Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 20071/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Guido Vannicelli Presidente dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore dott.ssa Francesca Laura Stoppa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale ex art. 281 decies c.p.c. iscritto come in epigrafe promosso da , nato in [...], il [...], CUI Parte_1
(a to in Edo State, Nigeria, il 04.01.1996) Pt_2 Parte_1 tato e di aniela Vigliotti del foro di Busto Arsizio, presso il cui studio in Gallarate (VA) via G.B. Trombini nr. 3, elegge domicilio, giusta procura alle liti allegata ex art. 83, III co., c.p.c.
-ricorrente-
contro
, in persona del pro tempore – Controparte_1 CP_2 CP_3
o ex lege dall'Av dello Stato, pr
[...] no, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente -
Oggetto: Ricorso ex art. 19 ter D. Lg. 150/2011 avverso provvedimento del Questore della Provincia di con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio di un CP_3 permesso di soggi er motivi di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2., D.lgs. 286/1998:
IN FATTO In data 12.01.2023, il ricorrente presentava al Questore della Provincia di CP_3 domanda volta ad ottenere un permesso di soggiorno per “protezione specia art. 19, 1.2. del d.lgs. 286/1998. In data 08.03.2023, la commissione territoriale di Monza e della Brianza emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto dalla documentazione complessiva prodotta non può affermarsi di essere in presenza di una persona che abbia raggiunto un livello di significativa integrazione e stabile radicamento, atteso pagina 1 di 6
• ha fatto ingresso in Italia in data 28.06.2016;
• ha appreso la lingua italiana, nonostante le difficoltà connesso al basso livello culturale e di scolarizzazione;
• svolge da tempo attività lavorativa regolare;
• vive al di fuori del sistema di accoglienza in un appartamento condotto in locazione dalla moglie, sposata in Nigeria con rito tradizionale e che è intenzionato a sposarla anche in Italia;
• presenta legami familiari importanti con la moglie, sig.ra titolare di Parte_3 permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
• durante la permanenza in Italia, ha sempre assunto e mantenuto una condotta integerrima e rispettosa delle regole del vivere civile. Con ordinanza del 19.10.2024 il giudice istruttore ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso dalla Questora della Provincia di di rigetto CP_3 dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale emesso in data 27.3.2023 e notificato in data 18.05.2023 su separata istanza depositata il 26.05.2023. Con atto del 02.10.2024 si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 depositando la documentazione amministrativa. Con decreto del 28.10.2024, il giudice ha fissato udienza di comparizione personale delle parti (art. 127 ter c.p.c.) a trattazione scritta assegnando termine sino al 16.12.2024.
➢ In data 11.12.2024, la difesa ha depositato note scritte ed ha prodotto documentazione lavorativa, abitativa e formativa del ricorrente, anche in relazione all'attività lavorativa svolta dalla moglie.
➢ In data 15.1.2025, il Ministero, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, rendeva noto che la Questura di in data 10.1.2025, ha dato atto che il ricorrente ha CP_3 presentato istanza ai fin lascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (coesione familiare con la moglie – regolarmente soggiornante) e in data Parte_3
20/11/2024 è stato autorizzato o per motivi familiari con validità al 14/10/2025 e chiedeva non luogo a provvedere e/o la cessata materia del contendere. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 12.1.2023, allora trova indubbia pagina 2 di 6 applicazione la disciplina disposta dal (precedente) D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/20201. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale pagina 3 di 6 Va precisato, inoltre, che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
§ Ciò premesso, ai fini che qui ci interessano, l'odierno ricorrente, ha dimostrato di avere radicato in Italia una vita privata e familiare che merita di essere tutelata. Egli è giunto in Italia nove anni fa, nel giugno 2016. La difesa ha prodotto documentazione attestante l'attività lavorativa svolta sin dal 2020. In particolare, ha prodotto una lettera di assunzione a tempo determinato stagionale alle dipendenze Contr di di RE (BS) piazza Cesare Battisti con mansioni di addetto alla ven mia dal 3.8.2020 al 30.9.2020 (doc. 1 ricorso); una lettera di assunzione a tempo determinato alle dipendenze di con la mansione di operaio dal Parte_4
4.10.2021 con successive proroghe sino al 31.3.2023 (doc. 1 ricorso), le buste paga gennaio 2022-febbraio 2023 (doc. 3 nota del 24.5.2023), la certificazione unica 2023
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 6 (redditi 2022) pari ad € 11.464,87 (doc. 3 nota del 24.5.2023), le buste paga ottobre, novembre dicembre 2021, gennaio-maggio 2022 (doc. 1 ricorso) ed, infine, la certificazione unica 2022 (redditi 2021) pari ad € 3.666,59 (doc. 1 ricorso). Inoltre, ha prodotto due proroghe contratto di lavoro a tempo determinato del 3.8.2022 e del 8.9.2022 (doc. 2 nota del 24.5.2023), le buste paga luglio-agosto 2022 e certificazione unica 2023 (redditi 2022) pari ad € 4.034,00 (doc. 2 nota del 24.5.2023) dalle quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal 4.7.2022 al 30.9.2022. Infine, relativamente all'anno 2024, la difesa ha prodotto una lettera di assunzione a tempo determinato del 1.3.2024 (doc. 10 nota del 11.12.2024), buste paga marzo 2024 (doc. 10 nota del 11.12.2024) dalle quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal 1.3.2024 al 10.9.2024 con contratto di lavoro presso SGR Pulitura metalli srl di Carugo, via Vincenzo Monti nr. 36 con la mansione di operaio. Inoltre, un contratto di assunzione a tempo determinato del 2.9.2024 (doc. 12 nota del 11.12.2024), una comunicazione Unilav di assunzione del 2.9.2024 (doc. 12 nota del 11.12.2024), le buste paga settembre e ottobre 2024 (doc. 14 nota del 11.12.2024) e maggio-agosto 2024 (doc. 11 nota del 11.12.2024) dai quali si evince che il ricorrente ha prestato attività lavorativa dal 2.4.2024 al 30.7.2024 prorogato sino al 14 agosto 2024 e dal 2.9.2024 al 30.11.2024 con contratto di lavoro a tempo determinato presso L. Lavoro srls in Monza, via Umberto Boccioni nr. 10 con la mansione di operaio. Il ricorrente dispone, inoltre, di un'autonoma collocazione abitativa, insieme alla moglie, in via Oltrecolle n. 11. La difesa ha prodotto contratto di locazione di CP_3 immobile ad uso abitativo stipulato tra il sig. e la moglie del ricorrente Persona_1
per un appartamento sito in via Oltrecolle nr. 11 della durata di Parte_3 CP_3
4 anni dal 20.03.2022 sino al 19.3.2026 e relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate (doc. 18 nota del 11.12.2024). In relazione al nucleo familiare, la difesa ha prodotto il permesso di soggiorno (status di rifugiato) della moglie del ricorrente sig. ra nata a [...] Parte_3 il 17.09.1993, il certificato di matrimonio rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile di l'1.12.2023 (doc. 16 nota del 11.12.2024) nonché copiosa documentazione CP_3 lavorativa relativa alla moglie sig.ra (nota del 11.12.2024 e del 24.5.2023). Pt_3
In definitiva, il ricorrente, nei nove anni di permanenza in Italia, ha lavorato con continuità dal 2020, percependo una retribuzione che gli consente la conduzione di una vita dignitosa, avendo una collocazione abitativa autonoma ed avendo stabilito i suoi affetti in Italia. Il rimpatrio porrebbe fine al radicamento nel nostro Paese e dissolverebbe un significativo percorso di crescita professionale, lavorativa e affettiva, con lesione del suo diritto alla vita privata e familiare. In ultimo, è necessario svolgere delle considerazioni relative alla memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato in data 15.01.2025, con la quale ha chiesto l'estinzione del giudizio a seguito dell'ottenimento da parte del ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi familiari in data 20.11.2024 con validità sino al 14.10.2025. In primo luogo, la predetta memoria risulta depositata al di fuori del termine stabilito dal giudice per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., fissato per il giorno 16.12.2024. Di conseguenza, considerato che il termine stabilito ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. è qualificato perentorio dalla legge, ogni successivo deposito deve ritenersi estraneo al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., di talché la memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato non si può considerare.
pagina 5 di 6 In secondo luogo, anche a voler considerare ammissibile il deposito della predetta memoria, l'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari non osta al riconoscimento di un permesso per protezione speciale, considerata la diversità dei presupposti di ammissibilità e dei beni giuridici tutelati dalle rispettive fattispecie. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008. Sulle spese Quanto alle spese di lite, considerato che i presupposti per l'accoglimento del ricorso sono sorti nel corso del giudizio, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
-accoglie il ricorso e riconosce a , nato in [...], Parte_1 il 04.01.1992, CUI 05ASYLY to in Edo State, Nigeria, il Parte_1
04.01.1996), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
- compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.
Il giudice estensore dott.ssa Elena Masetti Zannini
Il presidente dott. Guido Vannicelli
pagina 6 di 6