Articolo 19 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 19.

Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999