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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8230 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Isabella Messina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21650/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SARA GHIONE e Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ELEONORA CELORIA, elettivamente domiciliata presso i difensori
Ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Convenuto non costituito
contro
, IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO, Controparte_2
con l'Avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore
Convenuto
E contro
con il patrocinio dell'avv. SARA GHIONE, elettivamente domiciliato presso CP_3
il difensore
Terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni delli
11.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.4.2023, chiedeva che venisse ordinato al Sindaco Parte_1
del Comune di , nella sua qualità di Ufficiale di Governo, di procedere all'iscrizione CP_2
anagrafica della ricorrente nel registro della popolazione residente del comune di ed al suo CP_2
inserimento nello stato di famiglia del signor , con contestuale annotazione del CP_3
contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 e del d. lgs 30/2007.
Con comparsa di costituzione depositata il 27.06.2023, si è costituito in giudizio il chiedendo CP_2
la reiezione del ricorso avversario.
Con ordinanza del 8.03.2024 il Tribunale, rilevato che parte ricorrente aveva chiesto, fra le altre cose,
l'inserimento del nominativo della signora nello stato di famiglia del sig. Parte_1 CP_3
che non era parte del procedimento, ritenuto che si trattasse di litisconsorte necessario,
[...]
andando la sentenza ad incidere su un rapporto con pluralità di soggetti e su diritti altrui, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. CP_3
Il sig. si costituiva in data 29.03.2024 sostanzialmente aderendo alle istanze della CP_3
ricorrente.
All'udienza del 11.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che, all'esito,
è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente occorre evidenziare come il contraddittorio nei confronti del sig. sia CP_3
stato integrato in quanto lo stesso sarebbe stato parte, secondo le allegazioni della ricorrente, di una convivenza e la signora chiedeva l'inserimento nello stato di famiglia di quest'ultimo. Pt_1
Ritiene il collegio che non sarebbe stato possibile pronunciarsi sulle richieste della ricorrente in assenza di contraddittorio con l'altro convivente, parte del patto di convivenza e nei cui confronti la pronuncia avrebbe prodotto effetti.
Venendo al merito della causa, deduceva la ricorrente di aver instaurato con il sig. CP_3
una stabile relazione affettiva a far data dall'estate del 2021 e di aver iniziato a convivere stabilmente con lo stesso dal successivo autunno, fissando la dimora abituale presso l'abitazione dei genitori del sig. in , Frazione Camposciutto 44-46; di aver sottoscritto in data 22.09.2021 un CP_3 CP_2
contratto di convivenza che veniva regolarmente trasmesso, entro i termini previsti dalla legge, al Comune di ai fini della registrazione;
di aver il Comune rifiutato la registrazione del CP_2
contratto di convivenza, mancando la previa iscrizione anagrafica della signora . Parte_1
Si è difeso il Comune che ha instato per il rigetto del ricorso avversario, evidenziando in particolare come lo straniero sia iscrivibile in anagrafe soltanto se in possesso di permesso di soggiorno ovvero carta di soggiorno e soltanto da essa iscrizione può essere accertata la “stabile convivenza”, elemento necessario richiesto dalla legge Cirinnà per il recepimento ed annotazione da parte dell'Ufficiale di
Anagrafe della dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto fra due soggetti sino a quel momento semplicemente coabitanti. Altro elemento imprescindibile - e che l'ufficiale di anagrafe all'atto della annotazione della dichiarazione di costituzione di convivenza deve appurare - è proprio la veridicità dello stato libero che, per gli italiani viene attuato con la consultazione dei registri anagrafici mentre per lo straniero residente viene richiesto il documento rilasciato dal Consolato del
Paese di provenienza.
Così riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
E' necessario premettere il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si inscrive la presente vicenda.
La normativa principale è costituita dalla legge 76/2016 (che ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i cui elementi principali sono riassumibili nei seguenti:
− ha elaborato una definizione legale della nozione di “conviventi di fatto” (all'art. 1 comma 36), tali definendoli “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile”;
− ha previsto (all'art. 1 comma 37) che per l'accertamento della stabile convivenza si deve far riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
− ha riconosciuto ai conviventi di fatto la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 comma 50),
disciplinandone la forma (a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico) e il regime di opponibilità ai terzi (trasmissione di copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe nei successivi dieci giorni, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).
La giurisprudenza di merito, chiamata ad interpretare l'art. 1 comma 37 della legge cit. (cfr. ex multis
Tribunale Milano, ordinanza 31.05.2016; Tribunale di Milano, 25.04.2021) ha chiarito, in modo condivisibile, che la dichiarazione anagrafica è soltanto uno strumento di prova e non è un elemento costitutivo della convivenza, il cui connotato essenziale è quello di costituire una situazione di “fatto”
giuridicamente rilevante, la cui venuta ad esistenza non può essere condizionata da meri adempimenti formali.
Nei casi come quello in esame in cui uno dei conviventi non ha la cittadinanza italiana, occorre fare altresì riferimento alla direttiva comunitaria 2004/38/CE ed alla legge interna di recepimento costituita dal d.lgs. 30/2007, applicabile anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, giusto il disposto di cui all'art. 23 d.lgs. 30/2007.
La Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) ha fissato come obiettivo del legislatore europeo quello di uniformare la legislazione degli Stati Membri nell'agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari extra-UE (considerando n. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 22;
art.3).
In attuazione della direttiva comunitaria, il d.lgs. 30/2007 ha riconosciuto il diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro UE al partner del cittadino comunitario a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile «debitamente attestata» con documentazione ufficiale (art. 9
co. 5 lett. c bis).
L'art. 9 co. 5 cit. subordina, difatti, l'iscrizione anagrafica del partner di un cittadino comunitario alla
(sola) esibizione di:
− documento di identità o del passaporto in corso di validità;
− attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
− documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
In merito a quest'ultimo requisito, occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 3876/2020, la quale ha chiarito che la stabile convivenza può essere accertata con ogni mezzo idoneo, in ragione della mancanza di una definizione espressa del requisito di “documentazione ufficiale” nel d.lgs.
30/2007 (interpretazione già valorizzata dalla sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.72008 sul caso . Pt_2
È stato ulteriormente precisato, con un'argomentata decisione (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano del 25.04.2021), che la “documentazione ufficiale” necessaria per il riconoscimento di una relazione stabile può essere anche diversa dal permesso di soggiorno poiché una diversa, riduttiva, interpretazione contrasterebbe con l'esigenza, prevalente, di interpretare la legge interna in modo conforme alla direttiva comunitaria (il cui obiettivo - si è detto - è quello di “agevolare” l'ingresso e la circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari extra-UE nel territorio degli Stati Membri).
Si è altresì osservato che la registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici del
Comune esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione, senza che tale attività vada ad interferire con gli accertamenti (rimessi in via esclusiva alla valutazione dell'Autorità di Pubblica
Sicurezza) necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. sul punto l'ordinanza del
Tribunale di Milano del 25.04.2021).
Tanto premesso, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio: il passaporto della in corso di Pt_1
validità (doc. 1); il certificato anagrafico del che ne attesta la residenza nel Comune CP_3
di , Frazione Camposciutto 46 (doc. 3); il contratto di convivenza concluso tra la CP_2 Pt_1
e l (doc. 8). CP_3
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale dianzi illustrato, debbono ritenersi sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda attorea.
È provata l'esistenza di una stabile relazione affettiva tra i ricorrenti.
Ne costituiscono prova il contratto di convivenza sottoscritto nel rispetto delle forme previste dall'art. 1 co. 51 L. 76/2016 e le svariate fotografie prodotte che ritraggono la ricorrente ed il sig. in CP_3
tempi diversi in atteggiamenti affettuosi. Ne costituisce ulteriore riscontro l'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio. Il padre del sig. , sig. , sentito all'udienza CP_3 Persona_1
del 8.11.2024, ha confermato la stabile relazione sentimentale esistente ormai da tre o quattro anni tra il figlio e la ricorrente. La normativa, come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, non richiede ai fini dell'iscrizione anagrafica del partner del cittadino comunitario ulteriori adempimenti formali, né che lo stesso sia previamente munito di un titolo di soggiorno.
Ne segue che la domanda attorea è fondata.
Ciò detto, in data 19.10.2024 la ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. , di CP_3
talchè deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Sulle spese di lite
Tenuto conto delle difese esposte dall' in prevalenza fondate sulle Controparte_4
circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie dalla prevalente giurisprudenza di merito, condivise anche da questo Tribunale, nonché
dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino il 8/04/2025
Il Giudice
Isabella Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Isabella Messina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21650/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SARA GHIONE e Parte_1 C.F._1
dell'Avv. ELEONORA CELORIA, elettivamente domiciliata presso i difensori
Ricorrente
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Convenuto non costituito
contro
, IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO, Controparte_2
con l'Avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore
Convenuto
E contro
con il patrocinio dell'avv. SARA GHIONE, elettivamente domiciliato presso CP_3
il difensore
Terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni delli
11.04.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.4.2023, chiedeva che venisse ordinato al Sindaco Parte_1
del Comune di , nella sua qualità di Ufficiale di Governo, di procedere all'iscrizione CP_2
anagrafica della ricorrente nel registro della popolazione residente del comune di ed al suo CP_2
inserimento nello stato di famiglia del signor , con contestuale annotazione del CP_3
contratto di convivenza ai sensi della legge 76 del 2016 e del d. lgs 30/2007.
Con comparsa di costituzione depositata il 27.06.2023, si è costituito in giudizio il chiedendo CP_2
la reiezione del ricorso avversario.
Con ordinanza del 8.03.2024 il Tribunale, rilevato che parte ricorrente aveva chiesto, fra le altre cose,
l'inserimento del nominativo della signora nello stato di famiglia del sig. Parte_1 CP_3
che non era parte del procedimento, ritenuto che si trattasse di litisconsorte necessario,
[...]
andando la sentenza ad incidere su un rapporto con pluralità di soggetti e su diritti altrui, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. CP_3
Il sig. si costituiva in data 29.03.2024 sostanzialmente aderendo alle istanze della CP_3
ricorrente.
All'udienza del 11.04.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che, all'esito,
è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente occorre evidenziare come il contraddittorio nei confronti del sig. sia CP_3
stato integrato in quanto lo stesso sarebbe stato parte, secondo le allegazioni della ricorrente, di una convivenza e la signora chiedeva l'inserimento nello stato di famiglia di quest'ultimo. Pt_1
Ritiene il collegio che non sarebbe stato possibile pronunciarsi sulle richieste della ricorrente in assenza di contraddittorio con l'altro convivente, parte del patto di convivenza e nei cui confronti la pronuncia avrebbe prodotto effetti.
Venendo al merito della causa, deduceva la ricorrente di aver instaurato con il sig. CP_3
una stabile relazione affettiva a far data dall'estate del 2021 e di aver iniziato a convivere stabilmente con lo stesso dal successivo autunno, fissando la dimora abituale presso l'abitazione dei genitori del sig. in , Frazione Camposciutto 44-46; di aver sottoscritto in data 22.09.2021 un CP_3 CP_2
contratto di convivenza che veniva regolarmente trasmesso, entro i termini previsti dalla legge, al Comune di ai fini della registrazione;
di aver il Comune rifiutato la registrazione del CP_2
contratto di convivenza, mancando la previa iscrizione anagrafica della signora . Parte_1
Si è difeso il Comune che ha instato per il rigetto del ricorso avversario, evidenziando in particolare come lo straniero sia iscrivibile in anagrafe soltanto se in possesso di permesso di soggiorno ovvero carta di soggiorno e soltanto da essa iscrizione può essere accertata la “stabile convivenza”, elemento necessario richiesto dalla legge Cirinnà per il recepimento ed annotazione da parte dell'Ufficiale di
Anagrafe della dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto fra due soggetti sino a quel momento semplicemente coabitanti. Altro elemento imprescindibile - e che l'ufficiale di anagrafe all'atto della annotazione della dichiarazione di costituzione di convivenza deve appurare - è proprio la veridicità dello stato libero che, per gli italiani viene attuato con la consultazione dei registri anagrafici mentre per lo straniero residente viene richiesto il documento rilasciato dal Consolato del
Paese di provenienza.
Così riassunti i termini della controversia, si osserva quanto segue.
E' necessario premettere il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si inscrive la presente vicenda.
La normativa principale è costituita dalla legge 76/2016 (che ha introdotto una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i cui elementi principali sono riassumibili nei seguenti:
− ha elaborato una definizione legale della nozione di “conviventi di fatto” (all'art. 1 comma 36), tali definendoli “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un'unione civile”;
− ha previsto (all'art. 1 comma 37) che per l'accertamento della stabile convivenza si deve far riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo
13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
− ha riconosciuto ai conviventi di fatto la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (art. 1 comma 50),
disciplinandone la forma (a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico) e il regime di opponibilità ai terzi (trasmissione di copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe nei successivi dieci giorni, ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).
La giurisprudenza di merito, chiamata ad interpretare l'art. 1 comma 37 della legge cit. (cfr. ex multis
Tribunale Milano, ordinanza 31.05.2016; Tribunale di Milano, 25.04.2021) ha chiarito, in modo condivisibile, che la dichiarazione anagrafica è soltanto uno strumento di prova e non è un elemento costitutivo della convivenza, il cui connotato essenziale è quello di costituire una situazione di “fatto”
giuridicamente rilevante, la cui venuta ad esistenza non può essere condizionata da meri adempimenti formali.
Nei casi come quello in esame in cui uno dei conviventi non ha la cittadinanza italiana, occorre fare altresì riferimento alla direttiva comunitaria 2004/38/CE ed alla legge interna di recepimento costituita dal d.lgs. 30/2007, applicabile anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, giusto il disposto di cui all'art. 23 d.lgs. 30/2007.
La Direttiva 38/2004/CE (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) ha fissato come obiettivo del legislatore europeo quello di uniformare la legislazione degli Stati Membri nell'agevolare l'ingresso nel loro territorio dei cittadini dell'unione e dei loro familiari extra-UE (considerando n. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 22;
art.3).
In attuazione della direttiva comunitaria, il d.lgs. 30/2007 ha riconosciuto il diritto di ingresso e di soggiorno in uno Stato membro UE al partner del cittadino comunitario a condizione che fra i due soggetti sussista una relazione stabile «debitamente attestata» con documentazione ufficiale (art. 9
co. 5 lett. c bis).
L'art. 9 co. 5 cit. subordina, difatti, l'iscrizione anagrafica del partner di un cittadino comunitario alla
(sola) esibizione di:
− documento di identità o del passaporto in corso di validità;
− attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
− documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
In merito a quest'ultimo requisito, occorre richiamare la sentenza della Cassazione n. 3876/2020, la quale ha chiarito che la stabile convivenza può essere accertata con ogni mezzo idoneo, in ragione della mancanza di una definizione espressa del requisito di “documentazione ufficiale” nel d.lgs.
30/2007 (interpretazione già valorizzata dalla sentenza della Corte di Giustizia C-27 del 25.72008 sul caso . Pt_2
È stato ulteriormente precisato, con un'argomentata decisione (cfr. ordinanza del Tribunale di Milano del 25.04.2021), che la “documentazione ufficiale” necessaria per il riconoscimento di una relazione stabile può essere anche diversa dal permesso di soggiorno poiché una diversa, riduttiva, interpretazione contrasterebbe con l'esigenza, prevalente, di interpretare la legge interna in modo conforme alla direttiva comunitaria (il cui obiettivo - si è detto - è quello di “agevolare” l'ingresso e la circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari extra-UE nel territorio degli Stati Membri).
Si è altresì osservato che la registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici del
Comune esprime un'attività di natura vincolata in forza della quale la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accertare i soli elementi richiesti ex lege per l'iscrizione, senza che tale attività vada ad interferire con gli accertamenti (rimessi in via esclusiva alla valutazione dell'Autorità di Pubblica
Sicurezza) necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (cfr. sul punto l'ordinanza del
Tribunale di Milano del 25.04.2021).
Tanto premesso, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio: il passaporto della in corso di Pt_1
validità (doc. 1); il certificato anagrafico del che ne attesta la residenza nel Comune CP_3
di , Frazione Camposciutto 46 (doc. 3); il contratto di convivenza concluso tra la CP_2 Pt_1
e l (doc. 8). CP_3
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale dianzi illustrato, debbono ritenersi sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda attorea.
È provata l'esistenza di una stabile relazione affettiva tra i ricorrenti.
Ne costituiscono prova il contratto di convivenza sottoscritto nel rispetto delle forme previste dall'art. 1 co. 51 L. 76/2016 e le svariate fotografie prodotte che ritraggono la ricorrente ed il sig. in CP_3
tempi diversi in atteggiamenti affettuosi. Ne costituisce ulteriore riscontro l'esito dell'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio. Il padre del sig. , sig. , sentito all'udienza CP_3 Persona_1
del 8.11.2024, ha confermato la stabile relazione sentimentale esistente ormai da tre o quattro anni tra il figlio e la ricorrente. La normativa, come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, non richiede ai fini dell'iscrizione anagrafica del partner del cittadino comunitario ulteriori adempimenti formali, né che lo stesso sia previamente munito di un titolo di soggiorno.
Ne segue che la domanda attorea è fondata.
Ciò detto, in data 19.10.2024 la ricorrente ha contratto matrimonio con il sig. , di CP_3
talchè deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Sulle spese di lite
Tenuto conto delle difese esposte dall' in prevalenza fondate sulle Controparte_4
circolari ministeriali che hanno fornito indicazioni interpretative in senso difforme rispetto a quelle fatte proprie dalla prevalente giurisprudenza di merito, condivise anche da questo Tribunale, nonché
dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, le spese di lite si dichiarano interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Torino il 8/04/2025
Il Giudice
Isabella Messina