Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1979, n. 4661
CASS
Sentenza 10 agosto 1979

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La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata anche in Cassazione e pure di ufficio, tutte le volte che, indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese o delle eccezioni, risulti acquisito in causa che, per fatto sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso, non sussiste piu contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio e quindi non vi e piu la necessita di affermare in ordine ad esso la concreta volonta della legge. (Conf 2280/73, mass n 365568; (Conf 1809/75, mass n 375465).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1979, n. 4661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4661
    Data del deposito : 10 agosto 1979

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