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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 1600 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. e dell'avv. DI NUZZO ALESSIO presso il cui studio elettivamente domicilia in CERVINO alla VIA BOTTEGA DI
FORCHIA n. 13/D, giusta procura rilasciata in corso di causa,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. PUOTI DANIELA, elettivamente domiciliato in CASERTA alla VIA VIA PATTURELLI n. 89 presso il difensore avv. PUOTI DANIELA, giusta procura generale alle liti in calce all'atto della comparsa di risposta,
PARTE CONVENUTA
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 12 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 10/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 11/02/2021 Parte_1
premettendo di essere proprietario di un'autovettura del tipo Mercedes
GLA 180d (tg. FB446YN) e di aver stipulato con la
[...]
la polizza n° 0940000187260, che garantiva la copertura CP_2
assicurativa sia per la R.C.A. sia per gli eventi furto e incendio anche parziale;
deduceva: - che in data 11/01/2020 alle ore 23:00 circa la detta autovettura veniva dallo stesso parcheggiata in una strada pubblica nel comune di Sant'Antimo; - che, tuttavia, verso le ore 05:30 l'istante notava che, nel mentre, ignoti avevano frantumato i vetri della autovettura, asportandone diverse parti;
- che veniva proposta regolare denuncia effettuata presso le competenti autorità agli atti;
- che, alla luce dell'accaduto, la compagnia assicurativa veniva messa Controparte_1
in mora;
- che, ciò nonostante, ella si rifiutava di erogare l'indennizzo dovuto.
L'attore ha quindi concluso come segue: “Voglia l'adito Tribunale, in caso di mancata conciliazione, accogliere la domanda e per l'effetto: A) dichiarare tenuto e condannare la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. al pagamento, in favore dell'attore dell'importo di €
14.550,38 come da documentazione agli atti, o altra diversa somma da
accertare in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 12 fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla
somma annualmente rivalutata in virtù della polizza assicurativa n°
0940130000187260; B) accerti e dichiari il Tribunale l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
con la predetta polizza assicurativa;
C) essere ammesso alla Pt_1
prova testi sulle circostanze da 1 a 10 di cui in premessa precedute da
“vero è che”, qui intendendosi letteralmente trascritti come altrettanti capitoli, all'uopo riservandosi di indicare i testi;
D) vittoria di spese oltre IVA, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, del presente
giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito antistatario ed, anche in relazione ai parametri legali, voglia l' Ill.mo Giudicante tener presente dell' attività svolta dal procuratore per il reperimento di fonti, prove documentali e testimoniali e di ogni altra attività svolta e/o da
svolgere da parte di questa difesa, e quindi voler aumentare fino al
massimo la percentuale di onorari spettanti alla stessa;
E) in caso di
ammissione della prova ex adverso articolata essere abilitato alla prova
contraria, con gli stessi testi e sugli stessi capi indicati dalla controparte”.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, Controparte_3
contestando gli avversi assunti, eccepiva: - la perdita del diritto dell'istante alla garanzia, per intempestiva denuncia alla competente autorità, avendo l'istante inviato all'assicurazione la denuncia del furto parziale a mezzo PEC solo in data 21.01.2020, ossia a distanza di 10
giorni dall'evento, ed avendo lo stesso denuncia querela presso la stazione dei Carabinieri di San Felice a Cancello solo il 17.01.2020,
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 12 ossia a distanza di 6 gg. dal fatto;
- il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
- sempre in rito, la nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto sfornita di prova dell'accadimento del fatto;
- ha poi contestato, sempre nel merito, il
Quantum debeatur.
La convenuta ha quindi concluso, in rito, per l'inammissibilità della domanda e nel merito per il suo rigetto o, in subordine, per il concorso di colpa dell'istante, con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata ritenuta sin da subito matura per la decisione ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con ordinanza del 23/6/2022.
La stessa è stata trattenuta in decisione dallo scrivente, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, all'udienza del 10/03/2025, previsa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
La domanda è infondata e va respinta.
1. In prima battuta mette conto precisare che, prima ancora delle eccezioni sollevate in rito, riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
e ciò in ossequio al principio della cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243).
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 12 Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione optano per un'applicazione del c.d. principio della “ragione più liquida” anche nel rapporto tra le questioni di merito e questioni di rito, consentendo al
Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (Cass., n. 5804/2017). In definitiva, il principio della ragione più liquida - imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica - consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (così
Cass., n. 9370/2018).
In applicazione degli enunciati principi, dunque, soprasseduta l'eccezione preliminare di rito sollevata dal convenuto (relativamente all'eccezione di nullità dell'atto di citazione, di difetto di legittimazione attiva e passiva e di intempestività della denuncia del furto parziale) e non rinunciate in sede di memoria conclusionale, va osservato che nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni qui di seguito esposte.
2. Ora, incontestata tra le parti l'esistenza di un rapporto contrattuale di assicurazione – come, d'altro canto, dimostrato dallo stesso attore in corso di causa – avente polizza n. 0940000187260 per gli eventi: furto,
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 12 incendio anche doloso, atti vandalici, con decorrenza dal 5.09.2019 al
5.09.2020, sostiene l'attore di aver subito in data 11/01/2020 alle ore
23:00 un evento di furto parziale (per asportazione di diverse parti della vettura, del tutto non precisate) in “una strada pubblica nel comune di
Sant'Antimo” e di avere titolo, per ciò solo, all'indennizzo reclamato alla compagnia assicurativa convenuta.
Pur avendo l'attore dato prova del rapporto contrattuale in oggetto, la convenuta, al netto delle eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate, ha tuttavia messo in luce numerose discrasie che non le hanno permesso di liquidare l'indennizzo: (a) anzitutto, vi è incertezza circa il luogo di accadimento del fatto, posto che a differenza di quanto riferito dall'attore, che lo colloca in Sant'Antimo alla via Lussemburgo, sembra che l'evento si sia consumato nel comune di Melito di Napoli;
(b)
incertezze sussistono anche circa il giorno di accadimento dell'asserito fatto dannoso, che nell'atto di citazione e nella denuncia ai Carabinieri viene indicato nel 11.01.2020, laddove nella denuncia di sinistro inviata alla viene indicata la diversa data del 17.01.2020; (c) è Controparte_1
incerto anche l'orario in cui l'attore avrebbe parcheggiato l'auto, se cioè alle ore 14,38 in Sant'Antimo ovvero alle 23,00 sempre in Sant'Antimo.
Ora, effettivamente va detto che se nella denuncia di sinistro rivolta alla l'attore ha riferito di aver subito un furto parziale in data Controparte_1
17.1.2020 alle ore 14:38 nei pressi del comune di Sant'Antimo, nella denuncia effettuata il 17.1.2020 egli ha riferito che “verso le ore 23:00
del giorno 11.01.2020 parcavo la mia autovettura Mercedes GLA fi
colore nero ... nel Comune di Sant'Antimo e non ricordo precisamente
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 12 il nome della strada, Nel andare a riprenderla verso le ore 5:30 notavo
che ignoti malfattori avevano frantumato i vetri anteriori e posteriore lato destro” asportando quanto precisato nella citata denuncia.
Le discrasie, come evidenziate dalla convenuta, appaiono evidenti e si risolvono necessariamente in danno all'attore, ritenendosi per tal via il fatto non provato.
3. In punto di diritto non pare inutile osservare che in materia di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte, negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto impedimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (così, per tutte, Cass. civ., Sez. U., 30
ottobre 2001, n. 13533, in Foro it., 2002, I, 770).
Se ciò è vero in linea generale, è altrettanto vero che in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è
verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (in questo senso, in giurisprudenza, Cass. civ., n. 17/1987 e
Cass. civ., n. 1081/1978; si v., ancora, Cass. civ., n. 4426/1997). D'altro canto, “in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 12 assicurato il criterio è dato dall'applicazione della norma di cui all'art.
1900 c.c., per cui è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo” (cfr. Cass. civ., sez. III
27 settembre 2011 n. 19734).
In definitiva, quindi, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento rientrante nell'oggetto della garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno del quale si chiede il ristoro (Cass. civ., sez. III, 21/12/2017, n.
30656 in Resp. Civ., Prev. 2018, 1, 257), con l'ulteriore precisazione che “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati” (Cass. civ., n. 1935/2003 richiamata da Cass. civ., sez. VI,
07/11/2022, n. 32637) ciò in quanto, come è noto, essa si risolve in una mera dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte che invoca l'indennizzo ed è, quindi, priva valore probatorio, mentre, dall'altro lato, la consulenza tecnica di parte costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, è parimenti priva di autonomo valore probatorio (cfr., ex multis, Cass. 5687/2001; Cass. 259/2013).
La giurisprudenza ha poi successivamente precisato che: l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 12 verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità,
costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea (così, da ultimo,
Cass. civ., sez. III, 09/11/2023, n. 31251).
4. Fatta questa premessa, si osserva come la domanda sia infondata per l'assorbente rilievo del mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante in capo all'assicurato, di dimostrare l'accadimento dell'evento per come genericamente descritto in citazione, rimanendo quindi del tutto sullo sfondo la questione del se l'evento risulti effettivamente sussumibile tra i “rischi inclusi”.
Si è detto, infatti, che alla luce dell'orientamento assolutamente dominante e consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità costituisce un preciso onere dell'assicurato, a fronte dell'eccezione della compagnia assicuratrice in merito alla sussistenza e alle modalità dell'evento dedotto, dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., i fatti posti a fondamento della propria domanda e quindi l'avvenuto furto (anche parziale) dedotto al fine di ottenere l'indennizzo dovuto dall'assicurazione.
In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa l'accadimento dell'evento dedotto in citazione, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa.
Ne consegue, quindi, che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa, con l'ulteriore precisazione che la sola denuncia presentata alle autorità competenti, trattandosi di dichiarazione della
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 12 stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo, non è sufficiente a dimostrare l'asserita sottrazione (anche solo parziale) del bene.
Orbene, nel caso in esame l'attore si è limitato a produrre in giudizio la denuncia eseguita dalle Autorità nonché la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa, documenti ai quali, alla luce delle numerose discrasie come in precedenza evidenziate, non può attribuirsi alcun rilievo probatorio pregnante. Come pure, alcuna valenza probatoria può
attribuirsi alla fattura (peraltro priva di data certa) e alla successiva documentazione versata nei termini preclusivi, mentre palesemente inammissibili sono apparse le richieste istruttorie formulate ex art. 183
comma VI n. 2) c.p.c. poiché non circostanziate nello spazio e nel tempo e dunque affette da genericità (2, 3) nonché palesemente inammissibili
(1) in quanto contrastanti sia con quanto sostenuto dall'attore nell'atto introduttivo (tendendo il primo capitolo a provare che il fatto si è
consumato nel comune di Melito di Napoli e non in Sant'Antimo) sia con quanto denunciato all'assicurazione (ove il fatto viene collocato in data 17.01.2020) oltre superfluo ai fini decisori perché inidoneo a provare che i fatti si siano svolti effettivamente l'11.01.2020 (laddove si consideri che con il medesimo capitolo di prova l'attore ha chiesto di provare di aver avuto contezza del furto subito in data 12/01/2020 alle ore 05:45 circa).
In ragione di tanto, la domanda non può essere accolta.
5. L'infondatezza, nel merito, della domanda come indicato in precedenza riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezione pur sollevate dalla compagnia assicurativa convenuta che, in ossequio al
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 12 principio della ragione più liquida, non vengono in questa sede passate in rassegna.
6. Le spese seguono la soccombenza di e sono Parte_1
liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i.,
parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate (esclusa quindi quella decisoria), in ragione della non complessità delle questioni trattate, secondo lo scaglione sino ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Pt_1
contro così provvede:
[...] Controparte_3
1) Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della convenuta che qui si liquidano in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi),
CAP ed IVA se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa il 03/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 12 data.
Proc. n. 1600 /2021 R.G – Sentenza Pagina 12 di 12