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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 210 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Massimiliano Stefanelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), già in persona del legale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Sigismondo Meyer von
Schauensee, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 210/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
[...
convennero in giudizio, dinanzi il Tribunale di Brindisi, per CP_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione sita in Ceglie Messapica.
Dedussero che data 24/07/2015, a causa delle abbondanti piogge cadute durante le ore pomeridiane, riscontravano, nei vani seminterrati, copiose infiltrazioni di acque meteoriche sul pavimento dei predetti locali e che - tali infiltrazioni erano causate dalle profonde tracce scoperte, effettuate sul manto stradale, dagli operai della società che per conto di installava dei cavi per la banda larga, CP_2
su via Mameli, via Sella e su via F.lli Bandiera e pertanto le acque meteoriche pe-
netravano agevolmente attraverso i predetti scavi nel suolo sotto-strada, per poi fuoriuscire dai vani seminterrati in oggetto. Le infiltrazioni de quibus causavano ingenti danni all'intonaco interno ed esterno delle pareti, alle soglie ed ai batti-
scopa della scala, oltre all'impianto elettrico, ammontanti ad € 8.150,00.
Non si costituì la convenuta che rimase contumace per tutto il giudizio di primo grado.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU, fu decisa con sentenza n. 1176/2021, pubblicata in data 09/09/2021 con la quale il Tribu-
nale di Brindisi rigettò la domanda sulla base di due diverse argomentazioni.
Ritenne che non fosse stato provato il nesso causale tra il prodursi del danno e una qualche condotta commissiva od omissiva riferibile alla convenuta
[...]
, richiamando le conclusioni del CTU secondo cui la vera causa delle in- CP_2
filtrazioni era da ascrivere alla cattiva manutenzione del manto stradale. “Pertanto
Proc. n. 210/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. il rapporto di causalità diretta non corre fra le infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato e
l'esecuzione dei lavori da parte della società incaricata da , bensì fra le infil- Controparte_2
trazioni stesse e la mancata manutenzione della strada pubblica di proprietà del . CP_3
Rilevò ancora il primo giudice che “la domanda appare generica con riferimento al titolo
di responsabilità che dovrebbe essere ascritta a per un fatto del terzo, in quanto CP_2
riconducibile all'attività posta in essere dalla società che era stata incaricata di eseguire con pro-
prie maestranze e sotto la propria responsabilità i lavori oggetto di causa”.
Avverso la sentenza non notificata i signori e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello con atto di citazione notificato in data 04/03/2022
chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra le infiltrazioni e i lavori dedotti. La sentenza avrebbe erroneamente interpretato la CTU la quale, nel fare riferimento alla cattiva manu-
tenzione del manto stradale, si riferiva sempre allo scavo realizzato da e CP_2
non alla mancata manutenzione del manto stradale da parte del CP_3
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui cosi statuisce: “avendo parte attrice riferito che i lavori in corso erano stati eseguiti da una società
terza incaricata da …, la domanda appare generica con riferimento al titolo di CP_2
responsabilità che dovrebbe essere ascritta a per un fatto del terzo, in quanto ri- CP_2
Proc. n. 210/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. conducibile all'attività posta in essere dalla società che era stata incaricata di eseguire con pro-
prie maestranze e sotto la propria responsabilità i lavori oggetto di causa”. Chiedono la ret-
tifica della sentenza con accertamento della responsabilità di anche per CP_2
fatto del terzo, dato che la responsabilità della committente rimane an- CP_2
che se i lavori sono stati eseguiti da terzi, giacché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. la responsabilità per danno da cosa in custodia ricade sempre sul committente, salvo che sia provato il caso fortuito.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Si premette che la problematica deve inquadrarsi nel perimetro applicativo della responsabilità per custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Ciò premesso, è provato che l'area oggetto di contenzioso fosse, al tempo dei fatti per cui è causa, interessata dai lavori per l'installazione di manufatti “Tecnolo-
gici – Telecom – di Banda Larga” e che l'autorizzazione per la realizzazione degli stessi fosse stata richiesta ed ottenuta da . Dette circostanze sono CP_2
state appurate dal CTU (“in effetti la sottoscritta, ha svolto ricerche approfondite, mediante
istanza di accesso agli atti datata al 06/11/2018 – allegato n. 9 – indirizzata agli Enti
preposti sia alla Polizia Municipale che al Settore Lavori Pubblici – Uffici Tecnici, per verifi-
care concretamente che l'area oggetto di contenzioso fosse effettivamente interessata dai lavori
lamentati. Delle infrastrutture BUL, ovvero se di fatti avessero interessato via Mameli … –
allegato 10” – cfr. pag. 6 elaborato peritale, nonché l'Allegato 10 della stessa relazione a firma
dell'Arch. che consiste proprio nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ceglie Per_1
Messapica a “all'esecuzione di opere civili per la posa di infrastrutture sot- Controparte_2
terranee per banda larga ed ultra larga per successiva posa di cavo telefonico in fibra ottica nelle
vie indicate …” tra cui anche la via Mameli, strada in cui è ubicato il fabbricato de
Proc. n. 210/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quo, come si può evincere dal “Progetto BUL Puglia – Tabella Opere – Comune di Ce-
glie Messapica”, allegato alla Relazione Tecnica presentata da al Controparte_2
Comune di Ceglie Messapica per ottenere la predetta autorizzazione – cfr. sem-
pre allegato 10 della CTU).
Deve quindi ritenersi che l'area, oggetto degli scavi, sia passata in custodia alla
, in quanto destinataria delle autorizzazioni comunali di cui innanzi per CP_2
l'esecuzione dei lavori.
Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., “Responsabilità per cose in cu-
stodia”, colui che ha la cosa in custodia è responsabile dei danni cagionati a terzi da essa, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di responsabilità oggettiva, vale a dire che non è necessario che il danneggiato provi la colpa del custode, ma solo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Venendo al caso specifico, occorre chiedersi se il committente, custode della res
(nel nostro caso ) che affidi a terzi i lavori perda la qualità di custode. In CP_2
proposito è consolidato orientamento della Corte di Cassazione che il commit-
tente, anche dopo aver affidato i lavori con contratto di appalto, non perde la qualità di custode della res (cioè della cosa oggetto dei lavori o del bene su cui i lavori si svolgono) nei rapporti verso terzi. La mera consegna materiale del bene all'appaltatore per l'esecuzione delle opere non equivale a trasferimento della cu-
stodia in senso giuridico nei confronti di terzi salvo che si provi la sussistenza del caso fortuito integrato dal fatto dell'appaltatore. Si richiamano a supporto di det-
ta conclusione due recenti pronunce della Cassazione: la prima - ordinanza n. 12909 del 22/04/2022 - ha stabilito che: “secondo l'orientamento venutosi consoli-
dando nella giurisprudenza di questa Corte (v. ex aliis Cass. 17/03/2021, n. 7553;
Proc. n. 210/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 11/06/2021 n. 16609; 04/11/2021, n. 31601; 18/12/2021, n. 41709), la conclusione
di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del com-
mittente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano
eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente «trasferimento» del ruolo di custode verso i terzi,
poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da re-
sponsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte;
in breve, varrà ribadire come la conclu-
sione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuri-
dica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committen-
te/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il committente
non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere,
poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rap-
presenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto
all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'auto-
nomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in
relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in
cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fa-
se esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che rea-
lizza l'opera sia un mero nudus minister;
da qui l'affermazione del principio di diritto ai sensi
del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di in
contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art.
Proc. n. 210/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. “nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo
la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di re-
gola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia
dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del
committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per
causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o
impedire (ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di
condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). Per-
tanto, qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà o in possesso (o nella custodia)
di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al
fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltan-
to il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i
lavori; mentre quest'ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai
sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito
direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e
di aver esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di
modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o
evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di
quest'ultimo”.
Con La , oggi non ha fornito la prova liberatoria secondo le specificate CP_2
accezioni di cui alle richiamate pronunce e pertanto deve ritenersi responsabile ex art. 2051 cod. civ. per i danni che siano derivati a terzi dai lavori medesimi.
Gli attori dal canto loro hanno fornito la prova dei danni, come allegati, attraver-
so la prova testi nonché le foto allegate in atti, ritraenti i danni medesimi, e rico-
Proc. n. 210/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nosciute dai testi. Hanno anche provato attraverso le conclusioni del CTU la prova del nesso causale tra i lavori di scavo de quibus e i danni
Il CTU, infatti, all'esito dell'analisi di tutta la documentazione versata in atti e dei risultati dei rilievi metrici e grafici ha accertato che “in occasione dell'accaduto lamenta-
to nel luglio 2015, così come evidente nei rilievi fotografici in atti negli archivi del comando di
Polizia Municipale di Ceglie Messapica, l'interrato oggetto di contestazione è stato interessato,
nonché invaso da un grosso quantitativo d'acqua, in stretto nesso di causalità da im-
putare ai lavori che venivano svolti per l'installazione di manufatti Tecno-
logici – Telecom di Banda Larga” - cfr. pagg. 6 e 10 dell'elaborato peritale).
Lo stesso c.t.u. ha chiarito che detta situazione è stata ulteriormente aggravata dallo stato in cui (o chi per essa) teneva lo scavo e, di conseguen- CP_2
za, la strada (“in ogni caso, il fabbricato oggetto del contendere, poiché localizzato su un'area
posta a valle, è stato invaso da infiltrazioni d'acqua (per le forti piogge), che non sono defluite
liberamente sul piano viabile, ma che a seguito della cattiva messa in opera dello stra-
to impermeabilizzante, addirittura nella via menzionata alcune parti del
manto stradale risultavano inesistenti, di fatti la chiusura dello scavo in
conglomerato bituminoso era scoperto e a cielo aperto. La cattiva manuten-
zione, fatta non a regola d'arte della strada pubblica, contestuale alle forti piogge e al mancato
deflusso delle acque meteoriche, che si sono incanalate in punti d'accesso fino a raggiungere il
fabbricato risulta la vera causa dell'inondamento” – cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale)”.
In sintesi, il CTU ha accertato, che i lavori di scavo e il cattivo e/o l'omesso ri-
pristino dello stato dei luoghi da parte della ditta esecutrice hanno permesso le infiltrazioni delle acque causando i danni all'abitazione degli attori.
Co Ne consegue che deve ritenersi responsabile in ordine a detti danni, danni
Proc. n. 210/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. che si quantificano nella misura, accertata dal c.t.u., di € 7.880,00.
Sulla somma liquidata, previa devalutazione alla data del fatto vanno riconosciuti interessi legali con rivalutazione anno per anno, fino alla data della presente sen-
tenza dalla quale gli interessi sono dovuti senza ulteriore rivalutazione.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado oltre alle spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 7.880,00 oltre accessori come da parte motiva;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida quan-
to al primo in complessivi € 3.237,00 di cui € 237,00 per spese, oltre IVA CAP e
RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 2.355,00 di cui € 355,00
per spese, oltre IVA CAP e RF al 15%;
pone a carico di parte appellata le spese di CTU di primo grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 210/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini
dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortui-
to; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o
dell'appaltatore …”. La seconda - sentenza n. 12456 del 07/05/2024 - afferma che:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 210 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.
[...] CodiceFiscale_2
Massimiliano Stefanelli, come da mandato in atti;
- APPELLANTI -
E
(p.i. ), già in persona del legale CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Sigismondo Meyer von
Schauensee, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 210/2022 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3
[...
convennero in giudizio, dinanzi il Tribunale di Brindisi, per CP_2
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione sita in Ceglie Messapica.
Dedussero che data 24/07/2015, a causa delle abbondanti piogge cadute durante le ore pomeridiane, riscontravano, nei vani seminterrati, copiose infiltrazioni di acque meteoriche sul pavimento dei predetti locali e che - tali infiltrazioni erano causate dalle profonde tracce scoperte, effettuate sul manto stradale, dagli operai della società che per conto di installava dei cavi per la banda larga, CP_2
su via Mameli, via Sella e su via F.lli Bandiera e pertanto le acque meteoriche pe-
netravano agevolmente attraverso i predetti scavi nel suolo sotto-strada, per poi fuoriuscire dai vani seminterrati in oggetto. Le infiltrazioni de quibus causavano ingenti danni all'intonaco interno ed esterno delle pareti, alle soglie ed ai batti-
scopa della scala, oltre all'impianto elettrico, ammontanti ad € 8.150,00.
Non si costituì la convenuta che rimase contumace per tutto il giudizio di primo grado.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, prova testi e CTU, fu decisa con sentenza n. 1176/2021, pubblicata in data 09/09/2021 con la quale il Tribu-
nale di Brindisi rigettò la domanda sulla base di due diverse argomentazioni.
Ritenne che non fosse stato provato il nesso causale tra il prodursi del danno e una qualche condotta commissiva od omissiva riferibile alla convenuta
[...]
, richiamando le conclusioni del CTU secondo cui la vera causa delle in- CP_2
filtrazioni era da ascrivere alla cattiva manutenzione del manto stradale. “Pertanto
Proc. n. 210/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. il rapporto di causalità diretta non corre fra le infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato e
l'esecuzione dei lavori da parte della società incaricata da , bensì fra le infil- Controparte_2
trazioni stesse e la mancata manutenzione della strada pubblica di proprietà del . CP_3
Rilevò ancora il primo giudice che “la domanda appare generica con riferimento al titolo
di responsabilità che dovrebbe essere ascritta a per un fatto del terzo, in quanto CP_2
riconducibile all'attività posta in essere dalla società che era stata incaricata di eseguire con pro-
prie maestranze e sotto la propria responsabilità i lavori oggetto di causa”.
Avverso la sentenza non notificata i signori e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello con atto di citazione notificato in data 04/03/2022
chiedendone la riforma con due motivi.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale del 10 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra le infiltrazioni e i lavori dedotti. La sentenza avrebbe erroneamente interpretato la CTU la quale, nel fare riferimento alla cattiva manu-
tenzione del manto stradale, si riferiva sempre allo scavo realizzato da e CP_2
non alla mancata manutenzione del manto stradale da parte del CP_3
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui cosi statuisce: “avendo parte attrice riferito che i lavori in corso erano stati eseguiti da una società
terza incaricata da …, la domanda appare generica con riferimento al titolo di CP_2
responsabilità che dovrebbe essere ascritta a per un fatto del terzo, in quanto ri- CP_2
Proc. n. 210/2022 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. conducibile all'attività posta in essere dalla società che era stata incaricata di eseguire con pro-
prie maestranze e sotto la propria responsabilità i lavori oggetto di causa”. Chiedono la ret-
tifica della sentenza con accertamento della responsabilità di anche per CP_2
fatto del terzo, dato che la responsabilità della committente rimane an- CP_2
che se i lavori sono stati eseguiti da terzi, giacché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. la responsabilità per danno da cosa in custodia ricade sempre sul committente, salvo che sia provato il caso fortuito.
I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati.
Si premette che la problematica deve inquadrarsi nel perimetro applicativo della responsabilità per custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Ciò premesso, è provato che l'area oggetto di contenzioso fosse, al tempo dei fatti per cui è causa, interessata dai lavori per l'installazione di manufatti “Tecnolo-
gici – Telecom – di Banda Larga” e che l'autorizzazione per la realizzazione degli stessi fosse stata richiesta ed ottenuta da . Dette circostanze sono CP_2
state appurate dal CTU (“in effetti la sottoscritta, ha svolto ricerche approfondite, mediante
istanza di accesso agli atti datata al 06/11/2018 – allegato n. 9 – indirizzata agli Enti
preposti sia alla Polizia Municipale che al Settore Lavori Pubblici – Uffici Tecnici, per verifi-
care concretamente che l'area oggetto di contenzioso fosse effettivamente interessata dai lavori
lamentati. Delle infrastrutture BUL, ovvero se di fatti avessero interessato via Mameli … –
allegato 10” – cfr. pag. 6 elaborato peritale, nonché l'Allegato 10 della stessa relazione a firma
dell'Arch. che consiste proprio nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ceglie Per_1
Messapica a “all'esecuzione di opere civili per la posa di infrastrutture sot- Controparte_2
terranee per banda larga ed ultra larga per successiva posa di cavo telefonico in fibra ottica nelle
vie indicate …” tra cui anche la via Mameli, strada in cui è ubicato il fabbricato de
Proc. n. 210/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quo, come si può evincere dal “Progetto BUL Puglia – Tabella Opere – Comune di Ce-
glie Messapica”, allegato alla Relazione Tecnica presentata da al Controparte_2
Comune di Ceglie Messapica per ottenere la predetta autorizzazione – cfr. sem-
pre allegato 10 della CTU).
Deve quindi ritenersi che l'area, oggetto degli scavi, sia passata in custodia alla
, in quanto destinataria delle autorizzazioni comunali di cui innanzi per CP_2
l'esecuzione dei lavori.
Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., “Responsabilità per cose in cu-
stodia”, colui che ha la cosa in custodia è responsabile dei danni cagionati a terzi da essa, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di responsabilità oggettiva, vale a dire che non è necessario che il danneggiato provi la colpa del custode, ma solo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Venendo al caso specifico, occorre chiedersi se il committente, custode della res
(nel nostro caso ) che affidi a terzi i lavori perda la qualità di custode. In CP_2
proposito è consolidato orientamento della Corte di Cassazione che il commit-
tente, anche dopo aver affidato i lavori con contratto di appalto, non perde la qualità di custode della res (cioè della cosa oggetto dei lavori o del bene su cui i lavori si svolgono) nei rapporti verso terzi. La mera consegna materiale del bene all'appaltatore per l'esecuzione delle opere non equivale a trasferimento della cu-
stodia in senso giuridico nei confronti di terzi salvo che si provi la sussistenza del caso fortuito integrato dal fatto dell'appaltatore. Si richiamano a supporto di det-
ta conclusione due recenti pronunce della Cassazione: la prima - ordinanza n. 12909 del 22/04/2022 - ha stabilito che: “secondo l'orientamento venutosi consoli-
dando nella giurisprudenza di questa Corte (v. ex aliis Cass. 17/03/2021, n. 7553;
Proc. n. 210/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 11/06/2021 n. 16609; 04/11/2021, n. 31601; 18/12/2021, n. 41709), la conclusione
di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del com-
mittente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano
eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente «trasferimento» del ruolo di custode verso i terzi,
poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da re-
sponsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte;
in breve, varrà ribadire come la conclu-
sione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuri-
dica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committen-
te/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il committente
non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere,
poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rap-
presenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto
all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'auto-
nomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in
relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in
cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fa-
se esecutiva, si sia radicalmente svuotato, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che rea-
lizza l'opera sia un mero nudus minister;
da qui l'affermazione del principio di diritto ai sensi
del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di in
contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art.
Proc. n. 210/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. “nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, viene in rilievo
la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. e dei danni cagionati ai terzi risponde di re-
gola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in quanto l'appalto e l'autonomia
dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del
committente), fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per
causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o
impedire (ipotesi questa nella quale il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di
condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). Per-
tanto, qualora i terzi subiscano danni da una cosa di proprietà o in possesso (o nella custodia)
di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto di lavori, il danneggiato, al
fine di conseguire il risarcimento dal proprietario o dal possessore della cosa, deve provare soltan-
to il nesso causale tra il danno e la cosa custodita dal proprietario o possessore, committente i
lavori; mentre quest'ultimo, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custodia della cosa ai
sensi dell'art. 2051 c.c., deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito
direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e
di aver esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di
modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o
evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di
quest'ultimo”.
Con La , oggi non ha fornito la prova liberatoria secondo le specificate CP_2
accezioni di cui alle richiamate pronunce e pertanto deve ritenersi responsabile ex art. 2051 cod. civ. per i danni che siano derivati a terzi dai lavori medesimi.
Gli attori dal canto loro hanno fornito la prova dei danni, come allegati, attraver-
so la prova testi nonché le foto allegate in atti, ritraenti i danni medesimi, e rico-
Proc. n. 210/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nosciute dai testi. Hanno anche provato attraverso le conclusioni del CTU la prova del nesso causale tra i lavori di scavo de quibus e i danni
Il CTU, infatti, all'esito dell'analisi di tutta la documentazione versata in atti e dei risultati dei rilievi metrici e grafici ha accertato che “in occasione dell'accaduto lamenta-
to nel luglio 2015, così come evidente nei rilievi fotografici in atti negli archivi del comando di
Polizia Municipale di Ceglie Messapica, l'interrato oggetto di contestazione è stato interessato,
nonché invaso da un grosso quantitativo d'acqua, in stretto nesso di causalità da im-
putare ai lavori che venivano svolti per l'installazione di manufatti Tecno-
logici – Telecom di Banda Larga” - cfr. pagg. 6 e 10 dell'elaborato peritale).
Lo stesso c.t.u. ha chiarito che detta situazione è stata ulteriormente aggravata dallo stato in cui (o chi per essa) teneva lo scavo e, di conseguen- CP_2
za, la strada (“in ogni caso, il fabbricato oggetto del contendere, poiché localizzato su un'area
posta a valle, è stato invaso da infiltrazioni d'acqua (per le forti piogge), che non sono defluite
liberamente sul piano viabile, ma che a seguito della cattiva messa in opera dello stra-
to impermeabilizzante, addirittura nella via menzionata alcune parti del
manto stradale risultavano inesistenti, di fatti la chiusura dello scavo in
conglomerato bituminoso era scoperto e a cielo aperto. La cattiva manuten-
zione, fatta non a regola d'arte della strada pubblica, contestuale alle forti piogge e al mancato
deflusso delle acque meteoriche, che si sono incanalate in punti d'accesso fino a raggiungere il
fabbricato risulta la vera causa dell'inondamento” – cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale)”.
In sintesi, il CTU ha accertato, che i lavori di scavo e il cattivo e/o l'omesso ri-
pristino dello stato dei luoghi da parte della ditta esecutrice hanno permesso le infiltrazioni delle acque causando i danni all'abitazione degli attori.
Co Ne consegue che deve ritenersi responsabile in ordine a detti danni, danni
Proc. n. 210/2022 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. che si quantificano nella misura, accertata dal c.t.u., di € 7.880,00.
Sulla somma liquidata, previa devalutazione alla data del fatto vanno riconosciuti interessi legali con rivalutazione anno per anno, fino alla data della presente sen-
tenza dalla quale gli interessi sono dovuti senza ulteriore rivalutazione.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado oltre alle spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 7.880,00 oltre accessori come da parte motiva;
condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado che liquida quan-
to al primo in complessivi € 3.237,00 di cui € 237,00 per spese, oltre IVA CAP e
RF al 15% e quanto al secondo grado in complessivi € 2.355,00 di cui € 355,00
per spese, oltre IVA CAP e RF al 15%;
pone a carico di parte appellata le spese di CTU di primo grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 210/2022 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini
dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortui-
to; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o
dell'appaltatore …”. La seconda - sentenza n. 12456 del 07/05/2024 - afferma che: