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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 552 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elia Bueti, giusta procura allegata all'atto di citazione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Villa San Giovanni, Via Torre telegrafo, 2
- Parte Opponente -
(C.F. ), rappresentati e Controparte_1 C.F._2 difesi, come in atti, dall' Avv. Angelo PUGLIATTI (C.F.: ), C.F._3 con studio in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, subentrato all'avv. Elia
Bueti;
- Parte Opponente –
E
(C.F. , in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._4 legale rappresentante della società (P.IVA CP_3 P.IVA_1
1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Stefania Gullo (C.F.:
), con studio in Rosarno, Via Cosenza n. 24; C.F._5
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione Decreto Ingiuntivo n. 51/2022 emesso dal Tribunale di palmi il 26/1/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella Parte_1 qualità di amministratore di sostegno del figlio, , Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2022, emesso dal Tribunale di AL a carico di , su istanza della società Controparte_1 CP_3 per l'importo di €12.767,03, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione i Sig.ri eccepivano: CP_1
I. L' inesistenza del credito, attesa la inidoneità della fattura commerciale n. 32 del 22.03.2016 a costituire elemento di prova del sotteso rapporto contrattuale e della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di contestazione nonché la genericità delle voci di spesa indicati in fattura;
II. L'esistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva con altro procedimento (R.G.N. 642/2021) dagli stessi incardinato presso il Tribunale di
AL contro e , proprietarie della villa oggetto Controparte_4 Controparte_5 dei lavori edili da cui scaturiva la pretesa creditoria di e contro la CP_3 società costruttrice, riconducibile allo stesso Controparte_6 [...]
, ritenuti responsabili dei vizi e delle difformità planimetrico-catastali CP_2 che avevano determinato l'interruzione delle trattative volte all'acquisto dell'immobile da parte dei . CP_1
1.3. Sulla scorta di tali premesse chiedevano la riunione dei due procedimenti, in subordine, la sospensione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Nel merito, formulavano richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di accertamento e declaratoria di non debenza delle somme oggetto della pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di causa.
2 2. In data 28.06.2022, si costituiva in giudizio la società che in via CP_3 pregiudiziale in rito, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire di Parte_1
, costituitosi in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di
[...]
, nonché la nullità dell'atto di opposizione, siccome Controparte_1 spiegato dall'amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario, senza la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare
2.1. Nel merito, la società opposta contestava quanto dedotto ed eccepito dagli opponenti siccome in aperto contrasto con quanto dagli stessi dedotto ed allegato nell'atto introduttivo del giudizio r.g.n. 642/2021, incardinato nei confronti delle proprietarie dell'immobile oggetto di ristrutturazione e contro la società contestualmente versato in atti, Parte_2 nel quale i chiedevano addirittura alle convenute il rimborso delle CP_1 migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.
Sulla scorta della comprovata esistenza della propria pretesa creditoria, scaturente da lavori edili commissionati da nella villa sita Controparte_1 in AL, quartiere Pilla, di proprietà delle sig.re e Controparte_4 CP_5
, la società concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria
[...] CP_3 di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, per difetto di rappresentanza di e per il rigetto della richiesta di riunione Controparte_1 dei due procedimenti e di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. non presentando i due procedimenti profili di connessione oggettiva o soggettiva, nel merito, insisteva, affinché il Giudice adito, previa concessione della provvisoria esecutività, confermasse il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
3. Instaurato il contraddittorio, il Giudice, con ordinanza del 01.08.2023, rilevata l'insussistenza di profili di connessione oggettiva o soggettiva tra il procedimento
RGN 552/2022 ed il giudizio RGN 642/2021 tali da giustificarne la riunione, assegnava all'opponente, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., termine perentorio sino al 15 novembre 2023, per il deposito del provvedimento del Giudice tutelare di autorizzazione dell'amministratore di sostegno ad agire e stare in giudizio in rappresentanza esclusiva o in assistenza del figlio beneficiato, con la
3 precisazione che, in tale ultima ipotesi, avrebbe dovuto Controparte_1 costituirsi in proprio.
3.1. In data 21.11.2023 – dunque, ben oltre il termine perentorio assegnato dal
Giudice- depositava in atti il provvedimento del Giudice Tutelare CP_1 Pt_1 del Tribunale di Torino, comunicato il 7.8.2023, recante autorizzazione del beneficiato ad agire in giudizio con l'assistenza Controparte_1 dell'amministratore di sostegno.
3.2. In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio tramite Controparte_1 il nuovo difensore, avvocato Angelo Pugliatti che depositava procura alle liti e decreto di revoca dell'amministrazione di sostegno.
4. L'atto introduttivo del presente giudizio è inficiato da nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della spiegata opposizione.
Emerge per tabulas dagli atti di causa che il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
51/2022) è stato emesso, su istanza della società a carico di CP_3 [...]
e allo stesso è stato notificato, in forza di fattura regolarmente CP_1 registrata nei libri contabili, emessa dalla società opposta per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in AL, quartiere “Pilla”.
Ne deriva che, unico legittimato ad opporre il decreto ingiuntivo è il debitore ingiunto, , con conseguente carenza di legittimazione ad Controparte_1 agire in capo a , il quale non si è neppure costituito per Parte_1 reclamarsi soggetto passivo di quel rapporto obbligatorio.
4.1. Parimenti irrituale è la costituzione in giudizio di nella sua Parte_1 qualità di amministratore di sostegno del figlio , atteso che, come CP_1 emerge dal decreto di apertura del procedimento emesso dal Tribunale di Torino,
l'amministrazione di sostegno nel caso di specie non aveva carattere sostitutivo, bensì di semplice assistenza al beneficiato, con conseguente conservazione della capacità di agire in capo a quest'ultimo.
Il provvedimento prevedeva infatti testualmente “la capacità del beneficiato di agire in giudizio con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare”.
4.2. Sulla scorta delle preliminari eccezioni formulate dalla parte opposta, questo Giudice, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 182 cpc, aveva assegnato
4 alla parte opponente un termine perentorio (fino al 15 novembre 2023) per il deposito del decreto di autorizzazione del Giudice tutelare e per la costituzione in proprio, del beneficiato, avendo lo stesso mantenuto la capacità di agire, sia pure con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Tale termine tuttavia non è stato osservato dalla parte interessata, stante il deposito tardivo (in data 21.11.2013) del decreto di autorizzazione, nonché
l'omessa regolarizzazione della costituzione in giudizio attraverso il deposito entro il termine perentorio assegnato della procura alle liti rilasciata dall'unico legittimato all'opposizione, l'amministrato Sig. , con Controparte_1 conseguente nullità insanabile dell'atto introduttivo e inammissibilità della spiegata opposizione.
La carenza della procura alla liti ritualmente rilasciata dal legittimato costituisce, invero, per pacifica giurisprudenza, una nullità insanabile1; né tantomeno può attribuirsi efficacia sanante alla costituzione in giudizio, nell'interesse di
[...]
del nuovo difensore l'Avv. Pugliatti, atteso che tale costituzione è CP_1 avvenuta ben oltre il termine perentorio per la regolarizzazione che era stato concesso con ordinanza del 01.08.2023. Comunque, deve rilevarsi che tale costituzione in giudizio sconta i limiti propri del giudizio di opposizione, cioè a dire quelli connessi al termine decadenziale previsto dal codice di rito, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., per la formulazione della rituale opposizione al provvedimento monitorio, ormai definitivamente spirato, con ogni conseguenza di legge in ordine definitività del decreto ingiuntivo irritualmente opposto e l'acquisizione degli effetti della cosa giudicata, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. ord. 8937/2024).
5. Da quanto argomentato discende l'inammissibilità dell'opposizione proposta e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 51/2022, emesso dal
Tribunale di AL il 26/1/2022.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, mediate applicazione dei valori minimi tabellari, attesa la bassa complessità della causa.
1 Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 21 dicembre 2022, n. 37434. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di AL definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e la conseguente inammissibilità della spiegata opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Stefania Gullo, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
AL, 29/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico dott.ssa Viviana Alessandra Piccione all'esito della trattazione scritta, all'esito della trattazione ai sensi degli artt. 127-ter cpc e
281-sexies, comma 3, cpc, considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale dalle parti costituite, preso atto del contenuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 552 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Elia Bueti, giusta procura allegata all'atto di citazione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Villa San Giovanni, Via Torre telegrafo, 2
- Parte Opponente -
(C.F. ), rappresentati e Controparte_1 C.F._2 difesi, come in atti, dall' Avv. Angelo PUGLIATTI (C.F.: ), C.F._3 con studio in Reggio Calabria, Via Archia Poeta n. 7, subentrato all'avv. Elia
Bueti;
- Parte Opponente –
E
(C.F. , in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._4 legale rappresentante della società (P.IVA CP_3 P.IVA_1
1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Stefania Gullo (C.F.:
), con studio in Rosarno, Via Cosenza n. 24; C.F._5
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione Decreto Ingiuntivo n. 51/2022 emesso dal Tribunale di palmi il 26/1/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella Parte_1 qualità di amministratore di sostegno del figlio, , Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2022, emesso dal Tribunale di AL a carico di , su istanza della società Controparte_1 CP_3 per l'importo di €12.767,03, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, spese del procedimento monitorio ed accessori di legge.
1.2. A sostegno della spiegata opposizione i Sig.ri eccepivano: CP_1
I. L' inesistenza del credito, attesa la inidoneità della fattura commerciale n. 32 del 22.03.2016 a costituire elemento di prova del sotteso rapporto contrattuale e della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di contestazione nonché la genericità delle voci di spesa indicati in fattura;
II. L'esistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva con altro procedimento (R.G.N. 642/2021) dagli stessi incardinato presso il Tribunale di
AL contro e , proprietarie della villa oggetto Controparte_4 Controparte_5 dei lavori edili da cui scaturiva la pretesa creditoria di e contro la CP_3 società costruttrice, riconducibile allo stesso Controparte_6 [...]
, ritenuti responsabili dei vizi e delle difformità planimetrico-catastali CP_2 che avevano determinato l'interruzione delle trattative volte all'acquisto dell'immobile da parte dei . CP_1
1.3. Sulla scorta di tali premesse chiedevano la riunione dei due procedimenti, in subordine, la sospensione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Nel merito, formulavano richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di accertamento e declaratoria di non debenza delle somme oggetto della pretesa creditoria, con vittoria di spese e competenze di causa.
2 2. In data 28.06.2022, si costituiva in giudizio la società che in via CP_3 pregiudiziale in rito, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire di Parte_1
, costituitosi in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di
[...]
, nonché la nullità dell'atto di opposizione, siccome Controparte_1 spiegato dall'amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario, senza la necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare
2.1. Nel merito, la società opposta contestava quanto dedotto ed eccepito dagli opponenti siccome in aperto contrasto con quanto dagli stessi dedotto ed allegato nell'atto introduttivo del giudizio r.g.n. 642/2021, incardinato nei confronti delle proprietarie dell'immobile oggetto di ristrutturazione e contro la società contestualmente versato in atti, Parte_2 nel quale i chiedevano addirittura alle convenute il rimborso delle CP_1 migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.
Sulla scorta della comprovata esistenza della propria pretesa creditoria, scaturente da lavori edili commissionati da nella villa sita Controparte_1 in AL, quartiere Pilla, di proprietà delle sig.re e Controparte_4 CP_5
, la società concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria
[...] CP_3 di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, per difetto di rappresentanza di e per il rigetto della richiesta di riunione Controparte_1 dei due procedimenti e di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. non presentando i due procedimenti profili di connessione oggettiva o soggettiva, nel merito, insisteva, affinché il Giudice adito, previa concessione della provvisoria esecutività, confermasse il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti alle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
3. Instaurato il contraddittorio, il Giudice, con ordinanza del 01.08.2023, rilevata l'insussistenza di profili di connessione oggettiva o soggettiva tra il procedimento
RGN 552/2022 ed il giudizio RGN 642/2021 tali da giustificarne la riunione, assegnava all'opponente, ai sensi dell'art. 182 co. 2 c.p.c., termine perentorio sino al 15 novembre 2023, per il deposito del provvedimento del Giudice tutelare di autorizzazione dell'amministratore di sostegno ad agire e stare in giudizio in rappresentanza esclusiva o in assistenza del figlio beneficiato, con la
3 precisazione che, in tale ultima ipotesi, avrebbe dovuto Controparte_1 costituirsi in proprio.
3.1. In data 21.11.2023 – dunque, ben oltre il termine perentorio assegnato dal
Giudice- depositava in atti il provvedimento del Giudice Tutelare CP_1 Pt_1 del Tribunale di Torino, comunicato il 7.8.2023, recante autorizzazione del beneficiato ad agire in giudizio con l'assistenza Controparte_1 dell'amministratore di sostegno.
3.2. In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio tramite Controparte_1 il nuovo difensore, avvocato Angelo Pugliatti che depositava procura alle liti e decreto di revoca dell'amministrazione di sostegno.
4. L'atto introduttivo del presente giudizio è inficiato da nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della spiegata opposizione.
Emerge per tabulas dagli atti di causa che il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
51/2022) è stato emesso, su istanza della società a carico di CP_3 [...]
e allo stesso è stato notificato, in forza di fattura regolarmente CP_1 registrata nei libri contabili, emessa dalla società opposta per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in AL, quartiere “Pilla”.
Ne deriva che, unico legittimato ad opporre il decreto ingiuntivo è il debitore ingiunto, , con conseguente carenza di legittimazione ad Controparte_1 agire in capo a , il quale non si è neppure costituito per Parte_1 reclamarsi soggetto passivo di quel rapporto obbligatorio.
4.1. Parimenti irrituale è la costituzione in giudizio di nella sua Parte_1 qualità di amministratore di sostegno del figlio , atteso che, come CP_1 emerge dal decreto di apertura del procedimento emesso dal Tribunale di Torino,
l'amministrazione di sostegno nel caso di specie non aveva carattere sostitutivo, bensì di semplice assistenza al beneficiato, con conseguente conservazione della capacità di agire in capo a quest'ultimo.
Il provvedimento prevedeva infatti testualmente “la capacità del beneficiato di agire in giudizio con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare”.
4.2. Sulla scorta delle preliminari eccezioni formulate dalla parte opposta, questo Giudice, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 182 cpc, aveva assegnato
4 alla parte opponente un termine perentorio (fino al 15 novembre 2023) per il deposito del decreto di autorizzazione del Giudice tutelare e per la costituzione in proprio, del beneficiato, avendo lo stesso mantenuto la capacità di agire, sia pure con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
Tale termine tuttavia non è stato osservato dalla parte interessata, stante il deposito tardivo (in data 21.11.2013) del decreto di autorizzazione, nonché
l'omessa regolarizzazione della costituzione in giudizio attraverso il deposito entro il termine perentorio assegnato della procura alle liti rilasciata dall'unico legittimato all'opposizione, l'amministrato Sig. , con Controparte_1 conseguente nullità insanabile dell'atto introduttivo e inammissibilità della spiegata opposizione.
La carenza della procura alla liti ritualmente rilasciata dal legittimato costituisce, invero, per pacifica giurisprudenza, una nullità insanabile1; né tantomeno può attribuirsi efficacia sanante alla costituzione in giudizio, nell'interesse di
[...]
del nuovo difensore l'Avv. Pugliatti, atteso che tale costituzione è CP_1 avvenuta ben oltre il termine perentorio per la regolarizzazione che era stato concesso con ordinanza del 01.08.2023. Comunque, deve rilevarsi che tale costituzione in giudizio sconta i limiti propri del giudizio di opposizione, cioè a dire quelli connessi al termine decadenziale previsto dal codice di rito, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., per la formulazione della rituale opposizione al provvedimento monitorio, ormai definitivamente spirato, con ogni conseguenza di legge in ordine definitività del decreto ingiuntivo irritualmente opposto e l'acquisizione degli effetti della cosa giudicata, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. ord. 8937/2024).
5. Da quanto argomentato discende l'inammissibilità dell'opposizione proposta e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 51/2022, emesso dal
Tribunale di AL il 26/1/2022.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, mediate applicazione dei valori minimi tabellari, attesa la bassa complessità della causa.
1 Cass. Civ. Sezioni Unite, sentenza 21 dicembre 2022, n. 37434. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di AL definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e nei confronti della in Parte_1 Controparte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
- dichiara la nullità dell'atto introduttivo del giudizio e la conseguente inammissibilità della spiegata opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Stefania Gullo, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della sentenza.
AL, 29/03/2025
Il GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
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