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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/09/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2338/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2338/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e - per essa - (C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_2 P.IVA_2 procura in calce all'atto introduttivo l'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO, in Firenze, Viale G. Mazzini n. 19;
ATTRICE CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_3 C.F._1 ditta individuale, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Alessia MASTROLUCA, presso il cui studio - in Roma, Via Attilio Mori n.25 -
è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHÈ CONTRO (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, e - per essa - (C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_2 P.IVA_2 procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 cod. proc. civ. dall'Avv. Marco PESENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via Correggio n. 43; CP_5
INTERVENUTA Oggetto: Leasing
Conclusioni delle parti Per parte attrice Controparte_1
«In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di leasing di cui in narrativa per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.) ordinare al sig. (C.F. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
23.10.1972 e residente in [...] (in proprio e quale ex titolare dell'impresa individuale “ ”), il rilascio immediato, in favore della concedente, Controparte_3
e per essa in qualità di mandataria-procuratrice, del Controparte_1 Controparte_2 seguente bene immobile concesso in leasing, libero da cose e persone: “sito in Comune di Roma, via dei Carraresi nn. 8/D – 8/E e precisamente: - negozio posto al piano terra, di mq 45 (metri
1 quadrati quarantacinque) circa, composto da locale adibito alla vendita, un locale magazzino e bagno con antibagno;
confinante con Via dei Carraresi, con proprietà della parte acquirente, con proprietà della parte venditrice, salvo altri e/o diversi confini. Detto immobile risulta censito al
NCEU del Comune di Roma, al foglio 419, particella 1102, sub 1, z.c. 5, cat. C/1, cl. 3, Via dei Carraresi nn. 8D ed 8E, p. T, R.C. Euro 1.220,13”. Con riserva di ogni ulteriore specificazione e modifica delle domande, deduzioni e produzioni nei termini che il Tribunale adito assegnerà, anche eventualmente in sede di conversione del rito ai sensi dell'art. 702ter, comma III, cod. proc. civ. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di riferimento della controversia».
Per parte convenuta Controparte_3
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, con ogni più ampia riserva in ordine all'esercizio del diritto di ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito ricorrente, IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE accertata per le ragioni meglio espresse in narrativa la mancata allegazione a corredo del ricorso introduttivo di prove a sostegno delle contestazioni mosse all'indirizzo della resistente, riscontrata la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché la maturata decadenza di parte avversa dalla facoltà di chiedere ulteriori mezzi di prova stante la scelta di introdurre il giudizio con rito sommario ex art.
702 bis cpc, dichiarare la domanda attorea inammissibile, e/o improcedibile e per l'effetto rigettarla come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge. In subordine: accertata la necessità di svolgere attività istruttoria, tipica del processo ordinario di cognizione, disporre il mutamento del rito con fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE o Accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi in narrativa, l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto e/o, comunque, accertare e dichiarare, anche previa rideterminazione del saldo debitorio al netto di tutte le somme non dovute per spese, commissioni e/o interessi, corrispettivi o moratori, applicati in violazione della normativa bancaria vigente, l'inesistenza di alcun inadempimento legittimante la risoluzione del contratto e/o l'esistenza, alla data di risoluzione, di un controcredito del resistente nei confronti del ricorrente negli importi indicati in perizia ovvero nella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'attività istruttoria ed eque e di giustizia e per l'effetto, rigettare le domande avversarie così come allo stato spiegate, con ogni consequenziale pronuncia di legge. o
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi in narrativa, che il resistente ha saldato integralmente il finanziamento versando anche la somma corrispondente al prezzo di riscatto e, per l'effetto, preso atto della dichiarata volontà del resistente di acquistare l'immobile locato, disporre il trasferimento in favore del resistente del diritto di proprietà sopra l'immobile ubicato nel comune di Roma, Via dei Carraresi n. 8/D-8/E distinto al N.C.TU. al foglio 419, part. 1102, sub. 1 unitamente a tutte le relative pertinenze ove esistenti ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità, con ogni conseguenziale pronuncia di legge, ovvero, in subordine, condannare il ricorrente a trasferire il diritto di proprietà avente ad oggetto il suddetto immobile in favore del resistente, fissando a tal uopo un termine per l'incombente, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA In caso di accoglimento di quanto ex adverso richiesto, accertare che il il contratto di leasing per cui è causa persegue finalità traslativa e
2 dunque è qualificabile come leasing traslativo, dichiarare quindi che al contratto per cui è causa è applicabile la disciplina prevista per la vendita con la riserva di proprietà e quindi l'art. 1526 c.c., e per l'effetto, a fronte della restituzione dell'immobile locato, condannare il ricorrente alla restituzione al resistente di tutte le rate del leasing corrisposte dalla data di stipula sino alla data odierna che si quantificano in Euro 108.314,69 ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA In caso di denegato accoglimento di quanto sopra richiesto, previo accertamento dell'ammontare del presunto debito del resistente e previa sua rideterminazione tenendo conto di tutti gli interessi, spese e commissioni addebitate in violazione della normativa ratione temporis vigente, accertare il diritto del resistente ad ottenere, in caso di vendita o riutilizzo del bene locato da parte del ricorrente, la restituzione della somma corrispondente alla differenza tra il valore di realizzo del bene locato e il presunto debito residuo che risulterà dovuto, anche all'esito del ricalcolo integrale del rapporto, e, per l'effetto, condannare il ricorrente al versamento della somma che così risulterà dovuta al resistente dedotti gli oneri e le spese sopportati, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede disporre Ctu econometrica atta ad accertare l'esatto ammontare del presunto debito del resistente nei confronti della ricorrente tenendo conto della quantificazione degli interessi, spese e commissioni addebitate in violazione della normativa ratione temporis vigente e dell'ammontare del
contro
-credito di cui il resistente è titolare per effetto di tali illegittimi addebiti. La Ctu tecnico contabile è uno strumento volto a confermare gli accertamenti già effettuati dal perito di parte che assurge a fonte oggettiva di prova, costituendo uno strumento di accertamento di dati, situazioni, fatti e circostanze rilevabili solo con il concorso di determinate conoscenze tecnico/scientifiche, e volta a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. Tale richiesta tecnica, essendo richiesta in base ad una produzione documentale consistente nei documenti di sintesi e negli estratti conti, come integrati dall'ulteriore documentazione che si produce unitamente alle presenti memorie (visure centrali rischi, dm tassi soglia) nonché a circostanze pacifiche nella loro realtà storica quale è l'esistenza di un rapporto di conto corrente, lungi dall'essere qualificata o qualificabile come esplorativa, risulta legittima ed ammissibile e strumentale a confermare le conclusioni del tecnico di parte cui è pervenuto utilizzando la documentazione sopra indicata. In particolare, si chiede che vengano sottoposti al Ctu i seguenti quesiti: • Stabilire e indicare separatamente se il contratto sia valido ed efficace ovvero indicare le eventuali singole clausole contrattuali che dovessero risultare invalide e/o inefficaci, precisando la data di apertura del rapporto e di chiusura, la natura, la documentazione prodotta in giudizio, le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione comunque denominate, calcolo dei giorni di valuta;
• indicare se il contratto e/o l'informativa precontrattuale prevedano il piano di ammortamento prescelto (all'italiana o alla francese), il regime degli interessi adottato
(semplice o composto), le modalità di calcolo adottate, il Taeg, nonché l'importo delle rate e delle quote dovute dalla mutuataria a titolo di interessi e quota capitale, le date di scadenza di ciascuna rata, la complessiva somma che il mutuatario dovrebbe pagare al momento dell'estinzione anticipata;
• precisare se sussiste o meno indeterminatezza delle condizioni economiche;
• Stabilire se nel corso del rapporto la banca abbia modificato, unilateralmente e/o consensualmente, le condizioni contrattuali e, in caso positivo, verificare, anche all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, la legittimità, validità ed efficacia delle modifiche eventualmente operate nonché la
3 loro conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia ratione temporis;
•
Accertare la corrispondenza degli interessi, spese e commissioni applicati dalla banca convenuta, nel corso del rapporto con quelli indicati nel contratto, così come risultanti anche da eventuali valide ed efficaci modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto;
• accertare se l'ammortamento delle rate pagate sia rispondente o meno alle condizioni economiche convenute e indicare l'entità della sproporzione tra le quote versate a titolo di capitale e quote pagate per interessi;
• Accertare se la banca abbia addebitato al cliente qualsiasi spesa, onere e/o commissione, comunque denominata, che non sia stata pattuita nel contratto per iscritto e, in caso positivo, verificare se queste siano state previste nel rispetto alla normativa ratione temporis vigente, con specifico riguardo alla forma della pattuizione e all'indicazione degli elementi costituivi quali, a titolo meramente esemplificativo, il tasso, i criteri di calcolo, la periodicità, verificare altresì se queste siano legittime, valide e/o efficaci nonché se siano state oggetto di capitalizzazione;
• Accertare il regime finanziario del rapporto di leasing, precisando se è in regime d'interesse semplice o composto e come, in effetti, sono stati addebitati gli interessi;
• accertare, anche alla luce di tutti i pagamenti effettuati, se il piano di ammortamento del leasing è strutturato secondo la metodologia alla francese o all'italiana e se la rata del medesimo piano sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto o semplice;
• Accertare se la banca abbia operato la capitalizzazione/anatocismo degli interessi passivi e laddove sia stata applicata, verificare la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e se sia stata eseguita in conformità della normativa vigente in materia e, comunque, se il regime finanziario alla base del leasing determina un effetto anatocistico in violazione della normativa vigente in materia;
• accertare se ricorre o meno una clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
• Accertare se la banca abbia previsto la commissione per la risoluzione anticipata e, in caso positivo, indicarne il relativo ammontare;
accertare se tali commissioni sono state determinate da una clausola contrattuale valida ed efficacie e, nel caso in cui siano state addebitate, indicare l'ammontare della commissione di estinzione anticipata effettivamente applicata e verificare la sua conformità al contenuto della clausola contrattuale;
• accertare il tasso effettivo globale pattuito tenendo conto della commissione di estinzione anticipata e verificare se questo sia rispetto del tasso soglia usura;
• Accertare se gli interessi, corrispettivi e moratori, pattuiti ed addebitati dalla banca siano rispettosi del tasso soglia ai sensi della lg. 108/96, valutando il superamento del tasso soglia antiusura comprendendo qualsiasi commissione, remunerazione e spesa a qualsiasi titolo, come testualmente disposto dall'art. 1 lg.
108/96, inclusa quindi tutte le commissioni, comunque denominate, collegate all'erogazione del credito e/o inerenti alla concessione del credito ancorché estranee o in posizione accessoria rispetto al sinallagma, da considerare, ai fini del calcolo del TEG, quale onere e non quale interesse;
• Quantificare le somme versate indebitamente dall'attore, a titolo di interessi, spese e commissioni illecite e/o illegittime, e/o calcolate e addebitate con modalità illecite e/o illegittime;
• determinare il saldo debitorio alla data del 27.02.2015, depurandolo di tutte le somme non dovute, corrisposte a qualunque titolo, in favore dell'istituto di credito ovvero applicando gli interessi passivi nella misura legale o nella misura di cui all'art. 117 comma 7 tub e, comunque, determinare il saldo effettivo del rapporto;
Si chiede, altresì, di voler disporre ordine ex art. 210 cpc alla banca ricorrente avente ad oggetto la seguente documentazione: a. le comunicazioni con la quale l'istituto di credito ha esercitato lo ius variandi, comprensive dell'avviso di spedizione e di consegna nel corso del rapporto, dalla data di stipula a quella di estinzione;
b. estratto conto
4 generale relativo al leasing per cui è causa, dalla stipula alla data di estinzione anticipata;
c. documento riepilogativo dei movimenti del predetto leasing dalla stipula alla data di estinzione anticipata;
d. comunicazioni periodiche delle principali condizioni economiche inviate dalla banca dalla genesi del rapporto sino alla sua estinzione, unitamente ad avvisi di spedizione e consegna;
e. conteggi periodici relativi ai costi connessi all'eventuale estinzione anticipata del leasing inviati dalla banca successivamente alla stipula del leasing, dalla data di stipula a quella di estinzione;
f. fogli informativi inerenti al contratto per cui è causa;
La documentazione oggetto dell'ordine di esibizione formulato è rilevante ai fini della ricostruzione del rapporto inter partes, agevolando
l'accertamento di (eventuali, ulteriori) ipotesi di usura nonché di (ulteriori) inadempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Il nominando CTU, infatti, deve avere a disposizione tutti i riscontri contabili inerenti al rapporto in contestazione, dalla genesi alla data di estinzione, compreso l'estratto conto riepilogativo dei movimenti del leasing, dal quale emergerebbe, interalia, l'addebito di interessi usurari nonché l'ammontare complessivo degli oneri corrisposti dal resistente (commissioni, spese varie, interessi corrispettivi, ecc.) ma anche di conoscere le condizioni economiche pubblicizzate dalla banca all'epoca dei fatti di causa per mezzo dei fogli informativi. Si insiste dunque nell'accoglimento dell'istanza di esibizione qui formulata, appellandosi all'insegnamento di Cass.,n. 5091/2016, in virtù del quale «è vero che
l'esibizione dei documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allor quando nemmeno la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio […]Ma detta ipotesi non ricorre nel caso in cui non possa mettersi in dubbio l'esistenza dei rapporti oggetto di indagine
[…] e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla loro gestione». Per parte intervenuta Controparte_4
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare: accertare la tardività della costituzione in giudizio del convenuto sig. e, per l'effetto, l'inammissibilità delle avverse eccezioni di Controparte_3 parte e domande riconvenzionali;
In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di leasing di cui in narrativa per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.) ordinare al sig. (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 116 (in proprio e quale ex titolare dell'impresa individuale “ ”), il rilascio Controparte_3 immediato, in favore della concedente, e per essa in Controparte_1 Controparte_2 qualità di mandataria-procuratrice, del seguente bene immobile concesso in leasing, libero da cose
e persone: sito in Comune di Roma, via dei Carraresi nn. 8/D – 8/E e precisamente: - negozio posto al piano terra, di mq 45 (metri quadrati quarantacinque) circa, composto da locale adibito alla vendita, un locale magazzino e bagno con antibagno;
confinante con Via dei Carraresi, con proprietà della parte acquirente, con proprietà della parte venditrice, salvo altri e/o diversi confini.
Detto immobile risulta censito al NCEU del Comune di Roma, al foglio 419, particella 1102, sub 1, z.c. 5, cat. C/1, cl. 3, Via dei Carraresi nn. 8D ed 8E, p. T, R.C. Euro 1.220,13. Con riserva di ogni ulteriore specificazione e modifica delle domande, deduzioni e produzioni nei termini che il
Tribunale adito assegnerà, anche eventualmente in sede di conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma III, cod. proc. civ. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di riferimento della controversia. Ciò in
5 sostituzione di e, per essa, sostituzione Controparte_1 Controparte_2 condizionatamente e subordinatamente alla quale disporre l'estromissione di quest'ultima dal presente giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., - e, per essa, Controparte_1
- ha convenuto in giudizio quale titolare Controparte_2 Controparte_3 dell'omonima ditta individuale, con azione di risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., e di condanna alla restituzione dell'immobile concesso in leasing.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: a) con il contratto n. 513109 del 20.3.2007 (doc. n. 9) la Centro Leasing Banca S.p.A. concedeva in locazione finanziaria all'utilizzatore l'immobile situato nel Comune di Roma di cui all'atto di compravendita Controparte_3
a rogiti del Notaio del 19.7.2007 (doc. n. 8); b) l'immobile oggetto del contratto Persona_1 di leasing veniva regolarmente consegnato al come da verbale di consegna allegato CP_3 al ricorso (doc. n. 10); c) l'utilizzatore si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni pattuiti e, per tale ragione, con comunicazione a mezzo raccomandata ricevuta il 17.3.2015,
[...]
oggi risolveva il contratto avvalendosi della clausola Controparte_6 Controparte_1 risolutiva espressa prevista dall'art. 21 dello stesso contratto e, al contempo, invitava l'utilizzatore al rilascio del bene immobile, oltre al pagamento del debito scaduto (doc. n. 11); d) il nonostante l'intervenuta risoluzione contrattuale, non restituiva l'immobile di CP_3 proprietà di né provvedeva al pagamento delle somme dovute;
ha Controparte_1 quindi dichiarato di agire in giudizio per ottenere la condanna dell'utilizzatore alla restituzione dell'immobile, fatto salvo il diritto di ottenere in separata sede il pagamento delle somme dovute. si è costituito in giudizio contestando la domanda e, nello specifico, ha Controparte_3 eccepito: a) l'insussistenza di un «grave inadempimento dell'utilizzatore», per tale intendendosi il
«mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi» come disposto l'art. 1, co. 137, L. n. 124/2017; b) l'estinzione integrale del debito da parte dell'utilizzatore e la sussistenza di un controcredito dello stesso per nullità/inefficacia del contratto di leasing;
ha allegato «analisi econometrica del rapporto» deducendo plurime anomalie del contratto di leasing consistenti nell'addebito di spese, interessi e commissione in spregio a quanto previsto dal legislatore;
nello specifico, ha precisato che: 1) il contratto non riporta né il regime finanziario di capitalizzazione convenuto né il riferimento del calcolo degli interessi, se al capitale in scadenza o al debito residuo, tanto meno il TAE generato, dovuto alla capitalizzazione degli interessi;
2) il contratto non contiene la compiuta spiegazione del modello e della formula di calcolo degli interessi obbligatoria ai fini della trasparenza bancaria, limitandosi ad indicare soltanto un Tan pari al 6,3254%; 3) vi è, per l 'effetto, una discrasia tra Tan, pari al 6.325%, e Tae, che risulta essere pari al 6.506%; 4) il piano di ammortamento non è stato allegato al contratto;
5) il piano di ammortamento del finanziamento alla francese utilizza l'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta con produzione di «interessi su interessi», concretizzando il c.d. Con «fenomeno anatocistico» vietato dalla normativa vigente;
6) il risulta superiore al tasso soglia usura del periodo pari al 9,510%; 7) il Teg determinato per l'ipotesi di estinzione anticipata risulta pari al 40,095% e, quindi superiore al tasso soglia usura sopra indicato;
8) il tasso di mora, pattuito in contratto nella misura del 10,098% con modalità di calcolo 365/360, risulta invece concretamente pari alla maggior misura del 10,82% e, comunque, in entrambi i casi, risulta superiore al tasso soglia usura pari al 9.510,%; c) di aver diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri
6 bancari poiché addebitati in assenza di una valida causa debendi ed inoltre, «nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse validamente ed efficacemente disposta la risoluzione del contratto», trattandosi di contratto di leasing traslativo, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017,
l'utilizzatore avrebbe diritto alla restituzione di tutte le rate pagate, quantificate in € 108.314,69. È intervenuta nel giudizio, con atto ex art. 111 cod. proc. civ. e contestuale foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza dell'11.12.2023, e, per essa, Controparte_4 [...] quale cessionaria di un portafoglio di crediti in blocco (doc. n. 3) ai sensi del CP_2 combinato disposto dell'art. 7.1, co. 4 e 5, L. cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., tra i quali quello derivante dal contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio, unitamente alla titolarità del bene oggetto dello stesso contratto di locazione finanziaria (doc.ti n. 3, 4 e 5), aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da n sede Controparte_1 di ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., nonché a tutti gli atti e documenti dalla predetta versati e anche agli eventuali verbali di udienza e note di trattazione scritta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Il Giudice, con provvedimento del 27.6.2022, «esaminati gli atti ed i documenti di causa;
viste le note autorizzate depositate dalle parti;
considerato che
la portata delle domande e delle eccezioni svolte dalle parti necessitano di una istruzione più approfondita, preclusa in sede di giudizio sommario di cognizione», ha disposto la conversione del rito ex art. 702 ter, co. 3, cod. proc. civ. e, per l'effetto, ha rinviato ai sensi dell'art. 183 all'udienza del 10.10.2022.
Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice, con provvedimento del 30.1.2023, ha rigettato la richiesta di prova articolata dalla pate convenuta (quanto alla C.T.U. econometrica, attesa la natura generica, non avendo la parte specificato i trimestri di riferimento e la percentuale di sconfinamento dedotta;
quanto alla richiesta ex art. 210 cod. proc. civ., attesa la natura esplorativa della stessa, avente altresì ad oggetto documenti destinati alla stessa parte richiedente), rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023, poi rinviata al 28.10.2024 e quindi al 28.4.2025.
Con provvedimento del 24.6.2025 il Giudice ha infine fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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Preliminarmente appare opportuno precisare che è ammissibile l'intervento in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. di e, per essa, di il cui Controparte_4 Controparte_2 evento successorio è provato dalla documentazione versata in atti (doc. n. 3, 4 e 5 fascicolo intervenuta), e comunque sul punto non vi sono state contestazioni di sorta da parte attrice, atteso che - in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso - l 'art. 111, co. 3, cod. proc. civ. consente «in ogni caso» l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass.
4333/1993). Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientri tra i soggetti considerati dall'art. 105 cod. proc. civ., poichè esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (Cass. 18937/2006) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr.
7 Cass. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016). Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
In primis, è opportuno precisare che, in via principale, è stata proposta da Controparte_1 solo domanda di restituzione dell'immobile, senza alcuna richiesta in questa sede di
[...] condanna al pagamento dei canoni di locazione non versati, né dell'importo dovuto a titolo di penale pattuita ex art. 21 delle condizioni generali (canoni già versati, canoni scaduti e non corrisposti, canoni a scadere;
cfr. art. 21 condizioni generali).
Nello specifico, parte attrice, in virtù dell'asserito grave inadempimento della controparte (€ 22.053,52 alla data del 27.2.2015 per canoni scaduti ed insoluti;
cfr. doc. n. 11 fascicolo ricorrente), ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., con la conseguente condanna alla restituzione dell'immobile concesso il leasing.
In punto di diritto va precisato che, come noto, la risoluzione rappresenta il rimedio apprestato dal legislatore quando un contratto, seppur validamente concluso, diviene inefficace per circostanze sopravvenute. Trova, pertanto, applicazione quando il programma contrattuale non è più idoneo a svolgere la propria funzione, ovvero a soddisfare gli interessi dei contraenti. Posto ciò, va detto che la risoluzione, nella (suddetta) funzione di riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dei contraenti, produce un effetto liberatorio ex nunc ed un effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni eseguite, eliminando non già il contratto, ma piuttosto i suoi effetti e, pertanto, incidendo (non sull'atto ma) sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Ciononostante, l'ordinamento giuridico, non vantando una disciplina unitaria sul punto, prevede diverse ipotesi risolutorie, ossia l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità.
Per quanto interessa in tale sede, con riferimento alla prima ipotesi, di fronte all'inadempimento o al rifiuto di adempiere di una parte, l 'altra, se non ha ancora interesse all'adempimento (tardivo), può ricorrere alla risoluzione del contratto. Il creditore, qualunque azione eserciti (adempimento o risoluzione), deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se è previsto un termine, la sua scadenza, ma non l'inadempimento, pur se parziale o dovuto a inesattezza, che va solo allegato (salvo si tratti di obbligazione negativa), mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo del diritto stesso (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato l'inadempimento della resistente, mentre quest'ultima ha contestato l'inadempimento eccependo plurime anomalie del contratto di leasing. Le doglianze dell'utilizzatrice risultano infondate per quanto segue.
In merito all'eccepita mancata sussistenza di un «grave inadempimento dell'utilizzatore». Parte convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 1, co. 137, L. n. 124/2017, a norma del quale si verifica il grave inadempimento in caso di «mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi».
L'eccezione risulta non pertenente alla fattispecie in quanto il contratto oggetto di causa è stato risolto con raccomandata a/r recapitata il 17.3.2015 (cfr. doc. 11 fascicolo ricorrente). Come precisato in giurisprudenza, la disciplina introdotta con la L. n. 124/2017 «non ha effetti retroattivi
e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della
8 risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore» (Cass., SS.UU. n. 2061/2021).
In merito all'eccepita estinzione integrale del debito da parte dell'utilizzatore e al controcredito dello stesso per nullità/inefficacia del contratto di leasing, nonché alla natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora.
Parte convenuta ha lamentato l'indeterminatezza delle previsioni contrattuali (affermando che il contratto non riporta né il regime finanziario di capitalizzazione né il riferimento del calcolo degli interessi, se al capitale in scadenza o al debito residuo, né il TAE generato, dovuto alla capitalizzazione degli interessi, e che non contiene inoltre la spiegazione del modello e della formula di calcolo degli interessi obbligatoria ai fini della trasparenza bancaria).
La doglianza risulta infondata. Il contratto in oggetto specifica la forma di capitalizzazione ed il numero e l'entità dei singoli canoni;
il TAE non è un elemento essenziale in quanto, per costante giurisprudenza, il contratto di leasing deve indicare solo il TAN (cfr. Cass. Civ., n. 12889/21); gli interessi convenzionali pattuiti a titolo corrispettivo e di mora risultano dettagliati in forma scritta secondo i criteri di legge, (cfr. pag. 4 del contratto laddove si prevede il TAN pari al 6,32%, e il Tasso di mora pari al tasso Euribor 3 mesi)
Quanto al TAEG, occorre innanzitutto chiarire che il TAEG consente di individuare il costo complessivo del finanziamento mentre il tasso leasing, previsto nel contratto oggetto di controversia, è il tasso cd. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte. Ciò posto, i contratti di leasing devono espressamente indicare il TAEG, ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente non rivestita dal convenuto. Negli altri casi, è invece sufficiente che il testo del contratto riporti il cd. tasso leasing - che consente di realizzare l 'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni - e che siano indicate le ulteriori voci (spese e oneri accessori connessi all'erogazione del credito) che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento;
elementi, tutti, sulla cui previsione in contratto non è sorta contestazione tra le parti. A norma dell'art. 9, co. 2, della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, non è poi previsto alcun obbligo di indicare l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario.
L'art. 117, co. 4, T.U.B., in effetti, impone che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Invero, va evidenziato che nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese, atteso che nello stesso documento risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il valore dell'operazione, la sua durata, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione, oltre alle spese contrattuali.
Parte convenuta ha inoltre lamentato la natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, di cui ha dedotto la nullità, anche in relazione agli oneri connessi all'erogazione del
9 finanziamento, con conseguente necessità di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
A sostegno di ciò, ha altresì chiesto che venisse disposta consulenza tecnico contabile. La premessa da cui muove la convenuta, secondo la quale anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d 'usura, è corretta come, peraltro, recentemente è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 19597/2020) che hanno ritenuto che, al fine di riconoscere la più compiuta tutela al debitore, «il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio». La Corte di Cassazione ha poi precisato che per gli interessi corrispettivi, il legislatore ha introdotto
“la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo e unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali» e ha altresì richiamato il principio di simmetria che può essere rispettato e soddisfatto «mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali (...). Il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.....Nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e
a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”.
Inoltre, la Suprema Corte, al fine di individuare il limite per gli interessi moratori, ha precisato che negli anni più recenti «i decreti ministeriali prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2 comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996)» e ha quindi elaborato una formula al fine di individuare la soglia degli interessi moratori, prendendo come esempio i mutui ipotecari di durata ultra- quinquennale, che si esplica come segue: «(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 X 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) X 1,25 + 4. Analogamente può essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing e agli altri prestiti». Facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di Cassazione per verificare se nel contratto di leasing stipulato sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria si perviene al seguente calcolo: 5,26% (parametro individuato per i contratti di leasing oltre euro 50.000,00, tra cui rientra il contratto di leasing oggetto di causa, di cui al decreto MEF del
17.3.2005) maggiorato di 2,1 punti percentuali per operazioni di leasing (maggiorazione e media interessi di mora indicata nei decreti ministeriali) = 7,36 X 1,5 (con cioè la maggiorazione del 50% ex art. 2 comma 4 legge 108/96 applicabile ratione temporis) con la formula quindi TEGM + 2,1 x 1,5= 11,04.
10 Ciò detto, nel caso in esame, il tasso di mora concordato fra le parti è inferiore al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Alla luce di quanto fin qui indicato, va confermata la decisione, assunta con l'ordinanza istruttoria, di rigetto della consulenza tecnica d'ufficio: l'accoglimento dell'istanza presuppone infatti che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste atteso che la consulenza non può essere un mezzo utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione ricade, invece, nell'onere probatorio delle parti. È principio consolidato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (tra le tante pronunce dalla Corte di Cassazione, n. 30218/2017, n. 10373/2019 e, in precedenza, n. 12921/2015).
Nel caso in esame, i presupposti di fatto e di diritto dedotti da parte convenuta in ordine all'usurarietà delle pattuizioni (sia rispetto all'ammontare dell'importo mutuato e su cui calcolare gli interessi applicati, sia rispetto alla rilevanza della penale per estinzione anticipata sull'usurarietà dei tassi di mora) sono risultati inesistenti, cosicché la richiesta di indagine da parte del C.T.U., anche alla luce dei quesiti che la parte avrebbe voluto fossero sottoposti al C.T.U., avrebbe dovuto concorrere, in modo non consentito, a supplire a carenze nella ricostruzione fornita da parte convenuta.
Non può poi essere ritenuto corretto parametrare, come fa parte opponente, il tasso soglia degli interessi moratori al tasso soglia degli interessi corrispettivi senza applicare lo spread per la mora, come peraltro, ribadito nella recente sentenza delle Sezioni Unite già sopra richiamata.
In merito al diritto dell'utilizzatore alla restituzione di tutte le rate pagate trattandosi di contratto di leasing traslativo, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017. Parte convenuta ha invocato l'applicazione della disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. chiedendo la riduzione dell'importo della penale dovuta, trattandosi di contratto di leasing risolto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 136 e ss., L. n. 124/2017.
L'eccezione non è pertinente in quanto la disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. presuppone l 'avvenuta restituzione dell'immobile, mentre nella fattispecie parte convenuta non ha dedotto nelle more del giudizio di aver provveduto alla restituzione del bene, che ancora risulta in suo possesso.
Invero, in giurisprudenza è sato chiarito che «Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto». (Cass., ord. 20.9.2017 n. 21895, Cass., 8.1.2010 n. 73; Cass., 28.8.2007 n. 18195; Cass.
24.6.2002 n. 9161).
11 In conclusione, nella fattispecie parte attrice ha fornito adeguata prova della fonte del suo diritto e del relativo termine di scadenza, allegando l 'inadempimento della controparte;
inoltre, non può dubitarsi della importanza dell'inadempimento, considerato che, in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto
(cfr. Tribunale di Roma, 21.7.2021, n. 13275; Cass., n. 21156/13). Secondo giurisprudenza consolidata, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone o di ridurlo unilateralmente. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è infatti legittima solo qualora venga totalmente a mancare la controprestazione del locatore (cfr. Cass., n. 13133/2006; Cass., n. 14739/2005). In caso contrario, il mancato versamento del canone costituisce un fatto arbitrario, illegittimo e contrario al principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, tale da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e far presumere la sussistenza di un grave inadempimento (Cass., n.
14234/2004).
Grave è pertanto l'inadempimento imputabile alla parte convenuta, che, dai documenti prodotti ed in virtù della suddetta non contestazione, risulta debitrice - per canoni scaduti e insoluti - di €
22.053,52 alla data del 27.2.2015. Non può quindi dubitarsi della legittimità della risoluzione adoperata dalla parte attrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di contratto. Applicando l'art. 1456, co. 1, cod. civ., le parti in causa hanno difatti pattuito espressamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento secondo le modalità stabilite nel contratto e, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, correttamente e legittimamente la società concedente ha esercitato il proprio diritto potestativo, attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia, negoziale e formale, contenuta nella lettera raccomandata a.r. del 29.11.2012 (doc. n. 7). In conclusione, la domanda attorea è fondata e le plurime eccezioni di parte convenuta non possono essere condivise in questa sede. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, in conformità con il D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 2338/2022 R.G., così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 513109 del
20.3.2007, concluso tra le parti, e - per l'effetto - condanna al rilascio Controparte_3 immediato, in favore di , per essa, libero Controparte_1 Controparte_2 da cose e persone, del seguente bene immobile sito nel Comune di Roma, Via dei Carraresi nn.
8/D – 8/E: «- negozio posto al piano terra, di mq 45 (metri quadrati quarantacinque) circa, composto da locale adibito alla vendita, un locale magazzino e bagno con antibagno;
confinante con Via dei Carraresi, con proprietà della parte acquirente, con proprietà della parte venditrice, salvo altri e/o diversi confini. Detto immobile risulta censito al NCEU del Comune di Roma, al foglio 419, particella 1102, sub 1, z.c. 5, cat. C/1, cl. 3, Via dei Carraresi nn. 8D ed 8E, p. T, R.C.
Euro 1.220,13»;
12 - condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice Controparte_3 [...]
e spese processuali, liquidate nella somma di € 3.543,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte intervenuta Controparte_3 le spese processuali, liquidate nella somma di € 7.122,00 per Controparte_4 compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge. Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Felicia Barbieri, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2338/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e - per essa - (C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_2 P.IVA_2 procura in calce all'atto introduttivo l'Avv. Antonio Christian FAGGELLA PELLEGRINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO, in Firenze, Viale G. Mazzini n. 19;
ATTRICE CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_3 C.F._1 ditta individuale, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Alessia MASTROLUCA, presso il cui studio - in Roma, Via Attilio Mori n.25 -
è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHÈ CONTRO (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, e - per essa - (C.F. ), rappresentata e difesa per Controparte_2 P.IVA_2 procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 cod. proc. civ. dall'Avv. Marco PESENTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano, via Correggio n. 43; CP_5
INTERVENUTA Oggetto: Leasing
Conclusioni delle parti Per parte attrice Controparte_1
«In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di leasing di cui in narrativa per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.) ordinare al sig. (C.F. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
23.10.1972 e residente in [...] (in proprio e quale ex titolare dell'impresa individuale “ ”), il rilascio immediato, in favore della concedente, Controparte_3
e per essa in qualità di mandataria-procuratrice, del Controparte_1 Controparte_2 seguente bene immobile concesso in leasing, libero da cose e persone: “sito in Comune di Roma, via dei Carraresi nn. 8/D – 8/E e precisamente: - negozio posto al piano terra, di mq 45 (metri
1 quadrati quarantacinque) circa, composto da locale adibito alla vendita, un locale magazzino e bagno con antibagno;
confinante con Via dei Carraresi, con proprietà della parte acquirente, con proprietà della parte venditrice, salvo altri e/o diversi confini. Detto immobile risulta censito al
NCEU del Comune di Roma, al foglio 419, particella 1102, sub 1, z.c. 5, cat. C/1, cl. 3, Via dei Carraresi nn. 8D ed 8E, p. T, R.C. Euro 1.220,13”. Con riserva di ogni ulteriore specificazione e modifica delle domande, deduzioni e produzioni nei termini che il Tribunale adito assegnerà, anche eventualmente in sede di conversione del rito ai sensi dell'art. 702ter, comma III, cod. proc. civ. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di riferimento della controversia».
Per parte convenuta Controparte_3
«Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, con ogni più ampia riserva in ordine all'esercizio del diritto di ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte all'istituto di credito ricorrente, IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE accertata per le ragioni meglio espresse in narrativa la mancata allegazione a corredo del ricorso introduttivo di prove a sostegno delle contestazioni mosse all'indirizzo della resistente, riscontrata la violazione dell'art. 2697 c.c., nonché la maturata decadenza di parte avversa dalla facoltà di chiedere ulteriori mezzi di prova stante la scelta di introdurre il giudizio con rito sommario ex art.
702 bis cpc, dichiarare la domanda attorea inammissibile, e/o improcedibile e per l'effetto rigettarla come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge. In subordine: accertata la necessità di svolgere attività istruttoria, tipica del processo ordinario di cognizione, disporre il mutamento del rito con fissazione di udienza ex art. 183 c.p.c., con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE o Accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi in narrativa, l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto e/o, comunque, accertare e dichiarare, anche previa rideterminazione del saldo debitorio al netto di tutte le somme non dovute per spese, commissioni e/o interessi, corrispettivi o moratori, applicati in violazione della normativa bancaria vigente, l'inesistenza di alcun inadempimento legittimante la risoluzione del contratto e/o l'esistenza, alla data di risoluzione, di un controcredito del resistente nei confronti del ricorrente negli importi indicati in perizia ovvero nella maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'attività istruttoria ed eque e di giustizia e per l'effetto, rigettare le domande avversarie così come allo stato spiegate, con ogni consequenziale pronuncia di legge. o
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi espressi in narrativa, che il resistente ha saldato integralmente il finanziamento versando anche la somma corrispondente al prezzo di riscatto e, per l'effetto, preso atto della dichiarata volontà del resistente di acquistare l'immobile locato, disporre il trasferimento in favore del resistente del diritto di proprietà sopra l'immobile ubicato nel comune di Roma, Via dei Carraresi n. 8/D-8/E distinto al N.C.TU. al foglio 419, part. 1102, sub. 1 unitamente a tutte le relative pertinenze ove esistenti ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità, con ogni conseguenziale pronuncia di legge, ovvero, in subordine, condannare il ricorrente a trasferire il diritto di proprietà avente ad oggetto il suddetto immobile in favore del resistente, fissando a tal uopo un termine per l'incombente, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA In caso di accoglimento di quanto ex adverso richiesto, accertare che il il contratto di leasing per cui è causa persegue finalità traslativa e
2 dunque è qualificabile come leasing traslativo, dichiarare quindi che al contratto per cui è causa è applicabile la disciplina prevista per la vendita con la riserva di proprietà e quindi l'art. 1526 c.c., e per l'effetto, a fronte della restituzione dell'immobile locato, condannare il ricorrente alla restituzione al resistente di tutte le rate del leasing corrisposte dalla data di stipula sino alla data odierna che si quantificano in Euro 108.314,69 ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà equa e di giustizia, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto con ogni conseguenziale pronuncia di legge. NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA In caso di denegato accoglimento di quanto sopra richiesto, previo accertamento dell'ammontare del presunto debito del resistente e previa sua rideterminazione tenendo conto di tutti gli interessi, spese e commissioni addebitate in violazione della normativa ratione temporis vigente, accertare il diritto del resistente ad ottenere, in caso di vendita o riutilizzo del bene locato da parte del ricorrente, la restituzione della somma corrispondente alla differenza tra il valore di realizzo del bene locato e il presunto debito residuo che risulterà dovuto, anche all'esito del ricalcolo integrale del rapporto, e, per l'effetto, condannare il ricorrente al versamento della somma che così risulterà dovuta al resistente dedotti gli oneri e le spese sopportati, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede disporre Ctu econometrica atta ad accertare l'esatto ammontare del presunto debito del resistente nei confronti della ricorrente tenendo conto della quantificazione degli interessi, spese e commissioni addebitate in violazione della normativa ratione temporis vigente e dell'ammontare del
contro
-credito di cui il resistente è titolare per effetto di tali illegittimi addebiti. La Ctu tecnico contabile è uno strumento volto a confermare gli accertamenti già effettuati dal perito di parte che assurge a fonte oggettiva di prova, costituendo uno strumento di accertamento di dati, situazioni, fatti e circostanze rilevabili solo con il concorso di determinate conoscenze tecnico/scientifiche, e volta a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. Tale richiesta tecnica, essendo richiesta in base ad una produzione documentale consistente nei documenti di sintesi e negli estratti conti, come integrati dall'ulteriore documentazione che si produce unitamente alle presenti memorie (visure centrali rischi, dm tassi soglia) nonché a circostanze pacifiche nella loro realtà storica quale è l'esistenza di un rapporto di conto corrente, lungi dall'essere qualificata o qualificabile come esplorativa, risulta legittima ed ammissibile e strumentale a confermare le conclusioni del tecnico di parte cui è pervenuto utilizzando la documentazione sopra indicata. In particolare, si chiede che vengano sottoposti al Ctu i seguenti quesiti: • Stabilire e indicare separatamente se il contratto sia valido ed efficace ovvero indicare le eventuali singole clausole contrattuali che dovessero risultare invalide e/o inefficaci, precisando la data di apertura del rapporto e di chiusura, la natura, la documentazione prodotta in giudizio, le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione comunque denominate, calcolo dei giorni di valuta;
• indicare se il contratto e/o l'informativa precontrattuale prevedano il piano di ammortamento prescelto (all'italiana o alla francese), il regime degli interessi adottato
(semplice o composto), le modalità di calcolo adottate, il Taeg, nonché l'importo delle rate e delle quote dovute dalla mutuataria a titolo di interessi e quota capitale, le date di scadenza di ciascuna rata, la complessiva somma che il mutuatario dovrebbe pagare al momento dell'estinzione anticipata;
• precisare se sussiste o meno indeterminatezza delle condizioni economiche;
• Stabilire se nel corso del rapporto la banca abbia modificato, unilateralmente e/o consensualmente, le condizioni contrattuali e, in caso positivo, verificare, anche all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, la legittimità, validità ed efficacia delle modifiche eventualmente operate nonché la
3 loro conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia ratione temporis;
•
Accertare la corrispondenza degli interessi, spese e commissioni applicati dalla banca convenuta, nel corso del rapporto con quelli indicati nel contratto, così come risultanti anche da eventuali valide ed efficaci modifiche contrattuali intervenute nel corso del rapporto;
• accertare se l'ammortamento delle rate pagate sia rispondente o meno alle condizioni economiche convenute e indicare l'entità della sproporzione tra le quote versate a titolo di capitale e quote pagate per interessi;
• Accertare se la banca abbia addebitato al cliente qualsiasi spesa, onere e/o commissione, comunque denominata, che non sia stata pattuita nel contratto per iscritto e, in caso positivo, verificare se queste siano state previste nel rispetto alla normativa ratione temporis vigente, con specifico riguardo alla forma della pattuizione e all'indicazione degli elementi costituivi quali, a titolo meramente esemplificativo, il tasso, i criteri di calcolo, la periodicità, verificare altresì se queste siano legittime, valide e/o efficaci nonché se siano state oggetto di capitalizzazione;
• Accertare il regime finanziario del rapporto di leasing, precisando se è in regime d'interesse semplice o composto e come, in effetti, sono stati addebitati gli interessi;
• accertare, anche alla luce di tutti i pagamenti effettuati, se il piano di ammortamento del leasing è strutturato secondo la metodologia alla francese o all'italiana e se la rata del medesimo piano sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto o semplice;
• Accertare se la banca abbia operato la capitalizzazione/anatocismo degli interessi passivi e laddove sia stata applicata, verificare la periodicità (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) e se sia stata eseguita in conformità della normativa vigente in materia e, comunque, se il regime finanziario alla base del leasing determina un effetto anatocistico in violazione della normativa vigente in materia;
• accertare se ricorre o meno una clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;
• Accertare se la banca abbia previsto la commissione per la risoluzione anticipata e, in caso positivo, indicarne il relativo ammontare;
accertare se tali commissioni sono state determinate da una clausola contrattuale valida ed efficacie e, nel caso in cui siano state addebitate, indicare l'ammontare della commissione di estinzione anticipata effettivamente applicata e verificare la sua conformità al contenuto della clausola contrattuale;
• accertare il tasso effettivo globale pattuito tenendo conto della commissione di estinzione anticipata e verificare se questo sia rispetto del tasso soglia usura;
• Accertare se gli interessi, corrispettivi e moratori, pattuiti ed addebitati dalla banca siano rispettosi del tasso soglia ai sensi della lg. 108/96, valutando il superamento del tasso soglia antiusura comprendendo qualsiasi commissione, remunerazione e spesa a qualsiasi titolo, come testualmente disposto dall'art. 1 lg.
108/96, inclusa quindi tutte le commissioni, comunque denominate, collegate all'erogazione del credito e/o inerenti alla concessione del credito ancorché estranee o in posizione accessoria rispetto al sinallagma, da considerare, ai fini del calcolo del TEG, quale onere e non quale interesse;
• Quantificare le somme versate indebitamente dall'attore, a titolo di interessi, spese e commissioni illecite e/o illegittime, e/o calcolate e addebitate con modalità illecite e/o illegittime;
• determinare il saldo debitorio alla data del 27.02.2015, depurandolo di tutte le somme non dovute, corrisposte a qualunque titolo, in favore dell'istituto di credito ovvero applicando gli interessi passivi nella misura legale o nella misura di cui all'art. 117 comma 7 tub e, comunque, determinare il saldo effettivo del rapporto;
Si chiede, altresì, di voler disporre ordine ex art. 210 cpc alla banca ricorrente avente ad oggetto la seguente documentazione: a. le comunicazioni con la quale l'istituto di credito ha esercitato lo ius variandi, comprensive dell'avviso di spedizione e di consegna nel corso del rapporto, dalla data di stipula a quella di estinzione;
b. estratto conto
4 generale relativo al leasing per cui è causa, dalla stipula alla data di estinzione anticipata;
c. documento riepilogativo dei movimenti del predetto leasing dalla stipula alla data di estinzione anticipata;
d. comunicazioni periodiche delle principali condizioni economiche inviate dalla banca dalla genesi del rapporto sino alla sua estinzione, unitamente ad avvisi di spedizione e consegna;
e. conteggi periodici relativi ai costi connessi all'eventuale estinzione anticipata del leasing inviati dalla banca successivamente alla stipula del leasing, dalla data di stipula a quella di estinzione;
f. fogli informativi inerenti al contratto per cui è causa;
La documentazione oggetto dell'ordine di esibizione formulato è rilevante ai fini della ricostruzione del rapporto inter partes, agevolando
l'accertamento di (eventuali, ulteriori) ipotesi di usura nonché di (ulteriori) inadempimenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. Il nominando CTU, infatti, deve avere a disposizione tutti i riscontri contabili inerenti al rapporto in contestazione, dalla genesi alla data di estinzione, compreso l'estratto conto riepilogativo dei movimenti del leasing, dal quale emergerebbe, interalia, l'addebito di interessi usurari nonché l'ammontare complessivo degli oneri corrisposti dal resistente (commissioni, spese varie, interessi corrispettivi, ecc.) ma anche di conoscere le condizioni economiche pubblicizzate dalla banca all'epoca dei fatti di causa per mezzo dei fogli informativi. Si insiste dunque nell'accoglimento dell'istanza di esibizione qui formulata, appellandosi all'insegnamento di Cass.,n. 5091/2016, in virtù del quale «è vero che
l'esibizione dei documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allor quando nemmeno la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio […]Ma detta ipotesi non ricorre nel caso in cui non possa mettersi in dubbio l'esistenza dei rapporti oggetto di indagine
[…] e dunque l'esistenza della documentazione relativa alla loro gestione». Per parte intervenuta Controparte_4
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare: accertare la tardività della costituzione in giudizio del convenuto sig. e, per l'effetto, l'inammissibilità delle avverse eccezioni di Controparte_3 parte e domande riconvenzionali;
In via principale: accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di leasing di cui in narrativa per clausola risolutiva espressa (oppure, in subordine, per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.) ordinare al sig. (C.F. Controparte_3
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 116 (in proprio e quale ex titolare dell'impresa individuale “ ”), il rilascio Controparte_3 immediato, in favore della concedente, e per essa in Controparte_1 Controparte_2 qualità di mandataria-procuratrice, del seguente bene immobile concesso in leasing, libero da cose
e persone: sito in Comune di Roma, via dei Carraresi nn. 8/D – 8/E e precisamente: - negozio posto al piano terra, di mq 45 (metri quadrati quarantacinque) circa, composto da locale adibito alla vendita, un locale magazzino e bagno con antibagno;
confinante con Via dei Carraresi, con proprietà della parte acquirente, con proprietà della parte venditrice, salvo altri e/o diversi confini.
Detto immobile risulta censito al NCEU del Comune di Roma, al foglio 419, particella 1102, sub 1, z.c. 5, cat. C/1, cl. 3, Via dei Carraresi nn. 8D ed 8E, p. T, R.C. Euro 1.220,13. Con riserva di ogni ulteriore specificazione e modifica delle domande, deduzioni e produzioni nei termini che il
Tribunale adito assegnerà, anche eventualmente in sede di conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma III, cod. proc. civ. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione di riferimento della controversia. Ciò in
5 sostituzione di e, per essa, sostituzione Controparte_1 Controparte_2 condizionatamente e subordinatamente alla quale disporre l'estromissione di quest'ultima dal presente giudizio».
Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., - e, per essa, Controparte_1
- ha convenuto in giudizio quale titolare Controparte_2 Controparte_3 dell'omonima ditta individuale, con azione di risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., e di condanna alla restituzione dell'immobile concesso in leasing.
A fondamento della domanda, ha dedotto che: a) con il contratto n. 513109 del 20.3.2007 (doc. n. 9) la Centro Leasing Banca S.p.A. concedeva in locazione finanziaria all'utilizzatore l'immobile situato nel Comune di Roma di cui all'atto di compravendita Controparte_3
a rogiti del Notaio del 19.7.2007 (doc. n. 8); b) l'immobile oggetto del contratto Persona_1 di leasing veniva regolarmente consegnato al come da verbale di consegna allegato CP_3 al ricorso (doc. n. 10); c) l'utilizzatore si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni pattuiti e, per tale ragione, con comunicazione a mezzo raccomandata ricevuta il 17.3.2015,
[...]
oggi risolveva il contratto avvalendosi della clausola Controparte_6 Controparte_1 risolutiva espressa prevista dall'art. 21 dello stesso contratto e, al contempo, invitava l'utilizzatore al rilascio del bene immobile, oltre al pagamento del debito scaduto (doc. n. 11); d) il nonostante l'intervenuta risoluzione contrattuale, non restituiva l'immobile di CP_3 proprietà di né provvedeva al pagamento delle somme dovute;
ha Controparte_1 quindi dichiarato di agire in giudizio per ottenere la condanna dell'utilizzatore alla restituzione dell'immobile, fatto salvo il diritto di ottenere in separata sede il pagamento delle somme dovute. si è costituito in giudizio contestando la domanda e, nello specifico, ha Controparte_3 eccepito: a) l'insussistenza di un «grave inadempimento dell'utilizzatore», per tale intendendosi il
«mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi» come disposto l'art. 1, co. 137, L. n. 124/2017; b) l'estinzione integrale del debito da parte dell'utilizzatore e la sussistenza di un controcredito dello stesso per nullità/inefficacia del contratto di leasing;
ha allegato «analisi econometrica del rapporto» deducendo plurime anomalie del contratto di leasing consistenti nell'addebito di spese, interessi e commissione in spregio a quanto previsto dal legislatore;
nello specifico, ha precisato che: 1) il contratto non riporta né il regime finanziario di capitalizzazione convenuto né il riferimento del calcolo degli interessi, se al capitale in scadenza o al debito residuo, tanto meno il TAE generato, dovuto alla capitalizzazione degli interessi;
2) il contratto non contiene la compiuta spiegazione del modello e della formula di calcolo degli interessi obbligatoria ai fini della trasparenza bancaria, limitandosi ad indicare soltanto un Tan pari al 6,3254%; 3) vi è, per l 'effetto, una discrasia tra Tan, pari al 6.325%, e Tae, che risulta essere pari al 6.506%; 4) il piano di ammortamento non è stato allegato al contratto;
5) il piano di ammortamento del finanziamento alla francese utilizza l'impiego del regime finanziario della capitalizzazione composta con produzione di «interessi su interessi», concretizzando il c.d. Con «fenomeno anatocistico» vietato dalla normativa vigente;
6) il risulta superiore al tasso soglia usura del periodo pari al 9,510%; 7) il Teg determinato per l'ipotesi di estinzione anticipata risulta pari al 40,095% e, quindi superiore al tasso soglia usura sopra indicato;
8) il tasso di mora, pattuito in contratto nella misura del 10,098% con modalità di calcolo 365/360, risulta invece concretamente pari alla maggior misura del 10,82% e, comunque, in entrambi i casi, risulta superiore al tasso soglia usura pari al 9.510,%; c) di aver diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri
6 bancari poiché addebitati in assenza di una valida causa debendi ed inoltre, «nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse validamente ed efficacemente disposta la risoluzione del contratto», trattandosi di contratto di leasing traslativo, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017,
l'utilizzatore avrebbe diritto alla restituzione di tutte le rate pagate, quantificate in € 108.314,69. È intervenuta nel giudizio, con atto ex art. 111 cod. proc. civ. e contestuale foglio di precisazione delle conclusioni per l'udienza dell'11.12.2023, e, per essa, Controparte_4 [...] quale cessionaria di un portafoglio di crediti in blocco (doc. n. 3) ai sensi del CP_2 combinato disposto dell'art. 7.1, co. 4 e 5, L. cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., tra i quali quello derivante dal contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio, unitamente alla titolarità del bene oggetto dello stesso contratto di locazione finanziaria (doc.ti n. 3, 4 e 5), aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da n sede Controparte_1 di ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., nonché a tutti gli atti e documenti dalla predetta versati e anche agli eventuali verbali di udienza e note di trattazione scritta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto.
Il Giudice, con provvedimento del 27.6.2022, «esaminati gli atti ed i documenti di causa;
viste le note autorizzate depositate dalle parti;
considerato che
la portata delle domande e delle eccezioni svolte dalle parti necessitano di una istruzione più approfondita, preclusa in sede di giudizio sommario di cognizione», ha disposto la conversione del rito ex art. 702 ter, co. 3, cod. proc. civ. e, per l'effetto, ha rinviato ai sensi dell'art. 183 all'udienza del 10.10.2022.
Sono stati quindi concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e, all'esito del deposito delle relative memorie, il Giudice, con provvedimento del 30.1.2023, ha rigettato la richiesta di prova articolata dalla pate convenuta (quanto alla C.T.U. econometrica, attesa la natura generica, non avendo la parte specificato i trimestri di riferimento e la percentuale di sconfinamento dedotta;
quanto alla richiesta ex art. 210 cod. proc. civ., attesa la natura esplorativa della stessa, avente altresì ad oggetto documenti destinati alla stessa parte richiedente), rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023, poi rinviata al 28.10.2024 e quindi al 28.4.2025.
Con provvedimento del 24.6.2025 il Giudice ha infine fissato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., l'udienza odierna, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., e concedendo alle parti termine per note riepilogative e conclusive, da depositarsi sino ai dieci giorni prima dell'udienza; all'udienza odierna la causa è dunque passata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc civ. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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Preliminarmente appare opportuno precisare che è ammissibile l'intervento in giudizio ex art. 111 cod. proc. civ. di e, per essa, di il cui Controparte_4 Controparte_2 evento successorio è provato dalla documentazione versata in atti (doc. n. 3, 4 e 5 fascicolo intervenuta), e comunque sul punto non vi sono state contestazioni di sorta da parte attrice, atteso che - in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso - l 'art. 111, co. 3, cod. proc. civ. consente «in ogni caso» l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass.
4333/1993). Del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientri tra i soggetti considerati dall'art. 105 cod. proc. civ., poichè esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (Cass. 18937/2006) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr.
7 Cass. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016). Ciò premesso, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
In primis, è opportuno precisare che, in via principale, è stata proposta da Controparte_1 solo domanda di restituzione dell'immobile, senza alcuna richiesta in questa sede di
[...] condanna al pagamento dei canoni di locazione non versati, né dell'importo dovuto a titolo di penale pattuita ex art. 21 delle condizioni generali (canoni già versati, canoni scaduti e non corrisposti, canoni a scadere;
cfr. art. 21 condizioni generali).
Nello specifico, parte attrice, in virtù dell'asserito grave inadempimento della controparte (€ 22.053,52 alla data del 27.2.2015 per canoni scaduti ed insoluti;
cfr. doc. n. 11 fascicolo ricorrente), ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ., con la conseguente condanna alla restituzione dell'immobile concesso il leasing.
In punto di diritto va precisato che, come noto, la risoluzione rappresenta il rimedio apprestato dal legislatore quando un contratto, seppur validamente concluso, diviene inefficace per circostanze sopravvenute. Trova, pertanto, applicazione quando il programma contrattuale non è più idoneo a svolgere la propria funzione, ovvero a soddisfare gli interessi dei contraenti. Posto ciò, va detto che la risoluzione, nella (suddetta) funzione di riequilibrare la posizione economico-patrimoniale dei contraenti, produce un effetto liberatorio ex nunc ed un effetto recuperatorio ex tunc delle prestazioni eseguite, eliminando non già il contratto, ma piuttosto i suoi effetti e, pertanto, incidendo (non sull'atto ma) sul rapporto, ovvero sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto.
Ciononostante, l'ordinamento giuridico, non vantando una disciplina unitaria sul punto, prevede diverse ipotesi risolutorie, ossia l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità.
Per quanto interessa in tale sede, con riferimento alla prima ipotesi, di fronte all'inadempimento o al rifiuto di adempiere di una parte, l 'altra, se non ha ancora interesse all'adempimento (tardivo), può ricorrere alla risoluzione del contratto. Il creditore, qualunque azione eserciti (adempimento o risoluzione), deve provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se è previsto un termine, la sua scadenza, ma non l'inadempimento, pur se parziale o dovuto a inesattezza, che va solo allegato (salvo si tratti di obbligazione negativa), mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo del diritto stesso (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato l'inadempimento della resistente, mentre quest'ultima ha contestato l'inadempimento eccependo plurime anomalie del contratto di leasing. Le doglianze dell'utilizzatrice risultano infondate per quanto segue.
In merito all'eccepita mancata sussistenza di un «grave inadempimento dell'utilizzatore». Parte convenuta ha invocato l'applicazione dell'art. 1, co. 137, L. n. 124/2017, a norma del quale si verifica il grave inadempimento in caso di «mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi».
L'eccezione risulta non pertenente alla fattispecie in quanto il contratto oggetto di causa è stato risolto con raccomandata a/r recapitata il 17.3.2015 (cfr. doc. 11 fascicolo ricorrente). Come precisato in giurisprudenza, la disciplina introdotta con la L. n. 124/2017 «non ha effetti retroattivi
e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della
8 risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore» (Cass., SS.UU. n. 2061/2021).
In merito all'eccepita estinzione integrale del debito da parte dell'utilizzatore e al controcredito dello stesso per nullità/inefficacia del contratto di leasing, nonché alla natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora.
Parte convenuta ha lamentato l'indeterminatezza delle previsioni contrattuali (affermando che il contratto non riporta né il regime finanziario di capitalizzazione né il riferimento del calcolo degli interessi, se al capitale in scadenza o al debito residuo, né il TAE generato, dovuto alla capitalizzazione degli interessi, e che non contiene inoltre la spiegazione del modello e della formula di calcolo degli interessi obbligatoria ai fini della trasparenza bancaria).
La doglianza risulta infondata. Il contratto in oggetto specifica la forma di capitalizzazione ed il numero e l'entità dei singoli canoni;
il TAE non è un elemento essenziale in quanto, per costante giurisprudenza, il contratto di leasing deve indicare solo il TAN (cfr. Cass. Civ., n. 12889/21); gli interessi convenzionali pattuiti a titolo corrispettivo e di mora risultano dettagliati in forma scritta secondo i criteri di legge, (cfr. pag. 4 del contratto laddove si prevede il TAN pari al 6,32%, e il Tasso di mora pari al tasso Euribor 3 mesi)
Quanto al TAEG, occorre innanzitutto chiarire che il TAEG consente di individuare il costo complessivo del finanziamento mentre il tasso leasing, previsto nel contratto oggetto di controversia, è il tasso cd. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte. Ciò posto, i contratti di leasing devono espressamente indicare il TAEG, ai sensi del D.Lgs. n.
385/1993 solo ove siano stipulati con un consumatore, a norma dell'art. 125 bis del citato decreto, qualità evidentemente non rivestita dal convenuto. Negli altri casi, è invece sufficiente che il testo del contratto riporti il cd. tasso leasing - che consente di realizzare l 'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni - e che siano indicate le ulteriori voci (spese e oneri accessori connessi all'erogazione del credito) che concorrono a definire il costo complessivo del finanziamento;
elementi, tutti, sulla cui previsione in contratto non è sorta contestazione tra le parti. A norma dell'art. 9, co. 2, della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 nonché del provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, non è poi previsto alcun obbligo di indicare l'I.S.C. nei contratti di leasing finanziario.
L'art. 117, co. 4, T.U.B., in effetti, impone che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Invero, va evidenziato che nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese, atteso che nello stesso documento risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il valore dell'operazione, la sua durata, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione, oltre alle spese contrattuali.
Parte convenuta ha inoltre lamentato la natura usuraria delle clausole di pattuizione degli interessi di mora, di cui ha dedotto la nullità, anche in relazione agli oneri connessi all'erogazione del
9 finanziamento, con conseguente necessità di rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
A sostegno di ciò, ha altresì chiesto che venisse disposta consulenza tecnico contabile. La premessa da cui muove la convenuta, secondo la quale anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d 'usura, è corretta come, peraltro, recentemente è stato ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. n. 19597/2020) che hanno ritenuto che, al fine di riconoscere la più compiuta tutela al debitore, «il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio». La Corte di Cassazione ha poi precisato che per gli interessi corrispettivi, il legislatore ha introdotto
“la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo e unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali» e ha altresì richiamato il principio di simmetria che può essere rispettato e soddisfatto «mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali (...). Il tasso rilevato dai d.m. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.....Nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e
a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”.
Inoltre, la Suprema Corte, al fine di individuare il limite per gli interessi moratori, ha precisato che negli anni più recenti «i decreti ministeriali prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2 comma 2, d.m., attuando l'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996)» e ha quindi elaborato una formula al fine di individuare la soglia degli interessi moratori, prendendo come esempio i mutui ipotecari di durata ultra- quinquennale, che si esplica come segue: «(5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 X 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e d.m. del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il "di più" di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) X 1,25 + 4. Analogamente può essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing e agli altri prestiti». Facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di Cassazione per verificare se nel contratto di leasing stipulato sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria si perviene al seguente calcolo: 5,26% (parametro individuato per i contratti di leasing oltre euro 50.000,00, tra cui rientra il contratto di leasing oggetto di causa, di cui al decreto MEF del
17.3.2005) maggiorato di 2,1 punti percentuali per operazioni di leasing (maggiorazione e media interessi di mora indicata nei decreti ministeriali) = 7,36 X 1,5 (con cioè la maggiorazione del 50% ex art. 2 comma 4 legge 108/96 applicabile ratione temporis) con la formula quindi TEGM + 2,1 x 1,5= 11,04.
10 Ciò detto, nel caso in esame, il tasso di mora concordato fra le parti è inferiore al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Alla luce di quanto fin qui indicato, va confermata la decisione, assunta con l'ordinanza istruttoria, di rigetto della consulenza tecnica d'ufficio: l'accoglimento dell'istanza presuppone infatti che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste atteso che la consulenza non può essere un mezzo utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione ricade, invece, nell'onere probatorio delle parti. È principio consolidato, infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (tra le tante pronunce dalla Corte di Cassazione, n. 30218/2017, n. 10373/2019 e, in precedenza, n. 12921/2015).
Nel caso in esame, i presupposti di fatto e di diritto dedotti da parte convenuta in ordine all'usurarietà delle pattuizioni (sia rispetto all'ammontare dell'importo mutuato e su cui calcolare gli interessi applicati, sia rispetto alla rilevanza della penale per estinzione anticipata sull'usurarietà dei tassi di mora) sono risultati inesistenti, cosicché la richiesta di indagine da parte del C.T.U., anche alla luce dei quesiti che la parte avrebbe voluto fossero sottoposti al C.T.U., avrebbe dovuto concorrere, in modo non consentito, a supplire a carenze nella ricostruzione fornita da parte convenuta.
Non può poi essere ritenuto corretto parametrare, come fa parte opponente, il tasso soglia degli interessi moratori al tasso soglia degli interessi corrispettivi senza applicare lo spread per la mora, come peraltro, ribadito nella recente sentenza delle Sezioni Unite già sopra richiamata.
In merito al diritto dell'utilizzatore alla restituzione di tutte le rate pagate trattandosi di contratto di leasing traslativo, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017. Parte convenuta ha invocato l'applicazione della disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. chiedendo la riduzione dell'importo della penale dovuta, trattandosi di contratto di leasing risolto anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 136 e ss., L. n. 124/2017.
L'eccezione non è pertinente in quanto la disciplina degli effetti della risoluzione di cui all'art. 1526 cod. civ. presuppone l 'avvenuta restituzione dell'immobile, mentre nella fattispecie parte convenuta non ha dedotto nelle more del giudizio di aver provveduto alla restituzione del bene, che ancora risulta in suo possesso.
Invero, in giurisprudenza è sato chiarito che «Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto». (Cass., ord. 20.9.2017 n. 21895, Cass., 8.1.2010 n. 73; Cass., 28.8.2007 n. 18195; Cass.
24.6.2002 n. 9161).
11 In conclusione, nella fattispecie parte attrice ha fornito adeguata prova della fonte del suo diritto e del relativo termine di scadenza, allegando l 'inadempimento della controparte;
inoltre, non può dubitarsi della importanza dell'inadempimento, considerato che, in tema di locazione, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e rende inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto
(cfr. Tribunale di Roma, 21.7.2021, n. 13275; Cass., n. 21156/13). Secondo giurisprudenza consolidata, al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone o di ridurlo unilateralmente. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è infatti legittima solo qualora venga totalmente a mancare la controprestazione del locatore (cfr. Cass., n. 13133/2006; Cass., n. 14739/2005). In caso contrario, il mancato versamento del canone costituisce un fatto arbitrario, illegittimo e contrario al principio dell'esecuzione del contratto secondo buona fede, tale da provocare il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del contratto e far presumere la sussistenza di un grave inadempimento (Cass., n.
14234/2004).
Grave è pertanto l'inadempimento imputabile alla parte convenuta, che, dai documenti prodotti ed in virtù della suddetta non contestazione, risulta debitrice - per canoni scaduti e insoluti - di €
22.053,52 alla data del 27.2.2015. Non può quindi dubitarsi della legittimità della risoluzione adoperata dalla parte attrice, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle condizioni generali di contratto. Applicando l'art. 1456, co. 1, cod. civ., le parti in causa hanno difatti pattuito espressamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento secondo le modalità stabilite nel contratto e, pertanto, alla luce di quanto sopra detto, correttamente e legittimamente la società concedente ha esercitato il proprio diritto potestativo, attraverso una dichiarazione unilaterale recettizia, negoziale e formale, contenuta nella lettera raccomandata a.r. del 29.11.2012 (doc. n. 7). In conclusione, la domanda attorea è fondata e le plurime eccezioni di parte convenuta non possono essere condivise in questa sede. Le spese di lite seguono quindi la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, in conformità con il D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 2338/2022 R.G., così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 513109 del
20.3.2007, concluso tra le parti, e - per l'effetto - condanna al rilascio Controparte_3 immediato, in favore di , per essa, libero Controparte_1 Controparte_2 da cose e persone, del seguente bene immobile sito nel Comune di Roma, Via dei Carraresi nn.
8/D – 8/E: «- negozio posto al piano terra, di mq 45 (metri quadrati quarantacinque) circa, composto da locale adibito alla vendita, un locale magazzino e bagno con antibagno;
confinante con Via dei Carraresi, con proprietà della parte acquirente, con proprietà della parte venditrice, salvo altri e/o diversi confini. Detto immobile risulta censito al NCEU del Comune di Roma, al foglio 419, particella 1102, sub 1, z.c. 5, cat. C/1, cl. 3, Via dei Carraresi nn. 8D ed 8E, p. T, R.C.
Euro 1.220,13»;
12 - condanna la parte convenuta a rifondere a parte attrice Controparte_3 [...]
e spese processuali, liquidate nella somma di € 3.543,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte convenuta a rifondere a parte intervenuta Controparte_3 le spese processuali, liquidate nella somma di € 7.122,00 per Controparte_4 compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge. Firenze, 29 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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