Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RGN 1937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “accesso al
[...]
”; Parte_1
PROMOSSO DA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), elettivamente domiciliato in IS (CL) alla via C.F._1
Samperi 309, presso lo studio dell'avv. Lucia Antonella Spata (C.F
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al C.F._2 ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
[...]
Controparte_1 in persona del Ministro pro-tempore e del suo Presidente (CF:
[...]
) con sede presso Palazzo Viminale in Roma, domiciliato per legge P.IVA_1 presso gli Uffici dell' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , il sig. chiedeva al Tribunale di Parte_2 accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'accesso al Fondo di
Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la legge
22.12.1999 n. 512, per il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno per la morte del congiunto nato a [...] il ON
05.02.1946 e deceduto il 19.05.1985.
Si esponeva che, con sentenza n. 72/2020 del Tribunale di Caltagirone, Per_2
, imputato unitamente a , veniva condannato per il delitto
[...] Controparte_2 previsto e punito dagli artt. 110, 61, comma 1 n. 1, 575, 577, comma 1 n. 3, c.p., perché, agendo per motivi futili e con premeditazione, in concorso tra loro e con
(deceduto), quest'ultimo nella qualità di mandante e tutti quali Persona_3 esecutori materiali, cagionavano la morte di , attirato in un ON agguato dal al cui indirizzo il ed il esplodevano Per_3 CP_2 Per_2 complessivamente quattro colpi di pistola cal. 7,65 alla testa della vittima provocandone la morte.
Con tale sentenza veniva condannato alla pena di anni 16 di Persona_2 reclusione nonché o al pagamento di spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle parti civili, tra cui l'odierna parte ricorrente, da liquidarsi in separato giudizio civile, con assegnazione di una provvisionale pari ad € 50.000,00. Il decisum, in punto di statuizioni civili , trovava conferma nella sentenza n. 21/2021 della Corte d'Appello di Catania.
Seguiva richiesta di accesso al Fondo di Rotazione per la solidarietà alle Pt_1 [...]
CP_ CP di mafioso, istituito con la legge 22.12.1999 n. 512, che, nondimeno, veniva rigettata in forza della Delibera n. 432 del 2023 del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti. In ragione di ciò, il sig. avviava il presente procedimento, Parte_2 nell'ambito del quale parte convenuta è rimasta contumace, al fine di vedersi riconosciuto l'accesso al fondo di solidarietà, posto che, da un lato, il proprio congiunto sarebbe stato vittima di un tipico agguato mafioso, ON dall'altro perché non sussisterebbe quella contiguità ad ambienti delinquenziali che il Comitato ha ritenuto ostativa alla misura indennitaria.
Seguiva il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, infine, all'udienza di discussione del 5.6.2025, celebrata a distanza mediante l'ausilio di strumenti audio visivi, la causa veniva assunta in decisione con l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza, in applicazione del disposto ex art. 281 sexies u. co. cpc.
OSSERVA
Sull'asserita natura mafiosa del delitto ai danni di . ON
La domanda attorea si fonda sull'asserita natura mafiosa dell'omicidio del ON
, il quale, in data 19.5.1985 si allontanava da casa senza più fare ritorno. Solo
[...]
a distanza di molti anni e grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia
, si individuavano le ragioni di quella scomparsa. In particolare, si Controparte_3
veniva a conoscenza che era stato assassinato a causa della relazione Per_1
intrattenuta con la madre di . Persona_3
Dal 2009 iniziava a collaborare con lo Stato e rendeva dichiarazioni Persona_2
auto-accusatorie in ordine all'omicidio , narrando di avere partecipato Per_1
all'azione delittuosa unitamente al (deceduto) e a Persona_3 CP_2
, cognato della vittima e successivamente assolto con la formula “perché non
[...]
ha commesso il fatto”. In particolare, nel corso degli interrogatori resi all'A.G., il narrava Per_2
dettagliatamente le modalità del delitto, fornendo particolari sul movente nonché
sulla preparazione dell'iter criminis e sulle modalità di occultamento del cadavere,
che, subito dopo l'omicidio, veniva interrato nel bosco di Santo Pietro.
Sulla scorta di tali elementi, la sentenza di condanna del Tribunale di Caltagirone,
confermata sul punto in appello, ha escluso la sussistenza della fattispecie mafiosa,
in considerazione degli elementi che seguono:
- L'estraneità del alla consorteria mafiosa, posto che il suo ingresso in cosa Per_2
nostra sarebbe avvenuto nel 1988;
- Il movente dell'omicidio, da ricercarsi in questioni di natura prettamente personale, legate alla relazione sentimentale tra la vittima e la madre del
Per_3
Orbene, ai sensi dell'art. 4 l. 512/1999 “hanno diritto di accesso al Fondo, entro
i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche
costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui
favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982,
sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e
di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:
a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo
articolo 416-bis;
c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo
mafioso” Il tenore letterale della norma è inequivoco nell'ancorare il diritto di accesso al fondo, da un lato alla sentenza definitiva di condanna al risarcimento danni e alle spese, dall'altro alla sussistenza di un'imputazione afferente ai delitti richiamati.
Nel caso di specie, il giudicato ha escluso che l'omicidio del sia Per_1
riconducibile all'azione della consorteria mafiosa di cui l'asserito mandante faceva parte. La pregressa attività criminale di quest'ultimo, difatti, non può di per sé attrarre l'omicidio del nel novero dei reati fine dell'associazione Per_1
mafiosa, essendo emerso, peraltro, un movente del tutto alieno agli affari criminali del clan.
Inoltre, la circostanza che l'unico responsabile giudicato, il , Persona_2
fosse al momento dei fatti estraneo all'associazione criminale e che vi sarebbe entrato solo tre anni dopo, rende insostenibile la tesi secondo cui l'omicidio del sarebbe stato comunque strumentale all'associazione, nella prospettiva Per_1
di una sua imminente affiliazione. Non sussistono sul punto validi elementi a
sostegno di tale strumentalità, nesso di strumentalità che avrebbe dovuto
essere dimostrato in modo stringente e specifico.
Del pari, la coeva comunicazione del delitto che fa ad un appartenente al Per_2
clan di IS non può ritenersi sintomatica del movente mafioso o della finalità
di agevolare cosa nostra, potendo piuttosto ricondursi all'esigenza, sovente avvertita nei contesti delinquenziali, di rendere conto delle attività criminali “non autorizzate”. Quanto all'asserita sussistenza del metodo mafioso, deve rilevarsi che l'aggravante dell'agevolazione è stata introdotta solo nel 1991 e oggi trova la sua disciplina all'art. 416 bis.
1. Essa è applicabile, tra l'altro, allorché il delitto sia commesso avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. In particolare,
la giurisprudenza afferma che “è configurabile la circostanza aggravante
dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui
le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei
confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso,
quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi,
ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del
reato”.
Si osserva che l'aggravante in discorso è stata correttamente esclusa in sentenza,
stante la sua introduzione in epoca successiva al delitto. Ne segue che,
richiedendo l'art. 4 l.512 del 1999 che tale aggravante costituisca oggetto dell'imputazione contestata, non può invocarsene a posteriori la configurabilità,
anche solo al limitato fine di accedere al fondo di rotazione.
Peraltro, dall'analisi dei fatti, come cristallizzati nel giudicato, non è possibile dedurre, oltre ogni ragionevole dubbio, che il delitto abbia prodotto nei consociati quel metus che segue ai delitti di mafia, dato che i contorni della scomparsa del restarono a lungo incerti, senza che quella scomparsa potesse Per_1
inequivocabilmente essere associata ad una “punizione” mafiosa.
In definitiva, gli elementi addotti dall'attore a sostegno della natura mafiosa del delitto si basano su spunti investigativi, comprensivi di dichiarazioni de relato, che, ad ogni modo, non hanno avuto riscontro nella sede dibattimentale, la sola deputata all'accertamento dei fatti con la forza del giudicato.
Per le superiori ragioni si ritengono insussistenti i presupposti oggettivi che la l.512 del 1999 richiede al fine di ottenere dal fondo di rotazione la misura indennitaria.
Sulla contiguità del agli ambienti malavitosi ON
Del pari, non si ritengono sussistenti i presupposti soggettivi richiesti all'art. 4 c.
3 l. 512/1999, che, ai fini dell'accesso al fondo di solidarietà, richiede che il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti
delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento
passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo
dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai
rapporti delinquenziali cui partecipava.
Sul punto appaiono pertinenti i rilievi mossi dal Comitato di solidarietà, che ha ricostruito in modo attendibile le frequentazioni del , il quale, ON
quantunque incensurato, aveva intrattenuto, un rapporto confidenziale con soggetti attivi sul piano criminale, e, segnatamente, lo stesso , Persona_2
oltreché e , con il quale era legato anche Persona_3 Controparte_2
dal vincolo di affinità.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità impone di valutare con rigore qualsivoglia contiguità ad ambienti criminali, in conformità alla ratio della disciplina di sostegno alle vittime della mafia. È costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la mera assenza di precedenti penali o di affiliazione mafiosa non può di per sé integrare il requisito per l'accesso al fondo. Invero, è necessario che vi sia una completa estraneità
agli ambienti delinquenziali mafiosi, intesa in senso ampio e rigoroso.
A fronte degli elementi riportati dal Comitato di solidarietà, l'attore non ha provato l'accidentalità dei suddetti rapporti con gli ambienti delinquenziali,
limitandosi ad allegare l'assenza di precedenti penali in capo alla vittima nonché
l'asserita “imposizione” delle frequentazioni suddette. Invero, il timore nei confronti di individui criminalmente attivi, in ogni caso non provato, non può
costituire valida ragione per giustificare rapporti confidenziali e frequentazioni ambigue con tali soggetti, potendosi evincere da tali accertate frequentazioni,
contra, un fondato dubbio di vicinanza alla consorteria, integrante la
esclusione del requisito soggettivo richiesto, come sopra esposto ed
argomentato. Ne consegue che, anche sotto questo profilo, difettano i requisiti per l'accesso alla misura indennitaria richiesta.
Per tutte le superiori ragioni, il ricorso va rigettato, in quanto infondato, posto che non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso al fondo di rotazione per le vittime di reati di tipo mafioso e per i reati intenzionali violenti.
Pronuncia sulle spese
Quanto alle spese, in considerazione della contumacia del convenuto, non si dispone condanna ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da . Parte_2
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Atto redatto con l'ausilio del MOT, dr. Luigi Ferrigno
Caltanissetta, 19/6/2025
Il Giudice
Francesco Lauricella