Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2130 del 2025, proposto da
Società Pugima Agricola S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 43230 del 01/10/2025 del Responsabile dell’Area 3^ del Comune di Acicastello, con il quale si comunicava alla società (poi) ricorrente che, non avendo egli ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comando di Polizia Municipale, il silenzio doveva interpretarsi come diniego all’accesso in precedenza richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. GU VA RI UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società Agricola Pugima S.r.l.s. - titolare del Permesso di costruire n. 1962 del 26/08/2024, avente ad oggetto la realizzazione di immobile per civile abitazione con piscina sita in Via Domenico Garano s.n.c. al foglio 10, part.lle n. 1006 e n. 1007, del Permesso di costruire n. 1963 del 26/08/2024 per la demolizione e ricostruzione di due civili abitazioni site nella medesima via su indicata, foglio 10, part.lla n. 2045, part.lla 1793 a part.lla 2046, subalterno 1, nonché del Provvedimento Unico n. 2/2024 del 28/08/2024 avente ad oggetto la realizzazione di un deposito finalizzato alla conduzione del fondo, foglio 10, part.lla 2045 – si vedeva notificato dal Comune di Acicastello il provv. prot. n. 32963 del 25/07/2025, con il quale veniva assegnato alla stessa il termine di gg. 10 per “ rispondere puntualmente …. alle contestazioni mosse dalla controparte con relazione asseverata e documentazione fotografica descrittiva di tutte le fasi del cantiere a partire dall’installazione dello stesso e atta a dimostrare, in maniera esaustiva, l’insussistenza delle criticità segnalate ”.
Avendo inteso l’atto sopra indicato quella comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’emanazione di provvedimenti restrittivi, la Società formulava, in data 01/08/2025, istanza di accesso agli atti al fine di svolgere puntuali difese nella sede procedimentale avviata dall’Ufficio, con particolare riguardo a copia della denuncia-esposto richiamata nella predetto provvedimento, corredata dei relativi allegati e la Relazione redatta dal Comune all’esito del sopralluogo del 23 luglio 2025, mai comunicata alla deducente e di cui erano sconosciuti gli estremi.
L’istanza di accesso, formulata anche nei confronti dei controinteressati, rimaneva priva di esito fino al 01 settembre 2025, data in cui il Comune – Area 3^ richiamata in epigrafe, comunicava, con nota prot. n. 37878, di non potervi dare riscontro in quanto con nota prot. n. 37040 del 25/08/2025 il Comando di Polizia Municipale aveva comunicato che “ a seguito di delega di indagini a firma del Sostituto Procuratore, tutti gli atti redatti, a seguito di accertamento di Polizia Giudiziaria effettuati presso il cantiere sito in via Domenico Garano s.n.c. di proprietà della Società Agricola Pugima S.r.l.s., devono essere sottoposti a segreto d’ufficio e quindi non possono essere accessibili a terzi ”. Nelle more del decorso dei termini per impugnare il predetto diniego l’Amministrazione notificava, altresì, il provv. prot. n. 39142 del 08/09/2025 con cui, preso atto della mancata presentazione di osservazioni nel termine assegnato, disponeva la sospensione dei lavori di cui ai permessi di costruire richiamati in premessa, ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/90, dando atto di voler nominare un professionista esterno al fine di provvedere ai rilievi plano altimetrici con apposita strumentazione.
Prescindendo da ulteriori passaggi endoprocedimentali non rilevanti in questa sede, con provvedimento prot. n. 43230 del 01/10/2025 il Responsabile dell’Area 3^ comunicava che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte del Comando di Polizia Municipale, il silenzio doveva interpretarsi come diniego all’accesso in precedenza richiesto.
La Società Agricola Pugima S.r.l.s. agiva pertanto a norma dell’art. 116 c.p.a. con un ricorso notificato in data 02/10/2025, al cui interno deduceva il sussistere di vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. 241/90, in relazione agli art. 24 Cost., nonché di eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio, inizialmente con memoria di mera forma, il Comune intimato; che tuttavia all’interno della memoria successivamente depositata in segreteria il 18/11/2025, oltre che ad argomentare circa la legittimità del proprio operato, eccepiva una irricevibilità per tardività del proposto gravame perché “ la società ricorrente (aveva) impugnato il provvedimento di diniego di accesso agli atti prot.n. 37878 dell01/09/2025 oltre il termine decadenziale dei 30 giorni dall’invio via pec del provvedimento ”, in quanto “ il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti è stato notificato al Comune di Aci Castello tardivamente in data 02/10/2025”.
In data 4 dicembre 2025 si teneva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
In premessa il Collegio, stante la palese infondatezza nel merito del proposto gravame, rappresenta di voler prescindere dallo scrutinio - per carenza d’interesse in capo al Comune intimato - della eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso in epigrafe, formulata da quest’ultimo.
Passando quindi al merito, considerato che:
- in base al primo comma dell’art. 329 c.p.p., “ gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari ”;
- in base al primo comma dell’art. 24 della L. n. 241/1990, “ il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo ”;
risulta perfettamente legittimo, a giudizio del Collegio, il diniego di ostensione opposto dal Comune intimato alla istanza di accesso formulata il 01/08/2025 dalla società, non potendosi dubitare che il segreto ex art. 329, primo comma, c.p.p. costituisca uno dei “ nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge ”.
Né la diversa interpretazione proposta dalla società ricorrente sulla base di plurimi precedenti – e secondo la quale “ gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria…..Invero se il segreto istruttorio fosse riferibile anche agli atti amministrativi semplicemente connessi a denunce effettuate all’A.G., sarebbe sufficiente per l’amministrazione presentare una denuncia agli organi giudiziari per sottrarre in modo del tutto arbitrario intere categorie di documenti dal diritto di accesso agli atti; ma un’interpretazione del genere sarebbe in completa distonia con le norme di rango primario dettate in materia” (orientamento consolidato della giurisprudenza, a titolo esemplificativo ex multis T.a.r. Umbria, Perugia, sez. I, 250/07/2018, n. 471; T.a.r. Catania, III, 07/06/2017, n.1943; idem 02/02/2017, n. 229; T.a.r. Puglia, Lecce, 30/07/2014, n. 2331; T.a.r. Lazio, Latina, I, 16/01/2014, n. 17; C.d.S., VI, 29/01/2013, n.547 )” – può essere utilmente invocata nel caso di specie. Infatti il Comune intimato, piuttosto che attivamente “ presentare una denuncia agli organi giudiziari per sottrarre in modo del tutto arbitrario intere categorie di documenti dal diritto di accesso agli atti ”, è stato passivamente destinatario di una “ delega di indagini a firma del Sostituto Procuratore ” in relazione a “tutti gli atti redatti, a seguito di accertamento di Polizia Giudiziaria effettuati presso il cantiere sito in via Domenico Garano s.n.c.”. Anche a prescindere dalla ulteriore considerazione che la denuncia rivolta all’A.G. non si risolve in un automatico impedimento alla ostensione dei documenti rappresentativi di fatti aventi rilevanza penale, perché essa si sostanzia, al contrario, di una mera loro rappresentazione, capace di produrre effetti preclusivi soltanto se ed in quanto il Pubblico Ministero competente abbia disposto “ direttamente della polizia giudiziaria ” a norma dell’art. 327 c.p.p. – così come nel caso di specie è effettivamente accaduto mediante “ delega di indagini a firma del Sostituto Procuratore ” in favore del responsabile del Comando di Polizia Municipale del Comune di Acicastello in relazione a “ tutti gli atti redatti, a seguito di accertamento di Polizia Giudiziaria effettuati presso il cantiere sito in via Domenico Garano s.n.c. di proprietà della Società Agricola Pugima S.r.l.s.”.
Il Collegio pertanto rigetta il ricorso in epigrafe – statuendo sulla refusione delle spese di lite fra le parti come da soccombenza, e con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune intimato, che liquida nell’importo di 1.000,00 (mille/00) euro, più accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA BU, Presidente
GU VA RI UM, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU VA RI UM | DA BU |
IL SEGRETARIO