Art. 22.
Per la nomina alla, qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557 , nonche' dell'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge.
Per la nomina alla, qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557 , nonche' dell'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge.