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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE TO, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1358/2021 depositato il 22/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020100009604517 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020100083181160 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110000849556 1040 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110013535665 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110015964783 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120003131372 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120031382045 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130011020482 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130018476759 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130020401051 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140008219145 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130004658878 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110078589973 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120024284024 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130014563277 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140023538972 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150071400955 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020080000459520 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020080093694242 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020080104777620 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140028043311 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140029384632 1001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140032740316 1001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150009995731 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150022435992 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150026301055 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160004409747 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160022873883 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160022873883 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020170004720872 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180002653831 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180011246425 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190001727753 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190009419863 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. THB01CK02387 2015 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. THB01DF00324 2018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
In totale riforma della sentenza impugnata,: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle n.02020100009604517, n.02020100083181160, n.02020110000849556, n.02020110013535665,
n.02020110015964783, n.02020120003131372, n.02020120031382045, n.02020130011020482, n.02020130018476759,
n.02020130020401051, n.02020140008219145, n.02020130004658878, n.02020110078589973, n.02020120024284024,
n.02020130014563277, n.02020140023538972, n.02020150071400955, n.02020080000459520, n.02020080093694242,
n.02020080104777620, con conseguente estinzione del titolo;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza relativamente alle cartelle, aventi ad oggetto Tassa Automobilistica, recanti n.02020110078589973, n.02020120024284024, n.02020130014563277, n.02020140023538972 e n.02020150071400955, con conseguente estinzione del titolo.
In ogni caso: accertare la illegittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica cartelle di pagamento n.02020100009604517, n.02020100083181160, n.02020110000849556, n.02020110013535665, n.02020110015964783,
n.02020120003131372, n.02020120031382045, n.02020130011020482, n.02020130018476759, n.02020130020401051,
n.02020140008219145, n.02020130004658878, n.02020110078589973, n.02020120024284024, n.02020130014563277,
n.02020140023538972, n.02020150071400955, n.02020080000459520, n.02020080093694242, n.02020080104777620,
n.02020140028043311, n.02020140029384632, n.02020140032740316, n.02020150009995731, n.02020150022435992,
n.02020150026301055, n.02020160004409747, n.02020160022873883, n.02020160022873883, n.02020170004720872,
n.02020180002653831, n.02020180011246425, n.02020190001727753, n.02020190009419863, e degli avvisi di accertamento n.THB01CK02387/2015 e n.THB01DF00324/2018, nonché di tutti gli atti 46 prodromici e successivi, con annullamento di tutto il debito sottostante e conseguente estinzione del titolo.
Con vittoria di spese.
Conclusioni dell'appellato
Respingere l'appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 21, nonché dell'art. 19, comma 3, Dlgs n.
546/92, perché tardivo, ove rivolto avverso le cartelle sottese agli estratti di ruolo impugnati, nonché per omessa impugnazione degli atti cautelari ed esecutivi successivamente notificati, ed anche in ragione dell'atto di riconoscimento del debito motu proprio posto in essere;
rilevare l'ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse, non essendo fondato sulla impugnazione di un atto esecutivo, riconoscendo, altresì, la piena legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente di Riscossione secondo quanto stabilito dal D.P.R.
602/1973 e successive modifiche, disattendendo qualsiasi conclusione formulata dal ricorrente nei confronti di questo agente della riscossione. Con vittoria di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato un estratto di ruolo dal quale afferma di aver appreso della esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento emessi in suo danno, dei quali non avrebbe mai ricevuto notifica. Ha pertanto eccepito la prescrizione delle pretese vantate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei suoi confronti e la decadenza dalla riscossione della tassa automobilistica.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato l'ammissibilità del ricorso, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo, da un lato, per carenza di interesse, in assenza di atti esattivi compiuti dall'Amministrazione; dall'altro per tardività essendo state regolarmente notificate le cartelle nelle quali era consacrata la pretesa tributaria. Ha eccepito inoltre la carenza di giurisdizione, con riferimento alle somme riferite a contributi previdenziali e a contravvenzioni inflitte da amministrazioni locali.
Costituitasi volontariamente in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Bologna ha eccepito la intervenuta corretta notifica degli atti di accertamento, con riferimento ad uno dei quali il contribuente aveva addirittura proposto istanza di rateazione, sia pure non rispettata.
Con la sentenza n. 79/02/2021, la CTP di Bologna, dichiarata la carenza di giurisdizione, con riferimento alle somme riferite a contributi previdenziali e a contravvenzioni inflitte da amministrazioni locali, ha rigettato il ricorso, rilevandone la inammissibilità, accertata la correttezza della notifica delle cartelle, e ha condannato il contribuente alle spese.
Avverso la decisione ha proposto appello il sig. Ricorrente_1, riproponendo le contestazioni sollevate in primo grado, e in particolare insistendo nella eccezione di mancata conformità della documentazione prodotta in fotocopia, attestante la regolarità delle notifiche, all'originale.
Resiste l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiede il rigetto del gravame.
Esaurita la discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo deve essere dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per la parte in cui ha dichiarato la carenza di giurisdizione con riferimento alle somme riferite a contributi previdenziali e a contravvenzioni inflitte da amministrazioni locali. Il relativo capo non è stato infatti impugnato.
Quanto al resto, deve rilevarsi che la contestazione in ordine alla idoneità della documentazione prodotta a sostegno della intervenuta corretta notifica delle cartelle di cui all'estratto ruolo impugnato non coglie nel segno, e si appalesa del tutto generica e insufficiente a superare la presunzione di conformità agli originali.
Si deve infatti rilevare che, di là dai referti di notifica, recanti i relativi numeri, è stata acquisita agli atti una comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, in relazione alla quale risultano eseguiti i relativi adempimenti, senza che sia stata proposta querela di falso, e una richiesta di rateazione, recante anche il documento di identità del contribuente, dalle quali è comunque evincibile che il quest'ultimo fosse a conoscenza delle pretese esercitate nei suoi confronti dall'Agenzia della Riscossione.
In primo grado peraltro era stata rilevato dall'Agenzia delle Entrate come il contribuente, in relazione ad uno degli accertamenti notificatigli, avesse optato per il pagamento rateale, sia pure limitandosi a corrispondere esclusivamente la prima rata.
Si deve dunque ritenere che la impugnazione della documentazione abbia valore meramente strumentale,
e costituisca mera clausola di stile.
Acquisita la prova della correttezza della notifica delle cartelle, si deve confermare che l'impugnazione avverso l'estratto del ruolo è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Rigetta l'appello e dichiara la inammissibilità del ricorso.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Bologna, 16.02.2026
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone RA SE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE TO, Relatore
ZIROLDI ALBERTO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1358/2021 depositato il 22/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020100009604517 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020100083181160 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110000849556 1040 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110013535665 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110015964783 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120003131372 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120031382045 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130011020482 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130018476759 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130020401051 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140008219145 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130004658878 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020110078589973 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020120024284024 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020130014563277 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140023538972 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150071400955 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020080000459520 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020080093694242 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020080104777620 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140028043311 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140029384632 1001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020140032740316 1001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150009995731 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150022435992 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020150026301055 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160004409747 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160022873883 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020160022873883 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020170004720872 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180002653831 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020180011246425 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190001727753 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020190009419863 1040
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. THB01CK02387 2015 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. THB01DF00324 2018 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
In totale riforma della sentenza impugnata,: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione relativamente alle cartelle n.02020100009604517, n.02020100083181160, n.02020110000849556, n.02020110013535665,
n.02020110015964783, n.02020120003131372, n.02020120031382045, n.02020130011020482, n.02020130018476759,
n.02020130020401051, n.02020140008219145, n.02020130004658878, n.02020110078589973, n.02020120024284024,
n.02020130014563277, n.02020140023538972, n.02020150071400955, n.02020080000459520, n.02020080093694242,
n.02020080104777620, con conseguente estinzione del titolo;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza relativamente alle cartelle, aventi ad oggetto Tassa Automobilistica, recanti n.02020110078589973, n.02020120024284024, n.02020130014563277, n.02020140023538972 e n.02020150071400955, con conseguente estinzione del titolo.
In ogni caso: accertare la illegittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica cartelle di pagamento n.02020100009604517, n.02020100083181160, n.02020110000849556, n.02020110013535665, n.02020110015964783,
n.02020120003131372, n.02020120031382045, n.02020130011020482, n.02020130018476759, n.02020130020401051,
n.02020140008219145, n.02020130004658878, n.02020110078589973, n.02020120024284024, n.02020130014563277,
n.02020140023538972, n.02020150071400955, n.02020080000459520, n.02020080093694242, n.02020080104777620,
n.02020140028043311, n.02020140029384632, n.02020140032740316, n.02020150009995731, n.02020150022435992,
n.02020150026301055, n.02020160004409747, n.02020160022873883, n.02020160022873883, n.02020170004720872,
n.02020180002653831, n.02020180011246425, n.02020190001727753, n.02020190009419863, e degli avvisi di accertamento n.THB01CK02387/2015 e n.THB01DF00324/2018, nonché di tutti gli atti 46 prodromici e successivi, con annullamento di tutto il debito sottostante e conseguente estinzione del titolo.
Con vittoria di spese.
Conclusioni dell'appellato
Respingere l'appello in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 21, nonché dell'art. 19, comma 3, Dlgs n.
546/92, perché tardivo, ove rivolto avverso le cartelle sottese agli estratti di ruolo impugnati, nonché per omessa impugnazione degli atti cautelari ed esecutivi successivamente notificati, ed anche in ragione dell'atto di riconoscimento del debito motu proprio posto in essere;
rilevare l'ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di interesse, non essendo fondato sulla impugnazione di un atto esecutivo, riconoscendo, altresì, la piena legittimità dell'attività posta in essere dall'Agente di Riscossione secondo quanto stabilito dal D.P.R.
602/1973 e successive modifiche, disattendendo qualsiasi conclusione formulata dal ricorrente nei confronti di questo agente della riscossione. Con vittoria di spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato un estratto di ruolo dal quale afferma di aver appreso della esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento emessi in suo danno, dei quali non avrebbe mai ricevuto notifica. Ha pertanto eccepito la prescrizione delle pretese vantate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei suoi confronti e la decadenza dalla riscossione della tassa automobilistica.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha contestato l'ammissibilità del ricorso, ritenendo non impugnabile l'estratto di ruolo, da un lato, per carenza di interesse, in assenza di atti esattivi compiuti dall'Amministrazione; dall'altro per tardività essendo state regolarmente notificate le cartelle nelle quali era consacrata la pretesa tributaria. Ha eccepito inoltre la carenza di giurisdizione, con riferimento alle somme riferite a contributi previdenziali e a contravvenzioni inflitte da amministrazioni locali.
Costituitasi volontariamente in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Bologna ha eccepito la intervenuta corretta notifica degli atti di accertamento, con riferimento ad uno dei quali il contribuente aveva addirittura proposto istanza di rateazione, sia pure non rispettata.
Con la sentenza n. 79/02/2021, la CTP di Bologna, dichiarata la carenza di giurisdizione, con riferimento alle somme riferite a contributi previdenziali e a contravvenzioni inflitte da amministrazioni locali, ha rigettato il ricorso, rilevandone la inammissibilità, accertata la correttezza della notifica delle cartelle, e ha condannato il contribuente alle spese.
Avverso la decisione ha proposto appello il sig. Ricorrente_1, riproponendo le contestazioni sollevate in primo grado, e in particolare insistendo nella eccezione di mancata conformità della documentazione prodotta in fotocopia, attestante la regolarità delle notifiche, all'originale.
Resiste l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiede il rigetto del gravame.
Esaurita la discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo deve essere dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata, per la parte in cui ha dichiarato la carenza di giurisdizione con riferimento alle somme riferite a contributi previdenziali e a contravvenzioni inflitte da amministrazioni locali. Il relativo capo non è stato infatti impugnato.
Quanto al resto, deve rilevarsi che la contestazione in ordine alla idoneità della documentazione prodotta a sostegno della intervenuta corretta notifica delle cartelle di cui all'estratto ruolo impugnato non coglie nel segno, e si appalesa del tutto generica e insufficiente a superare la presunzione di conformità agli originali.
Si deve infatti rilevare che, di là dai referti di notifica, recanti i relativi numeri, è stata acquisita agli atti una comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria, in relazione alla quale risultano eseguiti i relativi adempimenti, senza che sia stata proposta querela di falso, e una richiesta di rateazione, recante anche il documento di identità del contribuente, dalle quali è comunque evincibile che il quest'ultimo fosse a conoscenza delle pretese esercitate nei suoi confronti dall'Agenzia della Riscossione.
In primo grado peraltro era stata rilevato dall'Agenzia delle Entrate come il contribuente, in relazione ad uno degli accertamenti notificatigli, avesse optato per il pagamento rateale, sia pure limitandosi a corrispondere esclusivamente la prima rata.
Si deve dunque ritenere che la impugnazione della documentazione abbia valore meramente strumentale,
e costituisca mera clausola di stile.
Acquisita la prova della correttezza della notifica delle cartelle, si deve confermare che l'impugnazione avverso l'estratto del ruolo è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge vigenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9
Rigetta l'appello e dichiara la inammissibilità del ricorso.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Bologna, 16.02.2026
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone RA SE