Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, la "autorità competente" - cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - non va individuata nell'organo addetto al controllo ed all'accertamento delle violazioni (nella specie, il Corpo dei VV.UU.), bensì nell'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dall'autorità giudiziaria e ad emettere l'ordinanza - ingiunzione (nella specie l'U.P.I.C.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/1999, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO U.P.I.C.A. - domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CAVALIERI GIANCARLO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1460/97 della Pretura di ROMA, depositata il 28/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
In esito all'opposizione proposta ex artt. 22 e 23 legge n.689/81 dall'ingiunto LI AR, l'adito Pretore di Roma, con sentenza n. 1466/97 depositata il 28.2.1997, annullava l'ordinanza 7.2.1996 dell'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato-UPICA di Roma, con cui si ingiungeva al predetto il pagamento della sanzione amministrativa di lire 5.000.000 per violazione della legge n. 287/91, art. 3, avendo gestito un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione.
A motivo della decisione, e giusta le contestazioni del LI, il Pretore esponeva che l'obbligazione di pagamento della somma dovuta per la violazione si era estinta ex art. 14 legge n.689/81 per essere stata omessa nel prescritto termine di novanta giorni la notificazione degli estremi della stessa violazione. In punto di fatto, segnatamente precisava che le emergenze documentali avevano evidenziato che, esaurito il procedimento penale, la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Roma aveva trasmesso all'UPICA di Roma gli atti relativi alla violazione in oggetto, e che, con propria nota del 21.4.1992, l'UPICA aveva quindi disposto la trasmissione degli atti al Corpo dei VV.UU. per la contestazione al LI, poi avvenuta il 22.7.1992. Per la cassazione di tale sentenza l'UPICA di Roma ha proposto ricorso, notificato l'11.7.1997, formulando un unico motivo. L'intimato LI AR non si è costituito. Motivi della decisione
Con unico mezzo, parte ricorrente denuncia la "violazione ed errata applicazione dell'art. 14 legge n. 689/81 - motivazione errata ed insufficiente per omesso esame di un punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.)" per avere ritenuto il giudice del merito che la notificazione degli estremi della violazione accertata fosse avvenuta oltre il termine dovuto dei novanta giorni.
In particolare, parte ricorrente, che non muove contestazioni in ordine alle emergenze documentali, esposte nella sentenza impugnata ed innanzi riportate nella parte narrativa dell'odierna sentenza, sostiene che il giudice del merito ha errato "quando non ha considerato la data della ricezione della documentazione da parte della autorità amministrativa come dies a quo per calcolare il termine di 90 giorni e quando ha motivato come se tale dies a quo ed il documento che ne comprova l'esistenza non fossero stati allegati al processo", con ciò riferendosi alla ricezione in data 6.5.1992 di quella documentazione (trasmessa dall'UPICA) da parte del Corpo dei VV.UU. di Roma, che aveva poi effettuato la notificazione degli estremi della violazione il 22.7.1992.
La censura non ha pregio.
Essa muove da un'interpretazione dell'art. 14, comma 3^, legge n. 689/81, diversa da quella che è stata correttamente resa dal giudice del merito nell'impugnata sentenza, allorquando ha affermato la tardività della contestazione siccome la competente autorità amministrativa, l'UPICA di Roma, aveva ricevuto gli atti relativi alla violazione in data non successiva al 21.4.1992, data cui appunto risaliva la sua nota di trasmissione degli stessi atti al Corpo dei VV.UU. di Roma, che poi provvedeva a notificare gli estremi della violazione il 22.7.1992, oltre il previsto termine di novanta giorni, di cui al comma 2^ dello stesso art. 14.
L'autorità competente, di cui al comma 3^ dell'art. 14, non può palesemente essere individuata negli organi addetti al controllo ed all'accertamento delle violazioni, quale il Corpo dei VV.UU., come presuppone la tesi di parte ricorrente, bensì va riconosciuta nell'autorità amministrativa, competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza ingiunzione, quale l'UPICA nella specie, come implicitamente ma non meno chiaramente presupposto dalla soluzione data nella sentenza impugnata.
La norma in esame, infatti, per l'ipotesi particolare ivì prevista, dispone che "quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione".
L'elemento letterale della disposizione è inequivoco siccome indica nell'autorità competente dell'Amministrazione (e non già negli organi) il destinatario degli atti relativi alla violazione quando vengano trasmessi dall'autorità giudiziaria, con correlata decorrenza -dalla ricezione di quegli atti da parte della stessa autorità amministrativa- dei termini di notificazione degli estremi della violazione agli interessati (novanta giorni per i residenti nel territorio della Repubblica e trecentosessanta giorni per i residenti all'estero).
Siffatta individuazione del destinatario degli atti, rispondente alla chiara lettera della norma (art. 14, comma 3^), è in sintonia con il complessivo impianto della legge n. 689/81, di cui è parte, e, segnatamente, lì dove designa con il termine autorità competente l'autorità amministrativa appunto competente a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione (artt. 17, 18, 19, 20, 23); e ciò, a fronte di un sistema di applicazione delle sanzioni amministrative, che indica invece in determinati organi dell'amministrazione i soggetti deputati al controllo ed all'accertamento delle violazioni (artt. 13 e 17).
Del resto, la disposizione transitoria dell'art. 41, comma 1^, legge n. 689/81, relativa agli illeciti depenalizzati dalla medesima legge, che è disposizione omologa a quella dell'art. 14, comma 3^, riproduce "in parte qua" . . . trasmissione degli atti all'autorità competente) il contenuto delle precedenti leggi di depenalizzazione (legge n. 317/65, art. 15, e legge n.706/75, art. 15), le quali sono state pacificamente interpretate nel senso che la trasmissione degli atti è effettuata all'autorità competente ad applicare la sanzione (v. Cass. n. 2058/92). Conclusivamente, quindi, il ricorso va respinto.
Non è luogo a provvedere sulle spese processuali in difetto di costituzione dell'intimato.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999