Articolo 1122 del Codice della navigazione
Articolo 1100Articolo 1123
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21 aprile 1942
Art. 1122.
(Aggravante per l'incendio, il naufragio o il disastro aviatorio).

Se un componente dell'equipaggio di nave, galleggiante o aeromobile nazionali o stranieri o una persona comunque addetta ai servizi della navigazione marittima o aerea, avvalendosi delle sue funzioni, commette alcuno dei delitti previsti negli articoli 425, n. 3 e 428 del codice penale , le pene ivi stabilite sono aumentate di un terzo.

Le pene sono aumentate da un terzo alla meta', se il fatto e' commesso dal comandante in danno della nave, del galleggiante o dell'aeromobile da lui comandati.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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