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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/09/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3785/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3785/2024 tra avv. RAMA ANISA)Parte_1
OPPONENTE e avv. SERRA PIERLUIGI) Controparte_1
OPPOSTO e
(avv. ) TERZO CHIAMATO
* Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. M. Costa in sostituzione dell'Avv. Rama per e l'Avv. Sirignano in sostituzione Parte_1 dell'Avv. P. Serra per i quali concludono rispettivamente come da citazione e Controparte_1 comparsa costitutiva, insistendo anche nelle difese integrative contenute nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. L'Avv. Costa fa presente che è sopraggiunto accordo non formalizzato in forza del quale ha effettuato due versamenti documentati. Parte_1
L'Avv. Sirignano insiste nelle proprie conclusioni, con riserva di valutare gli asseriti sopraggiunti accordo e pagamenti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3785/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Rama Anisa come da mandato in atti, OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Pierluigi Serra come da mandato in atti, OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1229/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 31.10.2024”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere: In via preliminare: Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto In via principale: - previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, ivi compreso l'accertamento dell'inadempimento di eccepito dall'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c., revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o CP_1 dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1229/2024 del 31.10.2024 - RG n. 2904/2024, poiché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti. In ogni caso: Condannarsi l'opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite”.
Conclusioni per parte opposta: “Insta affinché codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via cautelare principale, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 1229/2024 emesso dal Tribunale di Parma;
nel merito, respingere l'opposizione spiegata e confermare il decreto ingiuntivo N. 1229/2024; in subordine, accertare e dichiarare il credito della nella misura di € 37.857,20, o nella maggiore o minore somma Controparte_1 provata in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della , Parte_1 CP_1 oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto e ottenuto il decreto n. 1229/2024, con cui è stato ingiunto a Controparte_1 [...] di pagare la somma di 37.857,20 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di Parte_1 corrispettivo delle prestazioni di fresatura eseguite, affidatele nei mesi di luglio, agosto, settembre Contr e ottobre 2023 e di cui alle fatture elettroniche prodotte, regolarmente trasmesse allo Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione deducendo, Parte_1 ai fini della revoca del decreto, la non conformità dei pezzi fresati ai disegni progettuali forniti alla controparte, da cui numerose contestazioni da parte dei propri clienti e conseguente necessità di ripetere interamente le lavorazioni con dispendio di tempo e costi. si è costituita regolarmente, prendendo posizione sui generici rilievi della Controparte_1 controparte, ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di Parte_1
In assenza di attività istruttoria, poiché non richiesta dalle parti, con l'ordinanza del 12.06.2025 la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione proposta da non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Occorre premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata. In particolare, nel settore delle obbligazioni, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., SU n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso in esame, la fonte negoziale da cui origina il credito è provata dagli ordini di lavorazione depositati unitamente al ricorso monitorio ed anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché l'opponente non ha contestato di avere conferito incarico a R.D. Work di fornire le prestazioni esposte negli ordini e nelle fatture. Anche l'esecuzione delle prestazioni non è oggetto di contestazione, pertanto può dirsi che
[...] abbia assolto all'onere dimostrativo a suo carico. CP_1
A giustificazione del mancato pagamento delle fatture ha posto eccezione Parte_1 di inadempimento, la quale, tuttavia, appare sostenuta soltanto da circostanze fattuali vaghe, non contestualizzate, prive dei necessari riferimenti oggettivi e soggettivi: l'opponente non ha indicato gli aspetti specifici delle difformità dei pezzi fresati;
le note depositate come contestazioni, in allegato alla citazione, hanno contenuto non univocamente riferibile alle lavorazioni eseguite da la lettera del legale prodotta, facente riferimento a contestazioni, non risulta neppure CP_1
3 che sia pervenuta all'opposta e comunque è redatta molti mesi dopo l'esecuzione dell'opera di fresatura (nel febbraio 2024), sicché emerge anche un profilo di tardività della (eventuale) denuncia ex art. 1667 cod. civ. Nessuna traccia neppure dei danni asseritamente derivati da – altrettanto asseriti e non provati - necessità di ripetere le lavorazioni e dal protrarsi dei tempi di consegna ai clienti dei pezzi conformi a progetto. Conclusivamente, l'opposizione di è infondata e da rigettare: il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto va confermato. Dall'importo ingiunto andranno detratti i versamenti eventualmente già eseguiti dalla società opponente, dei quali il legale ha offerto solo un principio di prova scritta in formato cartaceo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 Euro) per le prime due fasi processuali e sui minimi per le restanti due, in ragione dell'assenza di istruttoria e della concentrazione degli adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1229/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 31.10.2024;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate in 5.261,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 16 settembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Cristina Ferrari
4
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3785/2024 tra avv. RAMA ANISA)Parte_1
OPPONENTE e avv. SERRA PIERLUIGI) Controparte_1
OPPOSTO e
(avv. ) TERZO CHIAMATO
* Oggi 16 settembre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. M. Costa in sostituzione dell'Avv. Rama per e l'Avv. Sirignano in sostituzione Parte_1 dell'Avv. P. Serra per i quali concludono rispettivamente come da citazione e Controparte_1 comparsa costitutiva, insistendo anche nelle difese integrative contenute nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. L'Avv. Costa fa presente che è sopraggiunto accordo non formalizzato in forza del quale ha effettuato due versamenti documentati. Parte_1
L'Avv. Sirignano insiste nelle proprie conclusioni, con riserva di valutare gli asseriti sopraggiunti accordo e pagamenti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3785/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Rama Anisa come da mandato in atti, OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Pierluigi Serra come da mandato in atti, OPPOSTO
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1229/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 31.10.2024”.
Conclusioni per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere: In via preliminare: Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto In via principale: - previo ogni necessario e/o opportuno accertamento, ivi compreso l'accertamento dell'inadempimento di eccepito dall'opponente ai sensi dell'art. 1460 c.c., revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o CP_1 dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1229/2024 del 31.10.2024 - RG n. 2904/2024, poiché infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti. In ogni caso: Condannarsi l'opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite”.
Conclusioni per parte opposta: “Insta affinché codesto Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via cautelare principale, concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 1229/2024 emesso dal Tribunale di Parma;
nel merito, respingere l'opposizione spiegata e confermare il decreto ingiuntivo N. 1229/2024; in subordine, accertare e dichiarare il credito della nella misura di € 37.857,20, o nella maggiore o minore somma Controparte_1 provata in corso di causa e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore della , Parte_1 CP_1 oltre interessi di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto e ottenuto il decreto n. 1229/2024, con cui è stato ingiunto a Controparte_1 [...] di pagare la somma di 37.857,20 Euro, oltre interessi e spese, a titolo di Parte_1 corrispettivo delle prestazioni di fresatura eseguite, affidatele nei mesi di luglio, agosto, settembre Contr e ottobre 2023 e di cui alle fatture elettroniche prodotte, regolarmente trasmesse allo Avverso il provvedimento monitorio ha proposto opposizione deducendo, Parte_1 ai fini della revoca del decreto, la non conformità dei pezzi fresati ai disegni progettuali forniti alla controparte, da cui numerose contestazioni da parte dei propri clienti e conseguente necessità di ripetere interamente le lavorazioni con dispendio di tempo e costi. si è costituita regolarmente, prendendo posizione sui generici rilievi della Controparte_1 controparte, ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa azionata nei confronti di Parte_1
In assenza di attività istruttoria, poiché non richiesta dalle parti, con l'ordinanza del 12.06.2025 la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** L'opposizione proposta da non è meritevole di accoglimento. Parte_1
Occorre premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente del fatto invocato a sostegno della pretesa azionata. In particolare, nel settore delle obbligazioni, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. civ., SU n. 13533 del 30.10.2001). Nel caso in esame, la fonte negoziale da cui origina il credito è provata dagli ordini di lavorazione depositati unitamente al ricorso monitorio ed anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché l'opponente non ha contestato di avere conferito incarico a R.D. Work di fornire le prestazioni esposte negli ordini e nelle fatture. Anche l'esecuzione delle prestazioni non è oggetto di contestazione, pertanto può dirsi che
[...] abbia assolto all'onere dimostrativo a suo carico. CP_1
A giustificazione del mancato pagamento delle fatture ha posto eccezione Parte_1 di inadempimento, la quale, tuttavia, appare sostenuta soltanto da circostanze fattuali vaghe, non contestualizzate, prive dei necessari riferimenti oggettivi e soggettivi: l'opponente non ha indicato gli aspetti specifici delle difformità dei pezzi fresati;
le note depositate come contestazioni, in allegato alla citazione, hanno contenuto non univocamente riferibile alle lavorazioni eseguite da la lettera del legale prodotta, facente riferimento a contestazioni, non risulta neppure CP_1
3 che sia pervenuta all'opposta e comunque è redatta molti mesi dopo l'esecuzione dell'opera di fresatura (nel febbraio 2024), sicché emerge anche un profilo di tardività della (eventuale) denuncia ex art. 1667 cod. civ. Nessuna traccia neppure dei danni asseritamente derivati da – altrettanto asseriti e non provati - necessità di ripetere le lavorazioni e dal protrarsi dei tempi di consegna ai clienti dei pezzi conformi a progetto. Conclusivamente, l'opposizione di è infondata e da rigettare: il decreto Parte_2 ingiuntivo opposto va confermato. Dall'importo ingiunto andranno detratti i versamenti eventualmente già eseguiti dalla società opponente, dei quali il legale ha offerto solo un principio di prova scritta in formato cartaceo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sui valori medi dello scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 Euro) per le prime due fasi processuali e sui minimi per le restanti due, in ragione dell'assenza di istruttoria e della concentrazione degli adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1229/2024 emesso dal Tribunale di Parma il 31.10.2024;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1 opposizione, liquidate in 5.261,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Parma il 16 settembre 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
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