Art. 178. Spese per i collaudi e le ispezioni 1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della societa' che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Articolo 178 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 176Articolo 185
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