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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3884/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dott.ssa SI ER dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 13.03.2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; in funzione di Giudice di Appello pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3884/2018 di R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Di Palma presso il cui studio sito in Parte_1
Monopoli alla via Ugo Foscolo n. 19 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante principale/appellata incidentale -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Luisi presso il cui studio sito in Bari alla CP_1
via Abbrescia n. 102 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte appellata principale/appellante incidentale -
OGGETTO: opposizione a precetto;
appello avverso la sentenza n. 6/2018 resa dal Giudice di Pace di Monopoli in data 21.11.2017 e depositata 17.01.2018 nella causa iscritta al n. 189/17 R.G.C..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
SI ER CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017 conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Monopoli, proponendo opposizione avverso il precetto CP_1
notificatogli in data 06.02.2017 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €.
3.886,88 oltre spese di precetto, deducendo la insussistenza parziale del credito azionato dalla . CP_1
Parte opponente esponeva in fatto che il precetto opposto si componeva di due differenti richieste economiche e, segnatamente, la prima afferente al debito residuo pari a €. 455,20 riveniente da un precedente precetto del 06.09.2016 e la seconda a titolo di integrazione della somma dovuta per il mantenimento delle figlie minori relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016
e gennaio 2017 pari a €. 3.431,68.
Il assumeva che, in merito alla prima richiesta, oggetto del precedente precetto basato Pt_1
sul decreto del Tribunale di Bari I Sez. Civile del 19.03.2013 reso nel procedimento recante R.G.V.G.
n. 2074/2012 nulla fosse dovuto, avendo egli saldato interamente la somma in esso portata. In particolare, in tesi di parte opponente, dalla somma totale di €. 10.488,02 quale sorte capitale del primo precetto dovesse essere sottratto l'importo relativo all'assegno di mantenimento per i mesi di agosto e settembre 2016 pari a €. 1.813,00 essendo stato detto assegno revocato con provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 22.07.2016; pertanto residuava la somma di €. 8.675,02, oltre alle spese di precetto, per complessivi €. 8.997,20 che il aveva integralmente corrisposto Pt_1
pagando in due tranche.
Avuto riguardo alla seconda richiesta economica, l'attore deduceva che controparte avesse erroneamente interpretato il decreto camerale del Tribunale di Bari I Sez. Civile del 22.07.2016 che aveva disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della confermando la somma CP_1 di €. 500,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori a cui era dovuto per aggiornamento ISTAT la somma di €. 557,46 ciascuna per i mesi di ottobre e novembre 2016 ed €.
559,69 per i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, per un totale di €. 4.468,60; pertanto, avendo il
Parte_2 versato l'importo di €. 3.000,00 residuava la somma di €. 1.468,60, oltre alle spese di
[...] precetto per un totale di €. 1.665,58.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.07.2017 si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della spiegata opposizione a precetto CP_2 per decadenza dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. trattandosi di opposizione relativa alla regolarità formale del precetto da proporsi nel termine di venti giorni dalla notificazione del precetto e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione assumendo la correttezza dell'importo delle somme intimate.
Con sentenza n. 6/2018, in assenza di attività istruttoria, il Giudice di Pace di Monopoli rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva con atto di citazione in appello Parte_1 notificato in data 28.02.2018 ed allibrato all'odierno R.G. n. 3884/2018 dell'intestato Tribunale.
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto ed in diritto già svolta in primo grado,
l'appellante censurava l'erroneità della sentenza gravata, chiedendone la riforma nei seguenti termini:
“1) l'aumento riconosciuto dal Tribunale di Bari dapprima in €. 670,00 e, successivamente con intervento della Corte d'Appello di Bari ridotto ad €. 350,00, si riferisca esclusivamente alla quota di mantenimento della sola resistente sig. e non anche alle due figlie minori e, CP_1
pertanto, non vada distribuita tra tutte e tre beneficiarie;
2) la somma dovuta dal sig. Pt_1
alla sig. venga quindi determinata, in virtù del provvedimento del
[...] CP_1
Tribunale di Bari dell 22.26/07/2016 nella somma totale compresa di aggiornamento ISTAT pari a
€. 915,98 dovuta sino a luglio 2016. Mentre la somma dovuta alle figlie risultata mai variata e, quindi, sin dalla convenzione di separazione omologata in data 18.12.2007, pari a €. 500,00 con adeguamento ISTAT”.
Chiedeva, altresi', la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 25.05.2018 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, assumendo CP_1 la nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto le conclusioni dell'atto di appello apparivano difformi da quelle rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado e, spiegava appello incidentale censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di
Monopoli non si era pronunciato sull'eccezione preliminare concernente l'invocata inammissibilità dell'opposizione a precetto per tardività siccome proposta oltre il termine di venti giorni ex art. 617
c.p.c., con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza di prima comparizione del 19.06.2018 la causa
SI ER veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino all'odierna udienza in cui la causa viene definitivamente decisa.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo il seguente ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 345 c.p.c., sollevata dall'appellata, per aver parte appellante rassegnato conclusioni differenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello.
L'eccezione in parola si palesa priva di pregio.
Invero, dalla disamina dei due atti di interesse non emerge alcuna difformità suscettibile di assumere rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'art. 345 c.p.c.. Nell'atto di citazione in appello non è stata proposta una domanda nuova, ma la medesima domanda avanzata nel giudizio di prime cure ancorchè mediante una formulazione letterale non perfettamente identica ma di medesimo contenuto.
Passando, ora, alla disamina dell'appello incidentale giova rilevare quanto segue.
ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza gravata per CP_1
non essersi pronunciato il Giudice di prime cure sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c..
In tesi di parte appellante incidentale l'atto di precetto è stato notificato in data 06.02.2017 e l'opposizione è stata notificata in data 27.02.2017 ossia al compimento del ventunesimo giorno.
nel richiamare la formulazione dell'art. 617 c.p.c. assumeva che, nel caso di CP_1
specie, si verta in materia di opposizione relativa alla regolarità formale del precetto che si propone nel termine venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
La tesi dell'appellante incidentale è destituita di fondamento.
In generale l'opposizione a precetto è lo strumento a disposizione del debitore che riceve l'intimazione ad adempiere contenuta appunto nel precetto, per instaurare un giudizio di cognizione volto ad accertare l'illegittimità e/o inesistenza, formale o sostanziale, del diritto azionato in executivis. L'opposizione a precetto va proposta ex art. 615 c.p.c. se si intende contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, o se si contesta anche parzialmente il quantum del credito intimato, mentre si deve optare per un'opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 c.p.c. se ci si duole dell'irregolarità formale del titolo e/o del precetto.
Deve ribadirsi, infatti, in conformità a quanto ripetutamente enunciato dalla Suprema Corte (cfr.
SI ER ord. n. 5797/2010) che “in caso di opposizione a precetto configura opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza
- originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo”. Pertanto
“è consentito, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. lamentare il solo ammontare del credito per cui si procede (dedurre, cioè, che la somma precettata è superiore a quella indicata nel titolo esecutivo)”.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Giudice di Pace di Monopoli ha erroneamente interpretato le statuizioni del decreto emesso dal Tribunale di Bari, I Sez. Civ. in data 22.07.2016 che ha disposto la revoca tout court dell'assegno previsto in favore di , sicchè la somma di mantenimento relativa ai mesi di agosto e CP_1 settembre 2016 e pari ad €. 1.813,00 (euro 906,50 per ogni mese compreso aggiornamento Istat) non doveva essere computata.
Pertanto, sottraendo la somma di €. 1.813,00 dalla sorte capitale di €. 10.488,02, la somma restante dovuta dal era pari ad €. 8.675,02, oltre le spese e competenze dell'atto di precetto, Pt_1 per un totale di €. 8.997,20 che veniva integralmente corrisposta dal mediante due bonifici Pt_1 bancari rispettivamente di €. 5.000,00 in data 03.10.2016 e di €. 3.997,20 in data 12.10.2016 come documentato in atti.
Ne consegue che non vada essere riconosciuta la somma residua di €. 455,20 oggetto della prima richiesta economica dell'atto di precetto opposto.
Venendo, poi, alla seconda richiesta fondata sull'asserito aumento (da €. 500,00 come consensualmente stabilito ad €. 675,00, oltre l'aggiornamento Istat, per arrivare alla somma di €.
678,96 per ogni figlia) del mantenimento in favore delle figlie relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 nonché gennaio 2017 pari ad €. 1.357,92 per ogni mese, per un totale complessivo di €. 5.431,68, giova rilevare quanto segue.
L'importo di €. 670,00 riconosciuto alla con decreto del Tribunale di Bari del 19.03.2013 CP_1
e, successivamente ridotto a €. 350,00 dalla Corte di Appello di Bari con decreto del 18.12.2013, pur essendo stato previsto con la specifica finalità di controbilanciare l'esborso mensile per il canone dell'appartamento condotto in locazione dalla a seguito della revoca dell'assegnazione della CP_1 casa coniugale, è stato espressamente riconosciuto in favore dell'appellata come evincibile sia nella motivazione laddove si legge: “inducono la Corte a ridimensionare equamente ad €. 350,00 mensili
l'entità dell'aumento dell'assegno mensile dovuto dal reclamante alla resistente, oltre agli adeguamenti ISTAT”, sia nel capo 1° del dispositivo che statuisce “eleva l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente…” senza aggiungere alcuna nuova statuizione con riferimento
SI ER all'intero nucleo familiare, ovvero al mantenimento in favore delle figlie che, evidentemente, è rimasto invariato.
Mette conto rimarcare, altresi', che per un verso il riconoscimento del mantenimento in favore del coniuge si fonda su presupposti completamente diversi rispetto a quello in favore dei figli e, per altro verso, l'aumento in favore della veniva determinato in conseguenza della revoca CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale, parametrato al canone di locazione dovuto dalla per la CP_1
nuova abitazione, e che il mantenimento al coniuge viene determinato tenendo conto dell'assegnazione della casa coniugale.
Ne consegue, dunque, che a seguito della disposta revoca dell'assegno previsto in favore di la somma richiesta nell'atto di precetto datato 24.01.2017 per le mensilità di CP_1
mantenimento in favore delle figlie minori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 nonché gennaio 2017 doveva essere computata nella misura di €. 557,46 per ogni figlia (compreso aggiornamento Istat) per i mesi di ottobre e novembre 2016 ed €. 559,69 per ogni figlia (compreso aggiornamento Istat) per i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 per un totale complessivo pari ad
€. 4.468,60.
Avendo il corrisposto la somma complessiva di €. 3.000,00 residuava l'importo di €. Pt_1
1.468,00, oltre spese di precetto per un totale complessivo pari ad €. 1.665,58; detta somma residua veniva versata dal a mezzo di bonifico datato 15.03.2017 come da documentazione in atti. Pt_1
Dunque, dalle esposte ragioni deriva l'accoglimento dell'appello con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione delle statuizioni della
Suprema Corte secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 27606/2019), all'esito vittorioso dell'appello consegue la condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace e per il giudizio dinanzi al Tribunale in base allo scaglione di riferimento (da €.
1.101,00 a € 5.200,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori medi.
P.Q.M.
SI ER Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione in appello notificato in data 28.02.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza gravata n. 6/2018 resa dal Giudice di Pace di Monopoli in data 21.11.2017 e depositata 17.01.2018 nella causa iscritta al n.
189/17 R.G.C..:
a. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto l'atto di precetto notificato in data Pt_3
06.02.2017;
b. ACCERTA il credito di limitatamente alla somma di €. 1.468,60 oltre CP_1
competenze di precetto, già corrisposta da Parte_1
3) RIGETTA l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata da;
CP_1
4) RIGETTA l'appello incidentale;
5) CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida in €. 913,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace e in €. 1.701,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge per il giudizio dinanzi al Tribunale.
Così deciso in Bari, all'udienza del 13.03.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice dott.ssa SI ER dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 13.03.2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.; in funzione di Giudice di Appello pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3884/2018 di R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Di Palma presso il cui studio sito in Parte_1
Monopoli alla via Ugo Foscolo n. 19 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte appellante principale/appellata incidentale -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Luisi presso il cui studio sito in Bari alla CP_1
via Abbrescia n. 102 ha eletto domicilio giusta mandato in atti;
- parte appellata principale/appellante incidentale -
OGGETTO: opposizione a precetto;
appello avverso la sentenza n. 6/2018 resa dal Giudice di Pace di Monopoli in data 21.11.2017 e depositata 17.01.2018 nella causa iscritta al n. 189/17 R.G.C..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.03.2025 e nei rispettivi scritti difensivi che si intendono integralmente richiamati.
SI ER CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2017 conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Monopoli, proponendo opposizione avverso il precetto CP_1
notificatogli in data 06.02.2017 con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di €.
3.886,88 oltre spese di precetto, deducendo la insussistenza parziale del credito azionato dalla . CP_1
Parte opponente esponeva in fatto che il precetto opposto si componeva di due differenti richieste economiche e, segnatamente, la prima afferente al debito residuo pari a €. 455,20 riveniente da un precedente precetto del 06.09.2016 e la seconda a titolo di integrazione della somma dovuta per il mantenimento delle figlie minori relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016
e gennaio 2017 pari a €. 3.431,68.
Il assumeva che, in merito alla prima richiesta, oggetto del precedente precetto basato Pt_1
sul decreto del Tribunale di Bari I Sez. Civile del 19.03.2013 reso nel procedimento recante R.G.V.G.
n. 2074/2012 nulla fosse dovuto, avendo egli saldato interamente la somma in esso portata. In particolare, in tesi di parte opponente, dalla somma totale di €. 10.488,02 quale sorte capitale del primo precetto dovesse essere sottratto l'importo relativo all'assegno di mantenimento per i mesi di agosto e settembre 2016 pari a €. 1.813,00 essendo stato detto assegno revocato con provvedimento emesso dal Tribunale di Bari in data 22.07.2016; pertanto residuava la somma di €. 8.675,02, oltre alle spese di precetto, per complessivi €. 8.997,20 che il aveva integralmente corrisposto Pt_1
pagando in due tranche.
Avuto riguardo alla seconda richiesta economica, l'attore deduceva che controparte avesse erroneamente interpretato il decreto camerale del Tribunale di Bari I Sez. Civile del 22.07.2016 che aveva disposto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della confermando la somma CP_1 di €. 500,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori a cui era dovuto per aggiornamento ISTAT la somma di €. 557,46 ciascuna per i mesi di ottobre e novembre 2016 ed €.
559,69 per i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, per un totale di €. 4.468,60; pertanto, avendo il
Parte_2 versato l'importo di €. 3.000,00 residuava la somma di €. 1.468,60, oltre alle spese di
[...] precetto per un totale di €. 1.665,58.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.07.2017 si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della spiegata opposizione a precetto CP_2 per decadenza dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. trattandosi di opposizione relativa alla regolarità formale del precetto da proporsi nel termine di venti giorni dalla notificazione del precetto e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione assumendo la correttezza dell'importo delle somme intimate.
Con sentenza n. 6/2018, in assenza di attività istruttoria, il Giudice di Pace di Monopoli rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva con atto di citazione in appello Parte_1 notificato in data 28.02.2018 ed allibrato all'odierno R.G. n. 3884/2018 dell'intestato Tribunale.
Oltre a riproporre la medesima ricostruzione in fatto ed in diritto già svolta in primo grado,
l'appellante censurava l'erroneità della sentenza gravata, chiedendone la riforma nei seguenti termini:
“1) l'aumento riconosciuto dal Tribunale di Bari dapprima in €. 670,00 e, successivamente con intervento della Corte d'Appello di Bari ridotto ad €. 350,00, si riferisca esclusivamente alla quota di mantenimento della sola resistente sig. e non anche alle due figlie minori e, CP_1
pertanto, non vada distribuita tra tutte e tre beneficiarie;
2) la somma dovuta dal sig. Pt_1
alla sig. venga quindi determinata, in virtù del provvedimento del
[...] CP_1
Tribunale di Bari dell 22.26/07/2016 nella somma totale compresa di aggiornamento ISTAT pari a
€. 915,98 dovuta sino a luglio 2016. Mentre la somma dovuta alle figlie risultata mai variata e, quindi, sin dalla convenzione di separazione omologata in data 18.12.2007, pari a €. 500,00 con adeguamento ISTAT”.
Chiedeva, altresi', la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata in data 25.05.2018 si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, assumendo CP_1 la nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 345 c.p.c. in quanto le conclusioni dell'atto di appello apparivano difformi da quelle rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado e, spiegava appello incidentale censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di
Monopoli non si era pronunciato sull'eccezione preliminare concernente l'invocata inammissibilità dell'opposizione a precetto per tardività siccome proposta oltre il termine di venti giorni ex art. 617
c.p.c., con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza di prima comparizione del 19.06.2018 la causa
SI ER veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino all'odierna udienza in cui la causa viene definitivamente decisa.
*****
Tanto premesso in fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo il seguente ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 345 c.p.c., sollevata dall'appellata, per aver parte appellante rassegnato conclusioni differenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello.
L'eccezione in parola si palesa priva di pregio.
Invero, dalla disamina dei due atti di interesse non emerge alcuna difformità suscettibile di assumere rilevanza ai fini dell'applicabilità dell'art. 345 c.p.c.. Nell'atto di citazione in appello non è stata proposta una domanda nuova, ma la medesima domanda avanzata nel giudizio di prime cure ancorchè mediante una formulazione letterale non perfettamente identica ma di medesimo contenuto.
Passando, ora, alla disamina dell'appello incidentale giova rilevare quanto segue.
ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza gravata per CP_1
non essersi pronunciato il Giudice di prime cure sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c..
In tesi di parte appellante incidentale l'atto di precetto è stato notificato in data 06.02.2017 e l'opposizione è stata notificata in data 27.02.2017 ossia al compimento del ventunesimo giorno.
nel richiamare la formulazione dell'art. 617 c.p.c. assumeva che, nel caso di CP_1
specie, si verta in materia di opposizione relativa alla regolarità formale del precetto che si propone nel termine venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
La tesi dell'appellante incidentale è destituita di fondamento.
In generale l'opposizione a precetto è lo strumento a disposizione del debitore che riceve l'intimazione ad adempiere contenuta appunto nel precetto, per instaurare un giudizio di cognizione volto ad accertare l'illegittimità e/o inesistenza, formale o sostanziale, del diritto azionato in executivis. L'opposizione a precetto va proposta ex art. 615 c.p.c. se si intende contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata, o se si contesta anche parzialmente il quantum del credito intimato, mentre si deve optare per un'opposizione agli atti ai sensi dell'art. 617 c.p.c. se ci si duole dell'irregolarità formale del titolo e/o del precetto.
Deve ribadirsi, infatti, in conformità a quanto ripetutamente enunciato dalla Suprema Corte (cfr.
SI ER ord. n. 5797/2010) che “in caso di opposizione a precetto configura opposizione all'esecuzione non solo quella con la quale si neghi in radice il diritto a procedere a esecuzione forzata, per inesistenza
- originaria o sopravvenuta - del titolo o del credito, ma anche quella con la quale si assuma che il precetto è stato intimato per una somma superiore, rispetto a quella risultante dal titolo”. Pertanto
“è consentito, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. lamentare il solo ammontare del credito per cui si procede (dedurre, cioè, che la somma precettata è superiore a quella indicata nel titolo esecutivo)”.
Venendo al merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Giudice di Pace di Monopoli ha erroneamente interpretato le statuizioni del decreto emesso dal Tribunale di Bari, I Sez. Civ. in data 22.07.2016 che ha disposto la revoca tout court dell'assegno previsto in favore di , sicchè la somma di mantenimento relativa ai mesi di agosto e CP_1 settembre 2016 e pari ad €. 1.813,00 (euro 906,50 per ogni mese compreso aggiornamento Istat) non doveva essere computata.
Pertanto, sottraendo la somma di €. 1.813,00 dalla sorte capitale di €. 10.488,02, la somma restante dovuta dal era pari ad €. 8.675,02, oltre le spese e competenze dell'atto di precetto, Pt_1 per un totale di €. 8.997,20 che veniva integralmente corrisposta dal mediante due bonifici Pt_1 bancari rispettivamente di €. 5.000,00 in data 03.10.2016 e di €. 3.997,20 in data 12.10.2016 come documentato in atti.
Ne consegue che non vada essere riconosciuta la somma residua di €. 455,20 oggetto della prima richiesta economica dell'atto di precetto opposto.
Venendo, poi, alla seconda richiesta fondata sull'asserito aumento (da €. 500,00 come consensualmente stabilito ad €. 675,00, oltre l'aggiornamento Istat, per arrivare alla somma di €.
678,96 per ogni figlia) del mantenimento in favore delle figlie relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 nonché gennaio 2017 pari ad €. 1.357,92 per ogni mese, per un totale complessivo di €. 5.431,68, giova rilevare quanto segue.
L'importo di €. 670,00 riconosciuto alla con decreto del Tribunale di Bari del 19.03.2013 CP_1
e, successivamente ridotto a €. 350,00 dalla Corte di Appello di Bari con decreto del 18.12.2013, pur essendo stato previsto con la specifica finalità di controbilanciare l'esborso mensile per il canone dell'appartamento condotto in locazione dalla a seguito della revoca dell'assegnazione della CP_1 casa coniugale, è stato espressamente riconosciuto in favore dell'appellata come evincibile sia nella motivazione laddove si legge: “inducono la Corte a ridimensionare equamente ad €. 350,00 mensili
l'entità dell'aumento dell'assegno mensile dovuto dal reclamante alla resistente, oltre agli adeguamenti ISTAT”, sia nel capo 1° del dispositivo che statuisce “eleva l'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla resistente…” senza aggiungere alcuna nuova statuizione con riferimento
SI ER all'intero nucleo familiare, ovvero al mantenimento in favore delle figlie che, evidentemente, è rimasto invariato.
Mette conto rimarcare, altresi', che per un verso il riconoscimento del mantenimento in favore del coniuge si fonda su presupposti completamente diversi rispetto a quello in favore dei figli e, per altro verso, l'aumento in favore della veniva determinato in conseguenza della revoca CP_1 dell'assegnazione della casa coniugale, parametrato al canone di locazione dovuto dalla per la CP_1
nuova abitazione, e che il mantenimento al coniuge viene determinato tenendo conto dell'assegnazione della casa coniugale.
Ne consegue, dunque, che a seguito della disposta revoca dell'assegno previsto in favore di la somma richiesta nell'atto di precetto datato 24.01.2017 per le mensilità di CP_1
mantenimento in favore delle figlie minori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 nonché gennaio 2017 doveva essere computata nella misura di €. 557,46 per ogni figlia (compreso aggiornamento Istat) per i mesi di ottobre e novembre 2016 ed €. 559,69 per ogni figlia (compreso aggiornamento Istat) per i mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017 per un totale complessivo pari ad
€. 4.468,60.
Avendo il corrisposto la somma complessiva di €. 3.000,00 residuava l'importo di €. Pt_1
1.468,00, oltre spese di precetto per un totale complessivo pari ad €. 1.665,58; detta somma residua veniva versata dal a mezzo di bonifico datato 15.03.2017 come da documentazione in atti. Pt_1
Dunque, dalle esposte ragioni deriva l'accoglimento dell'appello con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione delle statuizioni della
Suprema Corte secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 27606/2019), all'esito vittorioso dell'appello consegue la condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace e per il giudizio dinanzi al Tribunale in base allo scaglione di riferimento (da €.
1.101,00 a € 5.200,00), con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori medi.
P.Q.M.
SI ER Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
atto di citazione in appello notificato in data 28.02.2018, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza gravata n. 6/2018 resa dal Giudice di Pace di Monopoli in data 21.11.2017 e depositata 17.01.2018 nella causa iscritta al n.
189/17 R.G.C..:
a. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto l'atto di precetto notificato in data Pt_3
06.02.2017;
b. ACCERTA il credito di limitatamente alla somma di €. 1.468,60 oltre CP_1
competenze di precetto, già corrisposta da Parte_1
3) RIGETTA l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sollevata da;
CP_1
4) RIGETTA l'appello incidentale;
5) CONDANNA alla rifusione in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida in €. 913,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge per il giudizio dinanzi al Giudice di Pace e in €. 1.701,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge per il giudizio dinanzi al Tribunale.
Così deciso in Bari, all'udienza del 13.03.2025.
Il Giudice dott.ssa SI ER
SI ER