Articolo 24 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 23Articolo 25
Versione
16 settembre 1967
Art. 24.
L'ultimo comma dell' articolo 63 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Nelle riserve e' concesso di far ricaricare i fucili durante le battute o in valle da persone pratiche, anche se non munite di licenza e di far portare i fucili di ricambio".
Entrata in vigore il 16 settembre 1967