CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1192/2025 c.c.
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile composta dai magistrati
AB ZI Presidente
NA RR Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa – giusta procura agli atti - dall'avv. Pasqualino Miraglia, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale Email_1
RECLAMANTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]– Escherstrasse 21 (Svizzera) con gli Avvocati Antonella
MI e IA RR presso i quali è domiciliato, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente (posta elettronica ordinaria , fax Email_2
0229516182, pec Email_3
giusta delega agli atti Email_4
RECLAMATA nonché
(n. 23.12.2014) con il Curatore Speciale Avv. Controparte_2
ED GA
LITISCONSORTE NECESSARIO 1 nonché
in qualità di Ente Controparte_3
Affidatario della minore Controparte_2
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del reclamo in quanto introdotto tardivamente avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 4.4.2024 e pubblicato il 29.4.2024, nel procedimento iscritto al R.G. n. 7564/2021 per la regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia minore
CONCLUSIONI
Per la reclamante
Il sottoscritto procuratore speciale, nell'interesse della IG.ra , richiama la dichiarazione di Parte_1
rinuncia agli atti già depositata in atti e insiste affinché che sia dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
Per la reclamata
-dichiarare l'innammissibilità dell'appello presentato dalla sig.ra per tardività ai Parte_1
sensi dell'art. 739 cpc e conseguentemente
-condannare l'appellante sig.ra alla rifusione delle spese di giudizio in favore Parte_1
dell'appellato sig. CP_1
Per il curatore speciale
Considerato che l'inammissibile reclamo ha comunque comportato un considerevole impegno dei legali delle parti appellate, il Curatore Speciale chiede la liquidazione di dette spese.
Con riguardo alle spese del ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lo scrivente Parte_2
chiede che siano liquidate da codesta A.G. e poste a carico dell'Erario sul capitolo 1360, con ordine alla
Tesoreria Provinciale dello Stato tramite il Funzionario delegato della Corte d'Appello di Milano di pagamento in favore del dell'importo liquidato e condanni l'appellante ex art. 133 Parte_2
DPR 115/2002 al pagamento di dette spese in favore dello Stato.
Deposita nota spese di cui chiede la liquidazione.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Dalla relazione tra ed nasceva il 23.12.2014 la figlia Parte_1 CP_1
, riconosciuta dal padre il 23.8.2017. Controparte_2
Con decreto emesso in data 8.10.2020 e pubblicato in data 14.10.2020, il Tribunale di
Milano, a seguito di ricorso depositato il 6.2.2019 da per la CP_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disponeva l'affido della minore all'Ente Comune di Garbagnate Milanese, con collocamento presso la madre.
Con ricorso ex art.337 quinquies c.c., depositato in data 25.05.2021 Parte_3
adiva nuovamente il Tribunale di Milano, chiedendo l'affidamento in via esclusiva della figlia con collocamento presso di sé in Svizzera e proponendo una CP_2
regolamentazione del diritto di visita materno e dei periodi festivi, con spese straordinarie a carico del padre.
Con decreto del 5.11.2021 il Tribunale nominava quale Curatore Speciale della minore l'avv. ED GA. CP_2
Con memoria depositata in data 16.11.2021 si costituiva in giudizio l'avv. ED
GA, in qualità di Curatore Speciale della minore , chiedendo Controparte_2
la conferma dell'affido della minore all'Ente.
In data 13.1.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo di: disporre Parte_1
l'affido esclusivo della minore alla madre o, in subordine, confermare l'affido all'Ente, in entrambi i casi con collocazione presso la madre.
All'esito dell'udienza del 13.1.2022, il Tribunale incaricava l'Ente affidatario di dar corso alle frequentazioni padre-figlia con modalità protette;
disponeva l'avvio di un percorso psicoterapeutico della minore e disponeva CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare.
In data 2.10.2022 perveniva l'elaborato finale di CTU secondo cui “entrambi i genitori presentano forti carenze nelle capacità genitoriali non sul piano dell'accudimento fisico della minore, quanto sul riconoscimento e la risposta ai suoi bisogni emotivi, di essere differenziata e separata, di essere preservata dalla conflittualità, di avere un libero accesso ad entrambi i genitori”.
3 Con decreto provvisorio del 10.11.2022 (pubblicato il 14.11.2022), il Tribunale, letto l'elaborato della CTU e le relazioni dei Servizi Sociali, confermava tutti gli incarichi già conferiti all'Ente affidatario.
Con decreto del 4.4.2024, pubblicato il 29.4.2024, oggetto del presente procedimento, il Tribunale di Milano così disponeva:
- confermava l'affido della minore ai Servizi Sociali di Garbagnate Milanese;
- disponeva con urgenza il collocamento della minore presso la Comunità
“Girotondo” del CTiF – Cure e Terapia per l'Infanzia e la famiglia della minore, delegando i Servizi ad un cambio, eventuale, del contesto scolastico nel prosieguo del collocamento;
- disponeva che i Servizi Sociali affidatari provvedessero a regolamentare le modalità di frequentazione della minore con i genitori;
- confermava l'incarico di supporto psicoterapeutico per la minore;
- invitava i genitori ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità;
- revocava il contributo al mantenimento posto a carico del padre, ponendo a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, fermo restando l'accordo raggiunto al verbale dell'udienza del 10.2.2023 relativo all'obbligo del padre di sostenere le spese per la psicoterapia della figlia nella misura dell'80%.
Con decreto definitivo emesso il 12.02.2025 e pubblicato il 6.3.2025 il Tribunale di
Milano, oggetto di altro procedimento, così provvedeva:
“
1. Conferma l'affido della minore nata a [...] il Controparte_2
23.12.2014 ai Servizi sociali di Garbagnate Milanese, che manterranno la minore nella Comunità
CTiF il Girotondo;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
3. Dispone che i Servizi Sociali affidatari, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico della minore, regolamentino la sua frequentazione con i genitori, definendo i tempi e le modalità di detta
4 frequentazione nell'esclusivo interesse e secondo i bisogni della minore, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per la medesima.
4. Conferma tutti gli incarichi attivati, in particolare il supporto psicoterapeutico per la minore;
5. Invita i genitori a proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità;
6. Prescrive a entrambi i genitori di attenersi alle statuizioni dell'Autorità Giudiziaria, di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi affidatari e della Comunità e di attenersi alle prescrizioni e alle indicazioni degli stessi
7. Pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore come indicate dalla Linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano
8. Compensa le spese di lite tra le parti”.
Avverso il decreto provvisorio pubblicato il 29.04.2024 con atto formalmente denominato “appello” del 22.04.2025 ha chiesto l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni: “…IN VIA PRINCIPALE:
- Revocare e/o annullare e/o riformare il decreto del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Nona
Minori Civile, R.G. n. 7564/2021, depositato in data 29.04.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Per l'effetto, disporre l'immediata cessazione del collocamento della minore Controparte_2
presso la comunità educativa "Il Girotondo" – CTIF e il ripristino del collocamento presso la madre,
IG.ra , in conformità con quanto previsto dall'art. 1 della L. 184/1983 che Parte_1
sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia;
IN VIA SUBORDINATA:
- Disporre una nuova e approfondita valutazione delle capacità genitoriali della IG.ra
[...]
, mediante consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la sussistenza dei Parte_1
presupposti per il rientro della minore presso la madre, in conformità con i principi espressi dalla
Cassazione n. 5589/2025;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Disporre, nelle more del giudizio, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per la IG.ra
e la regolamentazione di incontri madre-figlia più frequenti e prolungati, al fine di Parte_1
preservare e rafforzare il legame affettivo, come previsto dall'art. 4 L. 184/1983;
IN OGNI CASO:
5 - Disporre l'immediata attivazione di tutti gli interventi necessari a tutelare la salute della minore, con particolare riferimento alla patologia talassemica di cui è portatrice, garantendo la continuità delle cure e delle terapie necessarie, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione n. 28207/2019;
- Ordinare ai Servizi Sociali di predisporre un progetto di sostegno specifico per il nucleo familiare madre-figlia, con indicazione dettagliata degli interventi, della loro durata e delle modalità di verifica, come prescritto dall'art.
5-bis L. 184/1983;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.”.
Costituendosi, ha così concluso: “in via preliminare dichiarare l'appello proposto CP_1
dalla appellante sig.ra avente ad oggetto la riforma totale del decreto collegiale Parte_1
emanato nel corso del giudizio di volontaria giurisdizione rg 7564/2021 di data 4.04.2024 depositato
e notificato in data 29.04.2024 ed appellato in data 08 maggio 2025,in cui si disponeva il collocamento della minore nata a [...] il [...] presso la comunità Controparte_2
educativa il Girotondo -CTIF confermandone l'affidamento al Comune di Garbagnate Milanese, inammissibile per tardività , ai sensi dell'art. 739 c.p.c., perché il provvedimento impugnato è manifestamente tardivo, non essendo stato proposto reclamo al Collegio di Corte d'Appello nei dieci giorni successivi alla sua notificazione, in quanto il provvedimento definitivo è del 6 marzo 2025. in via principale: in ogni caso confermare integralmente il decreto collegiale emanato”.
L' allegava decreto di richiesta di archiviazione del P.M. rispetto al sospetto di CP_1
abusi da esso posti in essere nei confronti della figlia.
Con note 25 giugno 2025 e 29 ottobre 2025 l' ha rinunciato all'appello Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
Con note 26 ottobre 2025 ha così concluso: “-dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'appello presentato dalla sig.ra per tardività ai sensi dell'art. 739 cpc e Parte_1
conseguentemente -condannare l'appellante sig. ra alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio in favore dell'appellato sig. . CP_1
Il curatore speciale con note 16 ottobre 25 chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che fossero liquidate le spese in suo favore e poste a carico dell'Erario, con condanna dell'appellante ex art. 133 DPR 115/2002 al pagamento di dette spese in favore dello Stato.
6 Motivi della decisione
Osserva la Corte che la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. formalizzata dal
[...]
non è stata accettata da;
questi, invero, ha eccepito Parte_1 CP_1
l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente introdotto (eccezione ribadita con le note del 26 ottobre 2025).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'appello va correttamente riqualificato in reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.; si tratta di procedimento introdotto in primo grado in data 25 maggio 2021 (ante riforma cd Cartabia) avente ad oggetto l'impugnativa di decreto provvisorio.
Orbene, nella fattispecie il decreto reclamato è del 4-29 aprile 2024 a fronte del deposito dell'impugnativa in data 22 aprile 2025: ne deriva che andava proposto “nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto” (cfr. art 739 c.p.c.). In specie, si legge nell'intestazione dell' atto di appello: “Avverso il decreto del Tribunale Ordinario di Milano –
Sezione Nona Minori Civile, R.G. n. 7564/2021, depositato in data 29.04.2024, notificato in pari data, con cui si disponeva il collocamento della minore presso la comunità Controparte_2
educativa "Il Girotondo" – CTIF, confermandone l'affidamento al Comune di Garbagnate Milanese, delegando il Servizio Sociale alla regolamentazione dei rapporti genitoriali e al cambio di contesto scolastico, con fissazione di nuova udienza per il giorno 18.09.2024.”); l'atto di “appello” è, tuttavia, stato depositato soltanto il 22 aprile 2025. Si evidenzia anche che dopo il provvedimento provvisorio depositato il 29 aprile 2024 è stato emesso il decreto definitivo del 12 febbraio-6 marzo 2025, oggetto di gravame in altro procedimento.
Pertanto, il reclamo avverso il decreto del 4-29 aprile 2024 è tardivo in quanto introdotto ben oltre il termine di dieci giorni sopra richiamato e, come tale, inammissibile.
Ciò posto, osserva la Corte che ha, altresì, rinunciato al gravame: di Parte_1
talché va dichiarata cessata la materia del contendere.
7 Le spese di lite, tuttavia, non possono essere compensate (come richiesto dalla rinunciante) stante la mancata adesione di controparte alla rinuncia: le spese di lite vanno, quindi, regolate secondo il principio della soccombenza. Stante l'inammissibilità del reclamo per le ragioni sopra specificate, la reclamante deve essere Parte_1
condannata a rifondere a , reclamato, le spese di lite, come liquidate in CP_1
dispositivo. Nella fattispecie, il decisum ha riguardato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte reclamata, vale a dire una questione di mero rito.
Conseguentemente, come costantemente ritenuto dalla Suprema Corte1, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile. Vengono considerati i valori minimi tenuto conto dell'unicità della questione trattata ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
Le spese di curatela del presente grado di giudizio, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della reclamante , che dovrà rivolgerne il pagamento a Parte_1
favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. n. 115/2002, essendo la minore CP_2
ammessa al gratuito patrocinio in forza di delibera COA Milano del 29 maggio 2025.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 4.4.2024 e Parte_1
pubblicato il 29.4.2024, nel procedimento iscritto al R.G. n. 7564/2021, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte reclamante alla rifusione, in favore della Parte_1
reclamata delle spese del grado, che liquida in complessivi € CP_1
3.473,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge. - condanna al pagamento, in favore dell'Erario delle spese Parte_1
della Curatela, Avv. ED GA, del presente grado di giudizio, da liquidarsi con separato decreto.
Così deciso in Milano, il 4 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
NA RR AB ZI
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass n. 35557 del 2022, n. 21613 del 2018.
8
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile composta dai magistrati
AB ZI Presidente
NA RR Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa – giusta procura agli atti - dall'avv. Pasqualino Miraglia, elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale Email_1
RECLAMANTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]– Escherstrasse 21 (Svizzera) con gli Avvocati Antonella
MI e IA RR presso i quali è domiciliato, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente (posta elettronica ordinaria , fax Email_2
0229516182, pec Email_3
giusta delega agli atti Email_4
RECLAMATA nonché
(n. 23.12.2014) con il Curatore Speciale Avv. Controparte_2
ED GA
LITISCONSORTE NECESSARIO 1 nonché
in qualità di Ente Controparte_3
Affidatario della minore Controparte_2
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del reclamo in quanto introdotto tardivamente avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 4.4.2024 e pubblicato il 29.4.2024, nel procedimento iscritto al R.G. n. 7564/2021 per la regolamentazione dei rapporti relativi alla figlia minore
CONCLUSIONI
Per la reclamante
Il sottoscritto procuratore speciale, nell'interesse della IG.ra , richiama la dichiarazione di Parte_1
rinuncia agli atti già depositata in atti e insiste affinché che sia dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
Per la reclamata
-dichiarare l'innammissibilità dell'appello presentato dalla sig.ra per tardività ai Parte_1
sensi dell'art. 739 cpc e conseguentemente
-condannare l'appellante sig.ra alla rifusione delle spese di giudizio in favore Parte_1
dell'appellato sig. CP_1
Per il curatore speciale
Considerato che l'inammissibile reclamo ha comunque comportato un considerevole impegno dei legali delle parti appellate, il Curatore Speciale chiede la liquidazione di dette spese.
Con riguardo alle spese del ammesso al patrocinio a spese dello Stato, lo scrivente Parte_2
chiede che siano liquidate da codesta A.G. e poste a carico dell'Erario sul capitolo 1360, con ordine alla
Tesoreria Provinciale dello Stato tramite il Funzionario delegato della Corte d'Appello di Milano di pagamento in favore del dell'importo liquidato e condanni l'appellante ex art. 133 Parte_2
DPR 115/2002 al pagamento di dette spese in favore dello Stato.
Deposita nota spese di cui chiede la liquidazione.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Dalla relazione tra ed nasceva il 23.12.2014 la figlia Parte_1 CP_1
, riconosciuta dal padre il 23.8.2017. Controparte_2
Con decreto emesso in data 8.10.2020 e pubblicato in data 14.10.2020, il Tribunale di
Milano, a seguito di ricorso depositato il 6.2.2019 da per la CP_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale disponeva l'affido della minore all'Ente Comune di Garbagnate Milanese, con collocamento presso la madre.
Con ricorso ex art.337 quinquies c.c., depositato in data 25.05.2021 Parte_3
adiva nuovamente il Tribunale di Milano, chiedendo l'affidamento in via esclusiva della figlia con collocamento presso di sé in Svizzera e proponendo una CP_2
regolamentazione del diritto di visita materno e dei periodi festivi, con spese straordinarie a carico del padre.
Con decreto del 5.11.2021 il Tribunale nominava quale Curatore Speciale della minore l'avv. ED GA. CP_2
Con memoria depositata in data 16.11.2021 si costituiva in giudizio l'avv. ED
GA, in qualità di Curatore Speciale della minore , chiedendo Controparte_2
la conferma dell'affido della minore all'Ente.
In data 13.1.2022 si costituiva in giudizio , chiedendo di: disporre Parte_1
l'affido esclusivo della minore alla madre o, in subordine, confermare l'affido all'Ente, in entrambi i casi con collocazione presso la madre.
All'esito dell'udienza del 13.1.2022, il Tribunale incaricava l'Ente affidatario di dar corso alle frequentazioni padre-figlia con modalità protette;
disponeva l'avvio di un percorso psicoterapeutico della minore e disponeva CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare.
In data 2.10.2022 perveniva l'elaborato finale di CTU secondo cui “entrambi i genitori presentano forti carenze nelle capacità genitoriali non sul piano dell'accudimento fisico della minore, quanto sul riconoscimento e la risposta ai suoi bisogni emotivi, di essere differenziata e separata, di essere preservata dalla conflittualità, di avere un libero accesso ad entrambi i genitori”.
3 Con decreto provvisorio del 10.11.2022 (pubblicato il 14.11.2022), il Tribunale, letto l'elaborato della CTU e le relazioni dei Servizi Sociali, confermava tutti gli incarichi già conferiti all'Ente affidatario.
Con decreto del 4.4.2024, pubblicato il 29.4.2024, oggetto del presente procedimento, il Tribunale di Milano così disponeva:
- confermava l'affido della minore ai Servizi Sociali di Garbagnate Milanese;
- disponeva con urgenza il collocamento della minore presso la Comunità
“Girotondo” del CTiF – Cure e Terapia per l'Infanzia e la famiglia della minore, delegando i Servizi ad un cambio, eventuale, del contesto scolastico nel prosieguo del collocamento;
- disponeva che i Servizi Sociali affidatari provvedessero a regolamentare le modalità di frequentazione della minore con i genitori;
- confermava l'incarico di supporto psicoterapeutico per la minore;
- invitava i genitori ad effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità;
- revocava il contributo al mantenimento posto a carico del padre, ponendo a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, fermo restando l'accordo raggiunto al verbale dell'udienza del 10.2.2023 relativo all'obbligo del padre di sostenere le spese per la psicoterapia della figlia nella misura dell'80%.
Con decreto definitivo emesso il 12.02.2025 e pubblicato il 6.3.2025 il Tribunale di
Milano, oggetto di altro procedimento, così provvedeva:
“
1. Conferma l'affido della minore nata a [...] il Controparte_2
23.12.2014 ai Servizi sociali di Garbagnate Milanese, che manterranno la minore nella Comunità
CTiF il Girotondo;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore;
3. Dispone che i Servizi Sociali affidatari, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico della minore, regolamentino la sua frequentazione con i genitori, definendo i tempi e le modalità di detta
4 frequentazione nell'esclusivo interesse e secondo i bisogni della minore, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per la medesima.
4. Conferma tutti gli incarichi attivati, in particolare il supporto psicoterapeutico per la minore;
5. Invita i genitori a proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità;
6. Prescrive a entrambi i genitori di attenersi alle statuizioni dell'Autorità Giudiziaria, di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi affidatari e della Comunità e di attenersi alle prescrizioni e alle indicazioni degli stessi
7. Pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore come indicate dalla Linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano
8. Compensa le spese di lite tra le parti”.
Avverso il decreto provvisorio pubblicato il 29.04.2024 con atto formalmente denominato “appello” del 22.04.2025 ha chiesto l'accoglimento Parte_1
delle seguenti conclusioni: “…IN VIA PRINCIPALE:
- Revocare e/o annullare e/o riformare il decreto del Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Nona
Minori Civile, R.G. n. 7564/2021, depositato in data 29.04.2024, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Per l'effetto, disporre l'immediata cessazione del collocamento della minore Controparte_2
presso la comunità educativa "Il Girotondo" – CTIF e il ripristino del collocamento presso la madre,
IG.ra , in conformità con quanto previsto dall'art. 1 della L. 184/1983 che Parte_1
sancisce il diritto del minore a crescere nella propria famiglia;
IN VIA SUBORDINATA:
- Disporre una nuova e approfondita valutazione delle capacità genitoriali della IG.ra
[...]
, mediante consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la sussistenza dei Parte_1
presupposti per il rientro della minore presso la madre, in conformità con i principi espressi dalla
Cassazione n. 5589/2025;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Disporre, nelle more del giudizio, l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per la IG.ra
e la regolamentazione di incontri madre-figlia più frequenti e prolungati, al fine di Parte_1
preservare e rafforzare il legame affettivo, come previsto dall'art. 4 L. 184/1983;
IN OGNI CASO:
5 - Disporre l'immediata attivazione di tutti gli interventi necessari a tutelare la salute della minore, con particolare riferimento alla patologia talassemica di cui è portatrice, garantendo la continuità delle cure e delle terapie necessarie, in conformità con quanto stabilito dalla Cassazione n. 28207/2019;
- Ordinare ai Servizi Sociali di predisporre un progetto di sostegno specifico per il nucleo familiare madre-figlia, con indicazione dettagliata degli interventi, della loro durata e delle modalità di verifica, come prescritto dall'art.
5-bis L. 184/1983;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.”.
Costituendosi, ha così concluso: “in via preliminare dichiarare l'appello proposto CP_1
dalla appellante sig.ra avente ad oggetto la riforma totale del decreto collegiale Parte_1
emanato nel corso del giudizio di volontaria giurisdizione rg 7564/2021 di data 4.04.2024 depositato
e notificato in data 29.04.2024 ed appellato in data 08 maggio 2025,in cui si disponeva il collocamento della minore nata a [...] il [...] presso la comunità Controparte_2
educativa il Girotondo -CTIF confermandone l'affidamento al Comune di Garbagnate Milanese, inammissibile per tardività , ai sensi dell'art. 739 c.p.c., perché il provvedimento impugnato è manifestamente tardivo, non essendo stato proposto reclamo al Collegio di Corte d'Appello nei dieci giorni successivi alla sua notificazione, in quanto il provvedimento definitivo è del 6 marzo 2025. in via principale: in ogni caso confermare integralmente il decreto collegiale emanato”.
L' allegava decreto di richiesta di archiviazione del P.M. rispetto al sospetto di CP_1
abusi da esso posti in essere nei confronti della figlia.
Con note 25 giugno 2025 e 29 ottobre 2025 l' ha rinunciato all'appello Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate.
Con note 26 ottobre 2025 ha così concluso: “-dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'appello presentato dalla sig.ra per tardività ai sensi dell'art. 739 cpc e Parte_1
conseguentemente -condannare l'appellante sig. ra alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio in favore dell'appellato sig. . CP_1
Il curatore speciale con note 16 ottobre 25 chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile e che fossero liquidate le spese in suo favore e poste a carico dell'Erario, con condanna dell'appellante ex art. 133 DPR 115/2002 al pagamento di dette spese in favore dello Stato.
6 Motivi della decisione
Osserva la Corte che la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. formalizzata dal
[...]
non è stata accettata da;
questi, invero, ha eccepito Parte_1 CP_1
l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente introdotto (eccezione ribadita con le note del 26 ottobre 2025).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente, la Corte rileva che l'appello va correttamente riqualificato in reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.; si tratta di procedimento introdotto in primo grado in data 25 maggio 2021 (ante riforma cd Cartabia) avente ad oggetto l'impugnativa di decreto provvisorio.
Orbene, nella fattispecie il decreto reclamato è del 4-29 aprile 2024 a fronte del deposito dell'impugnativa in data 22 aprile 2025: ne deriva che andava proposto “nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto” (cfr. art 739 c.p.c.). In specie, si legge nell'intestazione dell' atto di appello: “Avverso il decreto del Tribunale Ordinario di Milano –
Sezione Nona Minori Civile, R.G. n. 7564/2021, depositato in data 29.04.2024, notificato in pari data, con cui si disponeva il collocamento della minore presso la comunità Controparte_2
educativa "Il Girotondo" – CTIF, confermandone l'affidamento al Comune di Garbagnate Milanese, delegando il Servizio Sociale alla regolamentazione dei rapporti genitoriali e al cambio di contesto scolastico, con fissazione di nuova udienza per il giorno 18.09.2024.”); l'atto di “appello” è, tuttavia, stato depositato soltanto il 22 aprile 2025. Si evidenzia anche che dopo il provvedimento provvisorio depositato il 29 aprile 2024 è stato emesso il decreto definitivo del 12 febbraio-6 marzo 2025, oggetto di gravame in altro procedimento.
Pertanto, il reclamo avverso il decreto del 4-29 aprile 2024 è tardivo in quanto introdotto ben oltre il termine di dieci giorni sopra richiamato e, come tale, inammissibile.
Ciò posto, osserva la Corte che ha, altresì, rinunciato al gravame: di Parte_1
talché va dichiarata cessata la materia del contendere.
7 Le spese di lite, tuttavia, non possono essere compensate (come richiesto dalla rinunciante) stante la mancata adesione di controparte alla rinuncia: le spese di lite vanno, quindi, regolate secondo il principio della soccombenza. Stante l'inammissibilità del reclamo per le ragioni sopra specificate, la reclamante deve essere Parte_1
condannata a rifondere a , reclamato, le spese di lite, come liquidate in CP_1
dispositivo. Nella fattispecie, il decisum ha riguardato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte reclamata, vale a dire una questione di mero rito.
Conseguentemente, come costantemente ritenuto dalla Suprema Corte1, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile. Vengono considerati i valori minimi tenuto conto dell'unicità della questione trattata ed esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
Le spese di curatela del presente grado di giudizio, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della reclamante , che dovrà rivolgerne il pagamento a Parte_1
favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. n. 115/2002, essendo la minore CP_2
ammessa al gratuito patrocinio in forza di delibera COA Milano del 29 maggio 2025.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 4.4.2024 e Parte_1
pubblicato il 29.4.2024, nel procedimento iscritto al R.G. n. 7564/2021, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la parte reclamante alla rifusione, in favore della Parte_1
reclamata delle spese del grado, che liquida in complessivi € CP_1
3.473,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge. - condanna al pagamento, in favore dell'Erario delle spese Parte_1
della Curatela, Avv. ED GA, del presente grado di giudizio, da liquidarsi con separato decreto.
Così deciso in Milano, il 4 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
NA RR AB ZI
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass n. 35557 del 2022, n. 21613 del 2018.
8