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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA LU CA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 185 dell'anno 2021, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura
FU e AR LA, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
UG MA SS, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 21 luglio 2020, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio l' e aveva domandato che, previa dichiarazione di illegittimità, di CP_2 nullità e di inefficacia della comunicazione di dinego dell'istanza del 22 ottobre 2018 di intervento del Fondo di Garanzia, fosse disposta in suo favore la liquidazione della somma di
€. 57.474,25, per trattamento di fine rapporto e ultime mensilità, ovvero di quell'altra somma che il giudice avesse accertato come dovuta, oltre interessi di legge.
Il ricorrente, in particolare, aveva premesso di avere svolto, dal 1 aprile 1986 al 8 aprile
2013, la propria attività lavorativa, in qualità di commesso, alle dipendenze della Parte_2
, poi trasformatasi in Gioielleria Atzeri s.r.l., e di essere rimasto creditore, alla
[...]
cessazione del rapporto, della somma lorda di €. 43.327,24 a titolo di TFR, oltre €. 5.929,04
lordi per le ultime quattro mensilità.
Poiché il datore di lavoro non aveva provveduto a versare quanto dovuto, aveva proseguito egli aveva introdotto, dinanzi al Tribunale di Cagliari, un procedimento Controparte_1
monitorio e ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma lorda di €. 47.470,88, il quale, in esito all'opposizione proposta dalla società ingiunta, era stato confermato e dichiarato esecutivo, mentre l'opponente era stata condannata anche alla rifusione, in suo favore, delle spese processuali.
Tuttavia, aveva riferito il ricorrente, la società debitrice non aveva ottemperato al provvedimento, cosicché egli aveva avviato le procedure di esecuzione forzata, esperendo infruttuosamente l'esecuzione mobiliare, verificando presso la Conservatoria dei registri immobiliari l'insufficienza del patrimonio immobiliare ad assicurare il soddisfacimento dei crediti vantati e accertando, altresì, che l'ultimo bilancio depositato dalla debitrice, ormai in liquidazione, risaliva all'anno 2015.
Poiché le circostanze sopra riportate, aveva sostenuto avevano evidenziato come la CP_1
Gioielleria Atzeri s.r.l. non fosse in grado di soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, egli aveva presentato all' , in data 22 ottobre 2018, apposita istanza, ai fini CP_2
dell'erogazione, per il tramite del Fondo di Garanzia, del trattamento di fine rapporto e degli ulteriori crediti accertati dal Tribunale di Cagliari.
2 In data 5 dicembre 2018, aveva dedotto il ricorrente, l' aveva rigettato l'istanza CP_2
proposta, adducendo la mancata produzione della copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento, del verbale di pignoramento mobiliare negativo presso la sede legale e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista nel punto 6.6. del messaggio n. 2084/2016. CP_2
A seguito di interlocuzioni con un funzionario, aveva, dunque, proseguito egli CP_1
aveva provveduto ad integrare la documentazione limitatamente all'esecuzione forzata ed aveva evidenziato come la società debitrice non detenesse alcun patrimonio e fosse di fatto in liquidazione, non risultando, inoltre, più in attività, come emergeva dal fatto che l'ultimo bilancio depositato fosse relativo all'anno 2015, cosicché l'eventuale avviamento di una procedura concorsuale risultava non necessario, in quanto inutile e antieconomico.
Ciò premesso, il ricorrente, dopo avere evidenziato che, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il Fondo di Garanzia opera, in realtà, non solo in caso di insolvenza dovuta a fallimento del datore di lavoro, ma anche laddove la dichiarazione di fallimento non sia intervenuta, purché, come era accaduto nella fattispecie, l'interessato tenti preventivamente di soddisfare il credito attraverso l'esecuzione forzata e tale procedura risulti insufficiente, aveva, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda proposta,
evidenziando anche il fatto che la datrice di lavoro si trovasse nella condizione di cui all'art. 2490 comma 6 c.c., non avendo, per oltre tre anni consecutivi, depositato il bilancio annuale di liquidazione e dovendo, pertanto, la medesima essere cancellata d'ufficio dal Registro
delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, precisato che il diniego della prestazione era derivato dal fatto che il ricorrente non aveva documentato l'impossibilità di richiedere e/o ottenere il fallimento della società ovvero, per l'ipotesi di non fallibilità dell'azienda, il serio tentativo
3 di recupero del credito.
Infatti, aveva evidenziato l' , la legge prevede che, laddove il lavoratore sia creditore di CP_2
una impresa commerciale, la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia
documentando la semplice esecuzione individuale sia condizionata alla dimostrazione della non fallibilità dell'impresa medesima.
Poiché, peraltro, aveva aggiunto l' , i requisiti soggettivi per definire l'ambito di Pt_1
applicazione della legge fallimentare erano diventati prevalentemente quantitativi e la loro valutazione era divenuta complessa, cosicché né esso stesso , né il lavoratore istante Pt_1
disponevano degli elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente, esso aveva adottato una prassi specifica, sulla base della quale il lavoratore, al fine di dimostrare che il datore di lavoro non era assoggettabile a procedura concorsuale, doveva esibire copia del decreto del
Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, salvi solo alcuni specifici casi (l' sia già in possesso del decreto per aver tentato in proprio di far Pt_1
dichiarare il fallimento, il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo, il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata, anche unipersonale, ed il lavoratore esibisca i bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente,
dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore a Euro 500.000 nell'ultimo bilancio considerato, il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente), la cui ricorrenza doveva escludersi nella fattispecie o, comunque, non era stata comprovata da
4 Controparte_1
D'altra parte, aveva osservato l'ente convenuto, l'azienda risultava fallita nell'ottobre 2020,
cosicché la fallibilità della medesima doveva ritenersi non più dubitabile.
Dopo avere, altresì, osservato che, comunque, nella fattispecie, difettava la prova di un serio e completo tentativo di esecuzione, visto che era stato documentato il tentativo di pignoramento presso la residenza del socio unico, mentre non era stato effettuato il tentativo di pignoramento presso la sede legale della società, né presso i locali commerciali, né era stata documentata, neppure mediante autocertificazione, l'incapienza immobiliare della debitrice, l' aveva, quindi, sostenuto che la domanda amministrativa era stata CP_2
legittimamente rigettata e aveva concluso per il rigetto della domanda giudiziale proposta.
***
Nelle more del procedimento, il ricorrente, oltre a depositare, in data 27 ottobre 2020, la sentenza dichiarativa del fallimento della società datrice di lavoro, pubblicata il 2 ottobre
2020, aveva, altresì, depositato, in data 9 aprile 2021, copia dello stato esecutivo passivo,
asserendo che contro il medesimo non era stata proposta opposizione e osservando come dallo stesso risultasse ammesso un suo credito di €. 47.595,88.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 847/2021 del 9 luglio 2021, aveva accolto la domanda proposta da e aveva condannato l' , quale gestore del Fondo Controparte_1 CP_2
di Garanzia, alla liquidazione, in favore del medesimo, dell'importo lordo di €. 43.327,24 a titolo di TFR, oltre che dell'importo lordo dovuto per le ultime tre mensilità di febbraio,
marzo e aprile 2013, nei limiti del massimale, oltre ancora accessori di legge sino al saldo.
Le spese di lite erano state compensate nella misura di un terzo e l' era stato condannato CP_2
alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi.
Il primo giudice, in particolare, aveva osservato come nella fattispecie il ricorrente avesse dimostrato sia la cessazione del rapporto di lavoro, sia l'insufficienza della garanzia
5 patrimoniale, sia di avere cercato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato,
ricercando con la normale diligenza i beni del datore di lavoro nei luoghi allo stesso ricollegabili.
Il ricorrente, aveva aggiunto il Tribunale, aveva, altresì, dimostrato la sussistenza del proprio credito, senza contare che, in corso di causa, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice, aveva dichiarato l'esecutività dello stato passivo e aveva, altresì, ammesso il ricorrente al passivo fallimentare per l'importo di €. 47.470,88 a titolo di indennità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'adita Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della
sentenza impugnata voglia
1) Rigettare l'avversa domanda con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
2) Per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello compensare
integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“…il Sig. Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa voglia
rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari, con vittoria di spese
ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 10 agosto 2021, l' ha impugnato la sentenza del CP_2
Tribunale di Cagliari per due distinti motivi.
6 1) Con un primo motivo di appello, l' ha lamentato che il primo giudice si fosse CP_2
pronunciato sulla domanda sulla base di fatti sopravvenuti in corso di causa, quali l'intercorso fallimento e l'ammissione al passivo fallimentare, mentre avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della domanda giudiziale così riformulata, visto che nelle controversie previdenziali la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziale.
Nella fattispecie, ha proseguito l'appellante, l'unica domanda amministrativa proposta era stata quella del 2018, fondata sull'esecuzione individuale, che era stata puntualmente rigettata, mentre la fattispecie avente quale presupposto la procedura concorsuale,
sopravvenuta in corso di causa, aveva formato oggetto di una domanda giudiziale proposta ex
novo in corso di causa.
2) Con un secondo motivo di appello, l' ha censurato la statuizione contenuta nella CP_2
sentenza impugnata in punto di spese.
Infatti, ha osservato l' , la domanda amministrativa era stata correttamente rigettata e Pt_1
ciò che aveva dato origine al giudizio era stato solo l'erroneo e ingiustificato comportamento del ricorrente.
***
Con memoria difensiva depositata il 23 novembre 2022, si era costituito Controparte_1
in questa fase di appello, evidenziando di avere, in data 3 agosto 2021, presentato all' CP_2
una nuova domanda amministrativa, corredata di tutta la documentazione richiesta, compresa quella relativa alla procedura concorsuale avviata, ottenendo spontaneamente dal Fondo di
Garanzia l'erogazione della prestazione richiesta, cosicché doveva ritenersi cessata tra le parti la materia del contendere, avendo l' , sulla base della nuova domanda del 3 agosto CP_2
2021, provveduto al pagamento della prestazione oggetto del giudizio.
***
Deve, effettivamente, essere dichiarata tra le parti la cessazione della materia del contendere.
7 La nuova domanda amministrativa proposta da il 3 agosto 2021 (doc. 1 Controparte_1
prodotto in appello), successivamente, cioè, alla pronuncia della sentenza di primo grado, e il conseguente spontaneo riconoscimento, da parte dell' e a favore del medesimo, della CP_2
prestazione domandata nel presente giudizio (doc. 2 prodotto in appello), costituiscono,
infatti, circostanze sopravvenute oggettivamente idonee a determinare il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia.
Anche in integrale riforma della sentenza impugnata, deve, pertanto, dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio, deve affermarsi la soccombenza virtuale di considerato che, come correttamente rilevato Controparte_1
dall' , la domanda giudiziale avente ad oggetto la prestazione domandata in sede CP_2
amministrativa il 22 ottobre 2018, vista la conclamata fallibilità della societa debitrice, era infondata, avendo la stessa come presupposto la mera insufficienza delle garanzie patrimoniali della società debitrice a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, mentre attraverso l'introduzione nel corso del giudizio di primo grado delle nuove circostanze di fatto, costituite dall'intervenuto fallimento e dall'avvenuta ammissione del credito vantato al passivo fallimentare, l'attuale appellato aveva inteso modificare la causa petendi della domanda originariamente proposta e introdurre, quindi, una nuova domanda giudiziale, come tale inammissibile, tra l'altro, allora, neanche preceduta dalla relativa domanda amministrativa.
Peraltro, le peculiari circostanze della controversia e, in particolare, la disponibilità
manifestata dall'attuale appellato, fin dal primo grado di giudizio, a decorrere dal dichiarato fallimento della società debitrice, ad una soluzione conciliativa della controversia (si veda il verbale dell'udienza del 23 novembre 2020), giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese relative ai due gradi di giudizio.
P.Q.M.
8 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
anche in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara integralmente cessata tra le parti la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 21 ottobre 2025.
L'estensore……… ……………………… ………………….La Presidente
dott. EL Coinu……………………………… ………dott. IA LU CA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA LU CA PRESIDENTE
dott. EL Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 185 dell'anno 2021, proposta da:
, con sede in Roma, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura
FU e AR LA, giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
contro
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
UG MA SS, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 21 luglio 2020, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio l' e aveva domandato che, previa dichiarazione di illegittimità, di CP_2 nullità e di inefficacia della comunicazione di dinego dell'istanza del 22 ottobre 2018 di intervento del Fondo di Garanzia, fosse disposta in suo favore la liquidazione della somma di
€. 57.474,25, per trattamento di fine rapporto e ultime mensilità, ovvero di quell'altra somma che il giudice avesse accertato come dovuta, oltre interessi di legge.
Il ricorrente, in particolare, aveva premesso di avere svolto, dal 1 aprile 1986 al 8 aprile
2013, la propria attività lavorativa, in qualità di commesso, alle dipendenze della Parte_2
, poi trasformatasi in Gioielleria Atzeri s.r.l., e di essere rimasto creditore, alla
[...]
cessazione del rapporto, della somma lorda di €. 43.327,24 a titolo di TFR, oltre €. 5.929,04
lordi per le ultime quattro mensilità.
Poiché il datore di lavoro non aveva provveduto a versare quanto dovuto, aveva proseguito egli aveva introdotto, dinanzi al Tribunale di Cagliari, un procedimento Controparte_1
monitorio e ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma lorda di €. 47.470,88, il quale, in esito all'opposizione proposta dalla società ingiunta, era stato confermato e dichiarato esecutivo, mentre l'opponente era stata condannata anche alla rifusione, in suo favore, delle spese processuali.
Tuttavia, aveva riferito il ricorrente, la società debitrice non aveva ottemperato al provvedimento, cosicché egli aveva avviato le procedure di esecuzione forzata, esperendo infruttuosamente l'esecuzione mobiliare, verificando presso la Conservatoria dei registri immobiliari l'insufficienza del patrimonio immobiliare ad assicurare il soddisfacimento dei crediti vantati e accertando, altresì, che l'ultimo bilancio depositato dalla debitrice, ormai in liquidazione, risaliva all'anno 2015.
Poiché le circostanze sopra riportate, aveva sostenuto avevano evidenziato come la CP_1
Gioielleria Atzeri s.r.l. non fosse in grado di soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, egli aveva presentato all' , in data 22 ottobre 2018, apposita istanza, ai fini CP_2
dell'erogazione, per il tramite del Fondo di Garanzia, del trattamento di fine rapporto e degli ulteriori crediti accertati dal Tribunale di Cagliari.
2 In data 5 dicembre 2018, aveva dedotto il ricorrente, l' aveva rigettato l'istanza CP_2
proposta, adducendo la mancata produzione della copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento, del verbale di pignoramento mobiliare negativo presso la sede legale e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista nel punto 6.6. del messaggio n. 2084/2016. CP_2
A seguito di interlocuzioni con un funzionario, aveva, dunque, proseguito egli CP_1
aveva provveduto ad integrare la documentazione limitatamente all'esecuzione forzata ed aveva evidenziato come la società debitrice non detenesse alcun patrimonio e fosse di fatto in liquidazione, non risultando, inoltre, più in attività, come emergeva dal fatto che l'ultimo bilancio depositato fosse relativo all'anno 2015, cosicché l'eventuale avviamento di una procedura concorsuale risultava non necessario, in quanto inutile e antieconomico.
Ciò premesso, il ricorrente, dopo avere evidenziato che, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il Fondo di Garanzia opera, in realtà, non solo in caso di insolvenza dovuta a fallimento del datore di lavoro, ma anche laddove la dichiarazione di fallimento non sia intervenuta, purché, come era accaduto nella fattispecie, l'interessato tenti preventivamente di soddisfare il credito attraverso l'esecuzione forzata e tale procedura risulti insufficiente, aveva, quindi, insistito per l'accoglimento della domanda proposta,
evidenziando anche il fatto che la datrice di lavoro si trovasse nella condizione di cui all'art. 2490 comma 6 c.c., non avendo, per oltre tre anni consecutivi, depositato il bilancio annuale di liquidazione e dovendo, pertanto, la medesima essere cancellata d'ufficio dal Registro
delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.
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L' si era costituito in giudizio e aveva resistito. CP_2
L'ente convenuto aveva, innanzitutto, precisato che il diniego della prestazione era derivato dal fatto che il ricorrente non aveva documentato l'impossibilità di richiedere e/o ottenere il fallimento della società ovvero, per l'ipotesi di non fallibilità dell'azienda, il serio tentativo
3 di recupero del credito.
Infatti, aveva evidenziato l' , la legge prevede che, laddove il lavoratore sia creditore di CP_2
una impresa commerciale, la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia
documentando la semplice esecuzione individuale sia condizionata alla dimostrazione della non fallibilità dell'impresa medesima.
Poiché, peraltro, aveva aggiunto l' , i requisiti soggettivi per definire l'ambito di Pt_1
applicazione della legge fallimentare erano diventati prevalentemente quantitativi e la loro valutazione era divenuta complessa, cosicché né esso stesso , né il lavoratore istante Pt_1
disponevano degli elementi sufficienti a compiere una stima esaustiva della situazione patrimoniale e del conto economico del datore di lavoro insolvente, esso aveva adottato una prassi specifica, sulla base della quale il lavoratore, al fine di dimostrare che il datore di lavoro non era assoggettabile a procedura concorsuale, doveva esibire copia del decreto del
Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti, salvi solo alcuni specifici casi (l' sia già in possesso del decreto per aver tentato in proprio di far Pt_1
dichiarare il fallimento, il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo, il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata, anche unipersonale, ed il lavoratore esibisca i bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente,
dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore a Euro 500.000 nell'ultimo bilancio considerato, il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente), la cui ricorrenza doveva escludersi nella fattispecie o, comunque, non era stata comprovata da
4 Controparte_1
D'altra parte, aveva osservato l'ente convenuto, l'azienda risultava fallita nell'ottobre 2020,
cosicché la fallibilità della medesima doveva ritenersi non più dubitabile.
Dopo avere, altresì, osservato che, comunque, nella fattispecie, difettava la prova di un serio e completo tentativo di esecuzione, visto che era stato documentato il tentativo di pignoramento presso la residenza del socio unico, mentre non era stato effettuato il tentativo di pignoramento presso la sede legale della società, né presso i locali commerciali, né era stata documentata, neppure mediante autocertificazione, l'incapienza immobiliare della debitrice, l' aveva, quindi, sostenuto che la domanda amministrativa era stata CP_2
legittimamente rigettata e aveva concluso per il rigetto della domanda giudiziale proposta.
***
Nelle more del procedimento, il ricorrente, oltre a depositare, in data 27 ottobre 2020, la sentenza dichiarativa del fallimento della società datrice di lavoro, pubblicata il 2 ottobre
2020, aveva, altresì, depositato, in data 9 aprile 2021, copia dello stato esecutivo passivo,
asserendo che contro il medesimo non era stata proposta opposizione e osservando come dallo stesso risultasse ammesso un suo credito di €. 47.595,88.
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Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 847/2021 del 9 luglio 2021, aveva accolto la domanda proposta da e aveva condannato l' , quale gestore del Fondo Controparte_1 CP_2
di Garanzia, alla liquidazione, in favore del medesimo, dell'importo lordo di €. 43.327,24 a titolo di TFR, oltre che dell'importo lordo dovuto per le ultime tre mensilità di febbraio,
marzo e aprile 2013, nei limiti del massimale, oltre ancora accessori di legge sino al saldo.
Le spese di lite erano state compensate nella misura di un terzo e l' era stato condannato CP_2
alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi.
Il primo giudice, in particolare, aveva osservato come nella fattispecie il ricorrente avesse dimostrato sia la cessazione del rapporto di lavoro, sia l'insufficienza della garanzia
5 patrimoniale, sia di avere cercato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato,
ricercando con la normale diligenza i beni del datore di lavoro nei luoghi allo stesso ricollegabili.
Il ricorrente, aveva aggiunto il Tribunale, aveva, altresì, dimostrato la sussistenza del proprio credito, senza contare che, in corso di causa, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della società debitrice, aveva dichiarato l'esecutività dello stato passivo e aveva, altresì, ammesso il ricorrente al passivo fallimentare per l'importo di €. 47.470,88 a titolo di indennità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro.
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Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello l' . CP_2
ha resistito. Controparte_1
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“…l'adita Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della
sentenza impugnata voglia
1) Rigettare l'avversa domanda con vittoria di spese del primo e secondo grado di giudizio.
2) Per la denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente appello compensare
integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato:
“…il Sig. Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione disattesa voglia
rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari, con vittoria di spese
ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 10 agosto 2021, l' ha impugnato la sentenza del CP_2
Tribunale di Cagliari per due distinti motivi.
6 1) Con un primo motivo di appello, l' ha lamentato che il primo giudice si fosse CP_2
pronunciato sulla domanda sulla base di fatti sopravvenuti in corso di causa, quali l'intercorso fallimento e l'ammissione al passivo fallimentare, mentre avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità della domanda giudiziale così riformulata, visto che nelle controversie previdenziali la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione giudiziale.
Nella fattispecie, ha proseguito l'appellante, l'unica domanda amministrativa proposta era stata quella del 2018, fondata sull'esecuzione individuale, che era stata puntualmente rigettata, mentre la fattispecie avente quale presupposto la procedura concorsuale,
sopravvenuta in corso di causa, aveva formato oggetto di una domanda giudiziale proposta ex
novo in corso di causa.
2) Con un secondo motivo di appello, l' ha censurato la statuizione contenuta nella CP_2
sentenza impugnata in punto di spese.
Infatti, ha osservato l' , la domanda amministrativa era stata correttamente rigettata e Pt_1
ciò che aveva dato origine al giudizio era stato solo l'erroneo e ingiustificato comportamento del ricorrente.
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Con memoria difensiva depositata il 23 novembre 2022, si era costituito Controparte_1
in questa fase di appello, evidenziando di avere, in data 3 agosto 2021, presentato all' CP_2
una nuova domanda amministrativa, corredata di tutta la documentazione richiesta, compresa quella relativa alla procedura concorsuale avviata, ottenendo spontaneamente dal Fondo di
Garanzia l'erogazione della prestazione richiesta, cosicché doveva ritenersi cessata tra le parti la materia del contendere, avendo l' , sulla base della nuova domanda del 3 agosto CP_2
2021, provveduto al pagamento della prestazione oggetto del giudizio.
***
Deve, effettivamente, essere dichiarata tra le parti la cessazione della materia del contendere.
7 La nuova domanda amministrativa proposta da il 3 agosto 2021 (doc. 1 Controparte_1
prodotto in appello), successivamente, cioè, alla pronuncia della sentenza di primo grado, e il conseguente spontaneo riconoscimento, da parte dell' e a favore del medesimo, della CP_2
prestazione domandata nel presente giudizio (doc. 2 prodotto in appello), costituiscono,
infatti, circostanze sopravvenute oggettivamente idonee a determinare il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto della controversia.
Anche in integrale riforma della sentenza impugnata, deve, pertanto, dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio, deve affermarsi la soccombenza virtuale di considerato che, come correttamente rilevato Controparte_1
dall' , la domanda giudiziale avente ad oggetto la prestazione domandata in sede CP_2
amministrativa il 22 ottobre 2018, vista la conclamata fallibilità della societa debitrice, era infondata, avendo la stessa come presupposto la mera insufficienza delle garanzie patrimoniali della società debitrice a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, mentre attraverso l'introduzione nel corso del giudizio di primo grado delle nuove circostanze di fatto, costituite dall'intervenuto fallimento e dall'avvenuta ammissione del credito vantato al passivo fallimentare, l'attuale appellato aveva inteso modificare la causa petendi della domanda originariamente proposta e introdurre, quindi, una nuova domanda giudiziale, come tale inammissibile, tra l'altro, allora, neanche preceduta dalla relativa domanda amministrativa.
Peraltro, le peculiari circostanze della controversia e, in particolare, la disponibilità
manifestata dall'attuale appellato, fin dal primo grado di giudizio, a decorrere dal dichiarato fallimento della società debitrice, ad una soluzione conciliativa della controversia (si veda il verbale dell'udienza del 23 novembre 2020), giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese relative ai due gradi di giudizio.
P.Q.M.
8 La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
anche in riforma integrale della sentenza impugnata, dichiara integralmente cessata tra le parti la materia del contendere;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Cagliari, 21 ottobre 2025.
L'estensore……… ……………………… ………………….La Presidente
dott. EL Coinu……………………………… ………dott. IA LU CA
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