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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 01/11/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG 5635 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
LA RR Presidente
IA RE IU
IR MA IU rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01/10/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del 23.10.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIRARDI Parte_1 C.F._1
CE presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ); CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di decadenza svolta in atti, chiedendo per il resto l'accoglimento dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Matrimonio e figli
Le parti si sono unite in matrimonio il 14.04.2016 nella Repubblica Moldova e dalla loro unione sono nati a Verona il 26.08.2016, e , a Verona il 24.12.2020. Per_1 Per_2
Giurisdizione e legge applicabile
In relazione alla nazionalità del resistente sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di divorzio in base all'articolo 3 lettera a ipotesi ii del regolamento 1111 del 2019 UE, visto che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e parte ricorrente vi risiede ancora, ma alla luce dell'articolo 8 regolamento Ue 1259 del 2010 va applicata la legge moldava come legge di cittadinanza comune dei coniugi.
Sussiste anche la competenza giurisdizionale in ordine alla domanda di affido dei minori in relazione all'articolo 7 regolamento Ue 1111 del 2019 e in ordine a tale domanda deve applicarsi la legge italiana alla luce dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile dei figli oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Pregressi provvedimenti giudiziali
Con sentenza del 29.10.2021, N° 2101/2021è stata pronunciata la separazione tra le parti con la previsione dell'affido esclusivo rafforzato alla madre dei figli minori, la previsione del diritto dovere di visita del padre solo previo accordo delle parti, euro 600,00 mensili (pari a euro 300,00 a figlio), rivalutabili Istat, per il mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona (cfr. doc. 10 ricorrente).
Nel presente procedimento parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, ha scelto di rimanere contumace.
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc assunti a verbale dell'udienza del 5.3.2025 è stato così disposto:
1. Affido in via esclusiva rafforzata dei minori alla madre con collocamento prevalente presso la stessa.
2. Assegnazione casa familiare sita in Verona, Via Bernini Buri 19/b alla ricorrente.
3. Sospensione del diritto di visita del padre con sua riattivazione previa verifica della conformità agli interessi dei minori.
4. Contributo al mantenimento a carico del padre per i figli di euro 690,00 mensili (pari a euro
345,00 a figlio, ovvero pari all'importo di cui alla sentenza di separazione con l'aggiunta della rivalutazione monetaria), rivalutabili Istat, oltre a euro 100,00 mensili di quota di spese straordinarie forfettizzate con la sola esclusione di quelle mediche imprevedibili e urgenti, da versarsi, con decorrenza dal mese di aprile 2025, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
5. Assegno unico per i figli in favore della sola ricorrente.
Domande delle parti
Parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, dichiara di rinunciare alla domanda di decadenza svolta in atti, chiedendo per il resto l'accoglimento dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 44, svolge la professione di operatrice socio sanitaria presso Centro Servizi
“Stefano Bertacco” e ha dichiarato, nel corso dell'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto di euro 18.400,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro 1.533,00 (cfr. doc. 4 ricorrente).
Vive con i figli nella casa famigliare in comproprietà con la madre e il resistente e ha documentato di sostenere da sola, nonostante la cointestazione formale del mutuo con il resistente, la rata mensile di euro 500,00 di mutuo accesso per l'acquisto dell'immobile (cfr. doc. 14, 15 e 16 ricorrente).
Parte resistente, di anni 37, è irreperibile da anni per cui nulla si sa delle sue condizioni economico patrimoniali.
Decisione in ordine alla domanda di divorzio
In relazione a tale domanda sussistono i presupposti previsti dagli artt. 33 comma 2 e 37 Codice della
Famiglia Moldavo, ovvero l. 1316/2000 in quanto l'irreperibilità da anni del resistente dimostra di per sé che la continuazione della convivenza tra i coniugi e la conservazione della famiglia sono impossibili, avendo di fatto provveduto la ricorrente da sola a crescere i figli di cui l'ultimo ancora non nato all'epoca dell'allontanamento volontario del resistente dal nucleo famigliare senza dare più notizie di sé. La domanda di scioglimento del matrimonio può, pertanto, trovare accoglimento.
Decisione in ordine alla domanda di decadenza
Tale domanda è stata rinunciata espressamente da parte ricorrente, per cui non luogo a provvedere in ordine alla stessa.
Decisione in ordine all'affido dei minori
Fin dall'inizio del procedimento parte ricorrente ha lamentato un'assenza del padre nella vita dei figli, assenza che si ripercuote a più livelli: dall'epoca del suo allontanamento nel 2020 è scomparso dalla vita dei figli, di cui l'ultimo ancora nascituro a quel tempo ed è stato cancellato per irreperibilità all'anagrafe (cfr. doc. 5 ricorrente); non ha mai contribuito al loro mantenimento, né direttamente con l'esercizio del diritto dovere di visita, né indirettamente con il versamento di un contributo in denaro, costringendo pertanto la ricorrente a presentare denuncia querela per il reato di cui all'art. 570 cp, procedimento conclusosi con sentenza penale n. 4438/2024 di non doversi procedere per irreperibilità
(cfr. 11 ricorrente).
Già al tempo della separazione in ragione della totale scomparsa del padre dalla vita dei figli era stato previsto l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
Per i motivi esposti tale previsione va confermata anche nel presente procedimento perché ancora a distanza di anni permane inalterato il totale rifiuto del padre ad essere parte attiva nella vita dei minori, rendendo pertanto evidente che l'ordinario regime di affido condiviso rappresenterebbe un pregiudizio per i minori in quanto non permetterebbe l'adozione di decisioni tempestive e adeguate nel loro interesse.
Deve pertanto prevedersi l'affido esclusivo rafforzato alla madre ex art. 337 quater ult. comma cc con la possibilità per la stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, in tutti gli ambiti, anche di straordinaria amministrazione con l'adozione delle decisioni più rilevanti per i minori.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Per gli stessi motivi va confermata la previsione assunta in sede di provvedimenti temporanei e urgenti di sospensione del diritto di visita del padre con la possibilità di una sua riattivazione solo previa verifica della conformità agli interessi dei minori.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla assenza di ogni frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età dei minori (9 e 5 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 690,00 mensili (pari a euro 345,00 a figlio, ovvero pari all'importo di cui alla sentenza di separazione con l'aggiunta della rivalutazione monetaria), rivalutabili Istat, oltre a euro 100,00 mensili di quota di spese straordinarie forfettizzate con la sola esclusione di quelle mediche imprevedibili e urgenti, da versarsi, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
In considerazione dell'affido esclusivo alla madre, l'assegno unico universale per i figli verrà integralmente percepito dalla madre ricorrente.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per un terzo e, per il residuo - liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi, in considerazione dell'attività effettivamente esplicata, di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
147/2022 - vanno poste a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 14.4.2016 in Moldavia.
[...]
2. Dispone l'affido esclusivo rafforzato dei minori nato a [...] il [...], e Per_1
, nato a [...] il [...] alla madre sig.ra , con la possibilità per Per_2 Parte_1 la stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, in tutti gli ambiti, anche di straordinaria amministrazione con l'adozione delle decisioni più rilevanti per i minori.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre sia sospeso salva sua riattivazione previo accordo delle parti e verifica delle condizioni di benessere per i minori.
4. Pone a carico del sig. un contributo mensile – a titolo di mantenimento CP_1 dei figli - di euro 690,00 mensili (pari a euro 345,00 a figlio), rivalutabili Istat, oltre a euro
100,00 mensili di quota di spese straordinarie forfettizzate con la sola esclusione di quelle mediche imprevedibili e urgenti, da versarsi, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente. 5. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla ricorrente.
6. Compensa per un terzo le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. CP_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 3.141,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27.10.2025
La IU est.
IR MA
La Presidente
LA RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
LA RR Presidente
IA RE IU
IR MA IU rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 01/10/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del 23.10.2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIRARDI Parte_1 C.F._1
CE presso il cui studio elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
E
(c. f. ); CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di decadenza svolta in atti, chiedendo per il resto l'accoglimento dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Matrimonio e figli
Le parti si sono unite in matrimonio il 14.04.2016 nella Repubblica Moldova e dalla loro unione sono nati a Verona il 26.08.2016, e , a Verona il 24.12.2020. Per_1 Per_2
Giurisdizione e legge applicabile
In relazione alla nazionalità del resistente sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di divorzio in base all'articolo 3 lettera a ipotesi ii del regolamento 1111 del 2019 UE, visto che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e parte ricorrente vi risiede ancora, ma alla luce dell'articolo 8 regolamento Ue 1259 del 2010 va applicata la legge moldava come legge di cittadinanza comune dei coniugi.
Sussiste anche la competenza giurisdizionale in ordine alla domanda di affido dei minori in relazione all'articolo 7 regolamento Ue 1111 del 2019 e in ordine a tale domanda deve applicarsi la legge italiana alla luce dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19.10.1996, cioè la legge nazionale dell'autorità competente.
Con riferimento invece alla richiesta di parte ricorrente del pagamento di un contributo al mantenimento mensile dei figli oltre che al pagamento delle spese straordinarie, sussiste la competenza giurisdizionale italiana per l'art. 3 reg. UE 4/09 come giudice del luogo di residenza abituale del creditore e la legge applicabile è ancora quella italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo dell'Aja 23.11.07, cioè la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.
Pregressi provvedimenti giudiziali
Con sentenza del 29.10.2021, N° 2101/2021è stata pronunciata la separazione tra le parti con la previsione dell'affido esclusivo rafforzato alla madre dei figli minori, la previsione del diritto dovere di visita del padre solo previo accordo delle parti, euro 600,00 mensili (pari a euro 300,00 a figlio), rivalutabili Istat, per il mantenimento dei figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona (cfr. doc. 10 ricorrente).
Nel presente procedimento parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, ha scelto di rimanere contumace.
In sede di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc assunti a verbale dell'udienza del 5.3.2025 è stato così disposto:
1. Affido in via esclusiva rafforzata dei minori alla madre con collocamento prevalente presso la stessa.
2. Assegnazione casa familiare sita in Verona, Via Bernini Buri 19/b alla ricorrente.
3. Sospensione del diritto di visita del padre con sua riattivazione previa verifica della conformità agli interessi dei minori.
4. Contributo al mantenimento a carico del padre per i figli di euro 690,00 mensili (pari a euro
345,00 a figlio, ovvero pari all'importo di cui alla sentenza di separazione con l'aggiunta della rivalutazione monetaria), rivalutabili Istat, oltre a euro 100,00 mensili di quota di spese straordinarie forfettizzate con la sola esclusione di quelle mediche imprevedibili e urgenti, da versarsi, con decorrenza dal mese di aprile 2025, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
5. Assegno unico per i figli in favore della sola ricorrente.
Domande delle parti
Parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, dichiara di rinunciare alla domanda di decadenza svolta in atti, chiedendo per il resto l'accoglimento dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis n. 22 cpc.
Condizioni economico patrimoniali delle parti
Parte ricorrente, di anni 44, svolge la professione di operatrice socio sanitaria presso Centro Servizi
“Stefano Bertacco” e ha dichiarato, nel corso dell'anno d'imposta 2023, un reddito annuo netto di euro 18.400,00 pari ad una disponibilità mensile media netta per 12 mensilità di euro 1.533,00 (cfr. doc. 4 ricorrente).
Vive con i figli nella casa famigliare in comproprietà con la madre e il resistente e ha documentato di sostenere da sola, nonostante la cointestazione formale del mutuo con il resistente, la rata mensile di euro 500,00 di mutuo accesso per l'acquisto dell'immobile (cfr. doc. 14, 15 e 16 ricorrente).
Parte resistente, di anni 37, è irreperibile da anni per cui nulla si sa delle sue condizioni economico patrimoniali.
Decisione in ordine alla domanda di divorzio
In relazione a tale domanda sussistono i presupposti previsti dagli artt. 33 comma 2 e 37 Codice della
Famiglia Moldavo, ovvero l. 1316/2000 in quanto l'irreperibilità da anni del resistente dimostra di per sé che la continuazione della convivenza tra i coniugi e la conservazione della famiglia sono impossibili, avendo di fatto provveduto la ricorrente da sola a crescere i figli di cui l'ultimo ancora non nato all'epoca dell'allontanamento volontario del resistente dal nucleo famigliare senza dare più notizie di sé. La domanda di scioglimento del matrimonio può, pertanto, trovare accoglimento.
Decisione in ordine alla domanda di decadenza
Tale domanda è stata rinunciata espressamente da parte ricorrente, per cui non luogo a provvedere in ordine alla stessa.
Decisione in ordine all'affido dei minori
Fin dall'inizio del procedimento parte ricorrente ha lamentato un'assenza del padre nella vita dei figli, assenza che si ripercuote a più livelli: dall'epoca del suo allontanamento nel 2020 è scomparso dalla vita dei figli, di cui l'ultimo ancora nascituro a quel tempo ed è stato cancellato per irreperibilità all'anagrafe (cfr. doc. 5 ricorrente); non ha mai contribuito al loro mantenimento, né direttamente con l'esercizio del diritto dovere di visita, né indirettamente con il versamento di un contributo in denaro, costringendo pertanto la ricorrente a presentare denuncia querela per il reato di cui all'art. 570 cp, procedimento conclusosi con sentenza penale n. 4438/2024 di non doversi procedere per irreperibilità
(cfr. 11 ricorrente).
Già al tempo della separazione in ragione della totale scomparsa del padre dalla vita dei figli era stato previsto l'affido esclusivo rafforzato alla madre.
Per i motivi esposti tale previsione va confermata anche nel presente procedimento perché ancora a distanza di anni permane inalterato il totale rifiuto del padre ad essere parte attiva nella vita dei minori, rendendo pertanto evidente che l'ordinario regime di affido condiviso rappresenterebbe un pregiudizio per i minori in quanto non permetterebbe l'adozione di decisioni tempestive e adeguate nel loro interesse.
Deve pertanto prevedersi l'affido esclusivo rafforzato alla madre ex art. 337 quater ult. comma cc con la possibilità per la stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, in tutti gli ambiti, anche di straordinaria amministrazione con l'adozione delle decisioni più rilevanti per i minori.
Decisione in ordine al diritto dovere di visita del genitore non collocatario
Per gli stessi motivi va confermata la previsione assunta in sede di provvedimenti temporanei e urgenti di sospensione del diritto di visita del padre con la possibilità di una sua riattivazione solo previa verifica della conformità agli interessi dei minori.
Decisione in ordine al contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario In relazione alle condizioni economico patrimoniali delle parti come sopra evidenziate;
dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore caratterizzati, come detto, dalla assenza di ogni frequentazione con il padre, con conseguente integrale onere di accudimento anche materiale per la ricorrente;
dell'età dei minori (9 e 5 anni) con le esigenze correlate, appare equo porre a carico del padre un contributo mensile di euro 690,00 mensili (pari a euro 345,00 a figlio, ovvero pari all'importo di cui alla sentenza di separazione con l'aggiunta della rivalutazione monetaria), rivalutabili Istat, oltre a euro 100,00 mensili di quota di spese straordinarie forfettizzate con la sola esclusione di quelle mediche imprevedibili e urgenti, da versarsi, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente.
In considerazione dell'affido esclusivo alla madre, l'assegno unico universale per i figli verrà integralmente percepito dalla madre ricorrente.
Decisione sulle spese di lite
In considerazione del carattere neutro della pronuncia sul vincolo, le spese di lite vanno compensate per un terzo e, per il residuo - liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi, in considerazione dell'attività effettivamente esplicata, di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM
147/2022 - vanno poste a carico di parte resistente per il principio della soccombenza prevalente secondo i principi indicati da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1269 del 21/01/2020.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 14.4.2016 in Moldavia.
[...]
2. Dispone l'affido esclusivo rafforzato dei minori nato a [...] il [...], e Per_1
, nato a [...] il [...] alla madre sig.ra , con la possibilità per Per_2 Parte_1 la stessa di esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, in tutti gli ambiti, anche di straordinaria amministrazione con l'adozione delle decisioni più rilevanti per i minori.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre sia sospeso salva sua riattivazione previo accordo delle parti e verifica delle condizioni di benessere per i minori.
4. Pone a carico del sig. un contributo mensile – a titolo di mantenimento CP_1 dei figli - di euro 690,00 mensili (pari a euro 345,00 a figlio), rivalutabili Istat, oltre a euro
100,00 mensili di quota di spese straordinarie forfettizzate con la sola esclusione di quelle mediche imprevedibili e urgenti, da versarsi, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente. 5. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla ricorrente.
6. Compensa per un terzo le spese di lite e, per il residuo, condanna il sig. CP_1 al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente liquidate nel complessivo importo di euro 3.141,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Cosi deciso in Verona, nella camera di consiglio del 27.10.2025
La IU est.
IR MA
La Presidente
LA RR