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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato in Via del Parco Margherita n. 8 Napoli presso il difensore avv. MANZO MARIO
OPPONENTE contro
(C.F. – già in p.l.r.p.t, e per Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 essa, quale mandataria, ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in Via Correggio n. 43 Milano presso il difensore avv. PESENTI MARCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 255/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 10.03.2021 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 5.664,08, oltre interessi e spese del procedimento, in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento ad un contratto pagina 1 di 4 di apertura di linea di credito con carta di credito (cd. revolving) intervenuto in data
26.10.2011 tra il medesimo e IN Banca spa, poi cedente il credito in favore Pt_1 di (già . Controparte_1 Controparte_1
L'opponente, in particolare, eccepiva la carenza di prova scritta del credito, la nullità del contratto per omessa indicazione del TAE ed erronea indicazione del ISC/TAEG, nonché
l'usurarietà dei tassi di interesse e l'indebita applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A seguito di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e constatato il fallimento del tentativo di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è
l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte
(legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così,
Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso che ci occupa, l'opposta ha prodotto – già in fase monitoria – il contratto di apertura della linea di credito sottoscritto dall'opponente con IN Banca spa in data
26.10.2011. Detto contratto, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, riporta il numero di identificativo n. , attribuito dalla cedente IN Banca spa, NumeroDiCar_1 peraltro corrispondente all'estratto conto analitico certificato ex art. 50 TUB prodotto in atti e riportato nelle successive comunicazioni trasmesse al debitore.
L'opposta, inoltre, ha prodotto - tanto in fase monitoria, quanto nel presente giudizio di pagina 2 di 4 opposizione - il contratto di cessione del credito in suo favore e nessuna contestazione specifica è stata mossa su tale documentazione da parte dell'opponente debitore, il quale era anche stato notiziato della cessione del credito vantato da IN Banca spa in favore di
(già a mezzo di raccomandata, ritualmente Controparte_1 Controparte_1 consegnata.
A fronte di questa produzione posta alla base della pretesa creditoria che deve ritenersi provata, oltre che non specificamente contestata, l'opponente non ha adempiuto al suo onere probatorio, non avendo allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento del contratto o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto, essendosi limitato a dedurre genericamente l'insufficiente prova del credito per mancanza del numero identificativo del contratto, argomentazione quest'ultima che, come già rilevato, è confutata documentalmente.
Né colgono nel segno le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla nullità del contratto ed all'applicazione di tassi usurari ed anatocistici.
In particolare, in merito alla indicazione nel contratto del TAE, occorre precisare che è prescritta l'indicazione del valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente al contratto de quo, caratterizzato da un meccanismo restitutorio degli interessi che esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli stessi. Ragion per cui, nella fattispecie, non è censurabile l'omessa indicazione del
TAE contestata.
Ugualmente infondata è l'eccepita nullità del contratto per omessa/erronea indicazione dell'TAEG/ISC. Sul punto occorre rilevare che, secondo l'orientamento assolutamente condivisibile della giurisprudenza di legittimità, "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. civ. n. 39169 del 9.12.2021).
Quanto alla deduzione di usurarietà dei tassi di interesse, la stessa è infondata atteso che nel pagina 3 di 4 caso di specie non risulta superato il tasso di soglia determinato al momento della stipula del contratto per la categoria “credito revolving fino ad euro 5.000”. Va parimenti rigettata l'eccezione di anatocismo, formulata dall'opponente in termini del tutto generici e non supportata da alcuna allegazione probatoria.
L'infondatezza dei motivi di opposizione e la prova del credito offerta dalla
[...]
impongono il rigetto dell'opposizione proposta da ed il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto va, conclusivamente, confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
Condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di Parte_1 opposizione in favore dell'opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Cosenza, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANZO Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato in Via del Parco Margherita n. 8 Napoli presso il difensore avv. MANZO MARIO
OPPONENTE contro
(C.F. – già in p.l.r.p.t, e per Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1 essa, quale mandataria, ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato in Via Correggio n. 43 Milano presso il difensore avv. PESENTI MARCO
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 255/2021, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 10.03.2021 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 5.664,08, oltre interessi e spese del procedimento, in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento ad un contratto pagina 1 di 4 di apertura di linea di credito con carta di credito (cd. revolving) intervenuto in data
26.10.2011 tra il medesimo e IN Banca spa, poi cedente il credito in favore Pt_1 di (già . Controparte_1 Controparte_1
L'opponente, in particolare, eccepiva la carenza di prova scritta del credito, la nullità del contratto per omessa indicazione del TAE ed erronea indicazione del ISC/TAEG, nonché
l'usurarietà dei tassi di interesse e l'indebita applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
A seguito di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e constatato il fallimento del tentativo di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è
l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte
(legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così,
Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso che ci occupa, l'opposta ha prodotto – già in fase monitoria – il contratto di apertura della linea di credito sottoscritto dall'opponente con IN Banca spa in data
26.10.2011. Detto contratto, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, riporta il numero di identificativo n. , attribuito dalla cedente IN Banca spa, NumeroDiCar_1 peraltro corrispondente all'estratto conto analitico certificato ex art. 50 TUB prodotto in atti e riportato nelle successive comunicazioni trasmesse al debitore.
L'opposta, inoltre, ha prodotto - tanto in fase monitoria, quanto nel presente giudizio di pagina 2 di 4 opposizione - il contratto di cessione del credito in suo favore e nessuna contestazione specifica è stata mossa su tale documentazione da parte dell'opponente debitore, il quale era anche stato notiziato della cessione del credito vantato da IN Banca spa in favore di
(già a mezzo di raccomandata, ritualmente Controparte_1 Controparte_1 consegnata.
A fronte di questa produzione posta alla base della pretesa creditoria che deve ritenersi provata, oltre che non specificamente contestata, l'opponente non ha adempiuto al suo onere probatorio, non avendo allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento del contratto o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto, essendosi limitato a dedurre genericamente l'insufficiente prova del credito per mancanza del numero identificativo del contratto, argomentazione quest'ultima che, come già rilevato, è confutata documentalmente.
Né colgono nel segno le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla nullità del contratto ed all'applicazione di tassi usurari ed anatocistici.
In particolare, in merito alla indicazione nel contratto del TAE, occorre precisare che è prescritta l'indicazione del valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente al contratto de quo, caratterizzato da un meccanismo restitutorio degli interessi che esclude qualsiasi fenomeno di capitalizzazione infrannuale degli stessi. Ragion per cui, nella fattispecie, non è censurabile l'omessa indicazione del
TAE contestata.
Ugualmente infondata è l'eccepita nullità del contratto per omessa/erronea indicazione dell'TAEG/ISC. Sul punto occorre rilevare che, secondo l'orientamento assolutamente condivisibile della giurisprudenza di legittimità, "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. civ. n. 39169 del 9.12.2021).
Quanto alla deduzione di usurarietà dei tassi di interesse, la stessa è infondata atteso che nel pagina 3 di 4 caso di specie non risulta superato il tasso di soglia determinato al momento della stipula del contratto per la categoria “credito revolving fino ad euro 5.000”. Va parimenti rigettata l'eccezione di anatocismo, formulata dall'opponente in termini del tutto generici e non supportata da alcuna allegazione probatoria.
L'infondatezza dei motivi di opposizione e la prova del credito offerta dalla
[...]
impongono il rigetto dell'opposizione proposta da ed il Controparte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto va, conclusivamente, confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa;
Condanna alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di Parte_1 opposizione in favore dell'opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Cosenza, 14 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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