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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 08.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7818 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. Domenico Naso ricorrente E
in persona del Controparte_1 CP_2
NONCHÉ
in Controparte_3
persona del CP_2
contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.12.2022 il ricorrente in epigrafe ha esposto quanto segue: di essere docente di ruolo dal 01.09.2012 e di aver presentato in data 28.01.2019 domanda di partecipazione alla procedura di selezione del personale docente da destinare all'estero, indetta con Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 2021 del 20.12.2018, ivi indicando anche gli anni di servizio pre-ruolo svolti a decorrere dall'anno 2004/2005 e sino all'a.s. 2011/2012; di essere stato ammesso al colloquio di cui all'art. 8 del bando, all'esito del cui superamento era stato inserito nella graduatoria “013” – Area linguistica Inglese alla posizione n. 1 con 65 punti;
che successivamente, con provvedimento prot. n. D.D. 0343 del 22.07.2022, il aveva rettificato la predetta graduatoria collocandolo CP_4
alla posizione n.
2. Tanto premesso, lamentando il mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo svolto e dichiarato nella domanda di partecipazione – sul presupposto che in caso contrario, si sarebbe collocato in prima posizione anche all'interno della graduatoria rettificata – ha concluso chiedendo la condanna delle
“resistenti Amministrazioni, ognuna per quanto di propria competenza, previa valutazione del servizio pre-ruolo prestato e dichiarato dal ricorrente, alla rettifica della graduatoria
“013” (Area linguistica Inglese), con inserimento del medesimo all'interno della predetta con la valutazione di tutto il servizio svolto e dichiarato, ivi compreso quello pre-ruolo, dunque con il complessivo punteggio spettante di 73”.
Entrambi i convenuti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e CP_5
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Siccome emerge dagli atti di causa, l'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla selezione di personale docente e amministrativo da destinare all'estero indetta con Decreto Dipartimentale n. 2021 del 20.12.2018 (cfr. all. 2), dichiarando, tra gli altri requisiti, gli anni di servizio preruolo svolti dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2011/2012; è quindi stato inserito nella graduatoria “013”, classe di concorso A37, Area linguistica
Inglese, con un punteggio pari a 65 – di cui 13 punti per titoli culturali, 12 per titoli di servizio e 2 per titoli professionali, oltre a 38 punti per la prova orale (cfr. all. 4) – rimasto invariato anche all'esito della rettifica della graduatoria disposta con D.D. 0343 del
22.07.2022 (cfr. all. 6) per effetto di plurimi provvedimenti giurisdizionali intervenuti nelle more.
Ora, il “bando” della procedura selettiva approvato con Decreto Dipartimentale n. 2021 del
20.12.2018 prevedeva, tra l'altro, all'art. 3 (Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione) che “Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente
e il personale ATA … con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto
(infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA”; inoltre, nell'“ALLEGATO 3”, alla voce “Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)”, era indicato in “punti 2” il punteggio attribuibile “per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto” (cfr. all. 1).
È dunque provato per tabulas che la decurtazione del punteggio di cui si duole la parte istante è stata compiuta in sede di approvazione della graduatoria finale in ragione del disconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente presso Istituti statali e per l'intero anno scolastico (o comunque per periodi superiori a 180 gg., come da domanda in atti), dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2011/2012, essendo il stato immesso in ruolo in Pt_1
data 01.09.2012 (altrimenti, non si spiegherebbero i soli 12 punti riportati in graduatoria
“per titoli di servizio”).
Ebbene, sul punto si condividono le motivazioni espresse nelle molteplici pronunce di merito citate dalla difesa attorea, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., a mente delle quali “il bando di concorso, mentre all'art. 3 indica come requisito di ammissione un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni in ruolo, nella tabella dei titoli valutabili attribuisce 2 punti per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto;
in difetto di alcuna specificazione, non può ritenersi che la tabella titoli limiti la valutabilità ai soli anni di servizio in ruolo, posto che requisiti di ammissione alla selezione e criteri di attribuzione del punteggio possono anche non coincidere…” (ex multis v. Trib. Firenze sent. n. 879/2021, in atti).
Peraltro, un'interpretazione più restrittiva delle previsioni del bando (nel senso, cioè, di ritenere rilevante il solo servizio prestato in ruolo, tanto ai fini dei requisiti di ammissione alla selezione quanto ai fini della valutazione dei titoli) si porrebbe in contrasto con la
Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e con il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato (cfr. ex plurimis sentt. Trib.
Roma n. 5429/2021 e Corte Appello L'Aquila n. 613/2021; quanto alla giurisprudenza comunitaria cfr. CGUE del 22/12/2010 causa 444/2009 e causa 456/2009 Controparte_6
punti 55, 78, 82; CGUE del 18/10/2012 causa 302/2011 e causa 305/2011 ), la cui Per_1
anzianità di servizio preruolo deve essere, di regola, considerata per intero, salvo vengano dedotte e provate “ragioni oggettive”, tali da giustificare la deroga: in particolare, differenze qualitative del servizio prestato, per natura e caratteristiche delle funzioni, ovvero una legittima finalità sociale dello stato membro (in tema di anzianità di servizio preruolo per i docenti cfr. Cass. sez. L. sent n. 31149/2019; per il personale ATA Cass. sez. L. sent. n.
20208/2019, Cass. sez. L. sent. 31150/2019, Cass. sez. L. sent. 17314/2020; il principio di non discriminazione è ribadito, ai fini del trattamento retributivo, in Cass. sez. L. sent. n.
2924/2020; Cass. sez. L. sent. n. 3474/2021).
Tornando al caso in esame, è documentalmente provato che tutto il servizio prestato dal docente nei periodi di lavoro a tempo determinato è stato svolto nella stessa classe di concorso;
inoltre, il , rimanendo contumace, non ha inteso dedurre Controparte_1
l'esistenza di valide ragioni oggettive, tali da giustificare, escludendo il servizio preruolo dal computo dei titoli di servizio, il differente trattamento riservato ai docenti assunti a tempo determinato.
A tutto ciò consegue il diritto di alla valutazione, ai fini del punteggio, del Parte_1
periodo di servizio pre-ruolo dallo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione – in disparte ogni valutazione (che esula da questo giudizio) circa la correttezza del posizionamento in graduatoria del ricorrente e del punteggio complessivamente attribuito agli altri candidati in essa inseriti – con conseguente condanna delle
Amministrazioni convenute, ognuna per quanto di propria competenza, a rettificare la graduatoria “013” (Area linguistica Inglese) del personale docente 2018/2019, riconoscendo al ricorrente il punteggio aggiuntivo, utile per la sua posizione in graduatoria, risultante dai titoli di servizio posseduti.
Le spese di lite seguono la soccombenza del (titolare e Controparte_1
responsabile della procedura selettiva) e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara il diritto di alla valutazione, ai fini del punteggio, del Parte_1
periodo di servizio pre-ruolo dallo stesso dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione e, per l'effetto, condanna le Amministrazioni convenute, ognuna per quanto di propria competenza, a rettificare la graduatoria
“013” (Area linguistica Inglese) del personale docente 2018/2019, riconoscendo al ricorrente il punteggio aggiuntivo, utile per la sua posizione in graduatoria, risultante dai titoli di servizio posseduti.
b) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. S.M.C.V., 16.04.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino