Art. 19.
Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".