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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2024, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BETTINI BARBARA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. IELLAMO GRAZIELLA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno) in data
01.09.2001 con la signora la nascita dei figli (il Controparte_1 Per_1
01.10.2002) e (il 01.07.2005), rilevando la separazione consensuale Per_2 intervenuta tra i coniugi (omologata dal Tribunale di Livorno con decreto di omologa n. cronol. 11625/2011 del 22.11.2011 - RG n. 2611/2011), la successiva consensuale modifica di talune delle condizioni (v. provvedimento 15.07.2014
Tribunale di Livorno) ed evidenziando infine la modifica delle condizioni economiche delle parti nel senso dell'autonomia economica della resistente e del contratto di lavoro a tempo indeterminato nella modalità “apprendistato” del figlio maggiore, con ricorso depositato in data 20/06/2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa Il Parte_1 Controparte_1 ricorrente concludeva nei termini che si riportano: “a) pronunciare, ai sensi
1 dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge
4.03.1987 e dalla L. 6 maggio 2015 n.55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
01.09.2001 in Livorno, matrimonio trascritto nel registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Livorno dell'anno 2001, Atto n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimanga Parte_1 assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli fino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c)stabilire che riguardo alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_2 economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale concorso nel suo Pt_1 CP_1 mantenimento la somma mensile di euro 300,00, entro il 30 di ogni mese;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse le spese odontoiatriche, concordate e documentate;
d) stabilire che riguardo al figlio maggiorenne, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, venga disposta Per_1 una riduzione del contributo di mantenimento di euro 300,00 mensili nella misura che verrà stabilita dal Tribunale e/o l'eliminazione del contributo suddetto nel caso in cui il figlio risultasse percepire uno stipendio mensile in grado di farlo ritenere ormai autosufficiente economicamente;
e) accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla
Legge, per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del Sig. in favore Pt_1 della Sig.ra stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio CP_1 mantenimento. Formula ogni più ampia riserva anche istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del Giudizio”.
Si costituiva in causa la signora la quale dava atto che Controparte_1 successivamente alla instaurazione del processo, le parti erano pervenute ad un accordo per definire il divorzio alle condizioni sottoscritte ed allegate in causa, che si riportano: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge 4.03.1987 e dalla L. 6 maggio 2015
n.55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra in data 01.09.2001 in Livorno, matrimonio trascritto nel Controparte_1 registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Livorno dell'anno 2001, Atto
n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimanga assegnata alla sig.ra che la abiterà con i Parte_1 CP_1 figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c)stabilire che riguardo alla figlia maggiorenne ma Per_2 non autosufficiente economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale Pt_1 CP_1 concorso nel suo mantenimento la somma mensile di Euro 400,00, entro e non oltre il
25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse soltanto le spese mediche, universitarie (libri, tasse ed abbonamento del treno) e quelle relative
2 all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
d) stabilire che riguardo al figlio Per_1 maggiorenne, con contratto di lavoro a chiamata e quindi non ancora autosufficiente economicamente, il Sig. Socci verserà alla Sig.ra quale concorso nel suo CP_1 mantenimento la somma mensile di Euro 300,00, entro e non oltre il 25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per il figlio escluse soltanto le spese mediche e quelle relative all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
e) stabilire che ognuno dei coniugi, in quanto indipendenti economicamente, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia da parte della Sig.ra all'assegno divorzile;
f) dare atto che, in riferimento agli CP_1 arretrati di aggiornamento Istat del contributo al mantenimento dei figli e della moglie relativi al periodo 2019 fino ad oggi, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che il Sig. verserà alla Sig.ra la complessiva somma di Euro 2.500,00 Pt_1 CP_1 omnicomprensiva, in due rate così suddivise: quanto ad Euro 1.250,00 verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra entro il 31 dicembre 2024, quanto ad Pt_1 CP_1
Euro 1.250,00 verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra entro il 31 Pt_1 CP_1 luglio 2025; con l'esatto adempimento dei due sopraindicati pagamenti le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere in riferimento agli arretrati Istat per moglie e figli per il periodo 2019 fino ad oggi. g) Spese legali integralmente compensate tra le parti”
Disposta la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, all'udienza del
28/11/2024 i procuratori rassegnavano nuove congiunte conclusioni e la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(il 4.11.2011) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del
28.11.2024 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle
3 stesse e dei figli maggiorenni delle parti, così come emerso in atti. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra in data 01.09.2001 in Livorno, Parte_1 Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di
Livorno dell'anno 2001, Atto n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimarrà assegnata Parte_1 alla sig.ra che la abiterà con i figli fino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c) riguardo alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_2 economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale concorso nel Pt_1 CP_1 suo mantenimento la somma mensile di Euro 400,00, entro e non oltre il 25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse soltanto le spese mediche, universitarie (libri, tasse ed abbonamento del treno) e quelle relative all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
d) riguardo al figlio maggiorenne, con contratto di lavoro a chiamata Per_1
e quindi non ancora autosufficiente economicamente, il Sig. verserà alla Pt_1
Sig.ra quale concorso nel suo mantenimento la somma mensile di CP_1
Euro 300,00, entro e non oltre il 25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per il figlio escluse soltanto le spese mediche e quelle relative all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
e) ognuno dei coniugi, in quanto indipendenti economicamente, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia da parte della Sig.ra all'assegno CP_1 divorzile;
f) in riferimento agli arretrati di aggiornamento Istat del contributo al mantenimento dei figli e della moglie relativi al periodo 2019 fino ad oggi, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1 la complessiva somma di Euro 2.500,00 omnicomprensiva, in due CP_1
4 rate così suddivise: quanto ad Euro 1.250,00 verranno corrisposti dal Sig. Pt_1 alla Sig.ra entro il 31 dicembre 2024, quanto ad Euro 1.250,00 CP_1 verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra entro il 31 luglio 2025; Pt_1 CP_1 con l'esatto adempimento dei due sopraindicati pagamenti le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere in riferimento agli arretrati Istat per moglie e figli per il periodo 2019 fino ad oggi.
g) Spese legali integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 28.11.2024
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1521/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BETTINI BARBARA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. IELLAMO GRAZIELLA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Livorno) in data
01.09.2001 con la signora la nascita dei figli (il Controparte_1 Per_1
01.10.2002) e (il 01.07.2005), rilevando la separazione consensuale Per_2 intervenuta tra i coniugi (omologata dal Tribunale di Livorno con decreto di omologa n. cronol. 11625/2011 del 22.11.2011 - RG n. 2611/2011), la successiva consensuale modifica di talune delle condizioni (v. provvedimento 15.07.2014
Tribunale di Livorno) ed evidenziando infine la modifica delle condizioni economiche delle parti nel senso dell'autonomia economica della resistente e del contratto di lavoro a tempo indeterminato nella modalità “apprendistato” del figlio maggiore, con ricorso depositato in data 20/06/2024 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa Il Parte_1 Controparte_1 ricorrente concludeva nei termini che si riportano: “a) pronunciare, ai sensi
1 dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge
4.03.1987 e dalla L. 6 maggio 2015 n.55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra in data Parte_1 Controparte_1
01.09.2001 in Livorno, matrimonio trascritto nel registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Livorno dell'anno 2001, Atto n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b)stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimanga Parte_1 assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli fino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c)stabilire che riguardo alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_2 economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale concorso nel suo Pt_1 CP_1 mantenimento la somma mensile di euro 300,00, entro il 30 di ogni mese;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse le spese odontoiatriche, concordate e documentate;
d) stabilire che riguardo al figlio maggiorenne, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, venga disposta Per_1 una riduzione del contributo di mantenimento di euro 300,00 mensili nella misura che verrà stabilita dal Tribunale e/o l'eliminazione del contributo suddetto nel caso in cui il figlio risultasse percepire uno stipendio mensile in grado di farlo ritenere ormai autosufficiente economicamente;
e) accertata l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla
Legge, per il riconoscimento di un assegno divorzile a carico del Sig. in favore Pt_1 della Sig.ra stabilire che ognuno dei coniugi provvederà al proprio CP_1 mantenimento. Formula ogni più ampia riserva anche istruttoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del Giudizio”.
Si costituiva in causa la signora la quale dava atto che Controparte_1 successivamente alla instaurazione del processo, le parti erano pervenute ad un accordo per definire il divorzio alle condizioni sottoscritte ed allegate in causa, che si riportano: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla legge 4.03.1987 e dalla L. 6 maggio 2015
n.55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. Parte_1
e la Sig.ra in data 01.09.2001 in Livorno, matrimonio trascritto nel Controparte_1 registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di Livorno dell'anno 2001, Atto
n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire che la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimanga assegnata alla sig.ra che la abiterà con i Parte_1 CP_1 figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c)stabilire che riguardo alla figlia maggiorenne ma Per_2 non autosufficiente economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale Pt_1 CP_1 concorso nel suo mantenimento la somma mensile di Euro 400,00, entro e non oltre il
25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse soltanto le spese mediche, universitarie (libri, tasse ed abbonamento del treno) e quelle relative
2 all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
d) stabilire che riguardo al figlio Per_1 maggiorenne, con contratto di lavoro a chiamata e quindi non ancora autosufficiente economicamente, il Sig. Socci verserà alla Sig.ra quale concorso nel suo CP_1 mantenimento la somma mensile di Euro 300,00, entro e non oltre il 25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per il figlio escluse soltanto le spese mediche e quelle relative all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
e) stabilire che ognuno dei coniugi, in quanto indipendenti economicamente, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia da parte della Sig.ra all'assegno divorzile;
f) dare atto che, in riferimento agli CP_1 arretrati di aggiornamento Istat del contributo al mantenimento dei figli e della moglie relativi al periodo 2019 fino ad oggi, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che il Sig. verserà alla Sig.ra la complessiva somma di Euro 2.500,00 Pt_1 CP_1 omnicomprensiva, in due rate così suddivise: quanto ad Euro 1.250,00 verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra entro il 31 dicembre 2024, quanto ad Pt_1 CP_1
Euro 1.250,00 verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra entro il 31 Pt_1 CP_1 luglio 2025; con l'esatto adempimento dei due sopraindicati pagamenti le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere in riferimento agli arretrati Istat per moglie e figli per il periodo 2019 fino ad oggi. g) Spese legali integralmente compensate tra le parti”
Disposta la trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, all'udienza del
28/11/2024 i procuratori rassegnavano nuove congiunte conclusioni e la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(il 4.11.2011) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del
28.11.2024 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle
3 stesse e dei figli maggiorenni delle parti, così come emerso in atti. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra in data 01.09.2001 in Livorno, Parte_1 Controparte_1 matrimonio trascritto nel registro degli Atti dello Stato Civile del Comune di
Livorno dell'anno 2001, Atto n.237, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) la casa coniugale di proprietà esclusiva di rimarrà assegnata Parte_1 alla sig.ra che la abiterà con i figli fino al raggiungimento CP_1 dell'autosufficienza economica di entrambi, con divieto di farvi abitare altri soggetti;
c) riguardo alla figlia maggiorenne ma non autosufficiente Per_2 economicamente, il Sig. verserà alla Sig.ra quale concorso nel Pt_1 CP_1 suo mantenimento la somma mensile di Euro 400,00, entro e non oltre il 25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per la figlia escluse soltanto le spese mediche, universitarie (libri, tasse ed abbonamento del treno) e quelle relative all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
d) riguardo al figlio maggiorenne, con contratto di lavoro a chiamata Per_1
e quindi non ancora autosufficiente economicamente, il Sig. verserà alla Pt_1
Sig.ra quale concorso nel suo mantenimento la somma mensile di CP_1
Euro 300,00, entro e non oltre il 25 di ogni mese, rivalutabili Istat annualmente;
detta somma dovrà ritenersi comprensiva delle spese straordinarie necessarie per il figlio escluse soltanto le spese mediche e quelle relative all'assicurazione e bollo del mezzo di sua proprietà, tutte concordate e documentate, che verranno divise al 50% tra i genitori;
e) ognuno dei coniugi, in quanto indipendenti economicamente, provvederà al proprio mantenimento, con rinuncia da parte della Sig.ra all'assegno CP_1 divorzile;
f) in riferimento agli arretrati di aggiornamento Istat del contributo al mantenimento dei figli e della moglie relativi al periodo 2019 fino ad oggi, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che il Sig. verserà alla Sig.ra Pt_1 la complessiva somma di Euro 2.500,00 omnicomprensiva, in due CP_1
4 rate così suddivise: quanto ad Euro 1.250,00 verranno corrisposti dal Sig. Pt_1 alla Sig.ra entro il 31 dicembre 2024, quanto ad Euro 1.250,00 CP_1 verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra entro il 31 luglio 2025; Pt_1 CP_1 con l'esatto adempimento dei due sopraindicati pagamenti le parti dichiarano di non aver più nulla da pretendere in riferimento agli arretrati Istat per moglie e figli per il periodo 2019 fino ad oggi.
g) Spese legali integralmente compensate tra le parti
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 28.11.2024
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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