Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26327/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26327 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni;
vertente
TRA
, C.F. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
domiciliati in Napoli alla via Otranto n. 9/1, elettivamente domiciliati in
Napoli al Corso Garibaldi n.355, presso lo studio degli avv.ti Claudio Matera
e Raffaele Torsi, che li rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo;
ATTORI
E
C.F. , con sede in Bologna, alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, già quale società incorporante di Controparte_2
Controparte_3 Controparte_4
giusto atto di fusione per incorporazione del 31- Controparte_5
12-2013 per atto Notaio dott. di Bologna, Rep. 53712, Persona_1
Racc. 34018, registrato ad Imola il 02-01-2014, in persona del procuratore ad negotia, dott. giusta procura speciale per atto notaio Controparte_6
di Bologna del 25-06-2021, rep. 95249 racc. 11286, Persona_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'avv. prof. Paolo Tortorano che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15-11-2022 i signori
[...]
e convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Pt_1 Parte_2
Tribunale, la società assicurativa per sentire accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni:
“a – accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta società per la mancata corresponsione dell'indennizzo cosi come previsto dagli obblighi contrattuale e richiestogli dagli istanti, nonché la sua esclusiva responsabilità dei danni tutti causati agli stessi;
b – per l'effetto condannare essa convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 14850,00 ( di cui euro 13.300,00 quale indennizzo da corrispondere agli istanti a riparazione dei danni subiti dal fabbricato oggetto di polizza assicurativa euro 1550,00 per spese legali stragiudiziali ivi comprese euro 50,00 le spese di avvio del procedimento di mediazione), od in subordine ad altra somma meglio valuta dal Giudicante anche a seguito di quanto emergerà all'esito della CTU, oltre interessi legali e svalutazione monetaria a far data dal verificarsi dell'evento dannoso. Il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito.
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Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre iva, cpa
e rimb. Forf., e con attribuzione ai sottoscritti avv.ti dichiaratisi antistatari”.
A fondamento della domanda gli attori esponevano che:
- da tempo gli istanti erano titolari della polizza assicurativa fabbricato n. 1/60703/1487763832168 stipulata con la Controparte_1
rinnovata in data 30-10-2020, per l'immobile sito in Boiano (CB), alla via Salita Sant'Andrea snc;
- in data 20-11-2020 gli attori provvedevano a denunciare alla compagnia assicurativa i danni cagionati all'immobile oggetto di polizza dagli agenti atmosferici ed in particolare dalle copiose piogge che avevano interessato la suindicata area, allegando oltre ad una dettagliata documentazione attestante gli eventi dannosi, un preventivo per la riparazione degli stessi per l'ammontare di € 13.300,00;
- con lettera del 26-11-2020 la società convenuta confermava agli istanti l'apertura del sinistro n. 1-8101-2020-0808645 inerente alla loro polizza assicurativa;
- effettuata la perizia del fabbricato la formulava una Controparte_1
proposta di indennizzo di soli € 475,00;
- a seguito di corrispondenza mail intercorsa tra gli attori e l'agente della società convenuta, l'indennizzo offerto dalla convenuta aumentava ad € 1.300,00;
- tale importo veniva immediatamente rifiutato dagli istanti, i quali avvalendosi di un proprio legale di fiducia, con pec del 18-10-2021 chiedevano alla società convenuta la liquidazione del danno riportato.
Tuttavia, tale missiva restava priva di riscontro;
- in data 31-01-2022 gli attori provvedevano alla trasmissione della domanda di mediazione obbligatoria e con processo verbale del 16-03-
2022 l'Organismo di conciliazione adito, preso atto della missiva con la quale la società assicurativa manifestava la mancata adesione alla mediazione, dichiarava l'esito negativo di tale procedimento.
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Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale deduceva l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In particolare eccepiva che l'indennizzo liquidabile al netto della scopertura assicurativa ammontava a complessivi € 475,00; somma quest'ultima offerta da agli attori da questi non accettata. Controparte_7
La convenuta eccepiva, altresì, che le richieste avanzate dagli attori sulla base del preventivo versato in atti, pari ad € 13.300,00 erano eccessive in quanto le lavorazioni in esso contemplate erano da ritenersi escluse dalla dinamica del sinistro denunciato.
Concessi i termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c., istruita oralmente la causa ed espletata CTU, all'udienza del 26-05-2025 la causa sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva trattenuta in decisione senza termini.
Tanto esposto in fatto, in diritto va rilevato che la presente azione può essere qualificata come azione di adempimento contrattuale, fondando parte istante le sue pretese creditorie su un contratto di assicurazione concluso con la convenuta, di cui lamenta l'inadempimento per la mancata corresponsione, da parte della stessa, dell'indennizzo assicurativo, nonostante la verificazione di un sinistro rientrante nel rischio assicurato.
Giova premettere che nella specie la compagnia di assicurazioni convenuta non ha specificamente contestato la sussistenza della polizza assicurativa fabbricato stipulata inter partes. Inoltre quest'ultima, con il suo stesso comportamento, ha dimostrato di riconoscere la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, facendo eseguire una perizia estimativa dei danni subiti dall'immobile assicurato effettuando una proposta di indennizzo di euro 475,00; ragion per cui deve ritenersi acclarata la fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio.
Ciò posto, prima di procedere alla valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio, pare opportuno richiamare sinteticamente i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio in ambito contrattuale e con specifico riguardo alla
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modulazione degli stessi in tema di contratto di assicurazione Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale, che colui che agisca per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr.
Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
In tema di assicurazione contro i danni, è stato ulteriormente precisato che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, e che è pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (cfr. tra le altre Cass. n.
30656/2017; n. 26105/2016; n. 16831/2003; n. 4426/1997; n. 17/1987).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.
Sulla base del quadro probatorio formatosi in corso di causa, la domanda può essere accolta, avendo la parte attrice soddisfatto l'onere probatorio a suo carico secondo i richiamati principi di diritto e il descritto regime di riparto.
I testi escussi all'udienza del 26-02-2024, infatti, con dichiarazioni concordanti hanno confermato il fatto storico dedotto dagli attori in citazione.
Parte attrice, inoltre, ha provato il pagamento del premio assicurativo con riferimento all'epoca del sinistro versando in atti non solo la quietanza di
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pagamento ma il correlativo accordo di adeguamento dei massimali (cfr. all.
3, 4 e 5 fascicolo di parte attrice).
Quanto all'eccezione di inoperatività della polizza per l'insussistenza della prova “che il sinistro di cui è causa rientri, comunque, nella previsione dei patti di polizza”, si osserva che la stessa non può trovare accoglimento, rientrando l'evento dedotto tra i rischi contemplati nel contratto come tali indennizzabili dalla polizza assicurativa fabbricato.
Invero, le risultanze emerse dalla CTU espletata dall'ingegnere Per_3
a seguito di puntuali accertamenti e secondo un condivisibile iter
[...] logico argomentativo, hanno evidenziato che “la causa dei danni lamentati sia ascrivibile alla condizione meteorologica estrema verificatasi e caratterizzata da un dato pluviometrico elevato.
Infatti le ingenti cadute d'acqua possono provocare l'apertura di varchi per infiltrazioni interne tanto sulle superfici verticali provocando il distacco dell'intonaco con conseguente caduta di calcinacci quanto sulla superfici orizzontali con rotture dell'impermeabilizzazione o il suo distacco. Nel caso di bombe d'acqua, occorre considerare un ulteriore fattore di vulnerabilità rappresentato dalla grondaia la quale, per l'accumulo improvviso di acqua, può aver strabordato venendo a contatto con superfici non protette come il marcapiano o il supporto dell'impermeabilizzazione stessa danneggiandola”.
L'ausiliario nominato dall'ufficio ha accertato, altresì, che “l'immobile oggetto di procedura era assicurato, alla data del sinistro, con una polizza avente n° 76383168 in sostituzione di una del 1998 Controparte_8
avente n° 90061409201. Si tratta di una polizza non indicizzata con massimale di 30.987,41 € ottenuto da una conversione in euro del massimale originario di 50.000.000 di lire con aumento del 20% applicato nel 2013.
Dalla scheda polizza, l'immobile ha una copertura dei rischi secondo una
Combinazione C in cui rientrano i danni da fenomeni atmosferici come nel caso specifico di cui si tratta (vedi par.
3.2 e 3.3)”.
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Il CTU, inoltre ha evidenziato che “ la copertura assicurativa segue la
“regola a nuovo” ossia la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dell'abitazione assicurata. Per usufruire della piena copertura, le somme assicurate, ossia il massimale, devono corrispondere al costo di ricostruzione a nuovo dell'abitazione. Nel caso specifico, il massimale di
30.987,41 € assicurato è inferiore al costo di costruzione a nuovo dell'immobile stimabile in 110.800,00 €. Tale valore viene determinato al par. 5.1, cui si rimanda, in parziale accoglimento delle Osservazioni di parte attrice. Pertanto sussiste una sottostima del capitale assicurato”.
Il professionista ha chiarito che “tale riduzione scaturisce dal rapporto tra il massimale assicurato ed il costo di costruzione a nuovo, ovvero: euro
30.987,41 / euro 110.880,00 x 100 = 28% da cui si ricava che il massimale assicurato è il 28% del valore di costruzione a nuovo e da cui deriva, di conseguenza, uno scoperto del 72%”.
La operatività del coefficiente di riduzione si giustifica in forza della operatività in materia di contratti di assicurazione relativi a cose del dettato di cui all'art. 1907 c.c..
La norma citata disciplina, come noto, la regola della riduzione proporzionale che è destinata a trovare applicazione quando il valore assicurato è inferiore sin dall'origine per volontà delle parti o diviene tale successivamente nel corso del contratto per aumento del valore della cosa assicurata, al valore calcolato al tempo del sinistro.
In forza della regola proporzionale l'assicuratore è tenuto a corrispondere una indennità ridotta in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e valore assicurabile. La operatività di tale regola consente di mantenere un rapporto di equilibrio tra il valore del premio assicurativo e il rischio assunto dalla compagnia di assicurazione in quanto nel caso in cui il valore della cosa fosse stato quello effettivo al momento del sinistro lo stesso valore del premio avrebbe avuto una diversa entità.
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Quanto all'ambito di applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. la giurisprudenza ha affermato che è applicabile esclusivamente alle assicurazioni contro i danni a cose, per le quali solo può parlarsi di sottrazione e non anche all'assicurazione di responsabilità civile nella quale il valore della cosa non costituisce parametro per alcuno dei danni enunciati dal contratto
(Cassazione civile, sez. I, 18/02/1982, n. 1022).
Nel caso in esame venendo in rilievo una polizza assicurativa contro i danni alle cose e, nello specifico, all'immobile di titolarità degli attori deve essere fatta applicazione della riduzione proporzionale in quanto il valore del bene al momento del sinistro era superiore rispetto a quello attribuito al fabbricato al momento della stipula del contratto.
In ordine ai danni subiti dalla parte attrice ed al loro ammontare, può farsi integrale riferimento alle risultanze peritali, laddove il CTU ha proceduto ad una loro analitica descrizione corredata dai costi necessari per gli interventi ripristinatori nella misura complessiva di euro 12.000,00.
Alla luce di tali argomentazioni ne deriva che il danno indennizzabile ammonterebbe al 28% di quello complessivo, quantificato dal CTU, per cui la somma complessiva spettante all'assicurato a titolo di indennizzo ammonta ad euro 3.360,00, pari al 28% di euro 12.000,00.
Reputa il Tribunale che le conclusioni cui è pervenuto il Consulente sia condivisibili ed esenti da errori e, pertanto, possono agevolmente essere poste a fondamento della presente decisione.
A riguardo, non appare ultroneo ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le
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argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ…” (cfr. Cass. 8355-
2007).
. Quanto agli interessi dovuti sulla somma così determinata si evidenzia che in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile (Cassazione civile, sez. III,
08/06/2023, n. 16229).
Pertanto, alla somma di euro 3.360,00, determinata e liquidata nei termini che precedono, devono essere, quindi, riconosciuti interessi e rivalutazione sulla somma, via via rivalutata annualmente, nella misura legale dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza che trasforma il debito di valore in debito di valuta e successivamente i soli interessi legali.
Gli interessi moratori vanno, infatti, calcolati al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino al momento della liquidazione, decorrendo successivamente sulla somma liquidata e sino al soddisfo i soli interessi legali, essendosi il debito trasformato in debito di valuta. Nello specifico, il calcolo degli interessi moratori sulla somma annualmente rivalutata deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la liquidazione del danno da inadempimento di obbligazione di valore – qual è quella in esame – debba comprendere il danno
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derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di elementi probatori che lo identifichino diversamente, deve essere riconosciuto quantomeno nella misura degli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata annualmente dal momento dell'evento della pubblicazione della sentenza che liquida il danno.
Alla somma così rivalutata devono, perciò, essere aggiunti gli interessi nella misura legale denominati “compensativi”, in quanto aventi valore risarcitorio a compensazione del danno causato dal non aver avuto la immediata disponibilità della somma risarcitoria (Cass. Civ. SS.UU. 17 febbraio 1995, n.
1712).
Infine, quanto alla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, ivi comprese le spese per la consulenza di parte e per la mediazione, si osserva, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza, che se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate, sotto forma di spese vive o spese giudiziali (così Cass., 2.2.2006, n. 2275 e Cass., 21.01.2010, n.
997), da valutare tuttavia in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento e tenuto conto sia del disposto dell'art. 92, comma 1, c.p.c. la cui applicazione esclude la ripetizione delle spese eccessive o superflue e non consente, tra l'altro, di liquidare due volte la medesima attività (quale ad esempio quella di esame e studio della controversia), sia dell'art. 20 d.m. 55/2014 secondo cui l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene di non dover riconoscere all'attore quali spese di lite quelle sostenute per l'attività di mediazione, in quanto non documentate mentre vanno riconosciute quelle per il CTP documentate per euro 750,00 (cfr. fattura CTP n. 22PR24 del 03-12-2024
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attore fascicolo di parte attrice. Non si è tenuto conto dell'ulteriore fattura allegata in quanto emessa per contenzioso contro la Reale Mutua assicurazioni che non è parte in causa).
Infine, le spese del presente giudizio, tenuto conto della forte riduzione del decisum rispetto al petitum devono essere compensate nella misura del 50%
e per il restante 50% seguono la soccombenza, ponendosi a carico della convenuta e vengono liquidate in dispositivo secondo il principio del
“decisum” secondo i criteri di cui al D.M. n. 147/22, tenendo conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, applicando lo scaglione da €
1.100,00 ad € 5.200,00.
Parimenti, le spese di C.T.U., resa necessaria dalle difese di entrambe le parti, come liquidate in via provvisoria in corso di causa, vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
a) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare agli attori la somma di euro
3.360,00, oltre interessi da calcolare con i criteri indicati in motivazione;
b) compensa tra le parti nella misura del 50% le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori del restante 50% che si liquida in euro 1.276,00 per competenze, euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15% ed accessori come per legge, oltre all'importo di euro 750,00 a titolo di spese del consulente di parte, con attribuzione agli avv.ti Raffaele Torsi e
Claudio Matera dichiaratisi anticipatari;
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c) pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice e della convenuta compagnia di assicurazione nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Napoli, il 10-06-2025
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria
Anastasia Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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