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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), viste le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 20/05/2025 a mezzo note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(c.f. ), e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Roseto degli Abruzzi, Via C.
Colombo n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giulio De Carolis, e Katiuscia Romano, dai quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
ATTORI contro
(c.f. ), residente in [...], ivi CP C.F._3 elettivamente domiciliata, in Via A. De Albentiis n. 12/a, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Viggiani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e note in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5/12/2023, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo , per ivi sentir accogliere le
[...] CP seguenti conclusioni: “accertare che dall'08/04/2019 non abita l'appartamento ubicato al primo piano CP del fabbricato sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 19, angolo Via Ciotti, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Teramo al Foglio 147, Particelle 356, Sub 17, e 357, Sub 16, Zona Censuaria 1, Categoria A/3, Classe 2, Vani 7,
Rendita Euro 433,82, Indirizzo: Via Vittorio Veneto n. 23 Piano 1, e, per l'effetto, - dichiarare, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 1, c.c., che è venuto meno il diritto al godimento della casa familiare, attribuitole con il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi del 25/11/2009 e/o l'inefficacia del predetto titolo nella parte in cui ne legittima
l'occupazione dell'assegnataria, - condannare a rilasciarlo libero nella piena disponibilità di e CP Parte_1
; - condannare a pagare a e , a titolo di risarcimento dei Parte_2 CP Parte_1 Parte_2 danni, la somma di € 34.300,00, o quella maggiore o OR che parrà di giustizia ex art. 1226 c.c.;- condannare CP
a risarcirli degli ulteriori danni che cagionerà loro fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Con vittoria di spese e
[...] compensi per avvocati.”
A fondamento della domanda, la parte attrice, ha dedotto:
- di aver acquistato, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare n. 409/2011 R.G., svoltasi dinanzi al
Tribunale di Teramo a carico di con decreto di trasferimento del 13/07/2016 Rep. Controparte_2
n. 535/2016, trascritto il 22/07/2016, la piena proprietà dell'appartamento ad uso abitazione posto al primo piano del fabbricato sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 19, angolo Via Ciotti, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Teramo al Foglio 147, Particelle 356, Sub 17, e 357, Sub 16, Zona Censuaria 1,
Categoria A/3, Classe 2, Vani 7, Rendita Euro 433,82, Indirizzo: Via Vittorio Veneto n. 23 Piano 1;
- che con decreto di omologa del 25/11/2009 trascritto il 04/02/2010, pronunciato nel giudizio di separazione dei coniugi , il godimento del predetto appartamento era stato Parte_3 assegnato, ai sensi dell'art. 155 quater, comma 1, c.c., a perché vi abitasse con la figlia CP OR , nata a [...] il [...]; Persona_1
- di essersi accorti per puro caso, durante il mese di marzo 2023, che al contatore del gas, relativo all'appartamento, era stato applicato il sigillo e di essersi pertanto recati al Punto Enel ove avevano avuto conferma della cessazione amministrativa di tale utenza dal 30/04/2019;
- di aver, altresì, appreso che anche l'utenza relativa all'energia elettrica era cessata per lo stesso motivo dall'8/04/2019, e che le predette utenze risultavano inattive all'attualità;
- che era, quindi, evidente che aveva cessato di abitare l'appartamento almeno CP dall'8/04/2019, con ciò facendo venir meno il diritto al godimento della casa familiare da quel dì, risultando impossibile abitare un alloggio privo di utenze con una figlia OR;
- che, invero, la abitava, insieme alla figlia, l'appartamento sito in Teramo, Via F. Franchi n. 19, da lei CP acquistato in data 27/02/2017, come provato dalle ricevute delle raccomandate del 23/05/2023, inviata anche in Via Vittorio Veneto n. 19, ritornata al mittente per compiuta giacenza, e del 14/11/2023;
- che essi attori, non disponendo di altra abitazione, eccetto quella acquistata con il sopra citato decreto di trasferimento, erano stati costretti a concludere, in data 6/04/2020, un contratto di locazione per l'appartamento sito in Teramo, Via Teatro Antico n. 31, dove tuttora vivevano, al canone mensile di euro
700,00 e che, pertanto, i canoni versati per la locazione ammontavano ad euro 30.100,00 (euro 700,00 x 43 mensilità); - che il canone locatizio di mercato per l'appartamento occupato senza titolo dalla ammontava ad CP euro 700,00 mensili;
- che l'art. 155 quater, comma 1, c.c., dettato in tema di assegnazione della casa familiare, applicabile ratione temporis, riprodotto dal primo comma dell'art. 337 sexies c.c., stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, tale disposizione rispondendo all'esigenza, prevalente su qualsiasi altra, di conservare ai figli di coniugi separati l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. C 13/11218, che richiama C 12/14348);
- che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare e l'estinzione del diritto si spiega col venir meno della sua funzione di habitat per i figli (Cass. 13/11218, che ha confermato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in un caso in cui la madre affidataria utilizzava l'abitazione familiare solo per il periodo estivo);
- che, nella specie, era innegabile che il diritto al godimento della casa familiare, a suo tempo attribuito a
, fosse venuto meno, dato che l'assegnataria aveva cessato di abitarla dal mese di aprile 2019, CP quando le erano state disattivate, per morosità, le forniture di energia elettrica e gas, non risultate riattivate in seguito;
- che il terzo, non legittimato ad attivare il procedimento di revisione previsto dall'art. 473-bis.29 c.p.c., poteva mettere in discussione l'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione della casa, instaurando, in un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell'insussistenza sopravvenuta delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo legittimante l'occupazione della casa coniugale da parte dell'assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli;
ciò poiché “il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile - perfino quando ne siano venuti meno i presupposti … - si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell'art. 42 Cost., e dell'art. 832
c.c.” (cfr. C 18/1744, che richiama C 15/15367);
- che la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, ove fosse inosservato il regime giuridico proprio dell'assegnazione, ancorato ai presupposti di legge, al venir meno di essi, il terzo aveva diritto a ottenere dagli occupanti, sino al rilascio, il pagamento di una indennità di occupazione illegittima e il risarcimento dei danni (C 18/1744 e C 15/15367 in massima);
- che nella specie, l'evento di danno riguardava il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa ed il danno risarcibile era rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che era andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”; - che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita era la concreta possibilità di esercizio diretto del diritto di godimento
(così C SU 22/33645) ed inoltre, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non poteva essere provato nel suo preciso ammontare, esso era liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
- che la decorrenza dell'indennità andava identificata, secondo le regole generali, al momento della mora restitutoria, realizzata - non sussistendo i presupposti per la mora ex re - mediante intimazione o richiesta anche antecedenti la domanda giudiziale (cfr. C 18/1744) così che, nel caso di specie, la richiesta restitutoria era stata comunicata alla in data 23/05/2023 con l'avvio della procedura di mediazione ed era CP perciò dovuta da questa data;
- che il danno da perdita subita, e dunque l'indennità da occupazione abusiva, ammontava pertanto complessivamente a euro 4.200,00 (euro 700,00 x 6 mensilità), cui andavano aggiunti, a titolo di risarcimento dei danni, euro 30.100,00 (euro 700,00 x 43 mensilità), corrisposti a titolo di canone per la locazione dell'appartamento di Via Teatro Antico n. 31, in cui gli attori vivevano e che erano stati costretti a concludere, non disponendo di altra abitazione tranne quella occupata da , così che il danno CP causato da a e ammontava nel complesso a euro 34.300,00, CP Parte_1 Parte_2 di cui euro 4.200,00 a titolo di indennità per illegittima occupazione ed euro 30.100,00 a titolo di risarcimento del danno.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso nel modo sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: CP
- che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale per essere “revocato” necessitava di un provvedimento giudiziale comportante la sua declaratoria, condizione voluta dal Legislatore per tutelare maggiormente la parte “debole” nei giudizi di separazione, così contemperando l'assegno di mantenimento e consentendo alla prole, soprattutto di OR età, di seguitare a vivere nell'ambiente famigliare in cui era vissuta da sempre;
- che dunque ella, di sua spontanea iniziativa, non avrebbe potuto rinunciare a detto diritto, per come paventato dagli attori, considerato che era stato concesso anche e soprattutto a tutela dei minori;
- che, secondo la Cassazione, l'assegnazione della casa coniugale non rappresentava una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma era espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Cass. n. 18603 del 2021 e Cass. n. 32231 del 2018); - che, inoltre, il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. era attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa poteva perciò essere assegnata al genitore, collocatario del OR, che pur se ne fosse allontanato prima della introduzione del giudizio;
- che la giurisprudenza di merito e di legittimità era concorde nel ritenere che, anche per l'assegnazione della casa familiare, valeva il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti ma che, come per l'assegnazione della casa familiare, anche la cessazione della stessa, era da sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del Giudice, di rispondenza all'interesse della prole, con la conseguenza che la cessazione dell'assegnazione era sempre subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del OR;
- che ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, era opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva rispetto all'assegnazione per nove anni dalla data della suddetta assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni;
- che essa convenuta era stata costretta ad allontanarsi dall'immobile perché lo stesso aveva presentato alcuni problemi all'impianto elettrico – con interessamento di alcuni elettrodomestici che si erano bruciati - ed all'impianto di riscaldamento dell'appartamento, nonché problematiche afferenti ad infiltrazioni interessanti un locale commerciale sottostante il terrazzo ed infiltrazioni provenienti dal tetto che avevano interessato la zona notte;
- che nel marzo 2018 era stata rilevata - a seguito di mancato funzionamento di apparecchi elettrici per i quali erano risultate bruciate le schede elettriche - la pericolosità dell'impianto elettrico, rilevazione di pericolosità derivata, nonostante la presenza di dispositivo salvavita, dall'assenza di impianto della messa a terra, come da relazione peritale;
- che stante la presenza di cavi rigidi cementati sotto l'intonaco, la ditta esecutrice delle verifiche aveva certificato che non era possibile “adeguare” l'impianto senza un suo completo rifacimento ed in tal senso aveva emesso preventivazione;
- che anche l'impianto di riscaldamento aveva fatto emergere criticità in quanto la caldaia, a seguito di svariati interventi da parte di ditta specializzata, la era risultata necessitante di Controparte_3 sostituzione, anche per il rispetto delle prescrizioni in termini di immissione dei fumi di scarico;
- che gli attori erano stati edotti della situazione in data 28/04/2018, allorquando gli stessi si erano incontrati con la convenuta presso un bar di Teramo ed alla presenza di terze persone, tra le quali PE [
e preso atto di quanto successo e rilevato che bisognava intervenire per rifare
[...] Persona_3
l'impianto elettrico e sostituire la caldaia, avevano rifiutato qualsiasi ipotesi di sistemazione dell'immobile, ritenendo le richieste infondate e sostenendo che sia l'impianto elettrico che la caldaia fossero a norma;
- che l'immobile oggetto di causa nella zona notte presentava una controsoffittatura in legno che separava l'ambiente sottostante da un sottotetto cui si accedeva da una botola ivi presente e che, sempre nel periodo fine 2018 inizio 2019, si erano manifestate delle infiltrazioni dal tetto, che avevano interessato gli ambienti sottostanti, ivi compreso la controsoffittatura presente nella zona notte, compromettendo la salubrità dello stesso a causa della presenza costante di caduta di polveri provenienti dal sottotetto, dell'insorgenza di muffa e cattivi odori tali da rendere invivibile l'intera zona notte sottostante;
- che la convenuta, al solo scopo di “tamponare” detta situazione, stante l'assenza di qualsiasi disposizione da parte dei proprietari e trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione di competenza della proprietà, aveva fatto eseguire a sue spese alcuni lavori per un temporaneo ripristino dell'area, facendosi rilasciare anche una preventivazione da ditta specializzata per l'esecuzione di lavori attinenti alla realizzazione di una controsoffittatura che avrebbe impedito il passaggio delle polveri nel sottostante appartamento;
- che la presenza di caduta di pulviscolo dal sottotetto, l'insorgenza di muffe e cattivi odori avevano creato una situazione di invivibilità dell'immobile anche in considerazione del fatto che il figlio della convenuta,
, in detto contesto temporale aveva iniziato ad accusare forti crisi asmatiche, riconducibili alle polveri Per_4 ed alle muffe che interessavano la zona note circostanza questa che, malgrado segnalata agli attori, aveva lasciato gli stessi nella totale indifferenza ed immobilismo;
- che gli attori, avendo acquistato l'immobile da una procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il
Tribunale di Teramo, avevano consapevolezza dell'esistenza di detto diritto opponibile alla procedura ed agli eventuali acquirenti, in quanto nell'elaborato peritale era ben specificato detto vincolo che aveva determinato il CTU ad “abbattere” il valore di stima di ben euro 36.367,83;
- che nel predetto elaborato era ben specificato altresì che l'impianto elettrico non era a norma e, nonostante ciò, gli attori avevano disatteso di provvedere, costringendo la convenuta a trasferirsi altrove per non mettere a repentaglio l'incolumità propria e dei figli minori;
- che gli attori erano ben consapevoli delle problematiche di cui “soffriva” l'appartamento poiché in più occasioni era stato mostrato un preventivo di massima per la messa a norma dell'impianto elettrico fornito dalla ditta DSA di;
Persona_5
- che gli attori avevano deliberatamente disatteso ogni richiesta di sistemazione dell'immobile pervenuta dalla convenuta, al fine di ottenerne l'anticipato rilascio, come confermato anche dal fatto che, inizialmente, gli stessi si erano resi disponibili a versare anche una somma di denaro per “facilitare” il rilascio, operazione mai perfezionatasi perché ogni proposta era rimasta a livello verbale e perché il diritto di abitazione disposto in favore dei minori necessitava di un provvedimento giudiziale che ne disponesse la revoca, a ciò non bastando un mero accordo privato;
- che la necessità di trasferirsi in diverso immobile era stata una scelta “obbligata” da parte della convenuta la quale, non potendo vivere in un immobile che presentava infiltrazioni dal tetto, caduta di polveri dal sottotetto e impianti non a norma, aveva dovuto disporre diversamente;
- che in data 24/11/2021, in occasione di un sopralluogo eseguito presso il terrazzo dell'immobile in Via
Veneto con il legale dei conduttori dell'immobile sottostante, al fine di verificare quali potessero essere i lavori da eseguire sullo stesso per porre fine agli episodi infiltrativi nel sottostante locale, la convenuta aveva avuto l'ennesimo confronto verbale con al quale, anche in presenza del tecnico Parte_1 incaricato, e di aveva ribadito la volontà di tornare a vivere nell'immobile Testimone_1 Testimone_2 oggetto di causa non appena fossero stati eseguiti i lavori necessari ed atti ad eliminare le note criticità e pericolosità, lavori che sarebbero stati effettuati anche in via diretta dalla convenuta previa autorizzazione dei proprietari, mai pervenuta;
- che la convenuta nel mese di gennaio dell'anno 2023 aveva dato incarico all'Ing. per la Persona_6 predisposizione della documentazione necessaria alla effettuazione dei lavori straordinari di manutenzione ed il cui costo era di circa euro 35.000,00, lavori che sarebbero iniziati a breve con esercizio di specifica azione di rivalsa;
- che il diritto di abitazione cessava di esistere nei casi di: morte del titolare, prescrizione, consolidazione, perimento del bene, rinuncia del titolare del diritto di abitazione, scadenza del termine indicato nell'atto costitutivo, mentre nel caso in esame la convenuta ed i suoi figli minori erano vivi, non vi era stata rinuncia a detto diritto, ma la stessa aveva dovuto lasciare l'immobile temporaneamente e per gravi problematiche e, soprattutto, non era maturato il termine prescrizionale.
Tanto premesso, la convenuta ha così concluso: “1) Accertare e dichiarare che la convenuta, per cause ad essa non imputabili, ha dovuto trasferire momentaneamente il proprio domicilio altrove ed in applicazione del disposto ex art.155- quater cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, ritenendo che il godimento / assegnazione della casa familiare è stato fatto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice;
2) Comunque accertare e dichiarare che gli attori, divenuti proprietari dell'immobile oggetto di contesa nel luglio 2016 giusto acquisto giudiziale, hanno disatteso di procedere a mettere a norma sia l'impianto elettrico che di quello del riscaldamento nonché ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione al tetto ed al sottotetto al fine di risolvere le problematiche di infiltrazioni nella zona notte, infiltrazioni che hanno favorito l'insorgere di polveri e muffa che causarono gravi problemi di salute al figlio della convenuta la quale, per detti motivi, ha dovuto trasferire altrove il proprio Per_4 domicilio e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice; 3) Comunque accertare e dichiarare, sempre nel preminente interesse dei minori, la sussistenza dei requisisti per la conferma del diritto di abitazione della convenuta e dei suoi figli minori nell'immobile per cui è causa e, stante anche il mancato decorso del tempo per la declaratoria di prescrizione di detto diritto, rigettare completamente la domanda attrice anche per quanto riguarda la richiesta condanna della convenuta a rimborsare ad essi la somma di € 34.300,00 a titolo di risarcimento danni per mancato godimento dell'immobile. 4) Il tutto con condanna, in via solidale, degli attori alla refusione delle spese e dei compensi di lite”.
La causa è stata istruita con i documenti offerti in produzione dalle parti, ritenuta dal decidente parte convenuta decaduta dalla possibilità di articolare mezzi istruttori, stante la sua tardiva costituzione come specificato nell'ordinanza del 8/06/2024.
All'udienza del 20/05/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
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Delimitazione del thema decidendum.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'appartamento sito in
Teramo al primo piano della via Vittorio Veneto 19, da essi acquistato all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 402 del 2011 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Teramo, giusta decreto di trasferimento del 13 luglio 2016. L'immobile, gravato da un diritto di abitazione costituito in favore di da ella regolarmente trascritto il 4 febbraio 2010, era stato – a detta degli attori - rilasciato CP dalla convenuta, del che si erano edotti per puro caso, avendo constatato il distacco delle utenze di luce e gas a far data dal mese di aprile dell'anno 2019. Gli attori, i quali hanno dedotto che la convenuta si era trasferita in un appartamento sito nella via Franchi di Teramo dalla medesima acquistato nel 2017 e che essi, al contrario, non disponendo di altra abitazione, erano stati costretti a prendere in locazione un immobile per il quale, dal mese di aprile del 2020, avevano corrisposto un canone di locazione di euro 700 mensili, hanno rivendicato, a titolo risarcitorio, la somma di euro 30.100,00 (pari alle 43 mensilità versate a titolo di canone locativo e per il mancato godimento dell'appartamento detenuto dalla signora . A CP fondamento della domanda hanno evidenziato che, ai sensi dell'articolo 337 sexies c. c., il godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente la stessa e, dunque, poiché la convenuta, aveva abbandonato la casa assegnatale dal 2019, si era verificata la condizione per la cessazione del suo diritto, con conseguenziale condanna della a rilasciare immediatamente CP nella disponibilità degli attori l'immobile oggetto di causa e sua inevitabile condanna al pagamento, ed a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 34.300,00, o quella maggiore o OR risultante di giustizia.
La convenuta ha resistito alla domanda rappresentando che, ai fini della revocabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, fosse necessaria la pronuncia di un provvedimento giudiziale. Ha conseguenzialmente dedotto l'impossibilità di una sua rinuncia al predetto diritto, in quanto alla concessione dello stesso doveva procedersi, in caso di naufragio del rapporto di coniugio, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. La difesa di parte convenuta ha pertanto sostenuto che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, deve essere sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del Giudice, di rispondenza all'interesse della prole, di talché la cessazione dell'assegnazione è necessariamente subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del OR. Ha aggiunto che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, fosse opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva rispetto all'assegnazione, per nove anni dalla data della suddetta assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. Ha, altresì, sostenuto che si era determinata a non proseguire nel godimento dell'abitazione assegnata per gravi carenze dell'immobile, non dotato di impiantistica luce-gas a norma e a fronte dell'impossibilità – stante il rifiuto degli attori ad eseguire opere di rifacimento degli impianti – per la stessa di continuare a permanere con i figli nella casa.
Orbene, ritiene il decidente che la domanda proposta dagli attori sia infondata per i motivi che seguono.
L'assegnazione della casa familiare: il dato normativo e giurisprudenziale.
La particolarità del provvedimento di assegnazione della casa familiare sta nel fatto che il criterio fondamentale e prioritario che deve ispirare il giudice che decida in merito all'assegnazione della casa coniugale è l'interesse dei figli (ossia the best interest of the child), che tendenzialmente prevale sul diritto di proprietà (che viene significativamente svuotato di contenuto). Secondo l'art. 337-sexies cod. civ., il godimento della casa familiare è infatti attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. È questo un esempio in cui nel nostro ordinamento i diritti fondamentali della persona prevalgono sulle ragioni della proprietà: è evidente, infatti, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario, pur non costituendo un trasferimento formale della proprietà, la svuota però di fatto di contenuto a tempo tendenzialmente indeterminato, potendo l'assegnazione della casa familiare rimanere in capo al coniuge assegnatario potenzialmente per tutta la vita di quest'ultimo, data l'estrema opinabilità e aleatorietà del criterio della raggiunta indipendenza economica di tutti i figli maggiorenni. La casa familiare deve infatti, secondo la Cassazione, essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli ORnni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa ad interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155-quater c.c., che dell'attuale art. 337-sexies cod. civ.
Secondo la Cassazione l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Corte Cost.le, 30/07/2008, n. 308).
L'assegnazione della casa coniugale è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" e "detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione".
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, co. 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva rispetto all'assegnazione per nove anni dalla data della suddetta assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. Tale opponibilità conserva il suo valore finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene - di regola, perché la prole sia stata "ab origine", o successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.
(Cass. n. 18603 del 2021; Cass., Sez. U., n. 11096 del 2002; Cass., n. 12296 del 2005; Cass. n. 4719 del 2006).
La preminenza dell'interesse dei figli su altri interessi di natura patrimoniale, sia pure facenti capo non a soggetti determinati, ma ad una collettività (come nel caso degli interessi dei creditori di un fallimento), è ben espressa dal principio affermato da Cass. n. 377 del 2021, secondo cui, in tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario, che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni”. Sempre secondo la sentenza sopra citata «i) l'assegnazione della casa costituisce in capo all'assegnatario un diritto personale di godimento e non un diritto reale (cfr., ex multis, Cass. n. 11096 del 2002; Cass. n. 17843 del 2016;
Cass. n. 1744 del 2018; Cass. n. 9990 del 2019); ii) ove la casa sia stata alienata, e ciò soltanto dopo l'assegnazione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (cfr. Cass. n. 9990 del 2019; Cass. n. 1744 del 2018; Cass. n. 15367 del 2015, resa peraltro in materia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con principi, però, applicabili anche alla separazione); iii) l'opponibilità opera su un piano diverso dall'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione, costituente il titolo in forza del quale il genitore, che non sia titolare in via esclusiva di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, di regola in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa (cfr. Cass. n. 15367 del 2015). Può considerarsi, dunque, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità - già peraltro nella versione dell'art. 155
c.c., come integrata, proprio con riferimento all'esigenza di trascrizione del relativo provvedimento per la sua opponibilità ai terzi, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1989 - che l'opponibilità del previo provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o coabitante con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto, anche al terzo successivamente resosi acquirente dell'immobile, opera finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale;
l'insussistenza del diritto - da qualificarsi personale di godimento - sul bene (di regola, perché la prole sia stata ab origine, o sia successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o, comunque, versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica), legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima (così Cass. n. 15367 del
2015).
Secondo l'art. 337-sexies cod. civ., primo comma, terza parte, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Con riferimento alle suddette quattro ipotesi al verificarsi delle quali la legge (mediante una interpretazione letterale della stessa) sembra prevedere una automatica cessazione dell'assegnazione della casa familiare, la già ricordata sentenza interpretativa di rigetto n. 308 del
2008 della Corte costituzionale si è pronunciata relativamente alle ultime due ipotesi (convivenza more uxorio
o nuovo matrimonio), affermando che la norma va interpretata alla luce del criterio dell'interesse dei figli, cosicché, anche al verificarsi di queste due ipotesi, ben può il giudice ritenere di non revocare l'assegnazione della casa familiare. Si ritiene che, facendo corretta e ragionevole applicazione di tale criterio interpretativo indicato dalla Consulta anche alle prime due ipotesi (ossia l'abbandono della casa familiare da parte dell'assegnatario o la sua solo saltuaria frequentazione), anche in questi due casi ben possono individuarsi in concreto delle situazioni tali da consigliare – nell'interesse dei figli (ORnni o maggiorenni non autosufficienti) - di non revocare l'assegnazione della casa familiare. In ogni caso non è previsto l'automatismo della revoca, ma è necessario un pronunciamento del Giudice che ha disposto l'assegnazione.
Ha del resto affermato la Cassazione, anche nell'ipotesi estrema della morte del coniuge, che “Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, immediatamente trascritto, sia in ipotesi di separazione dei coniugi che di divorzio, è opponibile al terzo successivo acquirente del bene, atteggiandosi a vincolo di destinazione, estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all'interesse superiore dei figli a conservare il proprio "habitat" domestico. Ne deriva che il diritto di abitazione non può ritenersi venuto meno per effetto della morte del coniuge, trattandosi di diritto di godimento "sui generis", suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell'accertamento delle circostanze di cui all'art. 337-sexies c.c., legittimanti una sua revoca giudiziale (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di rilascio della casa familiare, avanzata nei confronti del coniuge assegnatario da un terzo, il quale, avendo acquistato l'intero immobile dopo il provvedimento di assegnazione, sosteneva il travolgimento di quest'ultimo in virtù del sopravvenuto decesso dell'altro coniuge, suo dante causa: Cass. n.
772 del 2018).
Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra riportate al caso di specie, va preliminarmente osservato che il diritto della convenuta a conservare il godimento dell'immobile de quo è assicurato dal decreto di omologa, emesso nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi , in data Parte_3
25/11/2009, che assegna il godimento dell'appartamento oggetto di causa ai sensi dell'art. 155 quater co. 1
c.c., in quanto casa familiare, a per abitarvi con la figlia OR CP Persona_1 nata a [...] il [...]. Tale provvedimento - motivato dall'affidamento della prole ORnne che giustifica le esigenze protettive atte a garantire la permanenza della madre nella casa familiare – risulta trascritto con nota trascrizione n. 1120.1/2010 del 04/02/2010.
La convenuta, dunque, può validamente opporre agli attori, terzi acquirenti, l'anteriore trascrizione in data
4/02/2010 del titolo (decreto omologa separazione del 25/11/2009) legittimante la sua detenzione dell'immobile, rispetto alla trascrizione in data 22/07/2016 del loro titolo di acquisto della proprietà
(decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo in data 13/07/2016).
Invocano gli attori, a fondamento del loro diritto al rilascio dell'appartamento, la circostanza che l'assegnataria convenuta abbia smesso di occupare lo stesso a far data dall'aprile del 2019. Offrono in produzione, a tal fine, la documentazione attestante la dismissione delle utenze di luce e gas e l'atto di acquisto da parte della convenuta di altro immobile.
La difesa della eccepisce l'impossibilità sopravvenuta a poter continuare ad esercitare il suo diritto di CP godimento dell'appartamento per ragioni afferenti al mancato adeguamento degli impianti elettrico e di riscaldamento, nonché dedotte infiltrazioni dal soffitto dello stesso immobile, che ne avrebbero compromesso la salubrità a discapito delle condizioni di salute del figlio OR . Ha prodotto, a Per_4 supporto delle proprie argomentazioni, i verbali di sopralluoghi tecnici attestanti le condizioni degli impianti dell'immobile e preventivi per gli interventi necessari alla messa a norma e certificazione medica relativa alle condizioni di salute del figlio OR . Ha, altresì, dedotto: di aver reso edotti i Per_4 proprietari delle necessità delle opere di manutenzione straordinaria e del loro rifiuto all'esecuzione delle stesse, dell'instaurazione di trattative fra le parti per un accordo di bonario rilascio e del naufragio delle Part stesse, ciò comprovando con uno scambio di chat con CO . Pt_1
Ritiene il decidente, nel contemperamento dei contrapposti diritti delle parti, di dover accordare tutela al diritto di abitazione della CP
Depongono in favore del rigetto della domanda degli attori quelle ragioni che la giurisprudenza ha così chiaramente enucleato nel corso degli anni e che sono state già ampiamente illustrate nel paragrafo precedente.
In primis va considerato che persistono - stante il perdurare della condizione di OR età dei figli dell'assegnataria – le ragioni che hanno determinato l'omologa delle condizioni della separazione fra i coniugi, con previsione dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario degli stessi. Tali ragioni,
a fronte di quello che dal Legislatore è considerato il principio prevalente della tutela dell'interesse dei figli a conservare l'habitat famigliare, vanno ritenute perduranti e privilegiate anche rispetto al legittimo diritto di proprietà degli attori, che va considerato comprimibile a favore del preminente diritto della prole.
La valutazione del perdurante o meno diritto alla tutela della prole attraverso la conservazione dell'originario ambiente domestico, va però rimessa al Giudice dell'omologa, che può modificare tali disposizioni rispetto a circostanze sopravvenute. Va, infatti, condiviso quanto espresso dalla convenuta, secondo la quale alla cessazione e/o revoca del diritto di abitazione non può che procedersi attraverso un necessario provvedimento emesso dall'Autorità che quel beneficio ha concesso, previa valutazione della modifica o meno delle circostanze che a suo tempo determinarono la concessione della misura, trattandosi
– come ampiamente detto - di diritto di godimento "sui generis", suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell'accertamento delle circostanze di cui all'art. 337-sexies c.c. Accertato, dunque, che all'attualità non vi è agli atti un provvedimento giurisdizionale modificativo del decreto di omologa del 2019, non può richiedersi in questa sede una valida pronuncia di inefficacia del provvedimento del Giudice della separazione.
Va. Altresì. considerato, a ben vedere, che l'attuale contenzioso attiene non già ad un conflitto fra gli ex coniugi ai fini della valutazione se riconsiderare le modalità di assegnazione della casa familiare alla luce di sopravvenuti fatti modificativi delle condizioni allora adottate, ma – avvenuto il legittimo trasferimento della proprietà a terzi –alla richiesta di dirimere il conflitto tra questi ultimi ed il genitore assegnatario. A ciò soccorrono le norme dettate per l'istituto della trascrizione nell'evoluzione giurisprudenziale più sopra riferita, che indicano il criterio dell'anteriorità temporale delle formalità come idoneo a dirimere i conflitti fra le ragioni contrapposte. A fronte della incontrovertibile anteriorità della trascrizione del titolo accordante il diritto di abitazione alla rispetto al provvedimento attributivo del diritto di proprietà ai CP terzi acquirenti/attori, va accordata senza ombra di dubbio preferenza alla tutela del diritto della convenuta, che resiste dunque in capo all'assegnataria.
Né si può dare ingresso alla suggestiva prospettazione attorea, secondo la quale l'abbandono dell'immobile da parte della comporterebbe automaticamente il venir meno delle ragioni dell'assegnazione. A CP parte ogni già illustrata considerazione in ordine alla necessità della pronuncia del Giudice preposto all'adozione dei provvedimenti sulla separazione per la sua competenza esclusiva circa il preminente diritto della prole ORnne alla conservazione dell'habitat familiare, la difesa convenuta ha offerto sufficienti elementi probatori per convincere il decidente in merito alla temporanea inidoneità dell'immobile a garantire – immutate le disposizioni della separazione – le ragioni per cui era stato concesso il suo godimento e, dunque, in merito alla legittimità del temporaneo allontanamento.
Non da ultimo va considerato l'elemento della duplice consapevolezza nel terzo acquirente, il quale effettua l'acquisto all'asta di un immobile già gravato di un diritto di abitazione: da un lato, della prevedibile ed inevitabile compressione del suo diritto di proprietà in favore del titolare del diritto personale di godimento e, dall'altro, di poter beneficiare, proprio in considerazione di tale menomazione, di una generosa falcidia nel prezzo di acquisto.
Tale consapevolezza negli attori non può ragionevolmente essere messa in discussione.
L'opponibilità agli attori del diritto di abitazione della convenuta comporta inevitabilmente il rigetto sia della introdotta domanda di rilascio che della richiesta di risarcimento danni.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Stante la peculiarità della materia e la non agevole definizione della causa, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede
1) Rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP
2) Compensa le spese di lite.
Teramo, lì 13 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), viste le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 20/05/2025 a mezzo note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2958 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(c.f. ), e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Roseto degli Abruzzi, Via C.
Colombo n. 1, presso lo studio degli avv.ti Giulio De Carolis, e Katiuscia Romano, dai quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
ATTORI contro
(c.f. ), residente in [...], ivi CP C.F._3 elettivamente domiciliata, in Via A. De Albentiis n. 12/a, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Viggiani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e note in sostituzione dell'udienza del 20/05/2025.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5/12/2023, ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Teramo , per ivi sentir accogliere le
[...] CP seguenti conclusioni: “accertare che dall'08/04/2019 non abita l'appartamento ubicato al primo piano CP del fabbricato sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 19, angolo Via Ciotti, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Teramo al Foglio 147, Particelle 356, Sub 17, e 357, Sub 16, Zona Censuaria 1, Categoria A/3, Classe 2, Vani 7,
Rendita Euro 433,82, Indirizzo: Via Vittorio Veneto n. 23 Piano 1, e, per l'effetto, - dichiarare, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 1, c.c., che è venuto meno il diritto al godimento della casa familiare, attribuitole con il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi del 25/11/2009 e/o l'inefficacia del predetto titolo nella parte in cui ne legittima
l'occupazione dell'assegnataria, - condannare a rilasciarlo libero nella piena disponibilità di e CP Parte_1
; - condannare a pagare a e , a titolo di risarcimento dei Parte_2 CP Parte_1 Parte_2 danni, la somma di € 34.300,00, o quella maggiore o OR che parrà di giustizia ex art. 1226 c.c.;- condannare CP
a risarcirli degli ulteriori danni che cagionerà loro fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Con vittoria di spese e
[...] compensi per avvocati.”
A fondamento della domanda, la parte attrice, ha dedotto:
- di aver acquistato, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare n. 409/2011 R.G., svoltasi dinanzi al
Tribunale di Teramo a carico di con decreto di trasferimento del 13/07/2016 Rep. Controparte_2
n. 535/2016, trascritto il 22/07/2016, la piena proprietà dell'appartamento ad uso abitazione posto al primo piano del fabbricato sito in Teramo, Via Vittorio Veneto n. 19, angolo Via Ciotti, censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Teramo al Foglio 147, Particelle 356, Sub 17, e 357, Sub 16, Zona Censuaria 1,
Categoria A/3, Classe 2, Vani 7, Rendita Euro 433,82, Indirizzo: Via Vittorio Veneto n. 23 Piano 1;
- che con decreto di omologa del 25/11/2009 trascritto il 04/02/2010, pronunciato nel giudizio di separazione dei coniugi , il godimento del predetto appartamento era stato Parte_3 assegnato, ai sensi dell'art. 155 quater, comma 1, c.c., a perché vi abitasse con la figlia CP OR , nata a [...] il [...]; Persona_1
- di essersi accorti per puro caso, durante il mese di marzo 2023, che al contatore del gas, relativo all'appartamento, era stato applicato il sigillo e di essersi pertanto recati al Punto Enel ove avevano avuto conferma della cessazione amministrativa di tale utenza dal 30/04/2019;
- di aver, altresì, appreso che anche l'utenza relativa all'energia elettrica era cessata per lo stesso motivo dall'8/04/2019, e che le predette utenze risultavano inattive all'attualità;
- che era, quindi, evidente che aveva cessato di abitare l'appartamento almeno CP dall'8/04/2019, con ciò facendo venir meno il diritto al godimento della casa familiare da quel dì, risultando impossibile abitare un alloggio privo di utenze con una figlia OR;
- che, invero, la abitava, insieme alla figlia, l'appartamento sito in Teramo, Via F. Franchi n. 19, da lei CP acquistato in data 27/02/2017, come provato dalle ricevute delle raccomandate del 23/05/2023, inviata anche in Via Vittorio Veneto n. 19, ritornata al mittente per compiuta giacenza, e del 14/11/2023;
- che essi attori, non disponendo di altra abitazione, eccetto quella acquistata con il sopra citato decreto di trasferimento, erano stati costretti a concludere, in data 6/04/2020, un contratto di locazione per l'appartamento sito in Teramo, Via Teatro Antico n. 31, dove tuttora vivevano, al canone mensile di euro
700,00 e che, pertanto, i canoni versati per la locazione ammontavano ad euro 30.100,00 (euro 700,00 x 43 mensilità); - che il canone locatizio di mercato per l'appartamento occupato senza titolo dalla ammontava ad CP euro 700,00 mensili;
- che l'art. 155 quater, comma 1, c.c., dettato in tema di assegnazione della casa familiare, applicabile ratione temporis, riprodotto dal primo comma dell'art. 337 sexies c.c., stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, tale disposizione rispondendo all'esigenza, prevalente su qualsiasi altra, di conservare ai figli di coniugi separati l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. C 13/11218, che richiama C 12/14348);
- che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare e l'estinzione del diritto si spiega col venir meno della sua funzione di habitat per i figli (Cass. 13/11218, che ha confermato la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in un caso in cui la madre affidataria utilizzava l'abitazione familiare solo per il periodo estivo);
- che, nella specie, era innegabile che il diritto al godimento della casa familiare, a suo tempo attribuito a
, fosse venuto meno, dato che l'assegnataria aveva cessato di abitarla dal mese di aprile 2019, CP quando le erano state disattivate, per morosità, le forniture di energia elettrica e gas, non risultate riattivate in seguito;
- che il terzo, non legittimato ad attivare il procedimento di revisione previsto dall'art. 473-bis.29 c.p.c., poteva mettere in discussione l'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione della casa, instaurando, in un ordinario giudizio di cognizione, una domanda di accertamento dell'insussistenza sopravvenuta delle condizioni per il mantenimento del diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo legittimante l'occupazione della casa coniugale da parte dell'assegnatario, a tutela della pienezza delle facoltà connesse al diritto dominicale acquisito, non più recessive rispetto alle esigenze di tutela dei figli;
ciò poiché “il perdurare sine die dell'occupazione dell'immobile - perfino quando ne siano venuti meno i presupposti … - si risolverebbe in un ingiustificato, durevole, pregiudizio al diritto del proprietario terzo di godere e disporre del bene, ai sensi dell'art. 42 Cost., e dell'art. 832
c.c.” (cfr. C 18/1744, che richiama C 15/15367);
- che la giurisprudenza di legittimità aveva evidenziato che, ove fosse inosservato il regime giuridico proprio dell'assegnazione, ancorato ai presupposti di legge, al venir meno di essi, il terzo aveva diritto a ottenere dagli occupanti, sino al rilascio, il pagamento di una indennità di occupazione illegittima e il risarcimento dei danni (C 18/1744 e C 15/15367 in massima);
- che nella specie, l'evento di danno riguardava il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa ed il danno risarcibile era rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che era andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”; - che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita era la concreta possibilità di esercizio diretto del diritto di godimento
(così C SU 22/33645) ed inoltre, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non poteva essere provato nel suo preciso ammontare, esso era liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
- che la decorrenza dell'indennità andava identificata, secondo le regole generali, al momento della mora restitutoria, realizzata - non sussistendo i presupposti per la mora ex re - mediante intimazione o richiesta anche antecedenti la domanda giudiziale (cfr. C 18/1744) così che, nel caso di specie, la richiesta restitutoria era stata comunicata alla in data 23/05/2023 con l'avvio della procedura di mediazione ed era CP perciò dovuta da questa data;
- che il danno da perdita subita, e dunque l'indennità da occupazione abusiva, ammontava pertanto complessivamente a euro 4.200,00 (euro 700,00 x 6 mensilità), cui andavano aggiunti, a titolo di risarcimento dei danni, euro 30.100,00 (euro 700,00 x 43 mensilità), corrisposti a titolo di canone per la locazione dell'appartamento di Via Teatro Antico n. 31, in cui gli attori vivevano e che erano stati costretti a concludere, non disponendo di altra abitazione tranne quella occupata da , così che il danno CP causato da a e ammontava nel complesso a euro 34.300,00, CP Parte_1 Parte_2 di cui euro 4.200,00 a titolo di indennità per illegittima occupazione ed euro 30.100,00 a titolo di risarcimento del danno.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso nel modo sopra riportato.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse: CP
- che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale per essere “revocato” necessitava di un provvedimento giudiziale comportante la sua declaratoria, condizione voluta dal Legislatore per tutelare maggiormente la parte “debole” nei giudizi di separazione, così contemperando l'assegno di mantenimento e consentendo alla prole, soprattutto di OR età, di seguitare a vivere nell'ambiente famigliare in cui era vissuta da sempre;
- che dunque ella, di sua spontanea iniziativa, non avrebbe potuto rinunciare a detto diritto, per come paventato dagli attori, considerato che era stato concesso anche e soprattutto a tutela dei minori;
- che, secondo la Cassazione, l'assegnazione della casa coniugale non rappresentava una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma era espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Cass. n. 18603 del 2021 e Cass. n. 32231 del 2018); - che, inoltre, il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. era attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa poteva perciò essere assegnata al genitore, collocatario del OR, che pur se ne fosse allontanato prima della introduzione del giudizio;
- che la giurisprudenza di merito e di legittimità era concorde nel ritenere che, anche per l'assegnazione della casa familiare, valeva il principio generale della modificabilità in ogni tempo del provvedimento per fatti sopravvenuti ma che, come per l'assegnazione della casa familiare, anche la cessazione della stessa, era da sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del Giudice, di rispondenza all'interesse della prole, con la conseguenza che la cessazione dell'assegnazione era sempre subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del OR;
- che ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, era opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva rispetto all'assegnazione per nove anni dalla data della suddetta assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni;
- che essa convenuta era stata costretta ad allontanarsi dall'immobile perché lo stesso aveva presentato alcuni problemi all'impianto elettrico – con interessamento di alcuni elettrodomestici che si erano bruciati - ed all'impianto di riscaldamento dell'appartamento, nonché problematiche afferenti ad infiltrazioni interessanti un locale commerciale sottostante il terrazzo ed infiltrazioni provenienti dal tetto che avevano interessato la zona notte;
- che nel marzo 2018 era stata rilevata - a seguito di mancato funzionamento di apparecchi elettrici per i quali erano risultate bruciate le schede elettriche - la pericolosità dell'impianto elettrico, rilevazione di pericolosità derivata, nonostante la presenza di dispositivo salvavita, dall'assenza di impianto della messa a terra, come da relazione peritale;
- che stante la presenza di cavi rigidi cementati sotto l'intonaco, la ditta esecutrice delle verifiche aveva certificato che non era possibile “adeguare” l'impianto senza un suo completo rifacimento ed in tal senso aveva emesso preventivazione;
- che anche l'impianto di riscaldamento aveva fatto emergere criticità in quanto la caldaia, a seguito di svariati interventi da parte di ditta specializzata, la era risultata necessitante di Controparte_3 sostituzione, anche per il rispetto delle prescrizioni in termini di immissione dei fumi di scarico;
- che gli attori erano stati edotti della situazione in data 28/04/2018, allorquando gli stessi si erano incontrati con la convenuta presso un bar di Teramo ed alla presenza di terze persone, tra le quali PE [
e preso atto di quanto successo e rilevato che bisognava intervenire per rifare
[...] Persona_3
l'impianto elettrico e sostituire la caldaia, avevano rifiutato qualsiasi ipotesi di sistemazione dell'immobile, ritenendo le richieste infondate e sostenendo che sia l'impianto elettrico che la caldaia fossero a norma;
- che l'immobile oggetto di causa nella zona notte presentava una controsoffittatura in legno che separava l'ambiente sottostante da un sottotetto cui si accedeva da una botola ivi presente e che, sempre nel periodo fine 2018 inizio 2019, si erano manifestate delle infiltrazioni dal tetto, che avevano interessato gli ambienti sottostanti, ivi compreso la controsoffittatura presente nella zona notte, compromettendo la salubrità dello stesso a causa della presenza costante di caduta di polveri provenienti dal sottotetto, dell'insorgenza di muffa e cattivi odori tali da rendere invivibile l'intera zona notte sottostante;
- che la convenuta, al solo scopo di “tamponare” detta situazione, stante l'assenza di qualsiasi disposizione da parte dei proprietari e trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione di competenza della proprietà, aveva fatto eseguire a sue spese alcuni lavori per un temporaneo ripristino dell'area, facendosi rilasciare anche una preventivazione da ditta specializzata per l'esecuzione di lavori attinenti alla realizzazione di una controsoffittatura che avrebbe impedito il passaggio delle polveri nel sottostante appartamento;
- che la presenza di caduta di pulviscolo dal sottotetto, l'insorgenza di muffe e cattivi odori avevano creato una situazione di invivibilità dell'immobile anche in considerazione del fatto che il figlio della convenuta,
, in detto contesto temporale aveva iniziato ad accusare forti crisi asmatiche, riconducibili alle polveri Per_4 ed alle muffe che interessavano la zona note circostanza questa che, malgrado segnalata agli attori, aveva lasciato gli stessi nella totale indifferenza ed immobilismo;
- che gli attori, avendo acquistato l'immobile da una procedura esecutiva immobiliare incardinata presso il
Tribunale di Teramo, avevano consapevolezza dell'esistenza di detto diritto opponibile alla procedura ed agli eventuali acquirenti, in quanto nell'elaborato peritale era ben specificato detto vincolo che aveva determinato il CTU ad “abbattere” il valore di stima di ben euro 36.367,83;
- che nel predetto elaborato era ben specificato altresì che l'impianto elettrico non era a norma e, nonostante ciò, gli attori avevano disatteso di provvedere, costringendo la convenuta a trasferirsi altrove per non mettere a repentaglio l'incolumità propria e dei figli minori;
- che gli attori erano ben consapevoli delle problematiche di cui “soffriva” l'appartamento poiché in più occasioni era stato mostrato un preventivo di massima per la messa a norma dell'impianto elettrico fornito dalla ditta DSA di;
Persona_5
- che gli attori avevano deliberatamente disatteso ogni richiesta di sistemazione dell'immobile pervenuta dalla convenuta, al fine di ottenerne l'anticipato rilascio, come confermato anche dal fatto che, inizialmente, gli stessi si erano resi disponibili a versare anche una somma di denaro per “facilitare” il rilascio, operazione mai perfezionatasi perché ogni proposta era rimasta a livello verbale e perché il diritto di abitazione disposto in favore dei minori necessitava di un provvedimento giudiziale che ne disponesse la revoca, a ciò non bastando un mero accordo privato;
- che la necessità di trasferirsi in diverso immobile era stata una scelta “obbligata” da parte della convenuta la quale, non potendo vivere in un immobile che presentava infiltrazioni dal tetto, caduta di polveri dal sottotetto e impianti non a norma, aveva dovuto disporre diversamente;
- che in data 24/11/2021, in occasione di un sopralluogo eseguito presso il terrazzo dell'immobile in Via
Veneto con il legale dei conduttori dell'immobile sottostante, al fine di verificare quali potessero essere i lavori da eseguire sullo stesso per porre fine agli episodi infiltrativi nel sottostante locale, la convenuta aveva avuto l'ennesimo confronto verbale con al quale, anche in presenza del tecnico Parte_1 incaricato, e di aveva ribadito la volontà di tornare a vivere nell'immobile Testimone_1 Testimone_2 oggetto di causa non appena fossero stati eseguiti i lavori necessari ed atti ad eliminare le note criticità e pericolosità, lavori che sarebbero stati effettuati anche in via diretta dalla convenuta previa autorizzazione dei proprietari, mai pervenuta;
- che la convenuta nel mese di gennaio dell'anno 2023 aveva dato incarico all'Ing. per la Persona_6 predisposizione della documentazione necessaria alla effettuazione dei lavori straordinari di manutenzione ed il cui costo era di circa euro 35.000,00, lavori che sarebbero iniziati a breve con esercizio di specifica azione di rivalsa;
- che il diritto di abitazione cessava di esistere nei casi di: morte del titolare, prescrizione, consolidazione, perimento del bene, rinuncia del titolare del diritto di abitazione, scadenza del termine indicato nell'atto costitutivo, mentre nel caso in esame la convenuta ed i suoi figli minori erano vivi, non vi era stata rinuncia a detto diritto, ma la stessa aveva dovuto lasciare l'immobile temporaneamente e per gravi problematiche e, soprattutto, non era maturato il termine prescrizionale.
Tanto premesso, la convenuta ha così concluso: “1) Accertare e dichiarare che la convenuta, per cause ad essa non imputabili, ha dovuto trasferire momentaneamente il proprio domicilio altrove ed in applicazione del disposto ex art.155- quater cod. civ., introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, ritenendo che il godimento / assegnazione della casa familiare è stato fatto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice;
2) Comunque accertare e dichiarare che gli attori, divenuti proprietari dell'immobile oggetto di contesa nel luglio 2016 giusto acquisto giudiziale, hanno disatteso di procedere a mettere a norma sia l'impianto elettrico che di quello del riscaldamento nonché ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione al tetto ed al sottotetto al fine di risolvere le problematiche di infiltrazioni nella zona notte, infiltrazioni che hanno favorito l'insorgere di polveri e muffa che causarono gravi problemi di salute al figlio della convenuta la quale, per detti motivi, ha dovuto trasferire altrove il proprio Per_4 domicilio e, per l'effetto, rigettare la domanda attrice; 3) Comunque accertare e dichiarare, sempre nel preminente interesse dei minori, la sussistenza dei requisisti per la conferma del diritto di abitazione della convenuta e dei suoi figli minori nell'immobile per cui è causa e, stante anche il mancato decorso del tempo per la declaratoria di prescrizione di detto diritto, rigettare completamente la domanda attrice anche per quanto riguarda la richiesta condanna della convenuta a rimborsare ad essi la somma di € 34.300,00 a titolo di risarcimento danni per mancato godimento dell'immobile. 4) Il tutto con condanna, in via solidale, degli attori alla refusione delle spese e dei compensi di lite”.
La causa è stata istruita con i documenti offerti in produzione dalle parti, ritenuta dal decidente parte convenuta decaduta dalla possibilità di articolare mezzi istruttori, stante la sua tardiva costituzione come specificato nell'ordinanza del 8/06/2024.
All'udienza del 20/05/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note in sostituzione d'udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
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Delimitazione del thema decidendum.
Gli attori hanno instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'appartamento sito in
Teramo al primo piano della via Vittorio Veneto 19, da essi acquistato all'asta, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 402 del 2011 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Teramo, giusta decreto di trasferimento del 13 luglio 2016. L'immobile, gravato da un diritto di abitazione costituito in favore di da ella regolarmente trascritto il 4 febbraio 2010, era stato – a detta degli attori - rilasciato CP dalla convenuta, del che si erano edotti per puro caso, avendo constatato il distacco delle utenze di luce e gas a far data dal mese di aprile dell'anno 2019. Gli attori, i quali hanno dedotto che la convenuta si era trasferita in un appartamento sito nella via Franchi di Teramo dalla medesima acquistato nel 2017 e che essi, al contrario, non disponendo di altra abitazione, erano stati costretti a prendere in locazione un immobile per il quale, dal mese di aprile del 2020, avevano corrisposto un canone di locazione di euro 700 mensili, hanno rivendicato, a titolo risarcitorio, la somma di euro 30.100,00 (pari alle 43 mensilità versate a titolo di canone locativo e per il mancato godimento dell'appartamento detenuto dalla signora . A CP fondamento della domanda hanno evidenziato che, ai sensi dell'articolo 337 sexies c. c., il godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente la stessa e, dunque, poiché la convenuta, aveva abbandonato la casa assegnatale dal 2019, si era verificata la condizione per la cessazione del suo diritto, con conseguenziale condanna della a rilasciare immediatamente CP nella disponibilità degli attori l'immobile oggetto di causa e sua inevitabile condanna al pagamento, ed a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 34.300,00, o quella maggiore o OR risultante di giustizia.
La convenuta ha resistito alla domanda rappresentando che, ai fini della revocabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, fosse necessaria la pronuncia di un provvedimento giudiziale. Ha conseguenzialmente dedotto l'impossibilità di una sua rinuncia al predetto diritto, in quanto alla concessione dello stesso doveva procedersi, in caso di naufragio del rapporto di coniugio, tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. La difesa di parte convenuta ha pertanto sostenuto che non solo l'assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della stessa, deve essere sempre subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del Giudice, di rispondenza all'interesse della prole, di talché la cessazione dell'assegnazione è necessariamente subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del OR. Ha aggiunto che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, fosse opponibile, anche se non trascritto, al terzo acquirente in data successiva rispetto all'assegnazione, per nove anni dalla data della suddetta assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo fosse stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. Ha, altresì, sostenuto che si era determinata a non proseguire nel godimento dell'abitazione assegnata per gravi carenze dell'immobile, non dotato di impiantistica luce-gas a norma e a fronte dell'impossibilità – stante il rifiuto degli attori ad eseguire opere di rifacimento degli impianti – per la stessa di continuare a permanere con i figli nella casa.
Orbene, ritiene il decidente che la domanda proposta dagli attori sia infondata per i motivi che seguono.
L'assegnazione della casa familiare: il dato normativo e giurisprudenziale.
La particolarità del provvedimento di assegnazione della casa familiare sta nel fatto che il criterio fondamentale e prioritario che deve ispirare il giudice che decida in merito all'assegnazione della casa coniugale è l'interesse dei figli (ossia the best interest of the child), che tendenzialmente prevale sul diritto di proprietà (che viene significativamente svuotato di contenuto). Secondo l'art. 337-sexies cod. civ., il godimento della casa familiare è infatti attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. È questo un esempio in cui nel nostro ordinamento i diritti fondamentali della persona prevalgono sulle ragioni della proprietà: è evidente, infatti, che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non proprietario, pur non costituendo un trasferimento formale della proprietà, la svuota però di fatto di contenuto a tempo tendenzialmente indeterminato, potendo l'assegnazione della casa familiare rimanere in capo al coniuge assegnatario potenzialmente per tutta la vita di quest'ultimo, data l'estrema opinabilità e aleatorietà del criterio della raggiunta indipendenza economica di tutti i figli maggiorenni. La casa familiare deve infatti, secondo la Cassazione, essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli ORnni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa ad interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155-quater c.c., che dell'attuale art. 337-sexies cod. civ.
Secondo la Cassazione l'assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso
(Corte Cost.le, 30/07/2008, n. 308).
L'assegnazione della casa coniugale è "uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità" e "detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione".
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, co. 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva rispetto all'assegnazione per nove anni dalla data della suddetta assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni. Tale opponibilità conserva il suo valore finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il coniuge, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, sicché l'insussistenza del diritto personale di godimento sul bene - di regola, perché la prole sia stata "ab origine", o successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica - legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.
(Cass. n. 18603 del 2021; Cass., Sez. U., n. 11096 del 2002; Cass., n. 12296 del 2005; Cass. n. 4719 del 2006).
La preminenza dell'interesse dei figli su altri interessi di natura patrimoniale, sia pure facenti capo non a soggetti determinati, ma ad una collettività (come nel caso degli interessi dei creditori di un fallimento), è ben espressa dal principio affermato da Cass. n. 377 del 2021, secondo cui, in tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario, che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni”. Sempre secondo la sentenza sopra citata «i) l'assegnazione della casa costituisce in capo all'assegnatario un diritto personale di godimento e non un diritto reale (cfr., ex multis, Cass. n. 11096 del 2002; Cass. n. 17843 del 2016;
Cass. n. 1744 del 2018; Cass. n. 9990 del 2019); ii) ove la casa sia stata alienata, e ciò soltanto dopo l'assegnazione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (cfr. Cass. n. 9990 del 2019; Cass. n. 1744 del 2018; Cass. n. 15367 del 2015, resa peraltro in materia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con principi, però, applicabili anche alla separazione); iii) l'opponibilità opera su un piano diverso dall'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione, costituente il titolo in forza del quale il genitore, che non sia titolare in via esclusiva di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, di regola in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa (cfr. Cass. n. 15367 del 2015). Può considerarsi, dunque, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità - già peraltro nella versione dell'art. 155
c.c., come integrata, proprio con riferimento all'esigenza di trascrizione del relativo provvedimento per la sua opponibilità ai terzi, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1989 - che l'opponibilità del previo provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o coabitante con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto, anche al terzo successivamente resosi acquirente dell'immobile, opera finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale;
l'insussistenza del diritto - da qualificarsi personale di godimento - sul bene (di regola, perché la prole sia stata ab origine, o sia successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o, comunque, versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica), legittima il terzo acquirente a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell'occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima (così Cass. n. 15367 del
2015).
Secondo l'art. 337-sexies cod. civ., primo comma, terza parte, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Con riferimento alle suddette quattro ipotesi al verificarsi delle quali la legge (mediante una interpretazione letterale della stessa) sembra prevedere una automatica cessazione dell'assegnazione della casa familiare, la già ricordata sentenza interpretativa di rigetto n. 308 del
2008 della Corte costituzionale si è pronunciata relativamente alle ultime due ipotesi (convivenza more uxorio
o nuovo matrimonio), affermando che la norma va interpretata alla luce del criterio dell'interesse dei figli, cosicché, anche al verificarsi di queste due ipotesi, ben può il giudice ritenere di non revocare l'assegnazione della casa familiare. Si ritiene che, facendo corretta e ragionevole applicazione di tale criterio interpretativo indicato dalla Consulta anche alle prime due ipotesi (ossia l'abbandono della casa familiare da parte dell'assegnatario o la sua solo saltuaria frequentazione), anche in questi due casi ben possono individuarsi in concreto delle situazioni tali da consigliare – nell'interesse dei figli (ORnni o maggiorenni non autosufficienti) - di non revocare l'assegnazione della casa familiare. In ogni caso non è previsto l'automatismo della revoca, ma è necessario un pronunciamento del Giudice che ha disposto l'assegnazione.
Ha del resto affermato la Cassazione, anche nell'ipotesi estrema della morte del coniuge, che “Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, immediatamente trascritto, sia in ipotesi di separazione dei coniugi che di divorzio, è opponibile al terzo successivo acquirente del bene, atteggiandosi a vincolo di destinazione, estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all'interesse superiore dei figli a conservare il proprio "habitat" domestico. Ne deriva che il diritto di abitazione non può ritenersi venuto meno per effetto della morte del coniuge, trattandosi di diritto di godimento "sui generis", suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell'accertamento delle circostanze di cui all'art. 337-sexies c.c., legittimanti una sua revoca giudiziale (nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda di rilascio della casa familiare, avanzata nei confronti del coniuge assegnatario da un terzo, il quale, avendo acquistato l'intero immobile dopo il provvedimento di assegnazione, sosteneva il travolgimento di quest'ultimo in virtù del sopravvenuto decesso dell'altro coniuge, suo dante causa: Cass. n.
772 del 2018).
Il caso di specie.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra riportate al caso di specie, va preliminarmente osservato che il diritto della convenuta a conservare il godimento dell'immobile de quo è assicurato dal decreto di omologa, emesso nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi , in data Parte_3
25/11/2009, che assegna il godimento dell'appartamento oggetto di causa ai sensi dell'art. 155 quater co. 1
c.c., in quanto casa familiare, a per abitarvi con la figlia OR CP Persona_1 nata a [...] il [...]. Tale provvedimento - motivato dall'affidamento della prole ORnne che giustifica le esigenze protettive atte a garantire la permanenza della madre nella casa familiare – risulta trascritto con nota trascrizione n. 1120.1/2010 del 04/02/2010.
La convenuta, dunque, può validamente opporre agli attori, terzi acquirenti, l'anteriore trascrizione in data
4/02/2010 del titolo (decreto omologa separazione del 25/11/2009) legittimante la sua detenzione dell'immobile, rispetto alla trascrizione in data 22/07/2016 del loro titolo di acquisto della proprietà
(decreto di trasferimento del Tribunale di Teramo in data 13/07/2016).
Invocano gli attori, a fondamento del loro diritto al rilascio dell'appartamento, la circostanza che l'assegnataria convenuta abbia smesso di occupare lo stesso a far data dall'aprile del 2019. Offrono in produzione, a tal fine, la documentazione attestante la dismissione delle utenze di luce e gas e l'atto di acquisto da parte della convenuta di altro immobile.
La difesa della eccepisce l'impossibilità sopravvenuta a poter continuare ad esercitare il suo diritto di CP godimento dell'appartamento per ragioni afferenti al mancato adeguamento degli impianti elettrico e di riscaldamento, nonché dedotte infiltrazioni dal soffitto dello stesso immobile, che ne avrebbero compromesso la salubrità a discapito delle condizioni di salute del figlio OR . Ha prodotto, a Per_4 supporto delle proprie argomentazioni, i verbali di sopralluoghi tecnici attestanti le condizioni degli impianti dell'immobile e preventivi per gli interventi necessari alla messa a norma e certificazione medica relativa alle condizioni di salute del figlio OR . Ha, altresì, dedotto: di aver reso edotti i Per_4 proprietari delle necessità delle opere di manutenzione straordinaria e del loro rifiuto all'esecuzione delle stesse, dell'instaurazione di trattative fra le parti per un accordo di bonario rilascio e del naufragio delle Part stesse, ciò comprovando con uno scambio di chat con CO . Pt_1
Ritiene il decidente, nel contemperamento dei contrapposti diritti delle parti, di dover accordare tutela al diritto di abitazione della CP
Depongono in favore del rigetto della domanda degli attori quelle ragioni che la giurisprudenza ha così chiaramente enucleato nel corso degli anni e che sono state già ampiamente illustrate nel paragrafo precedente.
In primis va considerato che persistono - stante il perdurare della condizione di OR età dei figli dell'assegnataria – le ragioni che hanno determinato l'omologa delle condizioni della separazione fra i coniugi, con previsione dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario degli stessi. Tali ragioni,
a fronte di quello che dal Legislatore è considerato il principio prevalente della tutela dell'interesse dei figli a conservare l'habitat famigliare, vanno ritenute perduranti e privilegiate anche rispetto al legittimo diritto di proprietà degli attori, che va considerato comprimibile a favore del preminente diritto della prole.
La valutazione del perdurante o meno diritto alla tutela della prole attraverso la conservazione dell'originario ambiente domestico, va però rimessa al Giudice dell'omologa, che può modificare tali disposizioni rispetto a circostanze sopravvenute. Va, infatti, condiviso quanto espresso dalla convenuta, secondo la quale alla cessazione e/o revoca del diritto di abitazione non può che procedersi attraverso un necessario provvedimento emesso dall'Autorità che quel beneficio ha concesso, previa valutazione della modifica o meno delle circostanze che a suo tempo determinarono la concessione della misura, trattandosi
– come ampiamente detto - di diritto di godimento "sui generis", suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell'accertamento delle circostanze di cui all'art. 337-sexies c.c. Accertato, dunque, che all'attualità non vi è agli atti un provvedimento giurisdizionale modificativo del decreto di omologa del 2019, non può richiedersi in questa sede una valida pronuncia di inefficacia del provvedimento del Giudice della separazione.
Va. Altresì. considerato, a ben vedere, che l'attuale contenzioso attiene non già ad un conflitto fra gli ex coniugi ai fini della valutazione se riconsiderare le modalità di assegnazione della casa familiare alla luce di sopravvenuti fatti modificativi delle condizioni allora adottate, ma – avvenuto il legittimo trasferimento della proprietà a terzi –alla richiesta di dirimere il conflitto tra questi ultimi ed il genitore assegnatario. A ciò soccorrono le norme dettate per l'istituto della trascrizione nell'evoluzione giurisprudenziale più sopra riferita, che indicano il criterio dell'anteriorità temporale delle formalità come idoneo a dirimere i conflitti fra le ragioni contrapposte. A fronte della incontrovertibile anteriorità della trascrizione del titolo accordante il diritto di abitazione alla rispetto al provvedimento attributivo del diritto di proprietà ai CP terzi acquirenti/attori, va accordata senza ombra di dubbio preferenza alla tutela del diritto della convenuta, che resiste dunque in capo all'assegnataria.
Né si può dare ingresso alla suggestiva prospettazione attorea, secondo la quale l'abbandono dell'immobile da parte della comporterebbe automaticamente il venir meno delle ragioni dell'assegnazione. A CP parte ogni già illustrata considerazione in ordine alla necessità della pronuncia del Giudice preposto all'adozione dei provvedimenti sulla separazione per la sua competenza esclusiva circa il preminente diritto della prole ORnne alla conservazione dell'habitat familiare, la difesa convenuta ha offerto sufficienti elementi probatori per convincere il decidente in merito alla temporanea inidoneità dell'immobile a garantire – immutate le disposizioni della separazione – le ragioni per cui era stato concesso il suo godimento e, dunque, in merito alla legittimità del temporaneo allontanamento.
Non da ultimo va considerato l'elemento della duplice consapevolezza nel terzo acquirente, il quale effettua l'acquisto all'asta di un immobile già gravato di un diritto di abitazione: da un lato, della prevedibile ed inevitabile compressione del suo diritto di proprietà in favore del titolare del diritto personale di godimento e, dall'altro, di poter beneficiare, proprio in considerazione di tale menomazione, di una generosa falcidia nel prezzo di acquisto.
Tale consapevolezza negli attori non può ragionevolmente essere messa in discussione.
L'opponibilità agli attori del diritto di abitazione della convenuta comporta inevitabilmente il rigetto sia della introdotta domanda di rilascio che della richiesta di risarcimento danni.
Risultanze finali e regolazione delle spese di lite.
In definitiva, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Stante la peculiarità della materia e la non agevole definizione della causa, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede
1) Rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP
2) Compensa le spese di lite.
Teramo, lì 13 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)