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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Pamela Pellè, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 1.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 7.886,40 erogatale sulla prestazione INVCIV n. 07676490 e domandata in restituzione dall' con nota CP_1 del 27.7.2023 (a titolo di indennità di accompagnamento da giugno 2022 ad agosto 2023), con conseguente condanna alla rifusione delle trattenute eventualmente operate, eccependo il difetto di motivazione della predetta nota e l'irripetibilità dei ratei. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In rapporto alle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' (peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti), è, in primo luogo, CP_1 da ritenere che le somme di cui si discute siano state erogate alla in maniera Parte_1 indebita, stante il venir meno, a decorrere dal 26 maggio 2022, del requisito sanitario funzionale all'erogazione della indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione. Tali indicazioni valgono, inoltre, a palesare debitamente le ragioni a fondamento della pretesa restitutoria, sì da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della medesima pretesa, come, peraltro, comprova la piena conferenza delle difese svolte dalla nell'ambito del presente giudizio. Parte_1
Tanto premesso, occorre osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha, pure, evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nella vicenda in esame, la significativa circostanza che la sin dal mese di Parte_1 giugno 2022 avesse maturato piena conoscenza del venir meno del requisito sanitario di cui si discute (e ciò in ragione della rituale notifica del verbale sanitario, con cui le era stata riconosciuta esclusivamente la condizione di inabile, in alcun modo confondibile, in relazione alla sua descrizione e all'inequivoco riferimento normativo alla l.n. 118/71, con il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento), non vi è modo di enucleare, in rapporto alle ricostruzione fattuale che viene in rilievo, alcuna situazione idonea a ingenerare affidamento, meritevole di tutela per il tramite della irripetibilità dei pagamenti indebiti ricevuti (vds. su tale specifico punto Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, sentenza n. 419/2025, ove “si rileva che, pur non sussistendo il dolo del percipiente, così come evidenziato dallo stesso …, non è tuttavia ravvisabile il suo legittimo affidamento perché, come dedotto da parte resistente e non contestato, il verbale di visita dell'apposita Commissione Medica gli era stato comunicato dall' CP_1
e con il medesimo egli è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza della mancanza del requisito sanitario, necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento. A partire da tale data non può, pertanto, ritenersi sussistente un affidamento legittimo del percipiente sulla spettanza della prestazione, nonostante l' abbia prolungatamente continuato l'erogazione indebita nel periodo successivo. CP_1
La perdita del diritto all'indennità di accompagnamento va, quindi, ricondotta alla comunicazione dell'esito della visita di verifica e non alla successiva data di comunicazione della formale revoca della provvidenza. Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati e corrisposti dopo la visita di verifica”). Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire in relazione al fatto che la richiesta di ripetizione di cui trattasi non sia stata preceduta dalla adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca della prestazione assistenziale in questione Le disposizioni di cui agli art. 37, L. n. 448/1998 e art. 42, D.L. n. 269/2003 richiamate dalla parte ricorrente sono, infatti, da intendere quali norme di azione, che non possono di per sé valere a condizionare sul piano sostanziale l'insorgenza del diritto e la ripetibilità di eventuali pagamenti indebiti, salvo il ricorrere di una situazione idonea a generare affidamento, nel caso di specie, tuttavia, non rilevabile, essendo la Parte_1 come detto, stata debitamente informata sulla intervenuta caducazione del diritto all'erogazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento (cfr. sul punto Cass. n. 34013/2019: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”; Cass. n. 24180/2022: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte in lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 1.3.2024 da
[...]
nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
Parte_1 CP_1 compensa le spese di lite. Lecce, 5 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Pamela Pellè, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 1.3.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 7.886,40 erogatale sulla prestazione INVCIV n. 07676490 e domandata in restituzione dall' con nota CP_1 del 27.7.2023 (a titolo di indennità di accompagnamento da giugno 2022 ad agosto 2023), con conseguente condanna alla rifusione delle trattenute eventualmente operate, eccependo il difetto di motivazione della predetta nota e l'irripetibilità dei ratei. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In rapporto alle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' (peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti), è, in primo luogo, CP_1 da ritenere che le somme di cui si discute siano state erogate alla in maniera Parte_1 indebita, stante il venir meno, a decorrere dal 26 maggio 2022, del requisito sanitario funzionale all'erogazione della indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione. Tali indicazioni valgono, inoltre, a palesare debitamente le ragioni a fondamento della pretesa restitutoria, sì da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della medesima pretesa, come, peraltro, comprova la piena conferenza delle difese svolte dalla nell'ambito del presente giudizio. Parte_1
Tanto premesso, occorre osservare che, se per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008). Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha, pure, evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nella vicenda in esame, la significativa circostanza che la sin dal mese di Parte_1 giugno 2022 avesse maturato piena conoscenza del venir meno del requisito sanitario di cui si discute (e ciò in ragione della rituale notifica del verbale sanitario, con cui le era stata riconosciuta esclusivamente la condizione di inabile, in alcun modo confondibile, in relazione alla sua descrizione e all'inequivoco riferimento normativo alla l.n. 118/71, con il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento), non vi è modo di enucleare, in rapporto alle ricostruzione fattuale che viene in rilievo, alcuna situazione idonea a ingenerare affidamento, meritevole di tutela per il tramite della irripetibilità dei pagamenti indebiti ricevuti (vds. su tale specifico punto Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, sentenza n. 419/2025, ove “si rileva che, pur non sussistendo il dolo del percipiente, così come evidenziato dallo stesso …, non è tuttavia ravvisabile il suo legittimo affidamento perché, come dedotto da parte resistente e non contestato, il verbale di visita dell'apposita Commissione Medica gli era stato comunicato dall' CP_1
e con il medesimo egli è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza della mancanza del requisito sanitario, necessario per la conferma dell'indennità di accompagnamento. A partire da tale data non può, pertanto, ritenersi sussistente un affidamento legittimo del percipiente sulla spettanza della prestazione, nonostante l' abbia prolungatamente continuato l'erogazione indebita nel periodo successivo. CP_1
La perdita del diritto all'indennità di accompagnamento va, quindi, ricondotta alla comunicazione dell'esito della visita di verifica e non alla successiva data di comunicazione della formale revoca della provvidenza. Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati e corrisposti dopo la visita di verifica”). Né ad una diversa conclusione vi è modo di pervenire in relazione al fatto che la richiesta di ripetizione di cui trattasi non sia stata preceduta dalla adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca della prestazione assistenziale in questione Le disposizioni di cui agli art. 37, L. n. 448/1998 e art. 42, D.L. n. 269/2003 richiamate dalla parte ricorrente sono, infatti, da intendere quali norme di azione, che non possono di per sé valere a condizionare sul piano sostanziale l'insorgenza del diritto e la ripetibilità di eventuali pagamenti indebiti, salvo il ricorrere di una situazione idonea a generare affidamento, nel caso di specie, tuttavia, non rilevabile, essendo la Parte_1 come detto, stata debitamente informata sulla intervenuta caducazione del diritto all'erogazione dei ratei dell'indennità di accompagnamento (cfr. sul punto Cass. n. 34013/2019: “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”; Cass. n. 24180/2022: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte in lite giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 1.3.2024 da
[...]
nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
Parte_1 CP_1 compensa le spese di lite. Lecce, 5 novembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma