Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03065/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3065 del 2022, proposto da
Double S.r.l., di poi incorporata da Sinergie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Francesca Canta, Marco Napoli, Niccolò Piccone e Vanessa Mayer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mirella Mogavero e Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione FIS 1202227-2022/2022, del 6 luglio 2022 ricevuto dalla Società il 15 luglio 2022 ,, con il quale l'INPS ha parzialmente rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.31/03/2022.0249384 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, limitatamente al periodo 1 marzo 2022-20 marzo 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società originariamente ricorrente - operante nel settore della produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi nonché di produzione a favore di società del settore degli eventi - ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento in epigrafe individuato, emanato dall’INPS, pel tramite del quale veniva accolta solo parzialmente -limitatamente al periodo 21-31 marzo 2022- la istanza di accesso volta alla concessione dell’assegno di integrazione salariale ex art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 per l’intero periodo di marzo 2022 e, con causale “ crisi aziendale dovuta ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti ”.
1.1. Il parziale diniego fondava sulla tardiva presentazione della domanda (avvenuta in data 31 marzo 2022) in relazione al periodo precedente al 21 marzo 2022.
1.2. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la società ricorrente avanti questo TAR, ad unico mezzo di gravame essenzialmente deducendo:
- violazione dell’art. 15 comma 2 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 – violazione dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali - eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, irrazionalità ed ingiustizia manifesta, atteso che la domanda che ne occupa -cagionata da “evento oggettivamente non evitabile”- sarebbe governata da una scansione temporale differente da quella evocata dal resistente Istituto, a mente dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/15, potendo essere avanzata entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione e, dunque, entro la fine del successivo mese (rispetto a quello di marzo) di aprile 2022.
1.3. Si costituiva l’Inps, instando per la reiezione del gravame, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
2. Va, in via liminare, rimarcato che la società inizialmente ricorrente è stata oggetto di fusione per incorporazione nel corso del giudizio, siccome risultante dalla documentazione versata in atti in prossimità della odierna udienza di trattazione; la società incorporante, indi, id est Sinergie s.r.l. assume i diritti egli obblighi della società incorporata, inizialmente ricorrente, proseguendo in tutti i suoi rapporti “ anche processuali, anteriori alla fusione ” (art. 2504-bis, comma 1, c.c.)..
2.1. Il ricorso è fondato, anche al lume delle statuizioni di recente emanate da questo TAR in occasione dello scrutinio di analoghe fattispecie (cfr., solo da ultimo, TAR Lombardia, II, 16 gennaio 2026, n. 180).
2.1.1. E, invero, ai fini dell’accesso ai trattamenti previsti dall’articolo 7 del decreto-legge n. 4/2022 in relazione alle sospensioni/riduzioni di attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i datori di lavoro destinatari è previsto dovessero trasmettere domanda per la concessione dell’ammortizzatore sociale di riferimento secondo le consuete modalità, indicando la causale che determinava la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 148/2015 che, al secondo comma, stabilisce che la richiesta “deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento”.
2.2. Come da messaggio INPS n. 606/2022, in ragione della mancata predisposizione per tempo della nuova procedura di gestione, per le sospensioni e riduzioni intervenute tra il 1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022, le domande potevano essere inoltrate entro il 23 febbraio cioè entro 15 giorni dalla pubblicazione del messaggio in questione.
2.3. Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di istanza inoltrata per evento oggettivamente non evitabile, ai fini della valutazione della tempestività della domanda andava considerato quanto previsto del comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. 148/2015, a mente del quale, siccome sopra già esposto, “ la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento ”.
2.4. Di qui la fondatezza della doglianza, la tempestività della istanza in allora presentata e, indi e consequenzialmente, la illegittimità del gravato provvedimento di parziale diniego.
3. Le spese di giudizio possono nondimeno essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni poste in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di parziale diniego della istanza presentata dalla ricorrente in data 31 marzo 2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
LB Di IO, Presidente
RO MP, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | LB Di IO |
IL SEGRETARIO