella percentuale ha fatto riscontro una impossibilità
totale (accertata dal CTU) di conseguire guadagni da attività lavorativa.
* * *
25 Vi sono poi le voci di rimborso di spese sanitarie (a tal proposito, va considerata ammissibile la produzione documentale fatta da parte attrice anche dopo la seconda memoria ex art 183 cpc,
poiché di formazione sopravvenuta):
• alcune, già sostenute, sono state ritenute congrue e compatibili dal CTU (all.11-18) per €
2.506,51;
• altre riguardano la collaboratrice domestica assunta a far data dal 01.10.2022 (all.ti 21-25), per la quale sono stati spesi euro 17.794,30 (documentati) più euro 2.788,80 di contributi,
• altre, non ancora sostenute (45 sedute di fisiocure domiciliari al costo di € 70,00 cadauna per un totale di € 3.150,00) le ha calcolate il CTU sulla base di una esigenza da lui comunque attestata;
• un'altra attiene il rimborso del compenso per il CT medico-legale di parte (euro 1.833, sia pure non documentati), e 5.000 euro à forfait per viaggi ed altre spese di cura non documentabili.
Tali voci sono da risarcire, con la precisazione che l'ultima (euro 1.833 + euro 5.000) viene liquidata in euro 3.000; riguardo ad essa si fa applicazione del principio (Cass., 19 gennaio 2010, n.
712) per cui “in tema di risarcimento del danno, il giudice, dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purchè questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”, e si valorizza in tal senso la testimonianza di , e della “badante” . Testimone_7 Per_6
Il totale dà euro 29.239,61, il cui 90% è euro 26.315,65.
Non vanno accolte invece le richieste di liquidare le voci per “spese future per ausili di mobilità,
arredamento per persona con disabilità, spese future per attività sportiva/fisioterapica, spese future mediche/medicinali – assistenza”, in quanto indeterminate e indeterminabili, e comunque coperte dal SSN.
26 Riepilogando dunque:
euro 528.586,42 è la liquidazione del danno alla persona,
euro 229.928,08 è la liquidazione del lucro cessante per impossibilità di svolgere attività lavorativa euro 26.315,65 è la liquidazione degli esborsi per spese connesse al sinistro.
Tutte le voci sono calcolate all'attualità (e la seconda lo è per definizione).
La prima va però devalutata al momento del sinistro e lo stesso calcolo andrà fatto per i due acconti pagati dall'Assicurazione, di modo che si abbiano tre valori omogenei;
a quel punto sul valore devalutato del danno alla persona occorrerà applicare la rivalutazione anno per anno, nonché gli interessi sulla somma come di anno in anno rivalutata, detraendo però, opportunamente, i due acconti, secondo l'epoca storica in cui furono pagati.
* * *
A parte sta il “capitolo” relativo al risarcimento richiesto dagli intervenuti, la moglie ed il figlio del
, in ragione della cosiddetta “lesione del rapporto parentale” con l'odierno attore. Pt_1
In questo senso va premesso che la signora è sposata da decenni con l'odierno attore, mentre CP_3
nato nel 1989, è il figlio della coppia;
costui, tuttavia, abitava in Serbia, Paese d'origine dei CP_4
suoi genitori, e si è trasferito in Italia solo dopo l'infortunio per cui è causa, proprio allo scopo di dare una mano nell'assistenza del padre.
Anche per questo aspetto risulta l'esistenza di una autorevole pronunzia che, per la chiarezza (e la condivisibilità) dei suoi assunti, si presenta come il punto di riferimento per tutti gli interpreti.
Si tratta di Cass., 23.300/2024, dalla quale sono tratti i seguenti brani:
• costituisce "affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali,
può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno
27 trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540);
• la lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre
(anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro,
perché apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo",
ovvero "in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301);
• ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito "riflesso", enfatizzandosi la circostanza che esso risulta "subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri",
mentre, in realtà, esso è pur sempre "la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette";
• si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
13540 del 2023, cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza,
il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità
28 formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote,
ascendente, zio, cugino)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.);
• resta, inoltre, inteso che non sussiste "alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale", nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che "gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati" (Cass. Sez.
3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n.
13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del danno;
• difatti, chi agisce per il suo ristoro, "secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria.
Insomma, da tale pronunzia si impara che: si tratta di un danno diretto;
la lesione inflitta al familiare è un fatto plurioffensivo, per cui non si può chiedere al danneggiato (in questo caso la moglie ed il figlio) una prova più rigorosa del pregiudizio perché può bastare quella presuntiva,
basata sul criterio di normalità sociale;
tale danno prescinde invero da limiti che attengano al grado di gravità del danno biologico sofferto dal congiunto.
Per quanto riguarda invece la quantificazione, appare equo utilizzare le tabelle elaborate (con il sistema “a punti”) dal Tribunale di Milano, sia pure “soltanto” per la “perdita” (e non per la lesione) del rapporto parentale, calibrandole opportunamente (in tal caso basterà applicare al calcolo risultante la percentuale dell'80%, che corrisponde alla lesione permanente all'integrità
psicofisica di ). Parte_1
Dunque, se si vertesse in tema di “perdita del rapporto parentale”, si redigerebbero i seguenti prospetti:
29 PER IC AR:
PER (va considerato non convivente con il padre, poiché ha vissuto in Serbia fino CP_4
all'infortunio, e ciò incide sul parametro della “intensità della relazione”)
30 Come detto, a tale calcolo va applicata la percentuale dell'80%, che corrisponde alla lesione permanente all'integrità psicofisica di , per “trasformare” il danno da perdita in danno Parte_1
da lesione del rapporto parentale.
Dunque si avrà:
per l'80 % è 253.432,80, ma di questa somma occorre prendere solo il 90% (per il CP_3
concorso di colpa di suo marito) e si giunge dunque ad euro 228.089,52;
per l'80 % è 168.955,20, ma di questa somma occorre prendere solo il 90% (per il CP_4
concorso di colpa di suo padre) e si giunge dunque ad euro 152.059,68.
* * *
Infine, per quanto concerne le spese processuali, si preferisce adottare lo scaglione di valore dell'”accordato”, anziché del “domandato”, in quanto soluzione che, in entrambi i rapporti processuali che coinvolgono le convenute (quello con l'attore e quello con gli intervenuti) evita di dover disporre quelle minime compensazioni derivate dal ragionamento sviluppato.
PER QUESTI MOTIVI
1) premette che la responsabilità del sinistro per cui è causa fu nella misura del 90% della e nella misura del 10% dell'attore; CP_1
2) rigetta la domanda della di risarcimento “di tutti i danni non patrimoniali da lei CP_1
subiti sotto forma di “disturbo post traumatico da stress conseguente al sinistro”;
3) condanna l'attore a rimborsare alla il 10% della spesa di euro 5.150,71, vale a CP_1
dire euro 515,07, con interessi dalla sentenza al saldo,
4) condanna la e l'Assicurazione, in solido, a pagare all'attore, a titolo di CP_1
risarcimento:
euro 528.586,42 quale liquidazione del danno alla persona,
euro 229.928,08 quale liquidazione del lucro cessante per impossibilità di svolgere attività lavorativa
euro 26.315,65 quale liquidazione degli esborsi per spese connesse al sinistro, precisando che:
31 tutte le voci sono calcolate all'attualità; la prima va però devalutata al momento del sinistro e lo stesso calcolo andrà fatto per i due acconti pagati dall'Assicurazione, di modo che si abbiano tre valori omogenei;
a quel punto sul valore devalutato del danno alla persona occorrerà applicare la rivalutazione anno per anno, nonché gli interessi sulla somma come di anno in anno rivalutata, detraendo però, opportunamente, i due acconti, secondo l'epoca storica in cui furono pagati;
il tutto con parziale compensazione con quanto risulta dal capo 3);
5) condanna la e l'Assicurazione, in solido, a pagare, quale risarcimento per lesione CP_1
del rapporto parentale: a euro 228.089,52 e a euro 152.059,68, in CP_3 CP_4
entrambi i casi con interessi dalla sentenza al saldo;
6) nella causa portante: liquida le spese processuali dell'attore in euro 29.193 per compensi
(scaglione da 520.000 a 1 milione di euro) e 571,33 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e condanna la e l'Assicurazione, in solido, a rimborsarle all'attore, CP_1
ma con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
7) nel subprocedimento per ATP: liquida le spese processuali dell'attore in euro 4.927 per compensi (scaglione da 520.000 a 1 milione di euro, ma esclusa la fase di studio, poiché in corso di causa portante) e 299,23 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e
condanna la e l'Assicurazione, in solido, a rimborsarle all'attore, ma con distrazione CP_1
a favore dei procuratori antistatari;
8) liquida le spese processuali degli intervenuti in euro 22.457 per compensi (scaglione da
260.000 a 520.000 euro) e 1.220,40 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e
condanna la e l'Assicurazione, in solido, a rimborsarle agli intervenuti, CP_1
9) pone le spese della ctu dinamico-ricostruttiva, e della ATP medico-legale a carico della e dell'Assicurazione in solido, con rifusione a favore di chi le ha anticipate. CP_1
Vicenza, il 24 settembre 2025
Il Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 e Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3, all'ammissione della prova orale ex adverso richiesta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3111/2021 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni da sinistro stradale,
promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'avv. Gianluca De Blasio
CONVENUTA
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1
con l'avv. Angelantonio Testa
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO EX ART. 105
[...]
(C.F. ) e (C.F. CP_3 CodiceFiscale_3 CP_4 C.F._4
),
[...]
1 entrambi con l'avv. Simone Veronese
TERZI INTERVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTORE
Nel merito
1) Accertato e dichiarato il grado di colpa/responsabilità della sig.ra Controparte_1
proprietaria e conducente della vettura Nissan Juke, targata EP211NZ, nella causazione del sinistro del 19.03.2019 e dei conseguenti danni riportati dal sig. , condannarsi, per le causali di Parte_1
cui in atti, la sig.ra e la soc. in solido tra loro, a risarcire Controparte_1 CP_2
all'attore:
- la somma che risulterà dovuta e/o ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria e, in particolare, degli accertamenti medico-legali e contabili, dedotti gli acconti di euro 335.300,00, il tutto con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (19.03.2019) al saldo effettivo;
- gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria sull'acconto di euro 50.000,00 dalla data del sinistro (19.03.2019) alla data del relativo pagamento (20.02.2020);
- gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria sull'acconto di euro 285.300,00 dalla data del sinistro (19.03.2019) alla data del relativo pagamento (05.02.2021).
2) In ogni caso, rigettarsi in quanto infondata, in fatto ed in diritto, la domanda risarcitoria azionata in via riconvenzionale dalla sig.ra Controparte_1
3) Spese e compensi di causa rifusi, comprensivi di quelli del procedimento di istruzione preventiva n. 3111/2021-1 R.G., di CTU e di CTP medico-legale (all. 32-33) e di CTU e di CTP ricostruttiva della dinamica del sinistro (all. 55), con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi.
*** * *** * ***
2 In via istruttoria
A) Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli da 5) a 13) articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del 19.04.2022, con i testi ivi indicati.
B) Si insiste per l'amissione delle CTU contabile richiesta nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. del 19.04.2022 al fine di accertare il danno da perdita della capacità lavorativa futura patito dal sig. a seguito del sinistro del 19.03.2019, quantificando altresì - eventualmente per Parte_1
il tramite di un ausiliario specialista in fisiatria (pag. 42 della perizia del CTU, dott. Per_1
- i costi per l'assistenza medico-specialistica e/o generica e per le prestazioni fisioterapiche
[...]
di cui l'infortunato necessiterà vita natural durante, nonché i costi per l'acquisto degli ausili per la mobilità (da rinnovare in base alla normale usura) fuori casa ed in casa, per l'eliminazione delle barriere architettoniche domestiche e per l'acquisto di arredi domestici per disabili, di cui parimenti l'infortunato necessiterà per tutta la durata della sua esistenza.
C) Si chiede che il Giudice, in coerenza con quanto premesso dal CTU, ing. Persona_2
a pag. 17 della perizia ricostruttiva della dinamica del sinistro, disponga un supplemento
[...]
di perizia medico-legale, al fine di accertare:
- in base ai dati tecnici rilevati nella perizia ricostruttiva della dinamica del sinistro;
- se le fratture della diafisi tibiale e del malleolo della gamba sinistra del sig. Parte_1
possano essere state la conseguenza dell'impatto al suolo dell'attore, sbalzato ad una distanza di ventisei metri dal punto dell'impatto e caduto sull'asfalto “con le estremità inferiori rivolte in avanti”.
LA CONVENUTA Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via preliminare:
1) respingere ogni domanda dei terzi intervenuti in quanto tardiva ed inammissibile;
in via principale nel merito:
3 2) accertare e dichiarare che il sinistro oggetto della presente procedura è avvenuto per responsabilità esclusiva del Sig. o con concorso di colpa dello stesso;
Parte_1
3) respingere ogni domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
4) respingere ogni domanda dei terzi intervenuti perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
in via subordinata nel merito:
5) in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità totale o parziale della convenuta nella causazione del sinistro, contenersi la misura del risarcimento nello stretto limite di quanto provato in corso di causa, ed in ogni caso dichiarare tenuta a manlevare la convenuta CP_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento richiesto da parte attrice e/o
[...]
dai terzi intervenuti;
in via riconvenzionale:
6) condannare l'attore Sig. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra Parte_1
, secondo il grado di colpa accertato in corso di causa;
CP_1
7) riconosciuta la natura aquiliana del danno subito, condannare l'attore Sig. al Parte_1
pagamento degli interessi compensativi al tasso che sarà ritenuto idoneo nel presente giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
in ogni caso:
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario, IVA (se dovuta) e CPA.
LA CONVENUTA CP_2
“Contraiis reiectis,
-nel merito:
4 -in via principale: respingersi le domande attoree e degli intervenienti volontari in quanto infondate in fatto e in diritto e ciò anche alla luce del complessivo importo di euro 335.300,00
corrisposto da all'attore da ritenersi satisfattivo di ogni avversaria pretesa;
CP_2
-in via subordinata: nell'ipotesi venisse accertata una qualche responsabilità in capo alla convenuta sig.ra proprietaria e conducente dell'autovettura Nissan Juke Controparte_1
targata EP211NZ in relazione all'incidente stradale occorso al sig. il 19/03/2019, Parte_1
accertarsi il grado della stessa e limitarsi la condanna di nei limiti dei patti, condizioni e CP_2
del massimale di polizza e ciò con riferimento anche al limite del massimale residuo, al risarcimento - nei confronti dell'attore e/o degli intervenienti volontari - dei soli danni, pure rigorosamente accertati in causa, e solo quelli ritenuti dovuti e causalmente riconducibili al sinistro de quo e nella percentuale di colpa accertata in capo alla convenuta il tutto Controparte_1
tenendo conto del concorso di colpa del sig. ex art. 1227 c.c. nella causazione Parte_1
dell'incidente occorsogli il 19/03/2019; il tutto tenendo altresì conto e con detrazione anche delle somme che quest'ultimo e/o gli intervenienti volontari abbiano già percepito da e di CP_2
quanto erogato e/o erogando all'attore e/o agli intervenienti volontari da e/o INPS e/o altro CP_5
Ente Previdenziale/Assistenziale nonché altri Enti, Regione e Comune compresi, e/o ai sensi e per gli effetti di polizza infortuni, o di altre previdenze sociali.
-in via istruttoria:
- si insiste, previa revoca di ogni contrario provvedimento, per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie chieste e formulate in causa da in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, CP_2
in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3 ed a verbale di causa e pertanto:
- si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova da 1 a 14 di cui alla Memoria ex art.
183 VI comma c.p.c. n. 2 con tutti i testi ivi indicati;
- ci si oppone, per le ragioni esposte in causa nelle predette Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
5 e per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione, nonostante la spiegata opposizione della stessa, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati in Memoria ex art. 183 VI
comma c.p.c. n. 2 ed in Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3;
- atteso che l'attore è percettore di reddito/pensione/assegno (si ribadisce che dal documento n° 9
pag. 5 dello stesso attore emerge che già al tempo delle dimissioni il sig. aveva Parte_1
proposto domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile) questa difesa formula le seguenti istanze:
a) si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. all'attore sig. Parte_1
C.F. l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi C.F._5
relative agli anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione e della documentazione relativa alla pensione / assegno per invalidità civile, all'indennità di accompagnamento e di qualunque altro reddito, compreso il reddito di cittadinanza, percepiti da esso attore successivamente al marzo 2019;
b) si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'INPS, Direzione
Provinciale di Vicenza, Corso S.S. Felice e Fortunato 163 – 36100 Vicenza, l'esibizione in giudizio della documentazione attestante natura ed entità di quanto erogato ed erogando al sig. , Parte_1
nato a [...] - Serbia, in data 11.04.1963, C.F. residente a 36100 C.F._5
Vicenza, via Btg Monte Spluga n° 12, quale assegno/pensione di invalidità, indennità di accompagnamento, reddito di cittadinanza e a qualsiasi altro titolo;
c) si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza, via del Mercato Nuovo n° 53 36100 Vicenza, PEC
l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Email_1
anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione, presentate dal sig. nato a Parte_1
6 Lozovik Serbia, in data 11.04.1963, C.F. residente a [...]
Btg Monte Spluga, n° 12;
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. all'interveniente volontaria sig.ra , C.F. , l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi CP_3 C.F._6
relative agli anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione;
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli art. 210 c.p.c. all'interveniente volontario sig. C.F. , l'esibizione delle proprie dichiarazioni dei redditi CP_4 C.F._7
relative agli anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione;
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza, via del Mercato Nuovo n° 53 36100 Vicenza, PEC
l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Email_1
anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione, presentate dalla sig.ra , C.F. , nata a [...] - CP_3 C.F._6
Serbia, in data 07.07.1968, residente a [...];
- si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi degli artt. 210 / 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Vicenza, via del Mercato Nuovo n° 53 36100 Vicenza, PEC
l'esibizione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli Email_1
anni 2020, 2021 nonché 2022, qualora al momento della pronuncia del provvedimento sulle istanze istruttorie ne fosse già scaduto il termine di presentazione, presentate dal sig. C.F. CP_4
, nato a [...] – Serbia, il 17.05.1989, residente a [...]
Btg Monte Spluga, n° 12;
7 - si chiede che il Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a parte attrice la produzione di tutta la documentazione medica conseguente al sinistro per cui è causa (19.3.2019) relativa al sig.
documentazione peraltro consegnata al CTU (cfr. doc. 34 attoreo) ma che non risulta Parte_1
essere mai stata prodotta in causa e che i procuratori delle parti mai hanno potuto visionare né la stessa risulta depositata in allegato alla CTU medico-legale del dott. di cui al Persona_1
procedimento per ATP in corso di causa n. 3111/2021 sub 1 R.G. Tribunale di Vicenza;
per l'ipotesi che la stessa si trovasse ancora presso il CTU dott. si chiede che il Giudice voglia Per_1
ordinare allo stesso ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. la produzione in giudizio della documentazione medica ricevuta dall'attore in relazione al sinistro per cui è causa;
- si chiede che il Giudice disponga che la documentazione esibita da parte attrice al C.T.U. medico-
legale in sede di accertamento tecnico preventivo sia tutta prodotta da parte attrice in giudizio;
- si chiede altresì, per quanto occorra, l'acquisizione della relazione medico-legale sul sig. Pt_1
depositata dal dott. nel procedimento n. 3111/2021 sub 1 R.G. Tribunale di
[...] Persona_1
Vicenza;
- si insiste per la chiamata a chiarimenti del C.T.U. dott. in contraddittorio con i CC.TT.PP. Per_1
sulle osservazioni rese con missiva 20.12.2021 dal dott. (doc. 11 copia Persona_3
CP osservazioni alla bozza di C.T.U. del C.T.P. di dott. ) ed alle quali non è stata data Per_3
esauriente risposta nell'elaborato peritale depositato del quale è stata chiesta formale acquisizione;
- si insiste per la chiamata a chiarimenti del C.T.U. ing. in contraddittorio con i Per_2
CC.TT.PP. in relazione agli aspetti evidenziati dall'ing. nella propria memoria di Per_4
osservazioni.
- ci si oppone all'avversaria richiesta di disposizione dell'acquisizione del fascicolo penale n°
2285/2019 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, trattandosi di fascicolo relativo a procedimento penale nel quale non è stata citata a partecipare, CP_2
restandovi del tutto estranea;
8 - ci si oppone all'attorea richiesta di C.T.U. contabile per le ragioni esposte nelle Memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 e nella negatissima ipotesi in cui tale richiesta fosse accolta si chiede che l'eventuale assistenza di tipo strumentale dovrà essere valutata tenendo in considerazione le comorbilità di cui è affetto l'attore e la sua aspettativa di sopravvivenza e dovranno essere indicati anche gli ausili, presidi e trattamenti erogati gratuitamente dal S.S.N. e/o dall'INPS e/o da altri Enti
anche territoriali a ciò deputati e per quelli eventualmente non gratuiti con quale effettiva spesa a carico dell'attore;
- in ogni caso: spese e compensi di lite rifusi, rimb. forf. 15%, cpa e iva comprese.
I TERZI INTERVENUTI
Nel merito
1. Accertarsi e dichiararsi il grado di colpa della sig.ra proprietaria e Controparte_1
conducente della vettura Nissan Juke, targata EP211NZ, nella causazione del sinistro del
19.03.2019 e la conseguente responsabilità per i danni riportati dal sig. . Parte_1
2. Accertarsi e dichiararsi le conseguenze pregiudizievoli dal punto di vista morale ed esistenziale che, per le ragioni esposte in atti, sono derivate agli intervenienti a causa delle lesioni patite dal sig.
. Parte_1
3. Condannarsi la sig.ra e la soc. , in solido tra loro, a risarcire il Controparte_1 CP_2
danno da lesione del rapporto parentale così equitativamente indicato:
- alla sig.ra la somma di euro 280.000,00; CP_3
- al sig. la somma di euro 250.000,00; CP_4
o comunque i diversi importi che saranno ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (19.03.2019) al saldo effettivo.
4. Spese e competenze rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato, che ha anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria
9 Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui capitoli da 11) a 14) articolati nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 23.03.2022, con i testi ivi indicati, al fine di provare il danno esistenziale patito dai sig.ri e CP_3 CP_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione del 18 maggio 2021, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Parte_1
Vicenza in qualità di proprietaria e conducente del veicolo Nissan Juke, tg. Controparte_1
EP211NZ, nonché la quale compagnia assicuratrice della responsabilità Controparte_6
civile del veicolo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 19 marzo 2019.
L'attore esponeva che, mentre conduceva a mano la propria bicicletta ed effettuava in tal modo un attraversamento sulle strisce pedonali site in via Cavalieri di Vittorio Veneto in Vicenza, all'altezza del civico n. 66 ed in prossimità del supermercato Prix, era stato investito dalla vettura condotta dalla convenuta , riportando gravissime lesioni personali con esiti permanenti di CP_1
paraplegia.
Sotto il profilo dell'an debeatur, affermava che la convenuta aveva causato il sinistro in CP_1
maniera esclusiva e ciò anche sulla scorta della perizia ricostruttiva della dinamica espletata in sede di incidente probatorio nel corso del procedimento penale aperto al n. 2285/2019 R.G.N.R. della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza in cui il C.T.U. geom. pur Persona_5
ritenendo che l'attore fosse in sella al velocipede al momento dell'urto, aveva sostenuto che l'autovettura condotta da procedesse ad una velocità di 72 km/h, superiore dunque al CP_1
limite di 50 km/h vigente nell'area urbana.
L'attore riteneva pertanto che “sarebbe stato investito anche se avesse attraversato la strada a
piedi, essendo stato urtato quando aveva già raggiunto la mezzeria”, ribadendo comunque che “egli
10 stava conducendo a mano il velocipede, proprio perché essendo una persona obesa ... nel frangente
doveva trasportare verso casa i generi alimentari appena acquistati” (v. pag. 3 citazione).
Sotto il profilo del quantum, deduceva che a causa del violento impatto aveva riportato “lesioni
personali permanenti e gravissime (multiple fratture a livello cranico, toracico, vertebrale - C2 e
D4 - pelvico ed agli arti) in conseguenza delle quali egli ha perso l'uso delle gambe ed il controllo
degli sfinteri” (v. pag. 4 citazione) con conseguenti danni non patrimoniali e patrimoniali che in atto di citazione quantificava provvisoriamente in complessivi € 1.781.904,10, dando atto di aver già
ricevuto dalla convenuta la somma di € 50.000,00 in data 20 febbraio 2020 e di € CP_2
285.300,00 il 5 febbraio 2021 che aveva trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno.
Si costituiva in giudizio in data 9 novembre 2021 la convenuta la quale contestava CP_2
integralmente le domande attoree, sostenendo che il sinistro si fosse verificato per esclusiva responsabilità dell'attore, il quale “improvvisamente, senza lasciare spazio per alcuna manovra di
emergenza/frenata preventiva, in velocità, immettendosi repentinamente (giungendo da un rampa in
discesa ivi presente) dalla destra rispetto alla direzione di marcia della vettura condotta dalla
convenuta sig.ra , tagliava la strada a quest'ultima in prossimità di un passaggio CP_1
pedonale” (v. pag. 4 comparsa)
Deduceva che la convenuta si era avvicinata al passaggio pedonale mantenendo una CP_1
velocità rispettosa del limite ivi esistente e che in conseguenza dell'accaduto questa era rimasta sotto shock, ragion per cui aveva sporto denuncia-querela in data 24 aprile 2019 avanti la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
Affermava che l'attore aveva omesso di dare la precedenza al veicolo condotto dalla e CP_1
che ciò emergeva anche dalla relazione di incidente redatta dalla Polizia Locale di Vicenza
intervenuta sul luogo del sinistro.
Riteneva inoltre “pacifico che il sig. al momento del fatto si trovasse in stato di Parte_1
alterazione alcolica ed in particolare in stato di intossicazione acuta, tanto che svariate ore dopo il
11 fatto il medesimo presentava ancora un livello di alcool di 0,41g/l (come risulta dagli accertamenti
medici) e dalla cartella clinica emerge la presenza di marcato grado di stenosi epatica”, precisando che “la spesa acquistata dal sig. era nel cestino della bicicletta, escluso un cartone di vino, Pt_1
ritrovato aperto in una posizione indicativa del fatto che fosse in mano al sig. ”. Parte_1
Eccepiva infine l'eccessività delle pretese risarcitorie attoree e rilevava di aver già corrisposto al danneggiato la somma di € 335.300,00 che riteneva satisfattiva di ogni sua pretesa.
In pari data si costituiva altresì la convenuta la quale, nel contestare Controparte_1
integralmente le domande attoree, deduceva anch'essa una diversa dinamica del sinistro, sostenendo che l'attore avesse impegnato l'attraversamento pedonale in sella alla propria bicicletta, provenendo da una rampa in discesa, in stato di ebbrezza alcolica e che l'urto fosse stato inevitabile per l'automobilista, stante la ridotta visibilità “ostruita dalla cartellonistica stradale fino al ciglio della
strada” (v. pag. 4 comparsa).
La convenuta proponeva inoltre domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dal proprio veicolo che quantificata in € 5.150,71 e del danno biologico da essa stessa subito, sotto forma di stress post-traumatico, che si riservava di quantificare.
Chiedeva infine di essere manlevata da parte della compagnia assicuratrice nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree.
In data 17 febbraio 2022 intervenivano in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., e CP_3 CP_4
rispettivamente coniuge e figlio conviventi dell'attore, chiedendo la condanna solidale delle
[...]
convenute al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, quantificato in via equitativa rispettivamente in € 280.000,00 e in € 250.000,00, in ragione del radicale sconvolgimento della vita familiare derivato dalle gravissime condizioni invalidanti del loro congiunto.
Frattanto l'attore, in data 27 maggio 2021, instaurava procedimento per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, volto ad accertare natura e gravità delle lesioni riportate nel sinistro in
12 cui si costituivano ritualmente anche le convenute, ed in cui la chiedeva estendersi il CP_1
quesito peritale all'accertamento della natura e gravità dei danni da essa stessa riportati.
Veniva nominato C.T.U. il dott. il quale provvedeva al deposito di due perizie Persona_1
medico legali:
- la prima, in data 10 gennaio 2022, relativa alla convenuta , ove affermava Controparte_1
che questa “è una persona priva di precedenti psichiatrici, che è stata sottoposta ad un importante
trauma di vita. Questo evento può essere considerato il primum movens che ha portato allo
sviluppo, fortunatamente e per i motivi sopra citati in forma lieve, di un Disturbo Post Traumatico
da Stress” ,
- la seconda, in data 17 gennaio 2022, relativa all'attore ove sosteneva che “non Parte_1
emergono elementi che pongano in dubbio il nesso causale fra la dinamica del fatto de quo e le
lesioni sopradescritte” e così concludeva:
“Danno Biologico Temporaneo Totale di giorni 234, temporaneo parziale: giorni 131 al 85%.
Livello di sofferenza in malattia: elevato.
Danno Biologico Permanente: 80%, costitutivo di un livello di sofferenza di grado elevato, nel
cronico.
Le spese sanitarie congrue e compatibili (all.11-18) è di € 2.506,51. Si riconoscono congrue le 45
sedute di fisiocure domiciliari al costo di € 70,00 cadauna per un totale di € 3.150,00. Si ritiene
pertinente il preavviso parcella per la consulenza medico legale extragiudiziaria per l'importo di €
1.833,00”.
A seguito della prima udienza di comparizione tenutasi il 30 novembre 2021, il giudizio di merito proseguiva con il deposito delle memorie autorizzate ex art. 183, comma 6, c.p.c. (naturalmente, nel rito pre-Cartabia).
Con ordinanza del 1° giugno 2022 il Giudice ordinava “alla Polizia Municipale di Vicenza, con
notifica a cura della parte più diligente, di voler produrre in atti la copia integrale della relazione
13 di incidente stradale prot. n°127 /2019 e di tutti i relativi allegati, compreso il fascicolo fotografico
a colori, redatti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 19.03.2019, alle ore 17.05 circa,
in via Cavalieri di Vittorio Veneto all'altezza del civico 66 del Comune di Vicenza con altresì gli
esiti dell'esame etilometrico e tossicologico al quale è stato sottoposto il sig. nelle ore Parte_1
successive al suddetto incidente” - ordine cui il Comando di Polizia Locale del Comune di Vicenza
dava adempimento in data 7 luglio 2022 - e fissava l'udienza del 13 ottobre 2022 per l'escussione dei testi ammessi.
A tale udienza si procedeva all'interpello della convenuta nonché Controparte_1
all'escussione dei testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e . Testimone_5 Testimone_6
L'assunzione delle prove orali terminava poi all'udienza del 7 novembre 2022 con l'escussione del teste Testimone_7
Veniva quindi nominato C.T.U. l'ing. al quale veniva conferito il seguente Persona_2
quesito “Il CTU accerti, nel modo più preciso possibile, quale sia stata la dinamica del sinistro per
cui è causa, dopo aver esaminato anche il rapporto redatto dai verbalizzanti;
in particolare, e
sempre nei limiti del possibile, esaminerà due questioni: se l'attore al momento dell'urto si trovasse
a piedi conducendo la bici a mano, o in sella alla bicicletta, e se si trovasse o meno in qualche stato
di alterazione alcolica” ed il quale depositava la propria perizia in data 15 gennaio 2024.
La causa veniva allora rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 marzo 2025,
all'esito della quale il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. LA DECISIONE
Con riguardo alla dinamica del sinistro per cui è causa si contrastano due ricostruzioni ben divergenti fra loro: quella dell'attore e dei terzi intervenuti, che vorrebbero come responsabile esclusiva dell'accaduto la convenuta per aver guidato ad una velocità di almeno 65 km/h CP_1
14 in una strada in cui vi era il limite di 50 km/h e proceduto con “massima distrazione” (dal momento che l'investimento era avvenuto in pieno giorno, in un tratto di strada rettilineo con “visibilità
ottima” e “traffico scarso”, e che “l'azione di frenatura veniva in pratica intrapresa nell'intorno
dell'istante di collisione”, come rilevato dal perito del G.I.P. geom. la cui perizia Persona_5
l'attore aveva allegato al doc. n. 4), e quella delle convenute, secondo cui invece la responsabilità
del sinistro era da addebitare esclusivamente in capo all'attore, il quale, in sella alla sua bicicletta ed in stato di alterazione alcolica, ed in prossimità di un attraversamento pedonale, avrebbe tagliato la strada alla , la quale nulla avrebbe potuto per evitare lo scontro. CP_1
Né l'una né l'altra tesi appare totalmente fondata, in quanto tutti gli elementi di prova e gli indizi raccolti nel corso del processo inducono a ritenere la sussistenza di un concorso di colpa tra i due protagonisti dello scontro, e tuttavia con colpa largamente prevalente della . CP_1
Ed infatti:
- in risposta al primo quesito della perizia dinamico-ricostruttiva (“accerti, nel modo più preciso
possibile, quale sia stata la dinamica del sinistro per cui è causa, dopo aver esaminato anche il
rapporto redatto dai verbalizzanti”) il C.T.U. ing. ha affermato quanto segue: Per_2
15 - in risposta al secondo (“se l'attore al momento dell'urto si trovasse a piedi conducendo la bici a
mano, o in sella alla bicicletta”) ha risposto che:
16 - ed in risposta alla questione “se l'attore al momento dell'urto si trovasse in qualche stato di
alterazione alcolica” ha argomentato che:
17 Ora, premesso che non vi fu alcun testimone oculare del sinistro, vanno tenute per vere le seguenti deduzioni, in forza delle convincenti argomentazioni del CTU Per_2
---da un lato, la convenuta procedeva ad una velocità di 65 km/h nettamente eccedente il CP_1
limite di 50 km/h vigente nella strada urbana de qua;
---la stessa intraprese l'azione frenante praticamente solo nel medesimo istante della collisione
(quando invece avrebbe potuto e dovuto avvistare l'attore in sella al proprio velocipede oltre 50
metri prima se avesse prestato la dovuta attenzione e proceduto alla velocità consentita),
---dall'altro lato, l'attore era in sella al proprio velocipede al momento della collisione sul passaggio pedonale (in base alle deduzioni riguardanti la compatibilità dei punti di impatto e delle lesioni rispetto ad un soggetto che si trovava ad un'altezza dal suolo maggiore di una persona a piedi);
---in ogni caso, va esclusa qualunque incidenza, nel meccanismo causale, alla condizione di “lieve alterazione alcolica” in cui si trovava l'attore (0,41 grammi/litro), rientrando essa nel limite di tolleranza di 0,5 grammi/litro.
Va detto in proposito che è rimasta una pura suggestione, sfornita di prove adeguate, il doppio tentativo delle parti convenute teso a dimostrare che – da una parte – l'attore stava bevendo alcol nel mentre che guidava la bicicletta (sulla base del ritrovamento di un brik di vino sull'asfalto –
fermo restando che anche in tale ipotesi non sarebbe comunque possibile sapere se e quanto ciò lo avesse posto in stato di alterazione) e – dall'altra – che il si sarebbe palesato davanti alla Pt_1
vettura della in modo improvviso e subitaneo, senza rallentare, “spuntando” in velocità, e CP_1
provenendo da una leggera discesa, “da dietro alcuni tabelloni pubblicitari”.
D'altra parte il grado di colpa della fu indubbiamente (e di molto) superiore: il suo CP_1
censurabile eccesso di velocità e la grave distrazione alla guida non le consentirono di avvistare l'attore in sella alla propria bicicletta e porre in atto per tempo l'azione frenante che avrebbe potuto scongiurare l'investimento; quanto al , egli appare colpevole “unicamente” Pt_1
dell'attraversamento del passaggio pedonale in sella al proprio velocipede, anziché a piedi
18 conducendo la bicicletta;
e difatti Cass. (ord.), 05/02/2024, n. 3242 ha ben insegnato che “in materia di circolazione stradale, al conducente di velocipede è consentito occupare, nelle sole situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso, spazi della strada altrimenti dedicati ai soli pedoni, quali gli attraversamenti pedonali, purché il velocipede sia condotto a mano,
e non in sella.
Pare allora evidente a questo Giudice, come già anticipato, che giammai le due condotte colpose potrebbero essere considerate di pari efficacia causale nella determinazione del sinistro.
Il “nucleo” efficiente fondamentale sta infatti nella condotta della , con la sua doppia CP_1
connotazione colposa della velocità eccessiva e della imperdonabile distrazione, in un frangente in cui invece proprio la velocità tenuta (già di per sé illecita) avrebbe richiesto una attenzione persino superiore al normale, tanto più che la visibilità davanti a sé era ottima, e nessun ostacolo si frapponeva alla sua visuale.
Può stabilirsi allora nella misura del 90% la responsabilità a carico della e nella misura CP_1
del 10% quella a carico dell'attore.
* * *
Per concatenazione logica, si ritiene di trattare qui, allora, la questione derivata dalla domanda riconvenzionale della medesima , e rivolta a ottenere la condanna dell'attore al CP_1
risarcimento:
1) di tutti i danni non patrimoniali da lei subiti sotto forma di “disturbo post traumatico da stress conseguente al sinistro” e
2) patrimoniali (i danni alla vettura).
Queste due questioni meritano differenti risposte.
Il risarcimento richiesto sub 1) non è dovuto, a prescindere dall'esito dell'accertamento medico-
legale che in tal senso fu comunque disposto: sarebbe infatti davvero un paradosso logico, ed una soluzione anti-giuridica, riconoscere come “ingiusta” (nel senso voluto dall'art. 2043 cc) una
19 reazione emotiva e psicologica di stress post-traumatico la cui unica causa e ragione fu (nella sostanza) il comportamento proprio della persona che divenne poi vittima del disturbo.
Diversamente, il risarcimento richiesto sub 2) è da riconoscere, poiché la relativa richiesta non si sottrae all'essere esaminata come ogni altra voce che, essendo diretta conseguenza di un sinistro stradale, è soggetta ad essere rimborsata in correlazione con le percentuali di colpa.
In concreto, la spesa di euro 5.150,71 va rimborsata dal nella sola percentuale del 10%. Pt_1
***
Passando ora alla liquidazione del danno non patrimoniale patito dal , facendo riferimento alla Pt_1
relazione medico legale svolta dal dott. in sede di accertamento tecnico preventivo in corso Per_1
di causa, ed applicando la tabella di Milano nella sua versione più aggiornata (del 2024), si arriva al seguente prospetto di liquidazione:
Va chiarito, in proposito, che non si è operata maggiorazione per la cosiddetta personalizzazione del danno, in quanto né sono stati forniti, né in realtà dedotti (nemmeno nei capitoli di prova dal 5 al
20 13) elementi in grado di dare al caso del (pur molto grave, beninteso) le connotazioni di una Pt_1
particolarità e singolarità che lo facciano apparire “in deviazione” rispetto al trattamento che le tabelle di Milano prevedono per persone dello stesso sesso, età e condizione invalidante.
Naturalmente, la voce di risarcimento (euro 587.318,25) va calcolata solo per il 90%, vale a dire
euro 528.586,42.
* * *
Chiede poi l'attore, come autonoma voce di danno, la liquidazione del cosiddetto “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance”, che egli definisce come di natura diversa rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica;
si tratterebbe piuttosto di un danno patrimoniale che trova nella riduzione della capacità lavorativa generica il suo antecedente causale;
il tutto senza rischio di duplicare poste risarcitorie poiché, se è vero che la riduzione della capacità
lavorativa generica (quale danno alla persona e non al reddito) è considerata nel “punto” delle tabelle milanesi, questa voce di danno ha natura (patrimoniale) ben diversa.
La richiesta è fondata, in ragione, soprattutto, degli approdi più recenti della giurisprudenza, fra i quali si pone, come un autorevole punto di riferimento, la pronunzia di Cass., 26.641 del 2023.
In tale pronunzia si può leggere:
• vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche i danni patrimoniali ulteriori,
derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito;
21 • in tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante;
• va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità
psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908);
• la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass.,
16/1/2013, n. 908);
• l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass.,
12/6/2015, n. 12211);
• tale danno deve allora se del caso riconoscersi non solo in favore di soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato (es., casalinga: cfr. Cass.,
12/9/2005, n. 18092) o non sia ancora in età non lavorativa (v., con riferimento al
22 minore, Cass., 17/1/2003, n. 608), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, n. 10905), potendo in tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidità
permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima;
• a tale stregua, un danno anche patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività
remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass.,
30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801, e, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n.
21782; Cass., 4/11/2020, n. 24481);
• mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (v., da ultimo, Cass.,
12/10/2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608)”.
23 Poiché, poi, per un caso, anche quella pronunzia riguardava il caso di un soggetto “macroleso” con l'80% di invalidità generica, essa proseguiva dichiarando:
• rimane invero integrata la lesione non solo di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato rientrante nell'aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicchè la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 12/6/2015, n. 12211) ma anche sotto il
(differente) profilo dell'eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro;
• si tratta, in quest'ultima ipotesi, di un aspetto del danno da lucro cessante (cfr. Cass.,
13/7/2011, n. 15385) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale,
concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di chance, da questa Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111)
bensì danno certo ed attuale in proiezione futura (nella specie, ad esempio la perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito), danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato, il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass.,
11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), va stimato con
24 valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e,
da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737).
Ebbene, questo Giudice recepisce e fa propri i suddetti principi, che appaiono del tutto condivisibili,
e rammenta che da tempo la Suprema Corte ha evidenziato l'inadeguatezza degli strumenti finora utilizzati dai giudici di merito per la liquidazione del danno permanente da incapacità di guadagno,
sottolineando come non siano più utilizzabili, ormai, i coefficienti di capitalizzazione di cui al vecchissimo r.d. n. 1403 del 1922 (cosiddette tabelle ), a causa dell'innalzamento della durata CP_5
media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse.
E' così intervenuto l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che, con un pregevole lavoro
(https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/MAGGIO2023/P-
_8156_23_Capitalizzazione_anticipata_di_una_rendita_Milano_2023.pdf), ha proposto a tutti gli operatori uno strumento eccellente per il calcolo:
• si parte dall'età dell'infortunato al momento del sinistro (nel nostro caso 55 anni);
• si calcola il numero di anni per cui verrà perso il reddito (nel nostro caso 12, considerando che l'età pensionabile è di 67 anni);
• si trae dalla corrispondente tabella il coefficiente moltiplicativo (nel nostro caso 12,16);
• si moltiplica tale coefficiente per l'importo annuo perso (che nel nostro caso è il triplo dell'assegno sociale annuale, visto che il non lavorava, e cioè il triplo di euro Pt_1
7.003,17, e cioè euro 21.009,51).
Il risultato finale è di euro 255.475,64, che tuttavia è anch'esso da calcolare al 90%, e cioè per
euro 229.928,08; va notato, invece che non ha rilievo, in questo calcolo, la determinazione all'80%
del danno biologico permanente, poiché a quella percentuale ha fatto riscontro una impossibilità
totale (accertata dal CTU) di conseguire guadagni da attività lavorativa.
* * *
25 Vi sono poi le voci di rimborso di spese sanitarie (a tal proposito, va considerata ammissibile la produzione documentale fatta da parte attrice anche dopo la seconda memoria ex art 183 cpc,
poiché di formazione sopravvenuta):
• alcune, già sostenute, sono state ritenute congrue e compatibili dal CTU (all.11-18) per €
2.506,51;
• altre riguardano la collaboratrice domestica assunta a far data dal 01.10.2022 (all.ti 21-25), per la quale sono stati spesi euro 17.794,30 (documentati) più euro 2.788,80 di contributi,
• altre, non ancora sostenute (45 sedute di fisiocure domiciliari al costo di € 70,00 cadauna per un totale di € 3.150,00) le ha calcolate il CTU sulla base di una esigenza da lui comunque attestata;
• un'altra attiene il rimborso del compenso per il CT medico-legale di parte (euro 1.833, sia pure non documentati), e 5.000 euro à forfait per viaggi ed altre spese di cura non documentabili.
Tali voci sono da risarcire, con la precisazione che l'ultima (euro 1.833 + euro 5.000) viene liquidata in euro 3.000; riguardo ad essa si fa applicazione del principio (Cass., 19 gennaio 2010, n.
712) per cui “in tema di risarcimento del danno, il giudice, dinanzi a lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purchè questi ultimi siano documentati, può liquidare il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c.”, e si valorizza in tal senso la testimonianza di , e della “badante” . Testimone_7 Per_6
Il totale dà euro 29.239,61, il cui 90% è euro 26.315,65.
Non vanno accolte invece le richieste di liquidare le voci per “spese future per ausili di mobilità,
arredamento per persona con disabilità, spese future per attività sportiva/fisioterapica, spese future mediche/medicinali – assistenza”, in quanto indeterminate e indeterminabili, e comunque coperte dal SSN.
26 Riepilogando dunque:
euro 528.586,42 è la liquidazione del danno alla persona,
euro 229.928,08 è la liquidazione del lucro cessante per impossibilità di svolgere attività lavorativa euro 26.315,65 è la liquidazione degli esborsi per spese connesse al sinistro.
Tutte le voci sono calcolate all'attualità (e la seconda lo è per definizione).
La prima va però devalutata al momento del sinistro e lo stesso calcolo andrà fatto per i due acconti pagati dall'Assicurazione, di modo che si abbiano tre valori omogenei;
a quel punto sul valore devalutato del danno alla persona occorrerà applicare la rivalutazione anno per anno, nonché gli interessi sulla somma come di anno in anno rivalutata, detraendo però, opportunamente, i due acconti, secondo l'epoca storica in cui furono pagati.
* * *
A parte sta il “capitolo” relativo al risarcimento richiesto dagli intervenuti, la moglie ed il figlio del
, in ragione della cosiddetta “lesione del rapporto parentale” con l'odierno attore. Pt_1
In questo senso va premesso che la signora è sposata da decenni con l'odierno attore, mentre CP_3
nato nel 1989, è il figlio della coppia;
costui, tuttavia, abitava in Serbia, Paese d'origine dei CP_4
suoi genitori, e si è trasferito in Italia solo dopo l'infortunio per cui è causa, proprio allo scopo di dare una mano nell'assistenza del padre.
Anche per questo aspetto risulta l'esistenza di una autorevole pronunzia che, per la chiarezza (e la condivisibilità) dei suoi assunti, si presenta come il punto di riferimento per tutti gli interpreti.
Si tratta di Cass., 23.300/2024, dalla quale sono tratti i seguenti brani:
• costituisce "affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali,
può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno
27 trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540);
• la lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso - può produrre
(anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro,
perché apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo",
ovvero "in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass.
Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301);
• ciascuno di tali danni è, peraltro, solo impropriamente definito "riflesso", enfatizzandosi la circostanza che esso risulta "subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri",
mentre, in realtà, esso è pur sempre "la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette";
• si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n.
13540 del 2023, cit.), sicché è proprio "in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza,
il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità
28 formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote,
ascendente, zio, cugino)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 28989 del 2019, cit.);
• resta, inoltre, inteso che non sussiste "alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale", nel senso che esso non presuppone, necessariamente, neppure che "gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati" (Cass. Sez.
3, sent. 20 gennaio 2023, n. 1752 Rv. 666922-01; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. n.
13540 del 2023, cit.), la sola questione rilevante essendo, in definitiva, solo quella della prova del danno;
• difatti, chi agisce per il suo ristoro, "secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria.
Insomma, da tale pronunzia si impara che: si tratta di un danno diretto;
la lesione inflitta al familiare è un fatto plurioffensivo, per cui non si può chiedere al danneggiato (in questo caso la moglie ed il figlio) una prova più rigorosa del pregiudizio perché può bastare quella presuntiva,
basata sul criterio di normalità sociale;
tale danno prescinde invero da limiti che attengano al grado di gravità del danno biologico sofferto dal congiunto.
Per quanto riguarda invece la quantificazione, appare equo utilizzare le tabelle elaborate (con il sistema “a punti”) dal Tribunale di Milano, sia pure “soltanto” per la “perdita” (e non per la lesione) del rapporto parentale, calibrandole opportunamente (in tal caso basterà applicare al calcolo risultante la percentuale dell'80%, che corrisponde alla lesione permanente all'integrità
psicofisica di ). Parte_1
Dunque, se si vertesse in tema di “perdita del rapporto parentale”, si redigerebbero i seguenti prospetti:
29 PER IC AR:
PER (va considerato non convivente con il padre, poiché ha vissuto in Serbia fino CP_4
all'infortunio, e ciò incide sul parametro della “intensità della relazione”)
30 Come detto, a tale calcolo va applicata la percentuale dell'80%, che corrisponde alla lesione permanente all'integrità psicofisica di , per “trasformare” il danno da perdita in danno Parte_1
da lesione del rapporto parentale.
Dunque si avrà:
per l'80 % è 253.432,80, ma di questa somma occorre prendere solo il 90% (per il CP_3
concorso di colpa di suo marito) e si giunge dunque ad euro 228.089,52;
per l'80 % è 168.955,20, ma di questa somma occorre prendere solo il 90% (per il CP_4
concorso di colpa di suo padre) e si giunge dunque ad euro 152.059,68.
* * *
Infine, per quanto concerne le spese processuali, si preferisce adottare lo scaglione di valore dell'”accordato”, anziché del “domandato”, in quanto soluzione che, in entrambi i rapporti processuali che coinvolgono le convenute (quello con l'attore e quello con gli intervenuti) evita di dover disporre quelle minime compensazioni derivate dal ragionamento sviluppato.
PER QUESTI MOTIVI
1) premette che la responsabilità del sinistro per cui è causa fu nella misura del 90% della e nella misura del 10% dell'attore; CP_1
2) rigetta la domanda della di risarcimento “di tutti i danni non patrimoniali da lei CP_1
subiti sotto forma di “disturbo post traumatico da stress conseguente al sinistro”;
3) condanna l'attore a rimborsare alla il 10% della spesa di euro 5.150,71, vale a CP_1
dire euro 515,07, con interessi dalla sentenza al saldo,
4) condanna la e l'Assicurazione, in solido, a pagare all'attore, a titolo di CP_1
risarcimento:
euro 528.586,42 quale liquidazione del danno alla persona,
euro 229.928,08 quale liquidazione del lucro cessante per impossibilità di svolgere attività lavorativa
euro 26.315,65 quale liquidazione degli esborsi per spese connesse al sinistro, precisando che:
31 tutte le voci sono calcolate all'attualità; la prima va però devalutata al momento del sinistro e lo stesso calcolo andrà fatto per i due acconti pagati dall'Assicurazione, di modo che si abbiano tre valori omogenei;
a quel punto sul valore devalutato del danno alla persona occorrerà applicare la rivalutazione anno per anno, nonché gli interessi sulla somma come di anno in anno rivalutata, detraendo però, opportunamente, i due acconti, secondo l'epoca storica in cui furono pagati;
il tutto con parziale compensazione con quanto risulta dal capo 3);
5) condanna la e l'Assicurazione, in solido, a pagare, quale risarcimento per lesione CP_1
del rapporto parentale: a euro 228.089,52 e a euro 152.059,68, in CP_3 CP_4
entrambi i casi con interessi dalla sentenza al saldo;
6) nella causa portante: liquida le spese processuali dell'attore in euro 29.193 per compensi
(scaglione da 520.000 a 1 milione di euro) e 571,33 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e condanna la e l'Assicurazione, in solido, a rimborsarle all'attore, CP_1
ma con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
7) nel subprocedimento per ATP: liquida le spese processuali dell'attore in euro 4.927 per compensi (scaglione da 520.000 a 1 milione di euro, ma esclusa la fase di studio, poiché in corso di causa portante) e 299,23 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e
condanna la e l'Assicurazione, in solido, a rimborsarle all'attore, ma con distrazione CP_1
a favore dei procuratori antistatari;
8) liquida le spese processuali degli intervenuti in euro 22.457 per compensi (scaglione da
260.000 a 520.000 euro) e 1.220,40 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, e
condanna la e l'Assicurazione, in solido, a rimborsarle agli intervenuti, CP_1
9) pone le spese della ctu dinamico-ricostruttiva, e della ATP medico-legale a carico della e dell'Assicurazione in solido, con rifusione a favore di chi le ha anticipate. CP_1
Vicenza, il 24 settembre 2025
Il Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni
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2 e Memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 3, all'ammissione della prova orale ex adverso richiesta