TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, lette le comparse conclusionali e le note di replica depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2718/2020 R.G.A.C. C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/2020 emesso dal Tribunale di Trani il 16.3.2020 vertente tra:
E , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Controparte_1 CP_2
Nicola Di Lernia e dall'avv. Carlo Di Leo in virtù di procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica sottoscritta con firma digitale;
OPPONENTI
Contro in persona del suo procuratore speciale, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Conte in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2020
OPPOSTA nonchè in persona del suo procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Augusto Faraone, in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.2.2022
TERZO INTERVENUTO
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle Parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 483/2020, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ad e ai suoi fideiussori, e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
nei limiti della garanzia prestata, il pagamento in favore di Controparte_3
della complessiva somma di € 512.660,09 oltre interessi e spese di lite.
Più precisamente il suddetto credito ha origine nel finanziamento agrario di € 500.000,00 concesso il 23.5.2018 dall'Istituto di Credito alla società garantito dalla Parte_1
fideiussione specifica del 17.5.2018, rilasciata da e , nei Controparte_1 CP_2 limiti di € 500.000,00.
A fondamento della spiegata opposizione, gli opposti hanno eccepito: - la non conformità all'originale della fideiussione prodotta in copia nel fascicolo telematico del ricorso monitorio, riservando, all'esito della produzione dell'originale di formulare istanza di disconoscimento;
- violazione dell'obbligo di diligenza e buona fede dell'Istituto di credito che aveva concesso il mutuo alla debitrice principale in stato di evidente difficoltà economica, con conseguente violazione, nei confronti dei fideiussori dell'art. 1956 c.c. non avendoli la banca informati del peggioramento delle condizioni economiche della società; - nullità del negozio fideiussorio per mancata consegna della documentazione precontrattuale;
- vessatorietà delle clausole 4,6,7,8,9 e 11 la cui sottoscrizione è avvenuta cumulativamente con conseguente inefficacia della deroga di cui all'art. 1957 c.c. e conseguente decadenza dall'azione nei confronti dei garanti. Hanno concluso chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del titolo monitorio con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 29.10.2020 ha Controparte_3
chiesto preliminarmente la fissazione di apposita udienza per il deposito dell'originale delle fideiussioni rilasciate e, nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 27.11.2020 parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ha disconosciuto la conformità all'originale del doc. 5 del fascicolo di parte opponente e delle relative sottoscrizioni ed ha insistito per la sospensione della provvisoria esecuzione, mentre parte opposta ha insistito per pagina 2 di 11 il rigetto della richiesta sospensione. Il Giudice istruttore ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., riservando, all'esito, di provvedere sull'istanza ex art. 649 c.p.c..
Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la produzione dell'originale del contratto di fideiussione, con ordinanza del 21.4.2021 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu grafologica. Rinviata la causa più volte per la decisione, all'udienza del 10.2.2025, celebrata in modalità scritta (la prima celebrata dalla scrivente), la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi, precisando, ciascuna, le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti.
***MOTIVI DELLA DECISIONE***
In limine litis, deve osservarsi che, con comparsa depositata in data 21.2.2022,
[...]
ha spiegato atto di intervento volontario nel processo ai sensi Controparte_4 dell'art. 111 c.p.c., dichiarando di agire in qualità di cessionaria nel credito vantato da
[...]
giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi Controparte_5
degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1990 e art. 58 D.Lgs n. 385/1993, efficace ed opponibile in virtù dell' allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020, chiedendo di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice in relazione alla domanda di pagamento azionata e beneficiare degli effetti della decisione, con estromissione della cedente. Sebbene
l'intervento sia astrattamente ammissibile, deve ritenersi inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (in tal senso, 22.10.2009, n. 22424). Ne consegue che, nella specie, in assenza del consenso espresso di tutte le parti costituite alla estromissione dell'originaria parte opposta, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio. A tal proposito, con pagina 3 di 11 riferimento all'intervento di nel corso del giudizio, gli opponenti, all'udienza de CP_4
25.2.2022, ne hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva. Tale eccezione non coglie nel segno atteso che è stato assolto nella fattispecie l'onere di pubblicità previsto dall'art. dell'art. 58, co. 2 d. lgs. n. 385/ 1993, che “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (cfr., ex plurimis, Cass., 29.9.2020, n. 20495). È pur vero che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (in tal senso, Cass., 5.11.2020 n. 24798) ma è anche vero che, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, la cessione dello specifico credito litigioso, nell'ambito della più vasta cessione in blocco di cui all' art. 58 T.U.B., può provarsi anche con plurime circostanze concludenti, tra cui la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l' indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, “allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” ( in tal senso, Cass., 10.2.2023, n. 4277; nonché, conforme, Cass., 22.6.2023 n. 17944 e, più recentemente, Cass., ord., 6.4.2025 n. 9073). Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche, deve ritenersi che, non soltanto le tipologie di crediti oggetto di cessione risultano nella fattispecie adeguatamente individuabili con univoci criteri cronologici e mediante il richiamo, per relationem, alle circolari della Banca d'LI, ma, ancor più decisivamente, che parte opposta ha prodotto in allegato alle note scritte del 10.2.2025 certificazione notarile da cui si evince inequivocabilmente che nell'operazione di scissione era stata ceduta precipuamente anche la posizione debitoria di Peraltro, anche l'istanza di estromissione formulata da Parte_1
pagina 4 di 11 nelle note scritte depositate il 10.2.2025 lascia ritenere che Controparte_3
essa non è più titolare del credito.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la competenza di questo Tribunale a conoscere in via incidentale della domanda di accertamento della nullità della fideiussione in quanto in contrasto con la normativa antitrust. Non può, infatti, trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta nella memoria ex art. 183 VI co n 1 c.p.c., che, oltre ad essere tardiva, appare infondata atteso che, trattandosi nella specie di eccezione riconvenzionale, la stessa non è atta a spostare la competenza presso il Tribunale sezione specializzata delle imprese di Napoli.
Priva di pregio appare anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, sollevata all'udienza del 27.11.2020 e reiterata nelle note scritte del 21.5.2021, deve rilevarsi che la stessa non coglie nel segno. L' art.5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28/ 2010 dispone che “colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ...” prevedendo, quindi, nelle materie indicate, una condizione di procedibilità del giudizio che spetta attivare in capo a colui che, in relazione a rapporti che attengano a dette materie, intenda far valere un diritto. Come noto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo tale onere ricade in capo al creditore, attore in senso sostanziale. Appare necessario domandarsi, dunque, se nel caso in cui oggetto del giudizio di merito sia un rapporto fideiussorio debba applicarsi la disciplina processuale che prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria. La Suprema Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di estendere il concetto di “materia di contratti bancari” anche al contratto di fideiussione volto a garantire l'adempimento di un contratto bancario, poiché la norma innanzi richiamata l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (in tal senso, Cass., ord. 21.10.2022, n. 31209; nonché
pagina 5 di 11 più recentemente Cass., ord., 16.10.2024, n. 26861). Come si osserva nella motivazione, la
Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di contratti bancari e finanziari atteso che l'art. 5 comma 1 bis D.Lgs cit. contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), sicché non può estendersi l'obbligo di mediazione ad ipotesi diverse.
Pertanto, in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di garanzia, benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l' esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l' obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo
5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010.
Nel merito, poi, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto, ovvero, su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, nel senso che non esonera colui che fa valere un proprio diritto dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Tanto premesso, dal compendio probatorio disponibile (cfr.: contratto di mutuo agrario e fideiussioni specifiche allegati al ricorso monitorio;
) si evince che Controparte_3
in data 23.5.2018 concesse alla società la somma di € 500.000,00 (tan
[...] Parte_1
pagina 6 di 11 2,50%; taeg 3,40%). Il contratto era garantito da fideiussione specifica, per € 500.000,00, di e . Controparte_1 CP_2
Nell'atto di opposizione, gli opponenti hanno disconosciuto la conformità del contratto fideiussorio depositato telematicamente all'originale. Come noto, l'art. 2719 c.c. stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Non appare superfluo rilevare che, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all' originale. Come precisato dalla Suprema Corte “ In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art. 2719 c.c. , impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” ( cfr. Cass.,
20.6.2019, n. 16557).
Nel caso di specie, sebbene gli odierni opponenti hanno tempestivamente disconosciuto formalmente ai sensi dell'art. 2719 c.c. le copie dei contratti prodotte in giudizio in copia fotostatica, avanzando tale eccezione nell'atto di citazione (cfr., pag. 2) e reiterandola nei successivi scritti, deve rilevarsi che tale contestazione di conformità all'originale dei contratti prodotti in giudizio non è adeguatamente motivata, non essendo specificamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia. Parte opponente si è infatti limitata a sostenere una generica falsità del documento, o comunque la sua non conformità all'originale, senza però indicare in che cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli elementi concreti per ritenerla addirittura falsa.
Pertanto, non potendosi ritenere la documentazione prodotta in copia adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., la stessa dev'essere considerata - in virtù della medesima disposizione - conforme all'originale.
pagina 7 di 11 Con riferimento, poi, all'autenticità delle sottoscrizioni deve rilevarsi che gli opponenti, nel primo atto utile (ovvero, l'atto di citazione) hanno fatto “riserva” di disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito, provvedendo a sciogliere tale riserva all'esito del deposito dell'originale. L'autenticità delle sottoscrizioni è stata accertata in corso di causa mediante ctu grafologica.
Dunque, il contratto fideiussorio ha efficacia tra le parti.
Ciò posto, parte opponente ha lamentato la violazione, da parte dell'istituto di credito, del disposto dell'art. 1956 c.c.. Non può sottacersi che l'art. 1956 c.c. non è applicabile al caso di specie, posto che, secondo consolidato principio della Suprema Corte, in tema di estinzione della garanzia ai sensi del suddetto articolo vi possono essere dei casi in cui la prevista richiesta di autorizzazione non è necessaria poiché può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito (per tutte, Cass., 2.3.2016 n. 4112). In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che i presupposti di applicabilità dell' art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di organo della società debitrice principale, giacché tale ipotesi comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (in tal senso, Cass., ord.,
29.11.2019, n. 31227; nonché Cass., ord., 23.3.2017, n. 7444). Infatti, la ratio dell' art. 1956 c.c. è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il garante che è anche l' organo amministrativo, in quanto tale, non può ritenersi inconsapevole in quanto deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e deve attivarsi per impedire la negativa gestione sella società stessa. Per altro, la Suprema Corte osserva, con un recente e significativo arresto (Cass. n. 26947/2021), che non è solo il creditore ad essere soggetto al rispetto del canone fondamentale della buona fede oggettiva, ma lo è pure - e, si ritiene, in termini del tutto speculari - il fideiussore. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (all n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che il garante Controparte_1 sin dal 9.2.1999 e sino all'11.10.2018, ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, mentre è incontestata la circostanza che fosse socio al 50% delle CP_2 quote della E' quindi escluso che si possa ipotizzare la liberazione Parte_1
ex art.1956 c.c. dei garanti i quali, in quanto amministratore e socio della ben Parte_1
ne conoscevano le condizioni economiche ed il cui eventuale peggioramento erano in grado di percepire ben prima che se ne potesse rendere conto l'opposta.
pagina 8 di 11 Nel merito, poi, non è stata adeguatamente provata la circostanza che Controparte_5
abbia concesso il mutuo alla pur nella consapevolezza della
[...] Parte_1
sussistenza di uno stato di insolvenza di quest'ultima e che abbia, quindi, azionato il diritto alla garanzia nei confronti dei due garanti in violazione del canone generale di buona fede. A tal fine, deve osservarsi che, come precisato dalla Suprema Corte “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha
l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (in tal senso, Cass., ord.,
27.2.2024, n. 5224). In particolare, nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l' art. 1956 c.c., ha comunque l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente Il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore deve essere dunque di gravità tale da far ritenere al creditore che l'insolvenza, intesa come impossibilità ad adempiere, possa ragionevolmente sopravvenire. Da ciò discende che gli indicatori di aggravamento di rischio devono essere evidenti e solidi e, quando lo siano, tali, appunto, da indurre il creditore a richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall' art. 1956 c.c.. Orbene, nel caso di specie, gli opponenti avrebbero dovuto offrire la prova di cui al citato principio giurisprudenziale e ciò anche al fine di fornire fondamento alla prospettata tesi della violazione del principio di buona fede da parte di Controparte_3
Difetta, invece, proprio la prova della consapevolezza, da parte dell'opposta, di
[...]
un peggioramento delle condizioni economiche della in misura tale da Parte_1 ingenerare il fondato timore che quest'ultima potesse divenire insolvente. Tale prova non può ravvisarsi nella proposta di concordato preventivo della società debitrice o, ancora, nell' apertura della procedura fallimentare della stessa: vicende tutte -come emerge dagli atti- successive alla concessione del finanziamento de quo.
La violazione degli obblighi di informativa precontrattuale da parte dell'istituto di credito non impinge il piano della validità/ efficacia del contratto fideiussorio, ma può, al più, dar luogo a responsabilità precontrattuale, contrattuale o risarcitoria.
pagina 9 di 11 Ulteriore motivo di opposizione attiene alla nullità delle clausole ritenute vessatorie ( art. 4,6,7 comma 1, 8,9,11) in quanto sottoscritte cumulativamente. La doglianza incentrata sulla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione delle clausole in oggetto, e specificamente dell'art. 6 che preveda la dispensa dall'agire nei limiti di cui all'art. 1957 c.c., è infondata, risultando, nella specie, la clausola correttamente richiamata, in conformità al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (in tal senso, Cass.,
11.11.2015, n. 22984; più recentemente Cass., ord., 14.2.2024, n. 4126). Nel contratto di fideiussione in oggetto le clausole in esame risultano evidenziate mediante un' indicazione sommaria del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341
c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole.
Alcun pregio ha il riferimento, operato dagli opponenti nella comparsa conclusionale, all'art. 33 Cod. Consumo, dovendosi escludere, nel caso di specie, la qualifica consumeristica degli opponenti, amministratore e socio della debitrice principale.
L'ulteriore motivo inerente la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust non è fondata atteso che non possono estendersi alle fideiussioni specifiche le conclusioni cui la Banca d'LI è giunta nel provvedimento n. 55/2005 in quanto solo con riguardo alle fideiussioni omnibus è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (in tal senso, in parte motiva, Cass., 2.8.2024, n. 21841).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 D.M. n. 147/2022, con riferimento ai rapporti fra opponenti e con riferimento alla posizione Controparte_5 dell'intervenuta, secondo i parametri minimi dettati dalla tab. n 2 D.M. 147/2022 in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 483/2020 ( 1082/2020 r.g.a.c.c.);
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, a pagare in favore di
[...]
le spese di lite che liquida nella somma € 22.000,00 per Controparte_5
competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna gli opponenti, in solido fra loro, a pagare in favore di
[...]
le spese di lite che liquida nella somma € 11.000,00 per Controparte_4
competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu.
Così deciso in Trani, 12 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 11 di 11
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria
Azzurra Guerra, lette le comparse conclusionali e le note di replica depositate dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2718/2020 R.G.A.C. C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/2020 emesso dal Tribunale di Trani il 16.3.2020 vertente tra:
E , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Controparte_1 CP_2
Nicola Di Lernia e dall'avv. Carlo Di Leo in virtù di procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo di cui è stata trasmessa copia informatica sottoscritta con firma digitale;
OPPONENTI
Contro in persona del suo procuratore speciale, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Conte in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2020
OPPOSTA nonchè in persona del suo procuratore Controparte_4
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Augusto Faraone, in virtù di procura alle liti sottoscritta digitalmente e autenticata con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.2.2022
TERZO INTERVENUTO
pagina 1 di 11 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle Parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
***SVOLGIMENTO DEL PROCESSO***
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il D.I.
n. 483/2020, provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto ad e ai suoi fideiussori, e , Parte_1 Controparte_1 CP_2
nei limiti della garanzia prestata, il pagamento in favore di Controparte_3
della complessiva somma di € 512.660,09 oltre interessi e spese di lite.
Più precisamente il suddetto credito ha origine nel finanziamento agrario di € 500.000,00 concesso il 23.5.2018 dall'Istituto di Credito alla società garantito dalla Parte_1
fideiussione specifica del 17.5.2018, rilasciata da e , nei Controparte_1 CP_2 limiti di € 500.000,00.
A fondamento della spiegata opposizione, gli opposti hanno eccepito: - la non conformità all'originale della fideiussione prodotta in copia nel fascicolo telematico del ricorso monitorio, riservando, all'esito della produzione dell'originale di formulare istanza di disconoscimento;
- violazione dell'obbligo di diligenza e buona fede dell'Istituto di credito che aveva concesso il mutuo alla debitrice principale in stato di evidente difficoltà economica, con conseguente violazione, nei confronti dei fideiussori dell'art. 1956 c.c. non avendoli la banca informati del peggioramento delle condizioni economiche della società; - nullità del negozio fideiussorio per mancata consegna della documentazione precontrattuale;
- vessatorietà delle clausole 4,6,7,8,9 e 11 la cui sottoscrizione è avvenuta cumulativamente con conseguente inefficacia della deroga di cui all'art. 1957 c.c. e conseguente decadenza dall'azione nei confronti dei garanti. Hanno concluso chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del titolo monitorio con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa di costituzione depositata il 29.10.2020 ha Controparte_3
chiesto preliminarmente la fissazione di apposita udienza per il deposito dell'originale delle fideiussioni rilasciate e, nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, opponendosi alla sospensione della provvisoria esecuzione.
All'udienza del 27.11.2020 parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ha disconosciuto la conformità all'originale del doc. 5 del fascicolo di parte opponente e delle relative sottoscrizioni ed ha insistito per la sospensione della provvisoria esecuzione, mentre parte opposta ha insistito per pagina 2 di 11 il rigetto della richiesta sospensione. Il Giudice istruttore ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., riservando, all'esito, di provvedere sull'istanza ex art. 649 c.p.c..
Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la produzione dell'originale del contratto di fideiussione, con ordinanza del 21.4.2021 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 VI co c.p.c.. La causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu grafologica. Rinviata la causa più volte per la decisione, all'udienza del 10.2.2025, celebrata in modalità scritta (la prima celebrata dalla scrivente), la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Le parti hanno depositato gli scritti difensivi conclusivi, precisando, ciascuna, le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti.
***MOTIVI DELLA DECISIONE***
In limine litis, deve osservarsi che, con comparsa depositata in data 21.2.2022,
[...]
ha spiegato atto di intervento volontario nel processo ai sensi Controparte_4 dell'art. 111 c.p.c., dichiarando di agire in qualità di cessionaria nel credito vantato da
[...]
giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi Controparte_5
degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1990 e art. 58 D.Lgs n. 385/1993, efficace ed opponibile in virtù dell' allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020, chiedendo di succedere nella posizione processuale della originaria creditrice in relazione alla domanda di pagamento azionata e beneficiare degli effetti della decisione, con estromissione della cedente. Sebbene
l'intervento sia astrattamente ammissibile, deve ritenersi inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (in tal senso, 22.10.2009, n. 22424). Ne consegue che, nella specie, in assenza del consenso espresso di tutte le parti costituite alla estromissione dell'originaria parte opposta, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c., verrà emessa nei confronti delle parti originarie del giudizio. A tal proposito, con pagina 3 di 11 riferimento all'intervento di nel corso del giudizio, gli opponenti, all'udienza de CP_4
25.2.2022, ne hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva. Tale eccezione non coglie nel segno atteso che è stato assolto nella fattispecie l'onere di pubblicità previsto dall'art. dell'art. 58, co. 2 d. lgs. n. 385/ 1993, che “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (cfr., ex plurimis, Cass., 29.9.2020, n. 20495). È pur vero che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58delD.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (in tal senso, Cass., 5.11.2020 n. 24798) ma è anche vero che, la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, la cessione dello specifico credito litigioso, nell'ambito della più vasta cessione in blocco di cui all' art. 58 T.U.B., può provarsi anche con plurime circostanze concludenti, tra cui la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. che rechi l' indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, “allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” ( in tal senso, Cass., 10.2.2023, n. 4277; nonché, conforme, Cass., 22.6.2023 n. 17944 e, più recentemente, Cass., ord., 6.4.2025 n. 9073). Sulla scorta di tali premesse ermeneutiche, deve ritenersi che, non soltanto le tipologie di crediti oggetto di cessione risultano nella fattispecie adeguatamente individuabili con univoci criteri cronologici e mediante il richiamo, per relationem, alle circolari della Banca d'LI, ma, ancor più decisivamente, che parte opposta ha prodotto in allegato alle note scritte del 10.2.2025 certificazione notarile da cui si evince inequivocabilmente che nell'operazione di scissione era stata ceduta precipuamente anche la posizione debitoria di Peraltro, anche l'istanza di estromissione formulata da Parte_1
pagina 4 di 11 nelle note scritte depositate il 10.2.2025 lascia ritenere che Controparte_3
essa non è più titolare del credito.
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la competenza di questo Tribunale a conoscere in via incidentale della domanda di accertamento della nullità della fideiussione in quanto in contrasto con la normativa antitrust. Non può, infatti, trovare accoglimento l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opposta nella memoria ex art. 183 VI co n 1 c.p.c., che, oltre ad essere tardiva, appare infondata atteso che, trattandosi nella specie di eccezione riconvenzionale, la stessa non è atta a spostare la competenza presso il Tribunale sezione specializzata delle imprese di Napoli.
Priva di pregio appare anche l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, sollevata all'udienza del 27.11.2020 e reiterata nelle note scritte del 21.5.2021, deve rilevarsi che la stessa non coglie nel segno. L' art.5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28/ 2010 dispone che “colui che intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ...” prevedendo, quindi, nelle materie indicate, una condizione di procedibilità del giudizio che spetta attivare in capo a colui che, in relazione a rapporti che attengano a dette materie, intenda far valere un diritto. Come noto, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo tale onere ricade in capo al creditore, attore in senso sostanziale. Appare necessario domandarsi, dunque, se nel caso in cui oggetto del giudizio di merito sia un rapporto fideiussorio debba applicarsi la disciplina processuale che prevede il previo esperimento della mediazione obbligatoria. La Suprema Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di estendere il concetto di “materia di contratti bancari” anche al contratto di fideiussione volto a garantire l'adempimento di un contratto bancario, poiché la norma innanzi richiamata l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel
T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (in tal senso, Cass., ord. 21.10.2022, n. 31209; nonché
pagina 5 di 11 più recentemente Cass., ord., 16.10.2024, n. 26861). Come si osserva nella motivazione, la
Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di contratti bancari e finanziari atteso che l'art. 5 comma 1 bis D.Lgs cit. contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), sicché non può estendersi l'obbligo di mediazione ad ipotesi diverse.
Pertanto, in linea con tale giurisprudenza, deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di garanzia, benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l' esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l' obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo
5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010.
Nel merito, poi, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice ed, in particolare, senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto, ovvero, su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore. Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. La particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, nel senso che non esonera colui che fa valere un proprio diritto dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Tanto premesso, dal compendio probatorio disponibile (cfr.: contratto di mutuo agrario e fideiussioni specifiche allegati al ricorso monitorio;
) si evince che Controparte_3
in data 23.5.2018 concesse alla società la somma di € 500.000,00 (tan
[...] Parte_1
pagina 6 di 11 2,50%; taeg 3,40%). Il contratto era garantito da fideiussione specifica, per € 500.000,00, di e . Controparte_1 CP_2
Nell'atto di opposizione, gli opponenti hanno disconosciuto la conformità del contratto fideiussorio depositato telematicamente all'originale. Come noto, l'art. 2719 c.c. stabilisce che “le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Non appare superfluo rilevare che, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio non può essere limitato ad una censura generica (che si risolve in una mera clausola di stile), ma deve avvenire attraverso l'indicazione precisa degli elementi dai quali emerge la difformità tra il documento disconosciuto rispetto agli originali, quindi attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all' originale. Come precisato dalla Suprema Corte “ In tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell' art. 2719 c.c. , impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni” ( cfr. Cass.,
20.6.2019, n. 16557).
Nel caso di specie, sebbene gli odierni opponenti hanno tempestivamente disconosciuto formalmente ai sensi dell'art. 2719 c.c. le copie dei contratti prodotte in giudizio in copia fotostatica, avanzando tale eccezione nell'atto di citazione (cfr., pag. 2) e reiterandola nei successivi scritti, deve rilevarsi che tale contestazione di conformità all'originale dei contratti prodotti in giudizio non è adeguatamente motivata, non essendo specificamente indicati gli elementi da cui poter desumere gli estremi della negazione della genuinità della copia. Parte opponente si è infatti limitata a sostenere una generica falsità del documento, o comunque la sua non conformità all'originale, senza però indicare in che cosa la copia differisca dall'originale o quali siano gli elementi concreti per ritenerla addirittura falsa.
Pertanto, non potendosi ritenere la documentazione prodotta in copia adeguatamente disconosciuta ex art. 2719 c.c., la stessa dev'essere considerata - in virtù della medesima disposizione - conforme all'originale.
pagina 7 di 11 Con riferimento, poi, all'autenticità delle sottoscrizioni deve rilevarsi che gli opponenti, nel primo atto utile (ovvero, l'atto di citazione) hanno fatto “riserva” di disconoscere formalmente le sottoscrizioni apposte sul contratto di prestito, provvedendo a sciogliere tale riserva all'esito del deposito dell'originale. L'autenticità delle sottoscrizioni è stata accertata in corso di causa mediante ctu grafologica.
Dunque, il contratto fideiussorio ha efficacia tra le parti.
Ciò posto, parte opponente ha lamentato la violazione, da parte dell'istituto di credito, del disposto dell'art. 1956 c.c.. Non può sottacersi che l'art. 1956 c.c. non è applicabile al caso di specie, posto che, secondo consolidato principio della Suprema Corte, in tema di estinzione della garanzia ai sensi del suddetto articolo vi possono essere dei casi in cui la prevista richiesta di autorizzazione non è necessaria poiché può essere ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito (per tutte, Cass., 2.3.2016 n. 4112). In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato che i presupposti di applicabilità dell' art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di organo della società debitrice principale, giacché tale ipotesi comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (in tal senso, Cass., ord.,
29.11.2019, n. 31227; nonché Cass., ord., 23.3.2017, n. 7444). Infatti, la ratio dell' art. 1956 c.c. è quella di tutelare il fideiussore inconsapevole, mentre il garante che è anche l' organo amministrativo, in quanto tale, non può ritenersi inconsapevole in quanto deve essere sempre informato delle condizioni economiche della società e deve attivarsi per impedire la negativa gestione sella società stessa. Per altro, la Suprema Corte osserva, con un recente e significativo arresto (Cass. n. 26947/2021), che non è solo il creditore ad essere soggetto al rispetto del canone fondamentale della buona fede oggettiva, ma lo è pure - e, si ritiene, in termini del tutto speculari - il fideiussore. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (all n. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) risulta che il garante Controparte_1 sin dal 9.2.1999 e sino all'11.10.2018, ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, mentre è incontestata la circostanza che fosse socio al 50% delle CP_2 quote della E' quindi escluso che si possa ipotizzare la liberazione Parte_1
ex art.1956 c.c. dei garanti i quali, in quanto amministratore e socio della ben Parte_1
ne conoscevano le condizioni economiche ed il cui eventuale peggioramento erano in grado di percepire ben prima che se ne potesse rendere conto l'opposta.
pagina 8 di 11 Nel merito, poi, non è stata adeguatamente provata la circostanza che Controparte_5
abbia concesso il mutuo alla pur nella consapevolezza della
[...] Parte_1
sussistenza di uno stato di insolvenza di quest'ultima e che abbia, quindi, azionato il diritto alla garanzia nei confronti dei due garanti in violazione del canone generale di buona fede. A tal fine, deve osservarsi che, come precisato dalla Suprema Corte “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha
l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (in tal senso, Cass., ord.,
27.2.2024, n. 5224). In particolare, nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l' art. 1956 c.c., ha comunque l'onere di provare che, successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi possa divenire insolvente Il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore deve essere dunque di gravità tale da far ritenere al creditore che l'insolvenza, intesa come impossibilità ad adempiere, possa ragionevolmente sopravvenire. Da ciò discende che gli indicatori di aggravamento di rischio devono essere evidenti e solidi e, quando lo siano, tali, appunto, da indurre il creditore a richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione prevista dall' art. 1956 c.c.. Orbene, nel caso di specie, gli opponenti avrebbero dovuto offrire la prova di cui al citato principio giurisprudenziale e ciò anche al fine di fornire fondamento alla prospettata tesi della violazione del principio di buona fede da parte di Controparte_3
Difetta, invece, proprio la prova della consapevolezza, da parte dell'opposta, di
[...]
un peggioramento delle condizioni economiche della in misura tale da Parte_1 ingenerare il fondato timore che quest'ultima potesse divenire insolvente. Tale prova non può ravvisarsi nella proposta di concordato preventivo della società debitrice o, ancora, nell' apertura della procedura fallimentare della stessa: vicende tutte -come emerge dagli atti- successive alla concessione del finanziamento de quo.
La violazione degli obblighi di informativa precontrattuale da parte dell'istituto di credito non impinge il piano della validità/ efficacia del contratto fideiussorio, ma può, al più, dar luogo a responsabilità precontrattuale, contrattuale o risarcitoria.
pagina 9 di 11 Ulteriore motivo di opposizione attiene alla nullità delle clausole ritenute vessatorie ( art. 4,6,7 comma 1, 8,9,11) in quanto sottoscritte cumulativamente. La doglianza incentrata sulla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione delle clausole in oggetto, e specificamente dell'art. 6 che preveda la dispensa dall'agire nei limiti di cui all'art. 1957 c.c., è infondata, risultando, nella specie, la clausola correttamente richiamata, in conformità al principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art.
1341 cod. civ. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto” (in tal senso, Cass.,
11.11.2015, n. 22984; più recentemente Cass., ord., 14.2.2024, n. 4126). Nel contratto di fideiussione in oggetto le clausole in esame risultano evidenziate mediante un' indicazione sommaria del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341
c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole.
Alcun pregio ha il riferimento, operato dagli opponenti nella comparsa conclusionale, all'art. 33 Cod. Consumo, dovendosi escludere, nel caso di specie, la qualifica consumeristica degli opponenti, amministratore e socio della debitrice principale.
L'ulteriore motivo inerente la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust non è fondata atteso che non possono estendersi alle fideiussioni specifiche le conclusioni cui la Banca d'LI è giunta nel provvedimento n. 55/2005 in quanto solo con riguardo alle fideiussioni omnibus è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (in tal senso, in parte motiva, Cass., 2.8.2024, n. 21841).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri valoriali medi dettati dalla tabella n. 2 D.M. n. 147/2022, con riferimento ai rapporti fra opponenti e con riferimento alla posizione Controparte_5 dell'intervenuta, secondo i parametri minimi dettati dalla tab. n 2 D.M. 147/2022 in considerazione dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 483/2020 ( 1082/2020 r.g.a.c.c.);
2. condanna gli opponenti, in solido fra loro, a pagare in favore di
[...]
le spese di lite che liquida nella somma € 22.000,00 per Controparte_5
competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. condanna gli opponenti, in solido fra loro, a pagare in favore di
[...]
le spese di lite che liquida nella somma € 11.000,00 per Controparte_4
competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu.
Così deciso in Trani, 12 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 11 di 11