Sentenza 18 gennaio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2006, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LL GI, IV LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI CAMPIONI 18, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SERRA, difesi dagli avvocati CECCHETTI RAFFAELLO, RUFFINI ADAROSA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MERCANTILE LEASING SPA, in persona del proprio Vice Presidente dr. Marras Alberto, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che la difende unitamente all'avvocato CAMERINI RAOUL, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione prima civile, emessa il 6/11/2001, depositata il 11/01/2002, R.G. 1626/A/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2005 dal Consigliere Dott. Maurizio MASSERA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31 marzo - 10 maggio 2000, il Tribunale di Lucca rigettava l'opposizione alla esecuzione proposta da Di LO PE ed IA RI avverso il pignoramento intrapreso a loro danno dalla Mercantile Leasing S.p.A..
Con sentenza in data 6 novembre 2001 - 11 gennaio 2002, la Corte di Appello di Firenze dichiarava inammissibile per tardività il gravame interposto dai soccombenti.
La Corte territoriale osservava che gli appellanti avevano notificato alla controparte l'atto di impugnazione ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. con decorrenza dalla notifica della sentenza di primo grado e che nella specie non operava la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Avverso la suddetta sentenza il Di LO e la RI hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Con il primo eccepiscono la violazione dell'art. 352 c.p.c. essendo falsa l'attestazione contenuta nel verbale di udienza avanti alla Corte di Appello circa la rinuncia ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. Con il secondo motivo lamentano violazione dell'art. 326 c.p.c., in quanto il termine breve per impugnare non era iniziato a decorrere essendo stata effettuata la notifica della sentenza di primo grado presso un domicilio diverso da quello eletto dai ricorrenti. Con la terza censura ripropongono, in via subordinata, le doglianze esposte nell'atto di appello.
La Mercantile Leasing S.p.A. ha resistito con controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la falsità dell'attestazione contenuta nel verbale di udienza avanti alla Corte di Appello concernente la rinuncia del proprio difensore ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La censura è infondata, poiché dagli atti non risulta la dedotta falsità (la mera presentazione della querela di falso non è ovviamente idonea a provare l'assunto) e non è consentito a questa Corte svolgere alcun accertamento in proposito.
D'altra parte, come sarà meglio spiegato nella trattazione del secondo motivo, i ricorrenti avrebbero dovuto far valere l'eccezione relativa alla asserita erroneità della notifica della sentenza di primo grado con specifico motivo di gravame anziché proporla con la comparsa conclusionale.
Con il secondo motivo essi assumono che la sentenza di primo grado è stata loro notificata a cura della controparte in Lucca via Arcivescovado 24, domicilio diverso da quello effettivamente eletto in via Burlamacchi 32.
La questione è inammissibile prima che infondata.
Infatti (Cass. Sez. 3^, n. 8247 del 2003) i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove, o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio.
Come sopra rilevato, l'erroneità della notifica della sentenza impugnata non ha formato specifico oggetto dell'appello proposta sotto altri profili dagli attuali ricorrenti, ne' poteva esserlo successivamente in quanto si tratterebbe - eventualmente - di nullità attinente alla notifica della sentenza di primo grado la quale rimane sanata se non dedotta con i motivi di appello. Peraltro risulta dagli atti, che la Corte è legittimata a verificare essendo stato denunciato un error in procedendo, che all'udienza del 12/11/1999 il Di LO e la RI si costituirono avanti al Tribunale a mezzo dell'attuale difensore eleggendo domicilio nel suo studio in Lucca, Via Arcivescovado 24, ove la sentenza di primo grado è stata notificata a mani di persona addetta allo studio incaricata della consegna.
È insegnamento di questa Corte (Cass. n. 4103 del 2001) che la nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro, deceduto o sostituito per rinuncia o per altra causa, può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dal comma terzo dell'art. 83 c.p.c. (nella specie, atto di costituzione e memoria difensiva), purché tale atto evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura, senza che valga ad escludere la validità di tale conferimento la circostanza che l'atto di cui si tratta contenga, oltre alla predetta manifestazione di volontà, anche manifestazioni di poteri processuali preclusi dalla scadenza di termini perentori, stante il disposto dell'art. 159 c.p.c., comma 2, che disciplina espressamente la fattispecie dell'atto con pluralità di oggetti o contenuti, stabilendo che la nullità (ma lo stesso può dirsi per la inammissibilità per preclusione o decadenza) di una parte non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.
Il terzo motivo, che ripropone le censure svolto nell'atto di appello, rimane assorbito nelle statuizioni che precedono. Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio per la parte soccombente delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006