TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 971/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV ST PRESIDENTE dott.ssa NU AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.971/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Montella;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 28.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per il ricorrente come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
A) Preliminarmente, ai sensi dell'art. 473bis n. 22, pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Summonte (AV), in data 19/10/2002 - Atto n. 6, p. II, anno 2002 e nel
pagina 1 di 8 contempo ordinare allo Stato Civile del Comune di Summonte (AV) di annotare
l'emanata sentenza come per legge.
B) Definitivamente pronunciando, 1) confermare a carico del Sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile nella misura di € 300,00 per il concorso al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora autosufficiente, cui è tenuta a partecipare anche la madre, in misura proporzionale ai suoi redditi;
2) confermare il regime delle spese straordinarie a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con le modalità di cui al protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
3) dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla Sig.ra
[...]
l'assegno di contribuzione al suo mantenimento, con decorrenza Parte_2 dalla presente domanda e rigettare l'eventuale domanda della resistente volta a sentir riconoscere in suo favore un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti di legge;
4) dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla Sig.ra
[...]
l'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , in Parte_2 Per_2 quanto ormai autosufficiente e residente in altra città;
5) Condannare la sig.ra all'integrale pagamento delle spese di Parte_2 giudizio oltre rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA nella misura di legge;” per la convenuta come da comparsa di costituzione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) in adesione alla domanda del ricorrente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Pt_1
;
[...]
2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Pesaro, Via Salandra
n. 25, in favore della sig.ra , con la quale convivono i figli maggiorenni ma Pt_2 non autosufficienti e;
Per_2 Per_1
3) sotto il profilo economico, contrariis reiectis:
- disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo di Pt_1 Pt_2 mantenimento per i figli, le seguenti somme: euro 300,00 mensili per il figlio maggiore (a fronte dei lavori saltuari svolti e dei minimali redditi Per_2
pagina 2 di 8 percepiti dal ragazzo) ed euro 400,00 mensili per , importi da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo dell'intestato del Tribunale;
- disporre che l'EG NI venga percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza esclusiva dei figli con la medesima;
- disporre che il sig. versi un assegno divorzile a favore della sig.ra Pt_1 Pt_2 pari ad euro 200,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Rigettata ogni avversa e contraria istanza.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
il 19.10.2002 a Summonte (AV). Parte_2
Si è ritualmente costituita . Parte_2
- Entrambe le parti concordano sulla richiesta di divorzio.
La domanda va accolta.
È documentato che (nato nel 1971) e (nata nel Parte_1 Parte_2
1972) hanno contratto matrimonio a Summonte (AV) il 19.10.2002 (doc.1 del ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, nato il [...] e nato il Per_2 Per_1
12.1.2007.
L'ultima residenza familiare è stata fissata a Pesaro, in un immobile acquistato da durante il matrimonio. Parte_1
Con sentenza emessa il 27.6.2023 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (doc. 12 del ricorrente).
e non si sono riconciliati, come comprovato Parte_1 Parte_2 dalle diverse residenze (doc.
2-4 del ricorrente) e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 8 - I due figli sono maggiorenni. Entrambi sono ancora molto giovani e risiedono con la madre nella casa familiare;
il tempo che trascorrono con il padre è esiguo.
In base a quanto stabilito nella sentenza di separazione – confermato dal
Tribunale nel procedimento di modifica promosso da nel 2024 - Parte_1
deve contribuire al loro mantenimento versando a Parte_1 [...]
un assegno di euro 350,00 per ciascuno, oltre alla metà delle spese Parte_2 straordinarie (doc. 2 e 3 della convenuta).
Il ricorrente ha sostenuto che il figlio avrebbe raggiunto l'indipendenza Per_2 economica.
La circostanza è rimasta sfornita di prova. Al contrario è dimostrato che il ragazzo – diplomatosi all'istituto alberghiero – si è attivato per reperire una occupazione e si sta affacciando nel mondo del lavoro. Nella stagione estiva ha prestato attività in un ristorante a Cattolica con la mansione di “commis”; al di fuori della stagione estiva ha stipulato dei brevi contratti di lavoro intermittente, cioè a chiamata;
le buste-paga documentano che percepisce compensi molto modesti (doc. 20, 21, 22, 24 della convenuta). Deve escludersi quindi che abbia raggiunto l'indipendenza economica.
Conseguentemente va accolta la domanda della convenuta, la quale ha chiesto che contribuisca al mantenimento del figlio con un Parte_1 Per_2 assegno di euro 300,00 mensili. L'importo è congruo, tenuto conto dell'età del ragazzo, delle sue modeste entrate e della capacità lavorativa e contributiva dei genitori, capacità già accertata nella pronuncia di separazione e poi confermata nella recente sentenza emessa sempre dal Tribunale di Pesaro nel procedimento di modifica ( gestisce un'officina per la riparazione Parte_1 di cicli e motocicli a Pesaro, inoltre percepisce i canoni derivanti dalla locazione di una serie di garage a Napoli che ha ereditato dal padre;
Parte_2 lavora come collaboratrice domestica).
- Per il mantenimento del figlio – il quale sta ancora frequentando Per_1 la scuola superiore - viene sostanzialmente confermato a carico del ricorrente l'importo stabilito nella sentenza di separazione oltre rivalutazione monetaria, per un importo – aggiornato - di euro 360,00 mensili.
pagina 4 di 8 Non risultano provati fatti di rilievo che giustifichino una riduzione o un aumento dell'assegno. Per le stesse ragioni le spese straordinarie dei due figli continueranno ad essere regolate come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale e verranno sostenute da ciascun genitore per la quota di ½.
Gli assegni di mantenimento sono soggetti a rivalutazione annuale Istat.
Gli importi sopra quantificati decorrono dalla presente pronuncia.
L'AUU per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla convenuta, in quanto genitore convivente con i figli.
- La casa familiare resta assegnata alla convenuta, la quale continuerà ad abitarla con i figli.
- Va accolta la domanda di assegno divorzile avanzata da , Parte_2 per l'importo di euro 200,00 mensili.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, in considerazione della funzione assistenziale nonchè compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che ha dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale - a proprio discapito - nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex-coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio".
Nel caso di specie è provata l'esistenza dei presupposti per riconoscere alla convenuta un assegno con funzione compensativa-perequativa.
si è sposata all'età di trent'anni. Il matrimonio ha avuto una Parte_2 lunga durata: oltre vent'anni, nel corso dei quali la moglie si è dedicata prevalentemente alla cura della famiglia e alla crescita dei figli. Come già accertato nella causa di separazione, ha lavorato solo per Parte_2 brevi periodi, optando per occupazioni che fossero compatibili con l'accudimento dei figli e con le incombenze domestiche. Nella sentenza di separazione si legge: “negli ultimi anni era il marito l'unico ad avere una posizione lavorativa stabile e remunerativa. Le testimoni e Testimone_1
hanno confermato di conoscere bene la coppia e hanno Testimone_2
pagina 5 di 8 dichiarato che: “la convenuta , faceva solo qualche lavoretto e di Pt_2 conseguenza era il marito che manteneva la famiglia” (teste udienza del Tes_1
12.4.2022), “Posso dire che per alcuni periodi lui era l'unico percettore di reddito nella famiglia” (teste , udienza del 27.9.2022).” (doc. 12 del Tes_2 ricorrente). Di contro si è affermato professionalmente, ha Parte_1 acquisito una specifica capacità professionale come meccanico e da alcuni anni
è titolare di una impresa individuale che si occupa di riparazione di cicli e motocicli (dalla lettura delle due sentenze emerge che l'attività era stata interrotta dal ricorrente nella fase finale della causa di separazione, ma è stata ripresa dopo qualche mese nel corso del 2024).
Attualmente lavora come collaboratrice domestica;
il suo Parte_2 reddito mensile non raggiunge i 1.000 euro. Considerata l'età e la mancanza di una professionalità qualificante, è evidente che non può ambire ad occupazioni maggiormente remunerative.
Va aggiunto che la convenuta non ha nessuna proprietà immobiliare. La casa, acquistata durante il matrimonio, è di proprietà esclusiva del ricorrente. La convenuta, non ha neppure risparmi. Il marito invece ha dato vita ad un'impresa commerciale che oggi ha un discreto volume di affari, come risulta dall'esame delle movimentazioni registrate sul conto corrente della ditta (v. estratti-conto depositati dal ricorrente). Certamente è riuscito a conseguire Parte_1 una buona posizione economica, come si evince non solo dall'esame delle movimentazioni registrate nel suo conto corrente personale (v. estratti-conto e lista movimenti Postepay depositati dal ricorrente), ma anche dal fatto che recentemente ha acquistato una unità abitativa per sé a Pesaro senza dover ricorrere ad un mutuo.
I risultati professionali e reddituali del ricorrente sono stati possibili anche grazie all'apporto dato dalla convenuta nella organizzazione e gestione familiare:
ha potuto beneficiare del fatto che si occupava Parte_1 Parte_2 in modo prevalente dei figli e delle altre incombenze domestiche e questo ha consentito al marito di convogliare le proprie energie e il proprio tempo nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, certamente impegnativa ma anche remunerativa. La moglie invece ha ripiegato su occupazioni semplici, caratterizzate da precarietà e retribuzione modesta. pagina 6 di 8 Per i motivi sopra esposti viene previsto in favore della convenuta un assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa di euro 200,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia di divorzio.
L'assegno divorzile è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
- In considerazione della soccombenza prevalente del ricorrente, le spese di lite vengono poste a suo carico;
la liquidazione viene fatta in dispositivo ex DM
n.55/2014 in base al valore della causa e al contenuto della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.971/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda, eccezione ed istanza respinta;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 19.10.2002 a Summonte, trascritto nel registro del
[...] Parte_2
Comune al n.6, parte II, seria A dell'anno 2002; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
2) la casa familiare situata a Pesaro in via Salandra 25 resta assegnata a
[...]
, la quale vi abiterà con i figli;
Parte_2
3) dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese un assegno di euro 300,00 per il mantenimento ordinario del figlio e un assegno di euro 360,00 per il mantenimento ordinario del figlio Per_2
; gli assegni sono soggetti a rivalutazione annuale Istat;
Per_1
pagina 7 di 8 le spese straordinarie dei due figli verranno sostenute dai genitori in pari misura;
4) pone a carico di un assegno divorzile di euro 200,00 da Parte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
5) condanna a rifondere a le spese di causa Parte_1 Parte_2 che vengono liquidate in euro 5.600,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a Pesaro, il 28 ottobre
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NU AR AV ST atto sottoscritto digitalmente
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. AV ST PRESIDENTE dott.ssa NU AR GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.971/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Montella;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 28.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per il ricorrente come da ricorso
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
A) Preliminarmente, ai sensi dell'art. 473bis n. 22, pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Summonte (AV), in data 19/10/2002 - Atto n. 6, p. II, anno 2002 e nel
pagina 1 di 8 contempo ordinare allo Stato Civile del Comune di Summonte (AV) di annotare
l'emanata sentenza come per legge.
B) Definitivamente pronunciando, 1) confermare a carico del Sig. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno mensile nella misura di € 300,00 per il concorso al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 ancora autosufficiente, cui è tenuta a partecipare anche la madre, in misura proporzionale ai suoi redditi;
2) confermare il regime delle spese straordinarie a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con le modalità di cui al protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Pesaro e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
3) dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla Sig.ra
[...]
l'assegno di contribuzione al suo mantenimento, con decorrenza Parte_2 dalla presente domanda e rigettare l'eventuale domanda della resistente volta a sentir riconoscere in suo favore un assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti di legge;
4) dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente di versare alla Sig.ra
[...]
l'assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , in Parte_2 Per_2 quanto ormai autosufficiente e residente in altra città;
5) Condannare la sig.ra all'integrale pagamento delle spese di Parte_2 giudizio oltre rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA nella misura di legge;” per la convenuta come da comparsa di costituzione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) in adesione alla domanda del ricorrente, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra la sig.ra e il sig. Parte_2 Pt_1
;
[...]
2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Pesaro, Via Salandra
n. 25, in favore della sig.ra , con la quale convivono i figli maggiorenni ma Pt_2 non autosufficienti e;
Per_2 Per_1
3) sotto il profilo economico, contrariis reiectis:
- disporre che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo di Pt_1 Pt_2 mantenimento per i figli, le seguenti somme: euro 300,00 mensili per il figlio maggiore (a fronte dei lavori saltuari svolti e dei minimali redditi Per_2
pagina 2 di 8 percepiti dal ragazzo) ed euro 400,00 mensili per , importi da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli, come da protocollo dell'intestato del Tribunale;
- disporre che l'EG NI venga percepito integralmente dalla madre, vista la permanenza esclusiva dei figli con la medesima;
- disporre che il sig. versi un assegno divorzile a favore della sig.ra Pt_1 Pt_2 pari ad euro 200,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Rigettata ogni avversa e contraria istanza.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.6.2025 ha promosso il presente Parte_1 giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
il 19.10.2002 a Summonte (AV). Parte_2
Si è ritualmente costituita . Parte_2
- Entrambe le parti concordano sulla richiesta di divorzio.
La domanda va accolta.
È documentato che (nato nel 1971) e (nata nel Parte_1 Parte_2
1972) hanno contratto matrimonio a Summonte (AV) il 19.10.2002 (doc.1 del ricorrente).
La coppia ha avuto due figli, nato il [...] e nato il Per_2 Per_1
12.1.2007.
L'ultima residenza familiare è stata fissata a Pesaro, in un immobile acquistato da durante il matrimonio. Parte_1
Con sentenza emessa il 27.6.2023 il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (doc. 12 del ricorrente).
e non si sono riconciliati, come comprovato Parte_1 Parte_2 dalle diverse residenze (doc.
2-4 del ricorrente) e non c'è possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Pertanto, sussistendo i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 L.
n.898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 8 - I due figli sono maggiorenni. Entrambi sono ancora molto giovani e risiedono con la madre nella casa familiare;
il tempo che trascorrono con il padre è esiguo.
In base a quanto stabilito nella sentenza di separazione – confermato dal
Tribunale nel procedimento di modifica promosso da nel 2024 - Parte_1
deve contribuire al loro mantenimento versando a Parte_1 [...]
un assegno di euro 350,00 per ciascuno, oltre alla metà delle spese Parte_2 straordinarie (doc. 2 e 3 della convenuta).
Il ricorrente ha sostenuto che il figlio avrebbe raggiunto l'indipendenza Per_2 economica.
La circostanza è rimasta sfornita di prova. Al contrario è dimostrato che il ragazzo – diplomatosi all'istituto alberghiero – si è attivato per reperire una occupazione e si sta affacciando nel mondo del lavoro. Nella stagione estiva ha prestato attività in un ristorante a Cattolica con la mansione di “commis”; al di fuori della stagione estiva ha stipulato dei brevi contratti di lavoro intermittente, cioè a chiamata;
le buste-paga documentano che percepisce compensi molto modesti (doc. 20, 21, 22, 24 della convenuta). Deve escludersi quindi che abbia raggiunto l'indipendenza economica.
Conseguentemente va accolta la domanda della convenuta, la quale ha chiesto che contribuisca al mantenimento del figlio con un Parte_1 Per_2 assegno di euro 300,00 mensili. L'importo è congruo, tenuto conto dell'età del ragazzo, delle sue modeste entrate e della capacità lavorativa e contributiva dei genitori, capacità già accertata nella pronuncia di separazione e poi confermata nella recente sentenza emessa sempre dal Tribunale di Pesaro nel procedimento di modifica ( gestisce un'officina per la riparazione Parte_1 di cicli e motocicli a Pesaro, inoltre percepisce i canoni derivanti dalla locazione di una serie di garage a Napoli che ha ereditato dal padre;
Parte_2 lavora come collaboratrice domestica).
- Per il mantenimento del figlio – il quale sta ancora frequentando Per_1 la scuola superiore - viene sostanzialmente confermato a carico del ricorrente l'importo stabilito nella sentenza di separazione oltre rivalutazione monetaria, per un importo – aggiornato - di euro 360,00 mensili.
pagina 4 di 8 Non risultano provati fatti di rilievo che giustifichino una riduzione o un aumento dell'assegno. Per le stesse ragioni le spese straordinarie dei due figli continueranno ad essere regolate come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale e verranno sostenute da ciascun genitore per la quota di ½.
Gli assegni di mantenimento sono soggetti a rivalutazione annuale Istat.
Gli importi sopra quantificati decorrono dalla presente pronuncia.
L'AUU per i figli continuerà ad essere percepito interamente dalla convenuta, in quanto genitore convivente con i figli.
- La casa familiare resta assegnata alla convenuta, la quale continuerà ad abitarla con i figli.
- Va accolta la domanda di assegno divorzile avanzata da , Parte_2 per l'importo di euro 200,00 mensili.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di attribuzione dell'assegno divorzile, in considerazione della funzione assistenziale nonchè compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che ha dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale - a proprio discapito - nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex-coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio".
Nel caso di specie è provata l'esistenza dei presupposti per riconoscere alla convenuta un assegno con funzione compensativa-perequativa.
si è sposata all'età di trent'anni. Il matrimonio ha avuto una Parte_2 lunga durata: oltre vent'anni, nel corso dei quali la moglie si è dedicata prevalentemente alla cura della famiglia e alla crescita dei figli. Come già accertato nella causa di separazione, ha lavorato solo per Parte_2 brevi periodi, optando per occupazioni che fossero compatibili con l'accudimento dei figli e con le incombenze domestiche. Nella sentenza di separazione si legge: “negli ultimi anni era il marito l'unico ad avere una posizione lavorativa stabile e remunerativa. Le testimoni e Testimone_1
hanno confermato di conoscere bene la coppia e hanno Testimone_2
pagina 5 di 8 dichiarato che: “la convenuta , faceva solo qualche lavoretto e di Pt_2 conseguenza era il marito che manteneva la famiglia” (teste udienza del Tes_1
12.4.2022), “Posso dire che per alcuni periodi lui era l'unico percettore di reddito nella famiglia” (teste , udienza del 27.9.2022).” (doc. 12 del Tes_2 ricorrente). Di contro si è affermato professionalmente, ha Parte_1 acquisito una specifica capacità professionale come meccanico e da alcuni anni
è titolare di una impresa individuale che si occupa di riparazione di cicli e motocicli (dalla lettura delle due sentenze emerge che l'attività era stata interrotta dal ricorrente nella fase finale della causa di separazione, ma è stata ripresa dopo qualche mese nel corso del 2024).
Attualmente lavora come collaboratrice domestica;
il suo Parte_2 reddito mensile non raggiunge i 1.000 euro. Considerata l'età e la mancanza di una professionalità qualificante, è evidente che non può ambire ad occupazioni maggiormente remunerative.
Va aggiunto che la convenuta non ha nessuna proprietà immobiliare. La casa, acquistata durante il matrimonio, è di proprietà esclusiva del ricorrente. La convenuta, non ha neppure risparmi. Il marito invece ha dato vita ad un'impresa commerciale che oggi ha un discreto volume di affari, come risulta dall'esame delle movimentazioni registrate sul conto corrente della ditta (v. estratti-conto depositati dal ricorrente). Certamente è riuscito a conseguire Parte_1 una buona posizione economica, come si evince non solo dall'esame delle movimentazioni registrate nel suo conto corrente personale (v. estratti-conto e lista movimenti Postepay depositati dal ricorrente), ma anche dal fatto che recentemente ha acquistato una unità abitativa per sé a Pesaro senza dover ricorrere ad un mutuo.
I risultati professionali e reddituali del ricorrente sono stati possibili anche grazie all'apporto dato dalla convenuta nella organizzazione e gestione familiare:
ha potuto beneficiare del fatto che si occupava Parte_1 Parte_2 in modo prevalente dei figli e delle altre incombenze domestiche e questo ha consentito al marito di convogliare le proprie energie e il proprio tempo nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, certamente impegnativa ma anche remunerativa. La moglie invece ha ripiegato su occupazioni semplici, caratterizzate da precarietà e retribuzione modesta. pagina 6 di 8 Per i motivi sopra esposti viene previsto in favore della convenuta un assegno divorzile con funzione compensativa-perequativa di euro 200,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia di divorzio.
L'assegno divorzile è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
- In considerazione della soccombenza prevalente del ricorrente, le spese di lite vengono poste a suo carico;
la liquidazione viene fatta in dispositivo ex DM
n.55/2014 in base al valore della causa e al contenuto della attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.971/2025
R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra domanda, eccezione ed istanza respinta;
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 19.10.2002 a Summonte, trascritto nel registro del
[...] Parte_2
Comune al n.6, parte II, seria A dell'anno 2002; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
2) la casa familiare situata a Pesaro in via Salandra 25 resta assegnata a
[...]
, la quale vi abiterà con i figli;
Parte_2
3) dispone che versi a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Parte_2 mese un assegno di euro 300,00 per il mantenimento ordinario del figlio e un assegno di euro 360,00 per il mantenimento ordinario del figlio Per_2
; gli assegni sono soggetti a rivalutazione annuale Istat;
Per_1
pagina 7 di 8 le spese straordinarie dei due figli verranno sostenute dai genitori in pari misura;
4) pone a carico di un assegno divorzile di euro 200,00 da Parte_1 versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_2
l'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
5) condanna a rifondere a le spese di causa Parte_1 Parte_2 che vengono liquidate in euro 5.600,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale a Pesaro, il 28 ottobre
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NU AR AV ST atto sottoscritto digitalmente
pagina 8 di 8