Sentenza breve 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza breve 20/01/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00947/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13762/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13762 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva dell’Avviso Pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all’art. 7 comma 1-bis della L. n. 68/1999 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici - anno 2023, approvata e pubblicata con Determinazione n. G12005 del 3 ottobre 2024;
nonché avverso l’Avviso Pubblico per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all’art. 7 comma 1-bis della L. 68/99 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici - anno 2023, approvato con Determinazione n. G17541 del 28 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso depositato il 17 dicembre 2024 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha domandato l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa adozione delle opportune misure cautelari.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2025, sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La vicenda fattuale prende avvio con la Determinazione G17541 del 28 dicembre 2023 con la quale si procedeva ad “ Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 68/1999 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di cui all'art. 7 comma 1-bis della L. n. 68/1999 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici. Anno 2023 ”.
La ricorrente avanzava domanda di partecipazione con nota prot. n° 328193 dell’8 marzo 2024.
Con Determinazione Dirigenziale G09760 del 22 luglio 2024 veniva pubblicata Graduatoria provvisoria in ordine al Bando de quo, che vedeva la ricorrente collocata in posizione n° 485 con 132 punti.
A seguito della pubblicazione, controparte avanzava istanza di riesame richiedendo l’attribuzione del complessivo punteggio di 139, respinta con nota del 16 settembre 2024, con cui la Regione Lazio comunicava che: “ la Sig.ra -OMISSIS- nel compilare la domanda ha omesso di indicare i dati dell’altro genitore del minore, impedendo di fatto a codesto ufficio di poter fare i dovuti controlli per accertare i redditi del padre, così come previsto in modo espresso nell’Avviso ”.
Infine e con Determinazione Dirigenziale G13005 del 3 ottobre 2024 veniva pubblicata la Graduatoria definitiva, ove la ricorrente occupava la posizione n. 485 con punteggio 132.
Ebbene, in materia di collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968, come in caso di invalidità civile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo giurisprudenza consolidata a cui questo Collegio intende aderire, la giurisdizione spetta al giudice ordinario: “ Anche la giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide nel caso in esame, è dell’avviso, con riferimento sia alla disciplina del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 482 del 1968, sia a quella dell’invalidità civile di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), che è da escludere l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa in relazione ad un'attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all'assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti (in termini, Cons. Stato, 29.3.2011, n.1889)”); così anche T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Sent. 14/1/2021 n° 537; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Sent. 26/2/2020 n° 2502; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, Sent. 23/10/2020 n° 10872; T.A.R. Puglia, Sez. II, Sent. 6/3/2007 n° 624 (“La procedura di assunzione mediante selezione da parte della p.a. degli iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali, atteso che essa sostanzialmente consiste nella mera assunzione diretta di coloro che sono iscritti nelle prime posizioni della graduatoria corrispondenti al numero dei posti indicati nella richiesta di assunzione inoltrata dall’amministrazione e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art.63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 ” (vedi anche Cass. Sez. Unite 27/5/1999 n° 302).
In tema di collocamento obbligatorio, infatti, debbono essere distinti due momenti ben precisi: una prima fase di carattere puramente amministrativo (e connotata dall’esercizio di poteri discrezionali), riguardante l’esame della condizione di invalidità, attraverso la quale si verificano la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e posti in essere dalla pubblica amministrazione, per cui il lavoratore è titolare esclusivamente interessi legittimi ed una seconda fase, successiva all’accertamento delle menomazioni e quindi al riconoscimento dello status di invalido, che comporta l’esistenza di diritti soggettivi, quale il diritto all'assunzione, la cui cognizione è da attribuirsi al giudice ordinario (Cass. SS.UU. n° 5806 del 1998; Cass. Sent. n° 5338 del 1993).
Il provvedimento impugnato si inserisce in tale seconda fase del segmento procedimentale, non implicando l’esercizio di alcun potere discrezionale per l’amministrazione e, d’altra parte, coinvolgendo il diritto soggettivo del ricorrente all’assunzione.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Vista la peculiarità della controversia le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.