Articolo 360 del Codice della navigazione
Articolo 359Articolo 361
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21 aprile 1942
Art. 360.
(Indennita' in caso di perdita della nazionalita' della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento).

Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennita' stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennita' stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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