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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1776/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. fissato al 26 marzo 2025
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. PAPADIA FRANCESCO C.F._1
VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. LOIZZI ALESSANDRO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LE RESTANTI DOMANDE” – Dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza parziale n. 3846/2021, occorre verificare la fondatezza delle restanti domande, avendo la ricorrente Parte_1
chiesto l'addebito della separazione al resistente, l'affido
[...]
condiviso della prole minorenne, con collocazione presso di lei,
l'assegnazione della casa familiare e di porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, mentre il resistente, che non si
è opposto alla richieste della moglie relativamente all'affido condiviso della prole e all'assegnazione della casa coniugale, ha chiesto di tener conto delle sue condizioni economiche e, assumendo di essere coniuge debole, disporsi a carico della moglie ed a suo favore un assegno di mantenimento.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione formulata nei confronti del resistente, sono state assunte le prove richieste dalle parti e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
A seguito della rinuncia alla domanda di addebito, residuano solo le questioni relative ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra essi e la prole, questioni in ordine alle quali deve ritenersi cessata la materia del contendere, stante l'emissione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti nel giudizio di divorzio instaurato tra le odierne parti ed iscritto al n. 12795/2023 R.G.. Si richiama, al riguardo, Cass. civ., Sez. I, 27/03/2020, n. 7547,
2 secondo cui “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza” per cui, facendo applicazione di tali principi, deve ritenersi che nel caso in esame le questioni non ancora decise sono state tutte disciplinate dal provvedimento emesso ex articolo 473 bis.22 c.p.c. nel successivo giudizio di divorzio.
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Collegio di compensarle per intero stante la reciproca soccombenza: difatti, la richiesta della ricorrente sull'importo dell'assegno non è stata accolta del tutto e la domanda di addebito non è stata coltivata, mentre il resistente è da ritenersi soccombente rispetto alla richiesta di assegno di mantenimento.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 05/02/2019 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., dichiara Controparte_1
3 cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1776/2019, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. fissato al 26 marzo 2025
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. PAPADIA FRANCESCO C.F._1
VINCENZO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con l'Avv. LOIZZI ALESSANDRO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LE RESTANTI DOMANDE” – Dichiarata la separazione tra i coniugi con sentenza parziale n. 3846/2021, occorre verificare la fondatezza delle restanti domande, avendo la ricorrente Parte_1
chiesto l'addebito della separazione al resistente, l'affido
[...]
condiviso della prole minorenne, con collocazione presso di lei,
l'assegnazione della casa familiare e di porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento per ciascun figlio, oltre il contributo del 50% per le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, mentre il resistente, che non si
è opposto alla richieste della moglie relativamente all'affido condiviso della prole e all'assegnazione della casa coniugale, ha chiesto di tener conto delle sue condizioni economiche e, assumendo di essere coniuge debole, disporsi a carico della moglie ed a suo favore un assegno di mantenimento.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione formulata nei confronti del resistente, sono state assunte le prove richieste dalle parti e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione.
A seguito della rinuncia alla domanda di addebito, residuano solo le questioni relative ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e tra essi e la prole, questioni in ordine alle quali deve ritenersi cessata la materia del contendere, stante l'emissione dei provvedimenti indifferibili ed urgenti nel giudizio di divorzio instaurato tra le odierne parti ed iscritto al n. 12795/2023 R.G.. Si richiama, al riguardo, Cass. civ., Sez. I, 27/03/2020, n. 7547,
2 secondo cui “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza” per cui, facendo applicazione di tali principi, deve ritenersi che nel caso in esame le questioni non ancora decise sono state tutte disciplinate dal provvedimento emesso ex articolo 473 bis.22 c.p.c. nel successivo giudizio di divorzio.
Quanto alle spese del presente giudizio, ritiene il Collegio di compensarle per intero stante la reciproca soccombenza: difatti, la richiesta della ricorrente sull'importo dell'assegno non è stata accolta del tutto e la domanda di addebito non è stata coltivata, mentre il resistente è da ritenersi soccombente rispetto alla richiesta di assegno di mantenimento.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 05/02/2019 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., dichiara Controparte_1
3 cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4