Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5360/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati SAMUELE CANTINI e VALENTINA BERNARDINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato SAMUELE CANTINI in Terricciola (PI), via Roma n. 58, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2 - Il Sig. si trasferirà a vivere in 55100 Lucca (LU), Via Romana Traversa Parte_1
Prima, 40 presso l'immobile di cui è comproprietario, ove trasferirà la propria residenza anagrafica, ciò entro il termine del 3 Dicembre 2024.
3 - I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, che resta affidato a entrambi e prevalentemente collocato presso la madre, Sig.ra Parte_2
4 - L'abitazione coniugale situata in Montecarlo (LU), Via San Giuseppe, 93 identificata al catasto fabbricati del Comune di Montecarlo (LU), al foglio 14, particella 425, subalterno 7, rimane nella piena ed esclusiva disponibilità della Sig.ra cui è assegnata, che ne è proprietaria Parte_2 esclusiva, in quanto genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocato.
1
5 - Il Sig. vedrà e terrà con sé il figlio secondo un programma articolato su Parte_1 base bisettimanale (prima settimana e seconda settimana), soggetto a ripetizione bisettimanale senza soluzione di continuità, a decorrere dal 4 Dicembre 2024.
- La prima settimana del periodo bisettimanale, il Lunedì, dalle ore 19:00, fino all'orario di inizio delle lezioni del giorno successivo, con pernotto presso di sé, il Giovedì, dalle ore 19:00, fino all'orario di inizio delle lezioni del giorno successivo, con pernotto presso di sé e la Domenica, dalle ore 10:00, fino all'orario di inizio delle lezioni del giorno successivo, con pernotto presso di sé.
- La seconda settimana del periodo bisettimanale, il Martedì, dalle ore 19:00, fino all'orario di inizio delle lezioni del giorno successivo e dal Venerdì, dalle ore 19:00, fino alla Domenica, alle ore 10:00.
6 - Il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze natalizie e di tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, da individuare con anticipo di trenta giorni, periodo comprensivo del giorno di Natale e del giorno di Pasqua, secondo il criterio dell'alternanza, con l'intesa che trascorrerà l'ultimo giorno dell'anno e il
Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore, sempre nel rispetto del criterio dell'alternanza, mentre nel corso del periodo estivo di sospensione dell'attività didattica, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare d'intesa tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico.
7 - Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio minore versando in favore Parte_1 della Sig.ra entro il ventesimo giorno del mese, la somma di Euro 650,00 (diconsi Euro Parte_2 seicentocinquanta) per mese, a mezzo di bonifico bancario alle credenziali già note, con la precisazione che la misura del contributo è soggetta all'adeguamento annuale secondo l'indice rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di lavoratori e impiegati.
8 - Le spese mediche non mutuabili saranno integralmente sostenute dal Sig. , Parte_1 mentre le altre spese straordinarie, purché previamente concordate, saranno sostenute nella misura del sessanta percento dal Sig. e nella misura del quaranta percento dalla Parte_1
Sig.ra Parte_2
9 - I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che non intendono spiegare nessuna reciproca domanda di contributo per il personale mantenimento.
10 - I coniugi danno atto di aver disciplinato autonomamente ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale, nulla pertanto hanno reciprocamente da pretendere».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Montecarlo (LU) il 10/5/2015, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
21/11/2016), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
2 Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Montecarlo (LU) in data 10/5/2015, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montecarlo (LU) all'Atto Numero 2, Parte II,
Serie A, Ufficio principale, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Montecarlo (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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