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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.NTE
[...]
P.T. RAG. ( , con il Controparte_1 Pt_2 PartitaIVA_1
patrocinio dell'avv. ABBATE MARIA PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONO Controparte_2 P.IVA_2
MANNO ANTONELLA, PEC: ; Email_2 appellato e appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante:
Piaccia alla Corte di Appello rejectis adversis, in totale riforma della sentenza impugnata, in via istruttoria,
Pag. 1 di 12 ordinare alla resistente di esibire in giudizio le impegnative e le distinte riepilogative, da essa custodite, che il ricorrente le ha consegnato negli anni dal 2003 al 2009; per l'effetto della domanda relativa all'arricchimento senza causa: ordinare alla di esibire tutti i budget di tutte le strutture accreditate nelle tre CP_3 branche considerate (RX, Analisi, Fisioterapia) negli anni dal 2003 al 2008 e nominare CTU per la determinazione dell'arricchimento stesso, tenendo conto dei corrispettivi tabellari e dei costi per prestazione ricavabili secondo scienza e conoscenza anche con l'accesso alle scritture contabili del Centro;
nel merito, ritenere e dichiarare che il ricorrente è creditore delle somme indicate nella tabella 3 quali residui crediti per prestazione rese in anni pregressi (2003 – 2008) e ancora dovute, analiticamente indicate, anche nelle causali, nella narrativa del presente ricorso
e per l'effetto Cont condannare la convenuta a pagargli la somma complessiva di €. 940.395,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per ogni residuo annuale dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'effettivo soddisfo;
Cont in subordine, ritenere e dichiarare che la si è arricchita senza causa delle prestazione rese extra-budget e per l'effetto condannarla al pagamento dell'indennizzo di legge in misura pari ai corrispettivi prima indicati o nella misura complessiva maggiore o minore determinata secondo equità con l'ausilio della chiesta CTU;
ritenere e dichiarare frutto di violenza morale la clausola limitativa del budget e per l'effetto annullarla e quindi condannare la convenuta al pagamento dei corrispettivi prima indicati o nella misura complessiva maggiore o minore determinata secondo equità; rinviare, ex art. 267 TFUE, alla CGUE, la decisione della questione pregiudiziale sub D); in ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimb. forfettario del doppio grado del giudizio;
Per l'appellato e appellante incidentale:
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta,
Pag. 2 di 12 -rigettare l'appello principale proposto per le argomentazioni di cui in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni, domande e difese proposte in primo grado ed in questa sede riproposte ex art. 346 c.p.c.;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale e dunque in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Agrigento in epigrafe indicata dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo, sulle domande principali di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della in favore dell' appellante, della complessiva Controparte_2 somma di € 940.395,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e, per l'effetto, rigettare la dette domande, dichiarandole inammissibili;
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e dunque in riforma dell' ordinanza del Tribunale di Agrigento in epigrafe indicata dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del G.A., sulla domanda subordinata di annullamento per violenza morale della clausola limitativa del budget e sulla conseguente domanda di condanna della al pagamento, in favore del ricorrente, delle predette somme o nella misura Controparte_2 maggiore o minore determinata secondo equità e, per l'effetto, rigettare la dette domande dichiarandole inammissibili;
-condannare gli appellanti principali al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
Ci si oppone alle richieste di prova di controparte in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere secondo quanto precisato in narrativa.
In fatto e in diritto
1. Con ordinanza del 16 maggio 2019 il Tribunale di Agrigento, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, ha respinto la domanda proposta dal
[...]
Contr
per la condanna dell' convenuta al Parte_1
pagamento della somma di euro 940.395,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi,
a titolo di mancato pagamento di corrispettivi maturati per prestazioni sanitarie rese Contr dal 2003 al 2009 erogate oltre il tetto di spesa previsto dalle in conformità degli atti di programmazione regionale. Ha altresì rigettato le domande subordinate con le quali si chiedeva di annullare la clausola limitativa del budget per violenza morale e quella volta all'accertamento dell'arricchimento senza causa ex 2041 c.c. da parte
Pag. 3 di 12 Contr dell' per le prestazioni rese extra budget,, ed ha condannato il Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
2. Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando che le prestazioni sanitarie erogate oltre il budget stanziato costituiscono prestazioni contra legem, dal momento che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria costituisce il vincolo imprescindibile per la determinazione della quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario nazionale può permettersi di acquistare ed erogare per il tramite di strutture private accreditate, sottolineando come l'autonomia dei vari operatori di settore dipenda dalla disponibilità finanziaria e non possa prescindere dalla scarsità delle risorse e delle esigenze di risanamento del bilancio nazionale.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il
[...]
cui è subentrata la Parte_1 [...]
Controparte_5
– dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 31/2024 del
[...]
23.10.2024 - con quattro motivi di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. A sostegno della pretesa creditoria azionata, e per quanto qui rileva, ha premesso di essere una cooperativa accreditata dal SSN per attività convenzionate di
Fisiokinesiterapia, Radiologia e Analisi e di non aver ricevuto per intero, ad eccezione dell' anno 2004, il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nonostante l'avvenuta emissione di regolari fatture e la presentazione dei documenti riepilogativi attestanti le prestazioni erogate nelle tre branche accreditate, comprovanti la sussistenza del rapporto di accreditamento e soprattutto del titolo di erogazione delle prestazioni.
5. Si è costituita l' , che ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché Controparte_2
inammissibile ed infondato in fatto e in diritto rilevando come il Tribunale avesse correttamente ritenuto non dovute le somme erogate per le prestazioni extra budget operate dal Centro, per gli anni contestati. Ha, altresì, riproposto le domande avanzate nel primo grado e non esaminate dal Tribunale con il quale eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi per l'anno 2003, l'intervenuta transazione
Pag. 4 di 12 per le somme extra budget dell'anno 2007, e infine la prescrizione dell'azione di annullamento per violenza morale proposta dall'appellante.
6. Inoltre, l'appellato con impugnazione incidentale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sulla domanda principale di pagamento dei crediti e su quella subordinata proposta per l'annullamento per violenza morale della clausola limitativa del budget.
7. Sostituita l'udienza del 16 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con il primo motivo di appello, la
[...]
, Controparte_5 censura l'ordinanza per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 quinquies c.1 lett. d)
e 2 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni eccedenti il tetto di spesa fossero state corrisposte a mezzo delle regressioni tariffarie, dal momento che sussiste, comunque, l'onere in capo all'ASP debitrice, di dare prova del corretto adempimento della obbligazione contratta e di cui non ha fornito alcuna prova neppure in merito alla corresponsione di tali regressioni, stante l'assenza della stipulazione di un contratto di budget.
9. Segnatamente, l'appellante evidenzia che per l'anno 2003 e 2005 non vi è stata alcuna individuazione di un limite di spesa, con applicazione del regime di convenzionamento e che, per gli anni 2007, 2008 e 2009 nessuno dei contratti Contr limitatori dei budget stipulati con l' può dirsi anteriore o quantomeno coevo all'inizio dell'anno a cui fa riferimento, con la conseguenza che la presunta determinazione del budget non può che valere pro quota per i soli mesi residui di ciascun anno.
10. Sul punto, l'appellato ribadisce la non spettanza delle somme, richiamando la disciplina di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92, rilevando che fosse onere dell'appellante, fornire la prova del credito azionato, allegando e producendo in giudizio il titolo contrattuale in forma scritta e dimostrando l'esecuzione, come da contratto, delle prestazioni di cui domanda il pagamento, non potendosi limitare,
Pag. 5 di 12 Parte come invece ha fatto, a produrre le distinte riepilogative provenienti dalla per gli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, con la conseguenza che non sussiste alcun credito nei riguardi del ancor più che per gli anni in contestazioni le Pt_1 eccedenze sono state in ogni caso liquidate ricorrendo anche alle regressioni tariffarie ed in esecuzione dell'art. 1 del d.a. n.912/2008.
11. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Giudice Contr abbia errato nel non ritenere che l'inadempimento della abbia provocato l' arricchimento senza causa della Pubblica Amministrazione, la quale non ha neppure provveduto al pagamento del solo rimborso dei costi in luogo del valore delle prestazioni erogate extra budget, sottolineando come il riconoscimento del diritto ex art. 2041 c.c., nella misura sopra detta, non provocherebbe alcuna ammanco alle legittime aspettative di contenimento della spesa contenute nel complesso normativo che regola la materia del servizio Sanitario pubblico né tanto meno andrebbe a ledere il diritto fondamentale alla salute di cui gode ciascun individuo, né il diritto alla libertà nella scelta del luogo di cura e dei professionisti accreditati.
12. Ancora, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di annullamento della determinazione del budget per violenza morale della clausola limitativa del Contr budget, escludendo che la possa assumere delle determinazioni discrezionali ed applicare arbitrariamente eventuali riduzioni di budget annuali, dovendosi attenere pedissequamente ai parametri di cui agli artt. da 8 a 8 quinquies del citato d.lgs.
502/1992.
13. Relativamente al suddetto motivo di gravame l'appellato ha riproposto l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento per violenza morale per decorso del relativo termine quinquennale con riferimento a tutti i contratti di budget stipulati, ove sottoscritti, negli anni contestati. Ha, altresì, precisato che nessuna Contr minaccia è stata inserita all'interno dei contratti stipulati tra le e le strutture sanitarie private, là dove la clausola limitativa dei budget risponde alle preminenti esigenze di contenimento della spesa sanitaria come già ribadito dall'art. 8 quater e quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs n. 502/92.
Pag. 6 di 12 14. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante ha domandato il rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell'unione europea affinché sia accertato se tale meccanismo di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria contrasti con i principi di libera prestazione di servizi e di concorrenza anche del mercato interna.
15. Come accennato, la medesima sentenza è, altresì, oggetto di appello incidentale. Contr
16. Segnatamente, l ha lamentato che il Tribunale abbia errato nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, relativamente alla domanda principale proposta dal ricorrente, avente ad oggetto il pagamento dei crediti per prestazioni sanitarie e quella subordinata, attinente alla domanda di annullamento per violenza morale, poiché formulate mediante la contestazione della validità di atti autoritativi, e dunque rientrante nell'alveo delle controversie riguardanti non soltanto le domande di pagamento dei crediti, ma anche la validità e il contenuto della convenzione, nonché la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni e in particolare la configurabilità, come nel caso di specie, di un tetto massimo di spesa, la cui cognizione è demandata al Giudice Amministrativo.
17. Così riassunti i termini del contendere occorre preliminarmente esaminare il motivo di appello incidentale sulla giurisdizione.
18. In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la Part domanda di condanna della al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. "tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lg. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata a una pretesa del privato
Pag. 7 di 12 riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio (Cassazione civile sez. un. n.26200 del 16/10/2019).
19. Per tali ragioni, va pertanto rigettata la domanda proposta in via incidentale con la quale si eccepisce il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore di quello Amministrativo, non venendo in rilievo, nella controversia in oggetto, alcun comportamento amministrativo riconducibile all'esercizio di un pubblico potere ma piuttosto, l'effettiva debenza dei compensi richiesti.
20. Passando alla disamina del merito della questione, è utile rammentare che ciò che caratterizza il servizio sanitario nazionale a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97) è il principio della necessaria programmazione, il quale si esprime con l'adozione di un piano annuale preventivo da valere per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95), di talché, è compito delle Regioni provvedere alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale, nonché di preventivare le prestazioni annuali e distribuire le risorse disponibili, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario. È necessario, poi che, a tale fase di natura programmatica, ne segua una contrattuale Contr con le singole strutture, affidata alla regione ed alle che si esplica nei Contr provvedimenti amministrativi con cui il direttore generale della in applicazione degli atti a contenuto generale della regione, provveda all'assegnazione del budget alla singola struttura accreditata, e nei conseguenti accordi contrattuali stipulati con le strutture interessate ex art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992, in assenza dei quali non Parte ricorre alcun vincolo per le di remunerazione delle prestazioni sforanti il tetto stabilito, così come sancito dall'art. 8 quater del citato D.Lgs.
21. E ancora, giova ricordare che, per quanto riguarda poi le prestazioni extra budget, sino al 2007 è stato consentito per le prestazioni rese dalla struttura extra budget una parziale remunerazione, attuata con il sistema delle regressioni tariffarie
Pag. 8 di 12 (cioè una remunerazione in misura percentuale delle somme eccedenti il budget).
22. Orbene, occorre rilevare nel caso di specie che, per quanto riguarda gli anni Contr 2003 e 2005, in assenza di una valida stipulazione tra l' ed il Centro medico dei Contr contratti di budgets, l ha provveduto a determinare d'ufficio la fissazione del tetto di spesa massima ed ha provveduto a remunerare le eccedenze per le prestazioni di Fisiokinesiterapia, Radiologia e Analisi, per mezzo dello strumento delle regressioni tariffarie in applicazione del D.A. n. 2094 del 07/11/2002 e dell'art. 4 del D.A. n.6424 del 17/10/2005. Contr 23. Allo stesso modo, per l'anno 2007, l' ha dovuto provvedere ad assegnare d'ufficio i tetti di spesa, richiamando, in sede di chiusura negoziale, la disciplina stabilita dall'art. 4 del D.A. n. 2594 del 22/11/2007 e quello del 14/03/2008 con il quale si è posto l'espresso divieto di procedere alla liquidazione del fatturato Contr presentato per prestazioni extra budget. Ciò nondimeno l' con determinazione n.
560 del 4 novembre, ha provveduto alla parziale remunerazione delle prestazioni extra rese per l'anno 2007, in esecuzione dell'art. 1 del D.A. n.912/2008 che ha previsto l'assegnazione di risorse aggiuntive previa stipula dell'atto transattivo di abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati da parte dei soggetti accreditati, così come debitamente sottoscritto dal ricorrente in data 3/07/2008.
24. Infine, va ulteriormente rilevato, che per gli anni in cui il contratto di budget è stato validamente sottoscritto e cioè per il 2006, sono state comunque applicate le regressioni tariffarie in applicazione del D.A. del 29/12/2005, e per gli anni 2008 e
2009 sono state liquidate anche somme eccedenti i tetti pattuiti, sebbene vi fosse una apposita clausola contenente il divieto di remunerazione extra budget così come stabilita dall'art. 3 del D.A. n. 1985 del 08/08/2008 poi ribadita dalla nota prot. n.
4317 del 29/08/2008 dell' e dall' art. 7 del D.A. n. 2128 del Controparte_6
12/06/2009, di talché nessun credito può vantare l'appellante nei riguardi dell' difettando il necessario titolo contrattuale per ottenere il pagamento Pt_4 delle prestazioni.
25. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la domanda subordinata di indebito arricchimento.
Pag. 9 di 12 26. In proposito, giova innanzitutto osservare, che antecedentemente all'approdo della sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 10798/2015, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico era ammessa a condizione che il privato depauperato provasse la sussistenza di un requisito ulteriore: il riconoscimento dell'utilità perseguita dalla PA.
27. Si propendeva quindi per un trattamento di favore nei confronti della Pubblica
Amministrazione, giustificato sull'assunto che si trattasse di un soggetto speciale, detentore un potere pubblico e che agisse nelle vesti di Autorità per perseguire i fini pubblici prefissati ex lege. In altri termini, si riteneva che la specialità del diritto pubblico si sarebbe dovuta mantenere anche in tema di arricchimento ingiustificato.
28. Con la sentenza in questione (confermata dalle pronunce successive: tra le tante Cass. n. 13884/2020; n. 16793/2018) la Suprema Corte ha, di fatto, valorizzato le finalità di equità e di giustizia distributiva, superando il requisito del riconoscimento dell'utilità da parte della P.A. ed esprimendosi nei termini di imputabilità dell'arricchimento in capo a quest'ultima. L'imputabilità è presunta fino a prova contraria. In altri termini, le Sezioni Unite introducono un'inversione dell'onere probatorio: il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una
PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; di contro, il soggetto pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile. Va, altresì, osservato come l'arricchimento non imputabile si configuri ogni qualvolta quest'ultimo possa ritenersi "imposto" dal privato, ossia quando la Pubblica Amministrazione provi di averlo rifiutato o conseguito contro il suo stesso volere ovvero, da ultimo, senza che ne potesse avere conoscenza.
29. In virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione testè ricordato, nonché del principio, anch'esso sopra richiamato, della pianificazione preventiva della spesa sanitaria, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, la determinazione Contr operata dall di un tetto limite per le prestazioni da operare negli anni 2003, 2005
e 2007, la previsione dei budget per gli anni 2006, 2008 e 2009, la successiva
Pag. 10 di 12 comunicazione che non sarebbero state remunerate le prestazioni ulteriori rispetto al budget, l'apposizione di clausole richiamati la disciplina prevista dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del d.lg. 502/1992, ben possono essere qualificate come un esplicito “rifiuto dell'arricchimento”, il quale, secondo la citata pronuncia n.
10798 del 26/05/2015, determina l'esclusione della tutela offerta dall'art. 2041 c.c. (cfr. anche Cass. 13884/2020 citata).
30. Più in particolare, le circostanze appena descritte (la mancata sottoscrizione contrattuale da parte della struttura con la necessaria apposizione d'ufficio di un limite di budget, la preventiva comunicazione del limite di budget, nonché l'esplicito rifiuto di liquidare le fatture inerenti dette prestazioni) inducono a ravvisare un'ipotesi di “arricchimento imposto”, con la conseguenza che alcun indennizzo è dovuto (cf. da ultimo Cassazione civile sez. III, 24/09/2024, n.25514).
31. In definitiva, la domanda proposta dal e diretta alla Parte_1
condanna dell' di al pagamento delle prestazioni di cui sopra a CP_2 CP_2
titolo di arricchimento senza causa, non può trovare accoglimento e l'ordinanza del
Tribunale di Agrigento va confermata, restando assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione.
32. Il rigetto del gravame proposto rende, infine, superfluo il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE che è stato richiesto dal ricorrente in relazione alla questione relativa il sistema nazionale di accreditamento delle strutture sanitarie private dedotta nei motivi in esame.
33. Per le ragioni sopra dette, va rigettato anche l'appello proposto in via incidentale dall' . Controparte_2
34. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
35. Al rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo l'appellante principale e per quello incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Pag. 11 di 12
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
- Rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento depositata in data 16 novembre 2019 proposto da Controparte_5
[...] Controparte_5
nei confronti di con atto di appello
[...] Controparte_2
notificato in data 14 giugno 2019;
- Rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; Controparte_2
- Compensa le spese;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1292/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
Parte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.NTE
[...]
P.T. RAG. ( , con il Controparte_1 Pt_2 PartitaIVA_1
patrocinio dell'avv. ABBATE MARIA PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONO Controparte_2 P.IVA_2
MANNO ANTONELLA, PEC: ; Email_2 appellato e appellante incidentale
Conclusioni: per l'appellante:
Piaccia alla Corte di Appello rejectis adversis, in totale riforma della sentenza impugnata, in via istruttoria,
Pag. 1 di 12 ordinare alla resistente di esibire in giudizio le impegnative e le distinte riepilogative, da essa custodite, che il ricorrente le ha consegnato negli anni dal 2003 al 2009; per l'effetto della domanda relativa all'arricchimento senza causa: ordinare alla di esibire tutti i budget di tutte le strutture accreditate nelle tre CP_3 branche considerate (RX, Analisi, Fisioterapia) negli anni dal 2003 al 2008 e nominare CTU per la determinazione dell'arricchimento stesso, tenendo conto dei corrispettivi tabellari e dei costi per prestazione ricavabili secondo scienza e conoscenza anche con l'accesso alle scritture contabili del Centro;
nel merito, ritenere e dichiarare che il ricorrente è creditore delle somme indicate nella tabella 3 quali residui crediti per prestazione rese in anni pregressi (2003 – 2008) e ancora dovute, analiticamente indicate, anche nelle causali, nella narrativa del presente ricorso
e per l'effetto Cont condannare la convenuta a pagargli la somma complessiva di €. 940.395,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali per ogni residuo annuale dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'effettivo soddisfo;
Cont in subordine, ritenere e dichiarare che la si è arricchita senza causa delle prestazione rese extra-budget e per l'effetto condannarla al pagamento dell'indennizzo di legge in misura pari ai corrispettivi prima indicati o nella misura complessiva maggiore o minore determinata secondo equità con l'ausilio della chiesta CTU;
ritenere e dichiarare frutto di violenza morale la clausola limitativa del budget e per l'effetto annullarla e quindi condannare la convenuta al pagamento dei corrispettivi prima indicati o nella misura complessiva maggiore o minore determinata secondo equità; rinviare, ex art. 267 TFUE, alla CGUE, la decisione della questione pregiudiziale sub D); in ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e rimb. forfettario del doppio grado del giudizio;
Per l'appellato e appellante incidentale:
CORTE DI APPELLO DI PALERMO Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta,
Pag. 2 di 12 -rigettare l'appello principale proposto per le argomentazioni di cui in narrativa ed in accoglimento delle eccezioni, domande e difese proposte in primo grado ed in questa sede riproposte ex art. 346 c.p.c.;
- in accoglimento del primo motivo di appello incidentale e dunque in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Agrigento in epigrafe indicata dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo, sulle domande principali di riconoscimento del diritto e di condanna al pagamento della in favore dell' appellante, della complessiva Controparte_2 somma di € 940.395,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e, per l'effetto, rigettare la dette domande, dichiarandole inammissibili;
- in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale e dunque in riforma dell' ordinanza del Tribunale di Agrigento in epigrafe indicata dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, in favore del G.A., sulla domanda subordinata di annullamento per violenza morale della clausola limitativa del budget e sulla conseguente domanda di condanna della al pagamento, in favore del ricorrente, delle predette somme o nella misura Controparte_2 maggiore o minore determinata secondo equità e, per l'effetto, rigettare la dette domande dichiarandole inammissibili;
-condannare gli appellanti principali al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
Ci si oppone alle richieste di prova di controparte in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere secondo quanto precisato in narrativa.
In fatto e in diritto
1. Con ordinanza del 16 maggio 2019 il Tribunale di Agrigento, premessa la giurisdizione del giudice ordinario, ha respinto la domanda proposta dal
[...]
Contr
per la condanna dell' convenuta al Parte_1
pagamento della somma di euro 940.395,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi,
a titolo di mancato pagamento di corrispettivi maturati per prestazioni sanitarie rese Contr dal 2003 al 2009 erogate oltre il tetto di spesa previsto dalle in conformità degli atti di programmazione regionale. Ha altresì rigettato le domande subordinate con le quali si chiedeva di annullare la clausola limitativa del budget per violenza morale e quella volta all'accertamento dell'arricchimento senza causa ex 2041 c.c. da parte
Pag. 3 di 12 Contr dell' per le prestazioni rese extra budget,, ed ha condannato il Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
2. Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando che le prestazioni sanitarie erogate oltre il budget stanziato costituiscono prestazioni contra legem, dal momento che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria costituisce il vincolo imprescindibile per la determinazione della quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario nazionale può permettersi di acquistare ed erogare per il tramite di strutture private accreditate, sottolineando come l'autonomia dei vari operatori di settore dipenda dalla disponibilità finanziaria e non possa prescindere dalla scarsità delle risorse e delle esigenze di risanamento del bilancio nazionale.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il
[...]
cui è subentrata la Parte_1 [...]
Controparte_5
– dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 31/2024 del
[...]
23.10.2024 - con quattro motivi di appello, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. A sostegno della pretesa creditoria azionata, e per quanto qui rileva, ha premesso di essere una cooperativa accreditata dal SSN per attività convenzionate di
Fisiokinesiterapia, Radiologia e Analisi e di non aver ricevuto per intero, ad eccezione dell' anno 2004, il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite negli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, nonostante l'avvenuta emissione di regolari fatture e la presentazione dei documenti riepilogativi attestanti le prestazioni erogate nelle tre branche accreditate, comprovanti la sussistenza del rapporto di accreditamento e soprattutto del titolo di erogazione delle prestazioni.
5. Si è costituita l' , che ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché Controparte_2
inammissibile ed infondato in fatto e in diritto rilevando come il Tribunale avesse correttamente ritenuto non dovute le somme erogate per le prestazioni extra budget operate dal Centro, per gli anni contestati. Ha, altresì, riproposto le domande avanzate nel primo grado e non esaminate dal Tribunale con il quale eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi per l'anno 2003, l'intervenuta transazione
Pag. 4 di 12 per le somme extra budget dell'anno 2007, e infine la prescrizione dell'azione di annullamento per violenza morale proposta dall'appellante.
6. Inoltre, l'appellato con impugnazione incidentale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo sulla domanda principale di pagamento dei crediti e su quella subordinata proposta per l'annullamento per violenza morale della clausola limitativa del budget.
7. Sostituita l'udienza del 16 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con il primo motivo di appello, la
[...]
, Controparte_5 censura l'ordinanza per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 quinquies c.1 lett. d)
e 2 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni eccedenti il tetto di spesa fossero state corrisposte a mezzo delle regressioni tariffarie, dal momento che sussiste, comunque, l'onere in capo all'ASP debitrice, di dare prova del corretto adempimento della obbligazione contratta e di cui non ha fornito alcuna prova neppure in merito alla corresponsione di tali regressioni, stante l'assenza della stipulazione di un contratto di budget.
9. Segnatamente, l'appellante evidenzia che per l'anno 2003 e 2005 non vi è stata alcuna individuazione di un limite di spesa, con applicazione del regime di convenzionamento e che, per gli anni 2007, 2008 e 2009 nessuno dei contratti Contr limitatori dei budget stipulati con l' può dirsi anteriore o quantomeno coevo all'inizio dell'anno a cui fa riferimento, con la conseguenza che la presunta determinazione del budget non può che valere pro quota per i soli mesi residui di ciascun anno.
10. Sul punto, l'appellato ribadisce la non spettanza delle somme, richiamando la disciplina di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92, rilevando che fosse onere dell'appellante, fornire la prova del credito azionato, allegando e producendo in giudizio il titolo contrattuale in forma scritta e dimostrando l'esecuzione, come da contratto, delle prestazioni di cui domanda il pagamento, non potendosi limitare,
Pag. 5 di 12 Parte come invece ha fatto, a produrre le distinte riepilogative provenienti dalla per gli anni 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, con la conseguenza che non sussiste alcun credito nei riguardi del ancor più che per gli anni in contestazioni le Pt_1 eccedenze sono state in ogni caso liquidate ricorrendo anche alle regressioni tariffarie ed in esecuzione dell'art. 1 del d.a. n.912/2008.
11. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il Giudice Contr abbia errato nel non ritenere che l'inadempimento della abbia provocato l' arricchimento senza causa della Pubblica Amministrazione, la quale non ha neppure provveduto al pagamento del solo rimborso dei costi in luogo del valore delle prestazioni erogate extra budget, sottolineando come il riconoscimento del diritto ex art. 2041 c.c., nella misura sopra detta, non provocherebbe alcuna ammanco alle legittime aspettative di contenimento della spesa contenute nel complesso normativo che regola la materia del servizio Sanitario pubblico né tanto meno andrebbe a ledere il diritto fondamentale alla salute di cui gode ciascun individuo, né il diritto alla libertà nella scelta del luogo di cura e dei professionisti accreditati.
12. Ancora, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di annullamento della determinazione del budget per violenza morale della clausola limitativa del Contr budget, escludendo che la possa assumere delle determinazioni discrezionali ed applicare arbitrariamente eventuali riduzioni di budget annuali, dovendosi attenere pedissequamente ai parametri di cui agli artt. da 8 a 8 quinquies del citato d.lgs.
502/1992.
13. Relativamente al suddetto motivo di gravame l'appellato ha riproposto l'eccezione di prescrizione dell'azione di annullamento per violenza morale per decorso del relativo termine quinquennale con riferimento a tutti i contratti di budget stipulati, ove sottoscritti, negli anni contestati. Ha, altresì, precisato che nessuna Contr minaccia è stata inserita all'interno dei contratti stipulati tra le e le strutture sanitarie private, là dove la clausola limitativa dei budget risponde alle preminenti esigenze di contenimento della spesa sanitaria come già ribadito dall'art. 8 quater e quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs n. 502/92.
Pag. 6 di 12 14. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante ha domandato il rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia dell'unione europea affinché sia accertato se tale meccanismo di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria contrasti con i principi di libera prestazione di servizi e di concorrenza anche del mercato interna.
15. Come accennato, la medesima sentenza è, altresì, oggetto di appello incidentale. Contr
16. Segnatamente, l ha lamentato che il Tribunale abbia errato nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, relativamente alla domanda principale proposta dal ricorrente, avente ad oggetto il pagamento dei crediti per prestazioni sanitarie e quella subordinata, attinente alla domanda di annullamento per violenza morale, poiché formulate mediante la contestazione della validità di atti autoritativi, e dunque rientrante nell'alveo delle controversie riguardanti non soltanto le domande di pagamento dei crediti, ma anche la validità e il contenuto della convenzione, nonché la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni e in particolare la configurabilità, come nel caso di specie, di un tetto massimo di spesa, la cui cognizione è demandata al Giudice Amministrativo.
17. Così riassunti i termini del contendere occorre preliminarmente esaminare il motivo di appello incidentale sulla giurisdizione.
18. In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la Part domanda di condanna della al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che avevano stabilito i ccdd. "tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedevano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), d.lg. n. 104 del 2010, nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata a una pretesa del privato
Pag. 7 di 12 riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio (Cassazione civile sez. un. n.26200 del 16/10/2019).
19. Per tali ragioni, va pertanto rigettata la domanda proposta in via incidentale con la quale si eccepisce il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore di quello Amministrativo, non venendo in rilievo, nella controversia in oggetto, alcun comportamento amministrativo riconducibile all'esercizio di un pubblico potere ma piuttosto, l'effettiva debenza dei compensi richiesti.
20. Passando alla disamina del merito della questione, è utile rammentare che ciò che caratterizza il servizio sanitario nazionale a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97) è il principio della necessaria programmazione, il quale si esprime con l'adozione di un piano annuale preventivo da valere per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95), di talché, è compito delle Regioni provvedere alla fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale, nonché di preventivare le prestazioni annuali e distribuire le risorse disponibili, assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario. È necessario, poi che, a tale fase di natura programmatica, ne segua una contrattuale Contr con le singole strutture, affidata alla regione ed alle che si esplica nei Contr provvedimenti amministrativi con cui il direttore generale della in applicazione degli atti a contenuto generale della regione, provveda all'assegnazione del budget alla singola struttura accreditata, e nei conseguenti accordi contrattuali stipulati con le strutture interessate ex art. 8 quinquies, D.Lgs. n. 502/1992, in assenza dei quali non Parte ricorre alcun vincolo per le di remunerazione delle prestazioni sforanti il tetto stabilito, così come sancito dall'art. 8 quater del citato D.Lgs.
21. E ancora, giova ricordare che, per quanto riguarda poi le prestazioni extra budget, sino al 2007 è stato consentito per le prestazioni rese dalla struttura extra budget una parziale remunerazione, attuata con il sistema delle regressioni tariffarie
Pag. 8 di 12 (cioè una remunerazione in misura percentuale delle somme eccedenti il budget).
22. Orbene, occorre rilevare nel caso di specie che, per quanto riguarda gli anni Contr 2003 e 2005, in assenza di una valida stipulazione tra l' ed il Centro medico dei Contr contratti di budgets, l ha provveduto a determinare d'ufficio la fissazione del tetto di spesa massima ed ha provveduto a remunerare le eccedenze per le prestazioni di Fisiokinesiterapia, Radiologia e Analisi, per mezzo dello strumento delle regressioni tariffarie in applicazione del D.A. n. 2094 del 07/11/2002 e dell'art. 4 del D.A. n.6424 del 17/10/2005. Contr 23. Allo stesso modo, per l'anno 2007, l' ha dovuto provvedere ad assegnare d'ufficio i tetti di spesa, richiamando, in sede di chiusura negoziale, la disciplina stabilita dall'art. 4 del D.A. n. 2594 del 22/11/2007 e quello del 14/03/2008 con il quale si è posto l'espresso divieto di procedere alla liquidazione del fatturato Contr presentato per prestazioni extra budget. Ciò nondimeno l' con determinazione n.
560 del 4 novembre, ha provveduto alla parziale remunerazione delle prestazioni extra rese per l'anno 2007, in esecuzione dell'art. 1 del D.A. n.912/2008 che ha previsto l'assegnazione di risorse aggiuntive previa stipula dell'atto transattivo di abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati da parte dei soggetti accreditati, così come debitamente sottoscritto dal ricorrente in data 3/07/2008.
24. Infine, va ulteriormente rilevato, che per gli anni in cui il contratto di budget è stato validamente sottoscritto e cioè per il 2006, sono state comunque applicate le regressioni tariffarie in applicazione del D.A. del 29/12/2005, e per gli anni 2008 e
2009 sono state liquidate anche somme eccedenti i tetti pattuiti, sebbene vi fosse una apposita clausola contenente il divieto di remunerazione extra budget così come stabilita dall'art. 3 del D.A. n. 1985 del 08/08/2008 poi ribadita dalla nota prot. n.
4317 del 29/08/2008 dell' e dall' art. 7 del D.A. n. 2128 del Controparte_6
12/06/2009, di talché nessun credito può vantare l'appellante nei riguardi dell' difettando il necessario titolo contrattuale per ottenere il pagamento Pt_4 delle prestazioni.
25. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la domanda subordinata di indebito arricchimento.
Pag. 9 di 12 26. In proposito, giova innanzitutto osservare, che antecedentemente all'approdo della sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 10798/2015, l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico era ammessa a condizione che il privato depauperato provasse la sussistenza di un requisito ulteriore: il riconoscimento dell'utilità perseguita dalla PA.
27. Si propendeva quindi per un trattamento di favore nei confronti della Pubblica
Amministrazione, giustificato sull'assunto che si trattasse di un soggetto speciale, detentore un potere pubblico e che agisse nelle vesti di Autorità per perseguire i fini pubblici prefissati ex lege. In altri termini, si riteneva che la specialità del diritto pubblico si sarebbe dovuta mantenere anche in tema di arricchimento ingiustificato.
28. Con la sentenza in questione (confermata dalle pronunce successive: tra le tante Cass. n. 13884/2020; n. 16793/2018) la Suprema Corte ha, di fatto, valorizzato le finalità di equità e di giustizia distributiva, superando il requisito del riconoscimento dell'utilità da parte della P.A. ed esprimendosi nei termini di imputabilità dell'arricchimento in capo a quest'ultima. L'imputabilità è presunta fino a prova contraria. In altri termini, le Sezioni Unite introducono un'inversione dell'onere probatorio: il privato che agisce per l'ingiustificato arricchimento nei confronti di una
PA sarà tenuto a provare la sussistenza dei soli presupposti di cui all'art. 2041 c.c.; di contro, il soggetto pubblico sarà esonerato dall'obbligo di indennizzo solo qualora dimostri che l'arricchimento non sia ad esso imputabile. Va, altresì, osservato come l'arricchimento non imputabile si configuri ogni qualvolta quest'ultimo possa ritenersi "imposto" dal privato, ossia quando la Pubblica Amministrazione provi di averlo rifiutato o conseguito contro il suo stesso volere ovvero, da ultimo, senza che ne potesse avere conoscenza.
29. In virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione testè ricordato, nonché del principio, anch'esso sopra richiamato, della pianificazione preventiva della spesa sanitaria, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, la determinazione Contr operata dall di un tetto limite per le prestazioni da operare negli anni 2003, 2005
e 2007, la previsione dei budget per gli anni 2006, 2008 e 2009, la successiva
Pag. 10 di 12 comunicazione che non sarebbero state remunerate le prestazioni ulteriori rispetto al budget, l'apposizione di clausole richiamati la disciplina prevista dall'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del d.lg. 502/1992, ben possono essere qualificate come un esplicito “rifiuto dell'arricchimento”, il quale, secondo la citata pronuncia n.
10798 del 26/05/2015, determina l'esclusione della tutela offerta dall'art. 2041 c.c. (cfr. anche Cass. 13884/2020 citata).
30. Più in particolare, le circostanze appena descritte (la mancata sottoscrizione contrattuale da parte della struttura con la necessaria apposizione d'ufficio di un limite di budget, la preventiva comunicazione del limite di budget, nonché l'esplicito rifiuto di liquidare le fatture inerenti dette prestazioni) inducono a ravvisare un'ipotesi di “arricchimento imposto”, con la conseguenza che alcun indennizzo è dovuto (cf. da ultimo Cassazione civile sez. III, 24/09/2024, n.25514).
31. In definitiva, la domanda proposta dal e diretta alla Parte_1
condanna dell' di al pagamento delle prestazioni di cui sopra a CP_2 CP_2
titolo di arricchimento senza causa, non può trovare accoglimento e l'ordinanza del
Tribunale di Agrigento va confermata, restando assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione.
32. Il rigetto del gravame proposto rende, infine, superfluo il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE che è stato richiesto dal ricorrente in relazione alla questione relativa il sistema nazionale di accreditamento delle strutture sanitarie private dedotta nei motivi in esame.
33. Per le ragioni sopra dette, va rigettato anche l'appello proposto in via incidentale dall' . Controparte_2
34. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
35. Al rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo l'appellante principale e per quello incidentale di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti:
- Rigetta l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Agrigento depositata in data 16 novembre 2019 proposto da Controparte_5
[...] Controparte_5
nei confronti di con atto di appello
[...] Controparte_2
notificato in data 14 giugno 2019;
- Rigetta l'appello incidentale proposto dall' ; Controparte_2
- Compensa le spese;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera dell'appellante principale ed incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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