Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 4 della Legge 30 luglio 1990, n. 225
Copia
Articolo 3
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 30 luglio 1990, n. 225
Articolo 4 della Legge 30 luglio 1990, n. 225
Versione
11 agosto 1990
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 11 agosto 1990
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0