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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 555/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 555/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Mascali, Piazza Alcide De Parte_2
Gasperi s.n. presso lo studio dell'avv. Gabriella Panzera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Giarre, CP_1 C.F._1
Piazza Bonadies n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Vasta che lo rappresenta e difende unitamente e separatamente all'avv. Claudio Grassi giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio sono le sorti del contratto di appalto del 15/01/2007, stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 163 del 2016, con il quale ha commissionato alla impresa edile la CP_1 Pt_1 Parte_1
erezione di otto villette unifamiliari site in Giarre alla via Settembrini, giusta concessione edilizia n. 2462 rilasciata dal Comune di Giarre in data 10/11/2006, avendo affidato per l'esecuzione delle opere la direzione dei lavori all'ingegnere per ciò Controparte_2
che interessa nella presente sede il contratto di appalto aveva previsto che il corrispettivo per la realizzazione dei fabbricati ammontasse a complessivi € 1.200.000,00, al netto dell'i.v.a., che la data di ultimazione dei lavori fosse il 10 novembre 2009 nonché, all'art. 18 del testo negoziale, il divieto di subappalto ed il divieto per il committente di provvedere al pagamento diretto ai subappaltatori.
Era però accaduto che i lavori si erano protratti ben oltre il 10 novembre 2009 e che, dopo la realizzazione ad opera della delle opere in Controparte_3
cemento armato e dei tamponamenti per la effettuazione dei quali aveva ricevuto dal committente l'importo di Euro 480.000,00, quest'ultimo aveva iniziato a CP_1
saldare direttamente nelle mani dei fornitori e dei cottimisti i lavori in corso d'opera alla presenza in cantiere del legale rappresentante della società appaltatrice Parte_2
il quale, secondo quanto riferito dai numerosi testi escussi in primo grado le
[...]
cui deposizioni sono state riportate in modo certosino in sentenza dal Giudice di primo grado, si era limitato a dirigere il cantiere effettuando opera di supervisione delle maestranze: il rapporto negoziale si è protratto per vari anni sino a quando la
[...]
ha chiesto al committente, con missiva datata 26 febbraio 2014, il Parte_1
pagamento del residuo importo di Euro 720.000,00 oltre l'i.v.a. dovuta per legge.
E' seguito il giudizio di primo grado con il quale la ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento della somma di € 720.000,00, oltre i.v.a. ed CP_1
pagina 2 di 17 interessi legali sino all'effettivo soddisfo, di cui € 446,275,98 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori ed € 273,724,02 a titolo di equo indennizzo e mancato guadagno, somma quest'ultima a suo dire dovuta per il fatto che, durante l'esecuzione dei lavori, senza giustificato motivo il committente aveva sottratto all'appaltatore la realizzazione del contratto, così come stipulato, avendo preso contatti diretti con i fornitori e rifiutando di saldare l'appaltatore per le opere eseguite: la società attrice ha prodotto fatture di spese anticipate per € 100.344,49 e contabilità su perizia giurata a firma ingegnere Tes_1
per € 395.619,35 ed, in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova per
[...]
testi nonché l'espletamento di apposita c.t.u. al fine di dimostrare le opere effettuate e gli esborsi subiti.
Con comparsa di risposta e coeva domanda riconvenzionale datate 31/12/2014, CP_1
si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto alcun recesso era
[...]
stato effettuato dalla committenza, adducendo di avere personalmente pagato alcuni fornitori a causa della mancata liquidità della società appaltatrice ed eccependo che i lavori eseguiti erano stati pur sempre diretti e gestiti dalla a mezzo di Parte_1
proprie maestranze, dipendenti e collaboratori e che l'appaltatore non aveva lasciato il cantiere fino alla fine delle opere;
il ha poi rilevato il notevole ritardo nella CP_1
consegna dei lavori sì da legittimare la sua richiesta, con domanda riconvenzionale, della condanna della sia al pagamento delle somme sborsate in più rispetto Parte_1
al corrispettivo pattuito sia delle somme dovute per il ritardo nella consegna delle villette e per la penale divisata in contratto.
Radicatosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., sono stati inizialmente ammessi i testi sulla domanda azionata dalla società attrice nonché sulle fatture emesse in favore di attestanti le spese da quest'ultimo CP_1
sostenute: con ordinanza del 7/12/2018, il Giudice Istruttore ha ritenuto assolta la prova per testi a sostegno della domanda della società attrice, non avendo ampliato la prova pagina 3 di 17 tramite escussione dei rimanenti testimoni indicati nell'atto di citazione in quanto ritenuta non necessaria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice escussi all'udienza del 28/11/2016 ed al contenuto dei capitoli di prova, ed ha rinviato ad un calendario di udienze per sentire tutti i testimoni del committente convenuto sulle singole fatture prodotte;
indi è stata espletata c.t.u. demandata all'ingegnere Testimone_2
con il mandato di “accertare, alla luce della documentazione in atti, e delle
[...]
risultanze istruttorie, i lavori eseguiti da nel cantiere di via Parte_1
Settembrini e quantificare il costo delle opere eseguite;
determinare il corrispettivo eventualmente spettante all'impresa per i lavori compiuti, al netto dei pagamenti ricevuti
e di quelli disposti direttamente dal committente ai fornitori, siccome desumibili dalle fatture allegate da parte convenuta”, c.t.u. che non è riuscita a ricostruire i lavori eseguiti oggetto del contratto, essendosi limitata a contabilizzare le fatture depositate dalle parti e ad effettuare due differenti conteggi, uno che aveva tenuto conto di tutte le fatture indistintamente considerate, e l'altro che aveva valorizzato unicamente le fatture certamente riconducibili ai lavori espletati nel cantiere per cui è lite.
Il Giudizio è giunto al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n. 1044 del 2023, pubblicata in data 3 marzo 2023, con la quale sono state rigettate tutte le domande delle parti: in particolare il Tribunale ha disatteso le domande della società attrice quanto al rimborso delle spese di complessivi Euro 446,275,98 per il fatto che la non era riuscita a provare le spese e gli esborsi sostenuti Parte_1
in esecuzione dell'appalto di cui aveva chiesto il rimborso e, quanto al lucro cessante di
Euro 273.724,02, sul presupposto che la non aveva provato il recesso Parte_1
del committente dal rapporto in essere con essa appaltatrice, laddove, con riferimento alle domande riconvenzionali spiegate dal il Tribunale ne ha motivato l'infondatezza CP_1
per il fatto che era intervenuto tra le parti un accordo novativo che aveva modificato il contenuto e la durata del contratto originario, avendo attribuito al committente il potere di pagina 4 di 17 pagare direttamente i fornitori e di ampliare il novero delle opere da eseguire, con la conseguenza che non potevano essere addebitati alla società appaltatrice né i maggiori costi sostenuti dal rispetto all'importo originario dell'appalto né i costi e le penali CP_1
per il ritardo nella esecuzione del contratto, attesa viepiù la necessità di acquisire nuova variante alla concessione originaria che aveva posticipato la scadenza dei lavori al 12 settembre 2014.
Avverso la sentenza n. 1044 del 2023 ha interposto appello la Parte_1
facendo leva su quattro distinti profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante ha criticato la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di prime cure sia nella parte in cui aveva escluso che fosse intervenuto il recesso dall'appalto ad opera del committente, asserendo al contrario che nel corso del giudizio si era raggiunta la prova che il contratto di appalto avesse subìto una modifica per effetto di un accordo intervenuto tra le parti sì da avere consentito, contrariamente al contenuto della clausola negoziale prevista all'art. 18 del contratto che vietava il subappalto ed i pagamenti diretti del committente a quest'ultimo di CP_1
sostituirsi al legale rappresentante della società attrice, nel pagamento dei Parte_2
compensi ai fornitori e nella cernita dei lavori da compiere e di relegare all'appaltatore unicamente il compito di dirigere il cantiere, prenotare materiale, ed effettuare una parte residua dei lavori rimanendo sui luoghi dell'appalto, sia nella parte in cui aveva ritenuto che la prova del preteso accordo modificativo era emersa “per facta concludentia” nonché dalle deposizioni dei testi di parte committente che avevano confermato la veridicità delle fatture emesse sui versamenti del operando in tal modo, a suo dire, in totale spregio CP_1
al disposto degli artt. 1350 e 2725 c.c. che richiedono per i contratti in forma scritta, quale l'appalto oggetto del contendere, che ogni modifica e/o novazione avvenga del pari in forma scritta. Anche a volere considerare il nuovo contratto modificato a seguito di novazione valido nonostante l'assenza di forma scritta, la società appellante ne ha pagina 5 di 17 comunque rilevato la nullità per mancanza di causa per non avere, a suo dire, l'asserito accordo novativo mantenuto il rapporto sinallagmatico tra le parti in quanto, con l'insorgenza del nuovo contratto, l'appaltatore non aveva avuto più alcun diritto ed onere derivante dal rapporto stesso dal momento che, essendo stata sterilizzata ogni corrispettività tra le reciproche prestazioni, egli era stato relegato a mero custode del cantiere.
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante ha censurato la sentenza nella misura in cui non aveva ritenuto il raggiungimento della prova con riguardo alle spese ed agli esborsi sostenuti da essa appaltatrice nell'adempimento del contratto, non avendo la sentenza a tal uopo valorizzato né le deposizioni dei testi e Testimone_3
né le risultanze documentali della perizia giurata di parte a firma ingegnere Testimone_4
da cui si evincevano ulteriori lavori per l'importo di Euro 395.619,35 e spese per Tes_1
Euro 100.344,49, e ciò ad onta della mancanza di specifiche contestazioni indirizzate dalla controparte processuale sul contenuto della suddetta perizia.
Con il terzo motivo di doglianza la ha censurato l'ondivago Parte_1
comportamento del giudice di primo grado che in un primo momento aveva ammesso la prova limitando i testimoni a due per ciascuna delle parti in causa salvo poi, con ordinanza del 7/12/2018, proseguire con l'escussione di tutti i testi di parte convenuta CP_1
troncare l'escussione dei rimanenti testi di parte attrice sul presupposto dell'avvenuto raggiungimento della prova ed infine disattendere in sentenza, nel merito, le domande di essa società per mancata prova degli esborsi effettuati: la società appellante ha pertanto dedotto la lesione del proprio diritto alla prova instando per l'escussione in sede di appello dei testi non ammessi in primo grado proprio al fine di provare la propria pretesa creditoria.
Con l'ultimo profilo di doglianza la ha esecrato le conclusioni cui Parte_1
era giunto in primo grado il c.t.u. reo, a suo dire, non soltanto di avere omesso alcun pagina 6 di 17 sopralluogo sull'area di cantiere e sui manufatti poi eretti ma anche di non avere provato ad individuare le lavorazioni riferibili ad essa società ed a quantificarne i costi: la parte appellante ha insistito per la rinnovazione delle operazioni peritali.
Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto del gravame e CP_1
per la conferma della sentenza n. 1044 del 2023: radicatosi il contradditorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello spiegato dalla
[...]
per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La peculiarità dell'appalto al vaglio del presente giudizio risiede nel fatto che ad una prima fase in cui la ha realizzato le fondamenta e le opere in cemento Parte_1
armato costituenti l'involucro degli otto fabbricati da erigere ne è seguita un'altra, durata qualche anno, in cui il committente ha provveduto direttamente a saldare i lavori e CP_1
i materiali dietro supervisione del legale rappresentante della che ha Parte_1
continuato a frequentare e dirigere il cantiere: la Corte ignora perché ciò sia accaduto e perché le parti abbiano di comune accordo inteso derogare alla clausola n. 18 del testo negoziale che aveva vietato il subappalto nonché ogni sorta di pagamento diretto ad opera del committente nei confronti delle maestranze, ma che gli accadimenti siano avvenuti in tal modo lo dimostrano le deposizioni testimoniali dei testi riportate nel testo della sentenza impugnata che hanno evidenziato inequivocabilmente l'insorgenza di tale prassi protrattasi per la seconda fase del rapporto che ha avuto inizio nel gennaio del 2007 e che si è protratto quanto meno sino al marzo del 2014, data della diffida ad adempiere inoltrata dalla parte appaltatrice al CP_1
Queste le risultanze testimoniali riferite dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata a prova della parziale novazione oggettiva del contratto di appalto concordata tra le parti: “il teste (escusso all'udienza del 10.4.2017) ha riconosciuto Testimone_5
le fatture della società IDROVIT relative alla fornitura di piastrelle, affermando che le
pagina 7 di 17 fatture prodotte in atti riguardavano ordinativi di materiale per quel cantiere commissionato da ma pagate da;
il teste Parte_3 CP_1 Testimone_6
(escusso all'udienza del 10.4.2017) ha dichiarato di avere svolto lavori di piastrellista su incarico di egli ha precisato di essere stato pagato dal con cui aveva Parte_3 CP_1
concluso un accordo scritto sebbene avesse ricevuto le direttive dal il teste Parte_3
(escusso all'udienza del 15.1.2018) ha confermato di avere ricevuto gli Tes_7
ordini di cui alle fatture esibitegli da ma di essere stato pagato da Parte_3 [...]
; il teste (escusso all'udienza del 15.1.2018) ha dichiarato di CP_1 Testimone_8
avere svolto i lavori di cui alle fatture su incarico di e di essere stato pagato Parte_3
da ; il teste (escusso all'udienza del 15.1.2018) ha CP_1 Testimone_9
dichiarato di avere ricevuto l'ordine della merce di cui alle fatture da di avere Parte_3
pagato a quest'ultimo un primo acconto con assegno e di avere versato la restante parte del corrispettivo a . Il teste ha precisato di non essersi limitato alla CP_1
consegna della merce ma anche alla posa in opera della stessa, con propri operai;
il teste
(escusso all'udienza del 17.10.2018) ha dichiarato di avere Testimone_10
espletato lavori di marmista e di essere stato pagato da sebbene sia stato CP_1
incaricato da il teste ha affermato di avere dapprima pagato tre fatture ad Parte_3
(di importo indeterminato) e le restanti fatture a;
il Parte_1 CP_1
teste (escusso all'udienza del 17.10.2018), amministratore della Testimone_11
società F.lli Cozzubbo s.r.l. che ha venduto il materiale termo idraulico, porte infisse e ceramiche, ha dichiarato di avere fornito il materiale a , idraulico per conto Testimone_4
di precisando che ad occuparsi del pagamento fosse . Parte_1 CP_1
Il teste ha pure dichiarato che il gli disse che l'ordine sarebbe stato eseguito da CP_1
o direttamente dal e che del pagamento si sarebbe occupato lui;
il teste Parte_3 Tes_4
, titolare dell'omonima impresa individuale, ha precisato di avere venduto Tes_12
del materiale edile pesante (colle, cemento, mattoni) consegnandolo in cantiere al
pagina 8 di 17 e ha precisato che il pagamento fu curato da;
il teste Parte_3 CP_1 [...]
(escusso all'udienza del 11.4.2019) ha dichiarato che le fatture delle Tes_13
società e di cui era il legale rappresentante, si riferivano a CP_4 CP_5
forniture di materiale consegnato al cantiere di via Settembrini ordinato da e Parte_3
pagate da;
il teste (escusso all'udienza del 11.4.2019) ha CP_1 Testimone_14
dichiarato di avere realizzato la posa in opera del materiale di cui alla fattura e di avere ricevuto il pagamento da;
il teste (escusso all'udienza del CP_1 Testimone_15
11.4.2019) ha dichiarato di avere ricevuto da il pagamento di cui alle fatture CP_1
emesse dalla società Lattoneria Grondaie Sciacca s.r.l., di cui era legale rappresentante, su incarico di il teste (escusso all'udienza del 11.4.2019) non Parte_3 Testimone_16
ha ricordato chi avesse provveduto al pagamento;
il teste (escusso Testimone_17
all'udienza del 11.4.2019) ha confermato che le fatture erano relative ad ordini emessi dal e che furono pagate da;
il teste (escusso Parte_3 CP_1 Testimone_18
all'udienza del 11.4.2019) ha confermato che le fatture erano relative ad ordini emessi dal e che furono pagate da;
il teste (escusso Parte_3 CP_1 Testimone_19
all'udienza del 11.4.2019) ha confermato che le fatture erano relative ad ordini emessi dal e che furono pagate da;
il teste (escusso Parte_3 CP_1 Testimone_20
all'udienza del 4.3.2021) ha dichiarato di avere svolto i lavori di imbianchino presso il cantiere di via Settembrini e di avere fatturato un importo di euro 32.000-33.000, somma versata dal ”; anche a non volere scomodare l'istituto della novazione oggettiva CP_1
prevista dagli artt. 1230 e seguenti del codice civile, la Corte reputa come non vi possa essere dubbio sul fatto che le complessive risultanze dell'istruttoria depongano univocamente per la modifica del contenuto del contratto, avendo tutti i testi, le cui dichiarazioni si sono rivelate convergenti e, quindi, pienamente attendibili, acclarato che fosse un modus operandi delle parti quello per cui i lavori venivano in qualche modo pagina 9 di 17 diretti dal legale rappresentante della sebbene il Parte_2 Parte_1
pagamento fosse eseguito dal committente CP_1
Le deposizioni testimoniali hanno corroborato la tesi di parte appellata secondo cui le parti hanno modificato l'oggetto dell'originario contratto, sia con riguardo al divieto di subappalto, essendo diversi i lavoratori che hanno eseguito in proprio le lavorazioni del cantiere, sia con riguardo al divieto di pagamento da parte del committente: correttamente ha concluso il Tribunale asserendo che “Non sembra dirimente, al riguardo, la circostanza (sostenuta dall'attrice) secondo cui sarebbe stato necessario un nuovo contratto in forma scritta, non essendo prevista una forma ad substantiam per il contratto di appalto, con la conseguenza che le parti hanno validamente sostituito la clausola negoziale suindicata con la previsione dell'obbligo, da parte del , di pagare CP_1
fornitori e cottimisti”, non necessitando di forma scritta la configurazione di negozio di secondo grado che modifichi parte di un accordo sia pur stipulato in forma scritta per il quale tale veste non sia richiesta ad substantiam actus.
Queste osservazioni consentono di disattendere il primo profilo di doglianza fatto valere dalla la sostituzione della clausola 18 del testo negoziale per facta Parte_1
concludentia non ha comportato alcuna violazione dell'art. 1350 c.c. e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, non ha generato un secondo accordo nullo per difetto di causa o per inesistenza del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni riferibili all'appaltatore ed alla committenza, avendo l'appaltatore odierno appellante continuato a svolgere un ruolo, sia pur residuale, di direzione del cantiere e di supervisione delle maestranze a fronte della diretta iniezione dei fondi ad opera del committente, ruolo in astratto suscettibile di controprestazione a carico del committente ma che in concreto, per i motivi che si affronteranno tra breve, non si è mostrato meritevole di ristoro per evidente difetto di prova.
pagina 10 di 17 Da confermare poi si palesa l'assunto del Tribunale che ha ritenuto non provato ad opera dell'appaltatore l'esercizio del recesso da parte del committente con ogni CP_1
conseguenza in merito al rigetto della domanda di lucro cessante spiegata dalla
[...]
che non ha trovato alcun fondamento, asserendo che “Tale prova non è Parte_1
stata fornita né risulta documentazione a sostegno del recesso operato dal committente.
Al contrario, nella scarna documentazione versata in atti si rinviene: 1) la diffida del
26.2.2014 con cui il legale rappresentante della ha chiesto il Parte_1
pagamento del corrispettivo dando atto dell'esecuzione e conclusione dei lavori di cui all'appalto, circostanza incompatibile con l'allegazione di un recesso dal contratto prima della conclusione dei lavori (doc. 5 fascicolo parte convenuta); 2) la richiesta di rilascio del certificato di collaudo e di fine lavori inoltrata dalla società al Parte_1
direttore dei lavori in data 11.6.2014 sul presupposto (poi smentito) dell'intervenuta conclusione dei lavori (doc. 6); 3) la nota di risposta del direttore dei lavori del 27.6.2014 da cui si ricava che alcuni lavori dovessero essere conclusi per la presenza di alcuni fenomeni di infiltrazioni verificatisi, nota in cui non si fa alcun riferimento al recesso del committente. Alla luce delle superiori considerazioni, l'attrice non ha dato prova del recesso del committente, quale fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non possono essere accolte le domande condannatorie che si fondano sul recesso e, segnatamente, la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di euro 273.724,02 oltre IVA a titolo di mancato guadagno”: non soltanto tali considerazioni sono logiche e coerenti nell'escludere alcun recesso ad opera del ma esse non sono state oggetto CP_1
di impugnazione da parte della sì da essere oramai definitivamente Parte_1
passate in giudicato.
Sgombrato il campo dal riconoscimento del lucro cessante, occorre a questo punto vagliare la domanda di condanna formulata dalla avente ad oggetto Parte_1
il ristoro delle spese e dei lavori espletati nella seconda fase del rapporto allorché si pagina 11 di 17 instaurò la prassi dei pagamenti diretti ad opera del verso i terzi: di tali lavori e CP_1
delle spese sostenute il Tribunale ha asserito non essere stata data alcuna prova, ad onta delle dichiarazioni proferite dai testi di parte attrice e della caotica produzione delle fatture riportate nella perizia di parte a firma ingegnere Tes_1
La Corte condivide quando affermato dal Tribunale, non senza evidenziare come l'astratta effettuazione di lavori e l'onere delle spese sostenute, forieri entrambi di ristoro ove adeguatamente provati, costituiscano quella giustificazione causale di cui la parte appellante ha dubitato sussistere anche nella seconda fase del rapporto allorché avvenne la modifica consensuale dell'art. 18 del testo negoziale nei termini sopra riferiti.
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la ha criticato il Parte_1
deciso nella parte in cui non ha ritenuto provate entrambe le poste creditorie evocate a titolo di rimborso lavori effettuati e spese sostenute, sollecitando la Corte a riaprire l'istruttoria mediante audizione dei testi residui sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione, mentre con il quarto motivo di impugnazione la società ha auspicato il rinnovo delle operazioni peritali stanti l'asserita inidoneità della c.t.u. espletata a dipanare la matassa e ad acclarare i lavori realizzati dall'impresa con i relativi costi nonché l'asserito travalicamento del mandato ad opera del perito d'Ufficio: tutti tali profili si rivelano infondati per le argomentazioni di seguito riportate.
Innanzitutto non è possibile nella presente sede dare ingresso ad alcuna prova orale considerato che il difensore della società appaltatrice, dopo l'adozione della ordinanza istruttoria del dicembre 2018 che aveva troncato la prova per testi dedotta da parte attrice, non ne ha richiesto l'escussione sia in sede di note di trattazione scritta precedenti l'udienza di precisazione delle conclusioni, salvo in tale sede avere richiamato genericamente le difese e le conclusioni di cui agli scritti ed ai verbali precedenti, sia in sede di scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.: la Corte richiama sul punto il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 19352 del 3 agosto 2107 a mente pagina 12 di 17 della quale “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte”, precetto quest'ultimo che scolorisce la richiesta di integrazione probatoria sollecitata dalla società appellante che non può trovare ingresso nella presente sede.
Ma ad avviso della Corte del tutto correttamente il Tribunale non ha più ritenuto di sentire i testi di parte attrice asserendo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17/10/2018, che “non occorre estendere la prova ai restanti testi indicati nell'atto di citazione, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai due testi escussi all'udienza del
28/11/2016 ed al contenuto dei capitoli di prova”: contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte appellante, il Tribunale, in diversa composizione rispetto al Giudice che ammise in origine i testi, ha disatteso la prosecuzione della assunzione dei testi di parte appaltatrice non perché avesse ritenuto provati i lavori espletati e le spese sostenute da parte della ma per il fatto che sia la redazione del contenuto dei Parte_1
capitoli di prova c) e d) di cui alla citazione da sottoporre ai testi che la caotica e disordinata produzione delle fatture, annoverate alla rinfusa nella perizia di parte a firma ingegnere non avrebbero consentito di trarre alcun convincimento dalle Tes_1
affermazioni dei testi, essendo le plurime lavorazioni menzionate nei capitoli di prova c)
e d) indicati nell'atto di citazione del tutto scollegate dalle fatture versate in atti e dalla menzione dei potenziali autori dei lavori e dei fornitori dei materiali oggetto di richiesta di ristoro ad opera della società appellante;
la Corte evidenzia comunque che buona parte pagina 13 di 17 dei testi escussi, sia pur sulle circostanze dedotte dal committente costituivano testi CP_1
comuni con la parte appaltatrice s.r.l. e che i fatti su cui i predetti testi Parte_1
sono stati chiamati a rispondere afferivano a lavorazioni espletate ed a forniture di materiali effettuate, di talché l'istruttoria della causa si può considerare del tutto esaustiva e completa seppur non sfociante nell'esito probatorio auspicato dalla difesa della
[...]
sedicente creditrice. La prova della fallacia dell'articolazione dei capitoli Parte_1
effettuata dalla difesa di parte attrice ai fini dell'assunzione della prova orale lo si evince dal tenore delle deposizioni dei testi da quest'ultima indicati nelle persone di Tes_3
il quale si è limitato a rispondere con “si è vero” ai capitoli di prova senza avere
[...]
precisato gli specifici lavori realizzati dalla Euro Costruzioni s.r.l., e di che Testimone_4
si è occupato della realizzazione degli impianti idraulici e che asserito “che quando ho realizzato gli impianti la struttura era già allo stato rustico (lett. c); posso solo dire che fu la a farsi carico degli scassi della realizzazione dell'impianto idrico e Parte_1
per il ripristino successivo (lett. d); posso solo dire che ho realizzato lavori in più per quanto riguarda i bagni aggiuntivi ed in particolare nelle mansarde e per gli impianti di condizionamento e di tutto ciò si fece carico la senza però avere Parte_1
specificato in concreto e nello specifico a quali lavori in particolare si riferisse e di quale ammontare riferibile alle singole fatture versate in atti: tali affermazioni sono state a ragione ritenute troppo generiche per la prova delle poste creditorie rivendicate dalla parte appellante che, pertanto, anche nella presente sede devono essere sconfessate.
L'inidoneità del corredo probatorio dedotto dalla a fondamento delle Parte_1
pretese creditorie è viepiù rimarcato dalle considerazioni del c.t.u. il quale, lungi dall'avere esorbitato dal mandato conferitogli o dal non avere attentamente vagliato lo scarno materiale versato in atti, ha stigmatizzato macroscopiche lacune documentali costituite dalla mancata produzione degli allegati del contratto di appalto, quali i progetti ed il capitolato dei lavori, dall'inesistenza di fotografie attestanti lo stato dei luoghi e dalla pagina 14 di 17 carenza dei riscontri scritti che normalmente ci si attende dall'organizzazione del cantiere, lacune che non hanno consentito di risalire alla individuazione dei lavori espletati e delle spese sostenute dalla medesima Parte_1
Così si esprime il c.t.u.: “Deve dirsi immediatamente che il contratto prevedeva, quali essenziali allegati, documenti che ne attestavano l'oggetto ed il contenuto, quali il capitolato e i disegni di progetto, allegati che nessuna delle due parti ha depositato in giudizio. Oltre a non aver depositato i due documenti ufficiali prima indicati, le parti non hanno prodotto nessun documento utile che attesti l'esecuzione dei lavori, ovvero: -
Verbale di inizio lavori -Certificato di ultimazione dei lavori -Contabilità lavori che doveva interessare tutti i documenti prescritti dal DPR 554/1999 (richiamato in contratto) ovvero libretti delle misure, Stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, registro di contabilità ed infine, giornale lavori -Collaudo amministrativo dei lavori o regolare esecuzione come prescritto dall'art. 11 del contratto. Unico documento tecnico che risulta depositato è il collaudo statico o strutturale, dal quale si può desumere quale unica notizia inerente l'andamento dell'appalto, l'ultimazione delle opere strutturali alla data
30.09.2009….. Specificatamente, se il cantiere e l'appalto fosse stato eseguito secondo le norme di contratto, dall'esistenza di una contabilità lavori si sarebbe potuto risalire ad una cronologia ed una ricostruzione dell'appalto. In assenza di tali documenti, non si può in alcun modo risalire alle opere eseguite dall'Appaltatore Euro Costruzioni ed alle opere invece realizzate da terzi. Ma vi è certamente di più: infatti, il non aver depositato neppure un documento attestante il progetto delle opere, il non aver depositato neppure un esecutivo di cantiere delle opere eseguite ed il non aver prodotto alcuna fotografia dei lavori in esecuzione, non permette allo scrivente di poter rispondere compiutamente al quesito posto dal Giudice. Nella normalità, quando insorgono controversie inerenti le opere in esecuzione, i cantieri vengono sospesi ed altresì, al fine di attestare la reale situazione dei lavori, si procede o ad un verbale di consistenza delle opere realizzate in
pagina 15 di 17 contraddittorio, ovvero alla richiesta di accertamento tecnico preventivo presso il
Tribunale; solo così si potevano (e si potrebbero oggi) attestare le opere eseguite dalla parte attrice..”; quanto alle fatture depositate in atti a prova degli oneri sostenuti dalla impresa appaltatrice, il consulente dell'Ufficio ha concluso che “non essendo presente in atti il capitolato delle opere, né computo originario che stabilisce la tipologia di opera e materiale da utilizzare, lo scrivente non può attestare che tali fatture siano a seguito di opere o materiali diversi da quelli previsti in contratto”, certificando in tal modo una carenza documentale macroscopica ed evidente che non ha consentito l'evasione dei quesiti demandatigli.
In definitiva le pretese creditorie della società appellante non hanno trovato adeguato riscontro probatorio: consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di nella misura CP_1
di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore da Euro
260.001 ad Euro 520.000 con esclusione della fase decisoria per non avere la parte appellata redatto lo scritto difensivo conclusivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 555/2023 R.G., così provvede;
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania n. 1044/2023, pubblicata in data 3 marzo 2023, che conferma;
2. Condanna la al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 12.821,00
[...]
per compenso di avvocato (di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed euro 5.880,00 per la fase di trattazione), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 16 di 17 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
[...]
dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 555/2023
PROMOSSA DA
(C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Mascali, Piazza Alcide De Parte_2
Gasperi s.n. presso lo studio dell'avv. Gabriella Panzera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Giarre, CP_1 C.F._1
Piazza Bonadies n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Vasta che lo rappresenta e difende unitamente e separatamente all'avv. Claudio Grassi giusta procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio sono le sorti del contratto di appalto del 15/01/2007, stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 163 del 2016, con il quale ha commissionato alla impresa edile la CP_1 Pt_1 Parte_1
erezione di otto villette unifamiliari site in Giarre alla via Settembrini, giusta concessione edilizia n. 2462 rilasciata dal Comune di Giarre in data 10/11/2006, avendo affidato per l'esecuzione delle opere la direzione dei lavori all'ingegnere per ciò Controparte_2
che interessa nella presente sede il contratto di appalto aveva previsto che il corrispettivo per la realizzazione dei fabbricati ammontasse a complessivi € 1.200.000,00, al netto dell'i.v.a., che la data di ultimazione dei lavori fosse il 10 novembre 2009 nonché, all'art. 18 del testo negoziale, il divieto di subappalto ed il divieto per il committente di provvedere al pagamento diretto ai subappaltatori.
Era però accaduto che i lavori si erano protratti ben oltre il 10 novembre 2009 e che, dopo la realizzazione ad opera della delle opere in Controparte_3
cemento armato e dei tamponamenti per la effettuazione dei quali aveva ricevuto dal committente l'importo di Euro 480.000,00, quest'ultimo aveva iniziato a CP_1
saldare direttamente nelle mani dei fornitori e dei cottimisti i lavori in corso d'opera alla presenza in cantiere del legale rappresentante della società appaltatrice Parte_2
il quale, secondo quanto riferito dai numerosi testi escussi in primo grado le
[...]
cui deposizioni sono state riportate in modo certosino in sentenza dal Giudice di primo grado, si era limitato a dirigere il cantiere effettuando opera di supervisione delle maestranze: il rapporto negoziale si è protratto per vari anni sino a quando la
[...]
ha chiesto al committente, con missiva datata 26 febbraio 2014, il Parte_1
pagamento del residuo importo di Euro 720.000,00 oltre l'i.v.a. dovuta per legge.
E' seguito il giudizio di primo grado con il quale la ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento della somma di € 720.000,00, oltre i.v.a. ed CP_1
pagina 2 di 17 interessi legali sino all'effettivo soddisfo, di cui € 446,275,98 quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori ed € 273,724,02 a titolo di equo indennizzo e mancato guadagno, somma quest'ultima a suo dire dovuta per il fatto che, durante l'esecuzione dei lavori, senza giustificato motivo il committente aveva sottratto all'appaltatore la realizzazione del contratto, così come stipulato, avendo preso contatti diretti con i fornitori e rifiutando di saldare l'appaltatore per le opere eseguite: la società attrice ha prodotto fatture di spese anticipate per € 100.344,49 e contabilità su perizia giurata a firma ingegnere Tes_1
per € 395.619,35 ed, in via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova per
[...]
testi nonché l'espletamento di apposita c.t.u. al fine di dimostrare le opere effettuate e gli esborsi subiti.
Con comparsa di risposta e coeva domanda riconvenzionale datate 31/12/2014, CP_1
si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto alcun recesso era
[...]
stato effettuato dalla committenza, adducendo di avere personalmente pagato alcuni fornitori a causa della mancata liquidità della società appaltatrice ed eccependo che i lavori eseguiti erano stati pur sempre diretti e gestiti dalla a mezzo di Parte_1
proprie maestranze, dipendenti e collaboratori e che l'appaltatore non aveva lasciato il cantiere fino alla fine delle opere;
il ha poi rilevato il notevole ritardo nella CP_1
consegna dei lavori sì da legittimare la sua richiesta, con domanda riconvenzionale, della condanna della sia al pagamento delle somme sborsate in più rispetto Parte_1
al corrispettivo pattuito sia delle somme dovute per il ritardo nella consegna delle villette e per la penale divisata in contratto.
Radicatosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., sono stati inizialmente ammessi i testi sulla domanda azionata dalla società attrice nonché sulle fatture emesse in favore di attestanti le spese da quest'ultimo CP_1
sostenute: con ordinanza del 7/12/2018, il Giudice Istruttore ha ritenuto assolta la prova per testi a sostegno della domanda della società attrice, non avendo ampliato la prova pagina 3 di 17 tramite escussione dei rimanenti testimoni indicati nell'atto di citazione in quanto ritenuta non necessaria, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai due testi di parte attrice escussi all'udienza del 28/11/2016 ed al contenuto dei capitoli di prova, ed ha rinviato ad un calendario di udienze per sentire tutti i testimoni del committente convenuto sulle singole fatture prodotte;
indi è stata espletata c.t.u. demandata all'ingegnere Testimone_2
con il mandato di “accertare, alla luce della documentazione in atti, e delle
[...]
risultanze istruttorie, i lavori eseguiti da nel cantiere di via Parte_1
Settembrini e quantificare il costo delle opere eseguite;
determinare il corrispettivo eventualmente spettante all'impresa per i lavori compiuti, al netto dei pagamenti ricevuti
e di quelli disposti direttamente dal committente ai fornitori, siccome desumibili dalle fatture allegate da parte convenuta”, c.t.u. che non è riuscita a ricostruire i lavori eseguiti oggetto del contratto, essendosi limitata a contabilizzare le fatture depositate dalle parti e ad effettuare due differenti conteggi, uno che aveva tenuto conto di tutte le fatture indistintamente considerate, e l'altro che aveva valorizzato unicamente le fatture certamente riconducibili ai lavori espletati nel cantiere per cui è lite.
Il Giudizio è giunto al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del Tribunale di Catania, della sentenza n. 1044 del 2023, pubblicata in data 3 marzo 2023, con la quale sono state rigettate tutte le domande delle parti: in particolare il Tribunale ha disatteso le domande della società attrice quanto al rimborso delle spese di complessivi Euro 446,275,98 per il fatto che la non era riuscita a provare le spese e gli esborsi sostenuti Parte_1
in esecuzione dell'appalto di cui aveva chiesto il rimborso e, quanto al lucro cessante di
Euro 273.724,02, sul presupposto che la non aveva provato il recesso Parte_1
del committente dal rapporto in essere con essa appaltatrice, laddove, con riferimento alle domande riconvenzionali spiegate dal il Tribunale ne ha motivato l'infondatezza CP_1
per il fatto che era intervenuto tra le parti un accordo novativo che aveva modificato il contenuto e la durata del contratto originario, avendo attribuito al committente il potere di pagina 4 di 17 pagare direttamente i fornitori e di ampliare il novero delle opere da eseguire, con la conseguenza che non potevano essere addebitati alla società appaltatrice né i maggiori costi sostenuti dal rispetto all'importo originario dell'appalto né i costi e le penali CP_1
per il ritardo nella esecuzione del contratto, attesa viepiù la necessità di acquisire nuova variante alla concessione originaria che aveva posticipato la scadenza dei lavori al 12 settembre 2014.
Avverso la sentenza n. 1044 del 2023 ha interposto appello la Parte_1
facendo leva su quattro distinti profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante ha criticato la ricostruzione fattuale operata dal Giudice di prime cure sia nella parte in cui aveva escluso che fosse intervenuto il recesso dall'appalto ad opera del committente, asserendo al contrario che nel corso del giudizio si era raggiunta la prova che il contratto di appalto avesse subìto una modifica per effetto di un accordo intervenuto tra le parti sì da avere consentito, contrariamente al contenuto della clausola negoziale prevista all'art. 18 del contratto che vietava il subappalto ed i pagamenti diretti del committente a quest'ultimo di CP_1
sostituirsi al legale rappresentante della società attrice, nel pagamento dei Parte_2
compensi ai fornitori e nella cernita dei lavori da compiere e di relegare all'appaltatore unicamente il compito di dirigere il cantiere, prenotare materiale, ed effettuare una parte residua dei lavori rimanendo sui luoghi dell'appalto, sia nella parte in cui aveva ritenuto che la prova del preteso accordo modificativo era emersa “per facta concludentia” nonché dalle deposizioni dei testi di parte committente che avevano confermato la veridicità delle fatture emesse sui versamenti del operando in tal modo, a suo dire, in totale spregio CP_1
al disposto degli artt. 1350 e 2725 c.c. che richiedono per i contratti in forma scritta, quale l'appalto oggetto del contendere, che ogni modifica e/o novazione avvenga del pari in forma scritta. Anche a volere considerare il nuovo contratto modificato a seguito di novazione valido nonostante l'assenza di forma scritta, la società appellante ne ha pagina 5 di 17 comunque rilevato la nullità per mancanza di causa per non avere, a suo dire, l'asserito accordo novativo mantenuto il rapporto sinallagmatico tra le parti in quanto, con l'insorgenza del nuovo contratto, l'appaltatore non aveva avuto più alcun diritto ed onere derivante dal rapporto stesso dal momento che, essendo stata sterilizzata ogni corrispettività tra le reciproche prestazioni, egli era stato relegato a mero custode del cantiere.
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante ha censurato la sentenza nella misura in cui non aveva ritenuto il raggiungimento della prova con riguardo alle spese ed agli esborsi sostenuti da essa appaltatrice nell'adempimento del contratto, non avendo la sentenza a tal uopo valorizzato né le deposizioni dei testi e Testimone_3
né le risultanze documentali della perizia giurata di parte a firma ingegnere Testimone_4
da cui si evincevano ulteriori lavori per l'importo di Euro 395.619,35 e spese per Tes_1
Euro 100.344,49, e ciò ad onta della mancanza di specifiche contestazioni indirizzate dalla controparte processuale sul contenuto della suddetta perizia.
Con il terzo motivo di doglianza la ha censurato l'ondivago Parte_1
comportamento del giudice di primo grado che in un primo momento aveva ammesso la prova limitando i testimoni a due per ciascuna delle parti in causa salvo poi, con ordinanza del 7/12/2018, proseguire con l'escussione di tutti i testi di parte convenuta CP_1
troncare l'escussione dei rimanenti testi di parte attrice sul presupposto dell'avvenuto raggiungimento della prova ed infine disattendere in sentenza, nel merito, le domande di essa società per mancata prova degli esborsi effettuati: la società appellante ha pertanto dedotto la lesione del proprio diritto alla prova instando per l'escussione in sede di appello dei testi non ammessi in primo grado proprio al fine di provare la propria pretesa creditoria.
Con l'ultimo profilo di doglianza la ha esecrato le conclusioni cui Parte_1
era giunto in primo grado il c.t.u. reo, a suo dire, non soltanto di avere omesso alcun pagina 6 di 17 sopralluogo sull'area di cantiere e sui manufatti poi eretti ma anche di non avere provato ad individuare le lavorazioni riferibili ad essa società ed a quantificarne i costi: la parte appellante ha insistito per la rinnovazione delle operazioni peritali.
Si è costituito nel giudizio di appello instando per il rigetto del gravame e CP_1
per la conferma della sentenza n. 1044 del 2023: radicatosi il contradditorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza del 31 marzo 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello spiegato dalla
[...]
per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
La peculiarità dell'appalto al vaglio del presente giudizio risiede nel fatto che ad una prima fase in cui la ha realizzato le fondamenta e le opere in cemento Parte_1
armato costituenti l'involucro degli otto fabbricati da erigere ne è seguita un'altra, durata qualche anno, in cui il committente ha provveduto direttamente a saldare i lavori e CP_1
i materiali dietro supervisione del legale rappresentante della che ha Parte_1
continuato a frequentare e dirigere il cantiere: la Corte ignora perché ciò sia accaduto e perché le parti abbiano di comune accordo inteso derogare alla clausola n. 18 del testo negoziale che aveva vietato il subappalto nonché ogni sorta di pagamento diretto ad opera del committente nei confronti delle maestranze, ma che gli accadimenti siano avvenuti in tal modo lo dimostrano le deposizioni testimoniali dei testi riportate nel testo della sentenza impugnata che hanno evidenziato inequivocabilmente l'insorgenza di tale prassi protrattasi per la seconda fase del rapporto che ha avuto inizio nel gennaio del 2007 e che si è protratto quanto meno sino al marzo del 2014, data della diffida ad adempiere inoltrata dalla parte appaltatrice al CP_1
Queste le risultanze testimoniali riferite dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata a prova della parziale novazione oggettiva del contratto di appalto concordata tra le parti: “il teste (escusso all'udienza del 10.4.2017) ha riconosciuto Testimone_5
le fatture della società IDROVIT relative alla fornitura di piastrelle, affermando che le
pagina 7 di 17 fatture prodotte in atti riguardavano ordinativi di materiale per quel cantiere commissionato da ma pagate da;
il teste Parte_3 CP_1 Testimone_6
(escusso all'udienza del 10.4.2017) ha dichiarato di avere svolto lavori di piastrellista su incarico di egli ha precisato di essere stato pagato dal con cui aveva Parte_3 CP_1
concluso un accordo scritto sebbene avesse ricevuto le direttive dal il teste Parte_3
(escusso all'udienza del 15.1.2018) ha confermato di avere ricevuto gli Tes_7
ordini di cui alle fatture esibitegli da ma di essere stato pagato da Parte_3 [...]
; il teste (escusso all'udienza del 15.1.2018) ha dichiarato di CP_1 Testimone_8
avere svolto i lavori di cui alle fatture su incarico di e di essere stato pagato Parte_3
da ; il teste (escusso all'udienza del 15.1.2018) ha CP_1 Testimone_9
dichiarato di avere ricevuto l'ordine della merce di cui alle fatture da di avere Parte_3
pagato a quest'ultimo un primo acconto con assegno e di avere versato la restante parte del corrispettivo a . Il teste ha precisato di non essersi limitato alla CP_1
consegna della merce ma anche alla posa in opera della stessa, con propri operai;
il teste
(escusso all'udienza del 17.10.2018) ha dichiarato di avere Testimone_10
espletato lavori di marmista e di essere stato pagato da sebbene sia stato CP_1
incaricato da il teste ha affermato di avere dapprima pagato tre fatture ad Parte_3
(di importo indeterminato) e le restanti fatture a;
il Parte_1 CP_1
teste (escusso all'udienza del 17.10.2018), amministratore della Testimone_11
società F.lli Cozzubbo s.r.l. che ha venduto il materiale termo idraulico, porte infisse e ceramiche, ha dichiarato di avere fornito il materiale a , idraulico per conto Testimone_4
di precisando che ad occuparsi del pagamento fosse . Parte_1 CP_1
Il teste ha pure dichiarato che il gli disse che l'ordine sarebbe stato eseguito da CP_1
o direttamente dal e che del pagamento si sarebbe occupato lui;
il teste Parte_3 Tes_4
, titolare dell'omonima impresa individuale, ha precisato di avere venduto Tes_12
del materiale edile pesante (colle, cemento, mattoni) consegnandolo in cantiere al
pagina 8 di 17 e ha precisato che il pagamento fu curato da;
il teste Parte_3 CP_1 [...]
(escusso all'udienza del 11.4.2019) ha dichiarato che le fatture delle Tes_13
società e di cui era il legale rappresentante, si riferivano a CP_4 CP_5
forniture di materiale consegnato al cantiere di via Settembrini ordinato da e Parte_3
pagate da;
il teste (escusso all'udienza del 11.4.2019) ha CP_1 Testimone_14
dichiarato di avere realizzato la posa in opera del materiale di cui alla fattura e di avere ricevuto il pagamento da;
il teste (escusso all'udienza del CP_1 Testimone_15
11.4.2019) ha dichiarato di avere ricevuto da il pagamento di cui alle fatture CP_1
emesse dalla società Lattoneria Grondaie Sciacca s.r.l., di cui era legale rappresentante, su incarico di il teste (escusso all'udienza del 11.4.2019) non Parte_3 Testimone_16
ha ricordato chi avesse provveduto al pagamento;
il teste (escusso Testimone_17
all'udienza del 11.4.2019) ha confermato che le fatture erano relative ad ordini emessi dal e che furono pagate da;
il teste (escusso Parte_3 CP_1 Testimone_18
all'udienza del 11.4.2019) ha confermato che le fatture erano relative ad ordini emessi dal e che furono pagate da;
il teste (escusso Parte_3 CP_1 Testimone_19
all'udienza del 11.4.2019) ha confermato che le fatture erano relative ad ordini emessi dal e che furono pagate da;
il teste (escusso Parte_3 CP_1 Testimone_20
all'udienza del 4.3.2021) ha dichiarato di avere svolto i lavori di imbianchino presso il cantiere di via Settembrini e di avere fatturato un importo di euro 32.000-33.000, somma versata dal ”; anche a non volere scomodare l'istituto della novazione oggettiva CP_1
prevista dagli artt. 1230 e seguenti del codice civile, la Corte reputa come non vi possa essere dubbio sul fatto che le complessive risultanze dell'istruttoria depongano univocamente per la modifica del contenuto del contratto, avendo tutti i testi, le cui dichiarazioni si sono rivelate convergenti e, quindi, pienamente attendibili, acclarato che fosse un modus operandi delle parti quello per cui i lavori venivano in qualche modo pagina 9 di 17 diretti dal legale rappresentante della sebbene il Parte_2 Parte_1
pagamento fosse eseguito dal committente CP_1
Le deposizioni testimoniali hanno corroborato la tesi di parte appellata secondo cui le parti hanno modificato l'oggetto dell'originario contratto, sia con riguardo al divieto di subappalto, essendo diversi i lavoratori che hanno eseguito in proprio le lavorazioni del cantiere, sia con riguardo al divieto di pagamento da parte del committente: correttamente ha concluso il Tribunale asserendo che “Non sembra dirimente, al riguardo, la circostanza (sostenuta dall'attrice) secondo cui sarebbe stato necessario un nuovo contratto in forma scritta, non essendo prevista una forma ad substantiam per il contratto di appalto, con la conseguenza che le parti hanno validamente sostituito la clausola negoziale suindicata con la previsione dell'obbligo, da parte del , di pagare CP_1
fornitori e cottimisti”, non necessitando di forma scritta la configurazione di negozio di secondo grado che modifichi parte di un accordo sia pur stipulato in forma scritta per il quale tale veste non sia richiesta ad substantiam actus.
Queste osservazioni consentono di disattendere il primo profilo di doglianza fatto valere dalla la sostituzione della clausola 18 del testo negoziale per facta Parte_1
concludentia non ha comportato alcuna violazione dell'art. 1350 c.c. e, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, non ha generato un secondo accordo nullo per difetto di causa o per inesistenza del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni riferibili all'appaltatore ed alla committenza, avendo l'appaltatore odierno appellante continuato a svolgere un ruolo, sia pur residuale, di direzione del cantiere e di supervisione delle maestranze a fronte della diretta iniezione dei fondi ad opera del committente, ruolo in astratto suscettibile di controprestazione a carico del committente ma che in concreto, per i motivi che si affronteranno tra breve, non si è mostrato meritevole di ristoro per evidente difetto di prova.
pagina 10 di 17 Da confermare poi si palesa l'assunto del Tribunale che ha ritenuto non provato ad opera dell'appaltatore l'esercizio del recesso da parte del committente con ogni CP_1
conseguenza in merito al rigetto della domanda di lucro cessante spiegata dalla
[...]
che non ha trovato alcun fondamento, asserendo che “Tale prova non è Parte_1
stata fornita né risulta documentazione a sostegno del recesso operato dal committente.
Al contrario, nella scarna documentazione versata in atti si rinviene: 1) la diffida del
26.2.2014 con cui il legale rappresentante della ha chiesto il Parte_1
pagamento del corrispettivo dando atto dell'esecuzione e conclusione dei lavori di cui all'appalto, circostanza incompatibile con l'allegazione di un recesso dal contratto prima della conclusione dei lavori (doc. 5 fascicolo parte convenuta); 2) la richiesta di rilascio del certificato di collaudo e di fine lavori inoltrata dalla società al Parte_1
direttore dei lavori in data 11.6.2014 sul presupposto (poi smentito) dell'intervenuta conclusione dei lavori (doc. 6); 3) la nota di risposta del direttore dei lavori del 27.6.2014 da cui si ricava che alcuni lavori dovessero essere conclusi per la presenza di alcuni fenomeni di infiltrazioni verificatisi, nota in cui non si fa alcun riferimento al recesso del committente. Alla luce delle superiori considerazioni, l'attrice non ha dato prova del recesso del committente, quale fatto costitutivo della domanda, con la conseguenza che non possono essere accolte le domande condannatorie che si fondano sul recesso e, segnatamente, la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo di euro 273.724,02 oltre IVA a titolo di mancato guadagno”: non soltanto tali considerazioni sono logiche e coerenti nell'escludere alcun recesso ad opera del ma esse non sono state oggetto CP_1
di impugnazione da parte della sì da essere oramai definitivamente Parte_1
passate in giudicato.
Sgombrato il campo dal riconoscimento del lucro cessante, occorre a questo punto vagliare la domanda di condanna formulata dalla avente ad oggetto Parte_1
il ristoro delle spese e dei lavori espletati nella seconda fase del rapporto allorché si pagina 11 di 17 instaurò la prassi dei pagamenti diretti ad opera del verso i terzi: di tali lavori e CP_1
delle spese sostenute il Tribunale ha asserito non essere stata data alcuna prova, ad onta delle dichiarazioni proferite dai testi di parte attrice e della caotica produzione delle fatture riportate nella perizia di parte a firma ingegnere Tes_1
La Corte condivide quando affermato dal Tribunale, non senza evidenziare come l'astratta effettuazione di lavori e l'onere delle spese sostenute, forieri entrambi di ristoro ove adeguatamente provati, costituiscano quella giustificazione causale di cui la parte appellante ha dubitato sussistere anche nella seconda fase del rapporto allorché avvenne la modifica consensuale dell'art. 18 del testo negoziale nei termini sopra riferiti.
Con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione la ha criticato il Parte_1
deciso nella parte in cui non ha ritenuto provate entrambe le poste creditorie evocate a titolo di rimborso lavori effettuati e spese sostenute, sollecitando la Corte a riaprire l'istruttoria mediante audizione dei testi residui sui capitoli di prova di cui all'atto di citazione, mentre con il quarto motivo di impugnazione la società ha auspicato il rinnovo delle operazioni peritali stanti l'asserita inidoneità della c.t.u. espletata a dipanare la matassa e ad acclarare i lavori realizzati dall'impresa con i relativi costi nonché l'asserito travalicamento del mandato ad opera del perito d'Ufficio: tutti tali profili si rivelano infondati per le argomentazioni di seguito riportate.
Innanzitutto non è possibile nella presente sede dare ingresso ad alcuna prova orale considerato che il difensore della società appaltatrice, dopo l'adozione della ordinanza istruttoria del dicembre 2018 che aveva troncato la prova per testi dedotta da parte attrice, non ne ha richiesto l'escussione sia in sede di note di trattazione scritta precedenti l'udienza di precisazione delle conclusioni, salvo in tale sede avere richiamato genericamente le difese e le conclusioni di cui agli scritti ed ai verbali precedenti, sia in sede di scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.: la Corte richiama sul punto il contenuto dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 19352 del 3 agosto 2107 a mente pagina 12 di 17 della quale “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte”, precetto quest'ultimo che scolorisce la richiesta di integrazione probatoria sollecitata dalla società appellante che non può trovare ingresso nella presente sede.
Ma ad avviso della Corte del tutto correttamente il Tribunale non ha più ritenuto di sentire i testi di parte attrice asserendo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17/10/2018, che “non occorre estendere la prova ai restanti testi indicati nell'atto di citazione, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai due testi escussi all'udienza del
28/11/2016 ed al contenuto dei capitoli di prova”: contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa di parte appellante, il Tribunale, in diversa composizione rispetto al Giudice che ammise in origine i testi, ha disatteso la prosecuzione della assunzione dei testi di parte appaltatrice non perché avesse ritenuto provati i lavori espletati e le spese sostenute da parte della ma per il fatto che sia la redazione del contenuto dei Parte_1
capitoli di prova c) e d) di cui alla citazione da sottoporre ai testi che la caotica e disordinata produzione delle fatture, annoverate alla rinfusa nella perizia di parte a firma ingegnere non avrebbero consentito di trarre alcun convincimento dalle Tes_1
affermazioni dei testi, essendo le plurime lavorazioni menzionate nei capitoli di prova c)
e d) indicati nell'atto di citazione del tutto scollegate dalle fatture versate in atti e dalla menzione dei potenziali autori dei lavori e dei fornitori dei materiali oggetto di richiesta di ristoro ad opera della società appellante;
la Corte evidenzia comunque che buona parte pagina 13 di 17 dei testi escussi, sia pur sulle circostanze dedotte dal committente costituivano testi CP_1
comuni con la parte appaltatrice s.r.l. e che i fatti su cui i predetti testi Parte_1
sono stati chiamati a rispondere afferivano a lavorazioni espletate ed a forniture di materiali effettuate, di talché l'istruttoria della causa si può considerare del tutto esaustiva e completa seppur non sfociante nell'esito probatorio auspicato dalla difesa della
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sedicente creditrice. La prova della fallacia dell'articolazione dei capitoli Parte_1
effettuata dalla difesa di parte attrice ai fini dell'assunzione della prova orale lo si evince dal tenore delle deposizioni dei testi da quest'ultima indicati nelle persone di Tes_3
il quale si è limitato a rispondere con “si è vero” ai capitoli di prova senza avere
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precisato gli specifici lavori realizzati dalla Euro Costruzioni s.r.l., e di che Testimone_4
si è occupato della realizzazione degli impianti idraulici e che asserito “che quando ho realizzato gli impianti la struttura era già allo stato rustico (lett. c); posso solo dire che fu la a farsi carico degli scassi della realizzazione dell'impianto idrico e Parte_1
per il ripristino successivo (lett. d); posso solo dire che ho realizzato lavori in più per quanto riguarda i bagni aggiuntivi ed in particolare nelle mansarde e per gli impianti di condizionamento e di tutto ciò si fece carico la senza però avere Parte_1
specificato in concreto e nello specifico a quali lavori in particolare si riferisse e di quale ammontare riferibile alle singole fatture versate in atti: tali affermazioni sono state a ragione ritenute troppo generiche per la prova delle poste creditorie rivendicate dalla parte appellante che, pertanto, anche nella presente sede devono essere sconfessate.
L'inidoneità del corredo probatorio dedotto dalla a fondamento delle Parte_1
pretese creditorie è viepiù rimarcato dalle considerazioni del c.t.u. il quale, lungi dall'avere esorbitato dal mandato conferitogli o dal non avere attentamente vagliato lo scarno materiale versato in atti, ha stigmatizzato macroscopiche lacune documentali costituite dalla mancata produzione degli allegati del contratto di appalto, quali i progetti ed il capitolato dei lavori, dall'inesistenza di fotografie attestanti lo stato dei luoghi e dalla pagina 14 di 17 carenza dei riscontri scritti che normalmente ci si attende dall'organizzazione del cantiere, lacune che non hanno consentito di risalire alla individuazione dei lavori espletati e delle spese sostenute dalla medesima Parte_1
Così si esprime il c.t.u.: “Deve dirsi immediatamente che il contratto prevedeva, quali essenziali allegati, documenti che ne attestavano l'oggetto ed il contenuto, quali il capitolato e i disegni di progetto, allegati che nessuna delle due parti ha depositato in giudizio. Oltre a non aver depositato i due documenti ufficiali prima indicati, le parti non hanno prodotto nessun documento utile che attesti l'esecuzione dei lavori, ovvero: -
Verbale di inizio lavori -Certificato di ultimazione dei lavori -Contabilità lavori che doveva interessare tutti i documenti prescritti dal DPR 554/1999 (richiamato in contratto) ovvero libretti delle misure, Stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento, registro di contabilità ed infine, giornale lavori -Collaudo amministrativo dei lavori o regolare esecuzione come prescritto dall'art. 11 del contratto. Unico documento tecnico che risulta depositato è il collaudo statico o strutturale, dal quale si può desumere quale unica notizia inerente l'andamento dell'appalto, l'ultimazione delle opere strutturali alla data
30.09.2009….. Specificatamente, se il cantiere e l'appalto fosse stato eseguito secondo le norme di contratto, dall'esistenza di una contabilità lavori si sarebbe potuto risalire ad una cronologia ed una ricostruzione dell'appalto. In assenza di tali documenti, non si può in alcun modo risalire alle opere eseguite dall'Appaltatore Euro Costruzioni ed alle opere invece realizzate da terzi. Ma vi è certamente di più: infatti, il non aver depositato neppure un documento attestante il progetto delle opere, il non aver depositato neppure un esecutivo di cantiere delle opere eseguite ed il non aver prodotto alcuna fotografia dei lavori in esecuzione, non permette allo scrivente di poter rispondere compiutamente al quesito posto dal Giudice. Nella normalità, quando insorgono controversie inerenti le opere in esecuzione, i cantieri vengono sospesi ed altresì, al fine di attestare la reale situazione dei lavori, si procede o ad un verbale di consistenza delle opere realizzate in
pagina 15 di 17 contraddittorio, ovvero alla richiesta di accertamento tecnico preventivo presso il
Tribunale; solo così si potevano (e si potrebbero oggi) attestare le opere eseguite dalla parte attrice..”; quanto alle fatture depositate in atti a prova degli oneri sostenuti dalla impresa appaltatrice, il consulente dell'Ufficio ha concluso che “non essendo presente in atti il capitolato delle opere, né computo originario che stabilisce la tipologia di opera e materiale da utilizzare, lo scrivente non può attestare che tali fatture siano a seguito di opere o materiali diversi da quelli previsti in contratto”, certificando in tal modo una carenza documentale macroscopica ed evidente che non ha consentito l'evasione dei quesiti demandatigli.
In definitiva le pretese creditorie della società appellante non hanno trovato adeguato riscontro probatorio: consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di nella misura CP_1
di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi delle cause di valore da Euro
260.001 ad Euro 520.000 con esclusione della fase decisoria per non avere la parte appellata redatto lo scritto difensivo conclusivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 555/2023 R.G., così provvede;
1. Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Catania n. 1044/2023, pubblicata in data 3 marzo 2023, che conferma;
2. Condanna la al pagamento in favore dell'appellato Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 12.821,00
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per compenso di avvocato (di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed euro 5.880,00 per la fase di trattazione), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 16 di 17 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della
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dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 10 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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